CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 35648/2022
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c. in relazione all'art. 12 preleggi in una con il vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, imputa alla Corte territoriale una valutazione dell'eccepita tardività della contestazione avulsa dalla considerazione d4i elementi in fatto acquisiti in istruttoria e l'incongruità) rispetto alla natura ed ai risultati dei compiti svolti ed al preteso atteggiamento adesivo del superiore gerarchico,dell'iter logico su cui la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento circa la rilevanza disciplinare e la gravità delle condotte addebitate. Il motivo deve ritenersi infondato, risultando l'ampia motivazione della Corte territoriale, recante una puntuale replica a tutte le argomentazioni svolte dal ricorrente in sede di appello e qui in parte riproposte, immune da vizi logici e giuridici laddove la Corte territoriale fa risalire la conoscenza da parte dell'Ente dei fatti addebitati alla data di notifica dell'ordinanza cautelare del giudice penale, avendo ritenuto, in relazione alle competenze proprie del superiore gerarchico, assolto l'onere della prova pELLA acquiescenza dell'Ente alle condotte inadempienti tenute dal ricorrente ed avendo la Corte medesima escluso il venir meno della rilevanza disciplinare delle condotte medesime, concretantsi nella violazione di specifiche norme regolamentari, a fronte della compiuta esecuzione dei compiti assegnati mai disconosciuta dell'Ente datore. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma