CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 15879/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 25/5/2021 dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di giudizio; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova confermava la sentenza di condanna emessa in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia, commesso accusando falsamente [OSCURATO:PERSONA] di averlo colpito al volto con un mattone e [OSCURATO:PERSONA] di averlo colpito con un calcio. 1.1. La sentenza impugnata ricostruiva la violenta lite che vedeva contrapposti i fratelli Enzo e [OSCURATO:PERSONA] alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] cagionava la morte di [OSCURATO:PERSONA], nonché gravi lesioni personali a carico di altri familiari di quest'ultimo. Rispetto ai suddetti fatti, [OSCURATO:PERSONA] denunciava che [OSCURATO:PERSONA] lo aveva colpito al volto con un mattone, collocando l'episodio prima del ferimento mortale di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, aggiungeva che, mentre gli agenti intervenuti lo stavano allontanando dal luogo della lite, [OSCURATO:PERSONA] lo avrebbe colpito da tergo con un calcio. L'appello veniva ritenuto infondato sulla base della ricostruzione in fatto dalla quale emergeva la falsità delle accuse, soprattutto con riferimento alla loro esatta collocazione temporale, chiaramente alterata al fine di consentire ai fratelli Bruzzese di risultare quali vittime dell'aggressione. 2. Avverso la suddetta pronuncia, sono stati formulati quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, rappresentando come il fatto riferito nella denuncia, cioè il colpo al volto inferto con un mattone, era effettivamente avvenuto, l'unica discrasia riguardava l'autore del fatto, individuato in Valerio anziché [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione con riguardo all'addebito mosso a [OSCURATO:PERSONA], sottolineando come dall'istruttoria era emerso che un appartenente alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente colpito con un calcio l'imputato, il quale, data la concitazione del momento, poteva aver in buona fede errato nell'individuazione dell'autore del fatto. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce il vizio di violazione di legge in merito alla violazione dei principi elaborati in tema di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia. 2.4. Con il quarto motivo, infine, si deduce il vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO27( 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre premettere che i primi due motivi di ricorso sottopongono a questa Corte inammissibili censure in fatto, formulate quali vizi di motivazione. In base all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso unicamente per far valere la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, vizi che devono risultare dal testo del provvedimento impugnato. La suddetta norma è costantemente interpretata nel senso di ritenere che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702). Non sono ammesse, pertanto, quelle deduzioni volte a far emergere non già la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, bensì che si risolvono in una critica con cui si censura la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (da ultimo, si veda, Sez. 2, n.9106, del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747). Ne consegue che il vizio di motivazione potrà rilevare solo nel caso in cui questa risulti manifestamente illogica, in quanto vi sia una frattura evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, ovvero nel caso di motivazione contraddittoria, configurabile quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105). 2.2. I suddetti principi consentono di affermare la manifesta inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, con i quali si ripropongono questioni di merito già adeguatamente valutate nella sentenza di appello. Il ricorrente, infatti, sostiene che le condotte denunciate — ossia il colpo al volto con il mattone ed il calcio - sarebbero state effettivamente accertate, sicchè le divergenze riguarderebbero solo aspetti marginali, collegati all'individuazione dell'autore delle suddette azioni. Tali imprecisioni, peraltro, non sarebbero state funzionali alla difesa del fratello dell'imputato, autore dell'omicidio e del ferimento di più persone nel corso della lite con la famiglia [OSCURATO:PERSONA], il che consentirebbe di escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 2.4. Le deduzioni difensive, invero, non si confrontano con le puntuali risposte fornite dal giudice di appello sulle medesime doglianze. Nella sentenza impugnata, infatti, si chiarisce come l'imputato ha falsamente collocato l'episodio del ferimento al volto in un momento anteriore rispetto alle gravi condotte tenute dal fratello, il che era evidentemente funzionale a sostenere che quest'ultimo fosse intervenuto in sua difesa. Parimenti non irrilevante era la diversa indicazione dell'autore della condotta denunciata - individuato in Lorenzo anziché [OSCURATO:PERSONA] - posto che [OSCURATO:PERSONA], al momento del lancio del mattone, era stato già ferito da [OSCURATO:PERSONA] ed era impedito a compiere l'azione delittuosa. 2.5. Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne l'accusa mossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte di appello ampiamente motivato sulle ragioni per cui doveva escludersi che, nel mentre [OSCURATO:PERSONA] veniva allontanato dalle forze dell'ordine, fosse stato colpito da un calcio, circostanza esclusa dagli operanti intervenuti sul luogo. Rispetto a tali deposizioni, il ricorrente torna a sottolineare come uno degli operanti intervenuti avesse precisato che, nello scortare [OSCURATO:PERSONA], non era stato possibile impedire il contatto con appartenenti alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza, tuttavia, è stata presa in considerazione dalla Corte di appello, che ha ritenuto la stessa compatibile con le chiare deposizioni volte ad escludere che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato effettivamente attinto da un calcio. Sul punto, pertanto, valgono le medesime osservazioni in ordine all'inammissibilità della rivalutazione in fatto delle prove. 3. Con il terzo motivo, pur deducendosi formalmente la violazione dell'art.368 cod. pen. in merito all'individuazione dell'elemento soggettivo, si ripropongono doglianze di merito, essenzialmente volte a far rilevare come la concitazione delle fasi conseguenti all'omicidio perpetrato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe influito sull'esatta percezione degli accadimenti da parte di [OSCURATO:PERSONA], al punto da giustificare la falsa rappresentazione dei fatti descritti in denuncia. Richiamando quanto in precedenza osservato, non può che rilevarsi come la Corte di appello ha motivatamente escluso che le falsità riferite da Bruzzese possano essere state il frutto di un errore di percezione, sottolineando come la denuncia fosse chiaramente finalizzata a far emergere un contesto complessivo nel quale i fratelli Bruzzese dovevano risultare quali soggetti aggrediti, al chiaro fine di attenuare le responsabilità per i gravi reati commessi da [OSCURATO:PERSONA]. Anche su tale aspetto, pertanto, la risposta fornita dal giudice di appello è immune da censure. 4. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo di ricorso concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, formulato sulla base del generico buon comportamento processuale dell'imputato e sulla non ostatività dei precedenti. Anche su tale aspetto, la Corte di appello ha esaurientemente motivato le ragioni del diniego, escludendo la sussistenza di condotte processuali meritevoli di riconoscimento e, al contempo, evidenziando la propensione a delinquere desunta dai precedenti penali. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla refusione delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida, per ciascuna, nella misura di euro 3.510,00 oltre acces