CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39191/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consiglierie [OSCURATO:PERSONA]; lette~ le conclusioni del PG (ivy\4\ ' ' „,„ ) \--- \:..... Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in funzione di giudice dell'esecuzione ha accolto la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione in executivis in relazione ai reati di cui a tre sentenze emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli propone ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, deducendo l'incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli, poiché l'ultima sentenza irrevocabile è quella della Corte di appello di Napoli in data 15/06/2020, irrevocabile il 26/06/2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. La competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile; pertanto, la nullità conseguente alla sua inosservanza può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, Sentenza n. 31946 del 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775). 2. Recita l'art. 665, comma 4, prima parte, cod. proc. pen.: "Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo". Detta disposizione va, poi, coordinata, oltre che con il principio della perpetuatio iurisdictionis (dovendosi avere riguardo, nell'individuazione del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, alla data della richiesta formulata in sede esecutiva), con quella formulata all'art. 665, comma 2, cod. proc. pen.: "Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello". Considerando che con l'espressione "in relazione alla pena" adoperata nell'art. 665 cod. proc. pen. deve ritenersi tutto ciò che ha attinenza non solamente con la misura della pena, ma anche con la sua applicazione ed esecuzione (come è, ad esempio, per le statuizioni in tema di revoca o concessione dei benefici della sospensione condizionale o della non menzione); con la conseguenza che, allorché la sentenza di secondo grado operi un'elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore che abbia, tra l'altro, incidenza sulla misura della pena non in maniera diretta, ma quale effetto di detto intervento, la competenza in sede esecutiva appartiene al giudice d'appello (Sez. 1, n. 5637 del 21/12/1993 - deo. 22/02/1994, Confl. comp. G.I.P. Trib. Grosseto e App. Firenze in proc. Comandi, Rv. 196548 e Sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017 - dep. 14/07/2017, P.G. in proc. Morelli, Rv. 270833: in entrambi i casi la Corte d'appello aveva concesso le attenuanti generiche, riducendo la pena). Elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, che può essere ravvisata anche nel caso di concordato in appello, in relazione all'effettivo contenuto della deliberazione, nel senso che, qualora la decisione sia stata riformata soltanto in ordine alla misura della pena la competenza appartiene al giudice di primo grado, mentre spetta al giudice d'appello quando, per effetto dell'accordo delle parti, siano state riconosciute circostanze attenuanti o siano state escluse circostanze aggravanti ovvero sia stato modificato il giudizio di comparazione o sia stata applicata la continuazione tra più reati ( Sez. 1, n. 43535 del 12/11/2002, Conf. comp. in proc. Orofino, Rv. 223222, che, seppure relativa all'abrogato concordato in appello, di cui all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., può estendersi al ripristinato "concordato anche con rinuncia ai motivi di appello" previsto dall'art. 599 bis cod. proc. pen. ). Va, infine, osservato che nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consiste nel proscioglimento di una persona diversa dall'istante (si veda in ultimo Sez. 1, n. 10676 del 10/02/2015, Pg in proc. Cuneo, Rv. 262987). 3. Nel caso di specie il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo in relazione alla data di proposizione dell'incidente di esecuzione è la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15/06/2020, irrevocabile il 26/01/2021, che ha riformato (nel senso sopra indicato) la sentenza di condanna emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 9/07/2018. 4. Deve, quindi, annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato, e, conseguentemente, disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Na