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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01195/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 27110 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso il suo studio, in Napoli, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, dove si richiede la notifica degli atti processuali, all’ indirizzo di posta [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa come per legge dall’ A vvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrent e – avverso la sentenza d ella Commissione tributaria regionale del la Campanian. 4105 / 1 4 /202 2 depositata in data 12 /0 5 /202 2 ; Oggetto: estinzione delgiudizio Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevatoe c onsiderato che: - è in atti documentazione attestante l’adesione della società contribuentealla procedura di definizione di cui alla l . 197 del 2022 eil pagamento del dovuto a tali fini; - alla luce di tal i produzioni documentali, il Collegio ritiene di poter deciderein forza del disposto del comma 198 della detta l . 197 del 2022,secondo il quale “ nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo,il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione”, risultando in concreto priva di rilevanzala circostanza relativa alla mancata opposizione da parte dellasocietà alla proposta di definizione accelerata del giudizio ex art.380-bis c.p.c.; - conseguentemente, va dichiarata l’estinzione del giudizio ; - le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della citata legge 29 dicembre2022, n. 197; - infine, in ragione della definizione agevolata della controversia, non s ussistono i presupposti per il pagamento del c.d. doppio contributounificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame ;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 27110 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso il suo studio, in Napoli, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, dove si richiede la notifica degli atti processuali, all’ indirizzo di posta [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa come per legge dall’ A vvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrent e – avverso la sentenza d ella Commissione tributaria regionale del la Campanian. 4105 / 1 4 /202 2 depositata in data 12 /0 5 /202 2 ; Oggetto: estinzione delgiudizio Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevatoe c onsiderato che: - è in atti documentazione attestante l’adesione della società contribuentealla procedura di definizione di cui alla l . 197 del 2022 eil pagamento del dovuto a tali fini; - alla luce di tal i produzioni documentali, il Collegio ritiene di poter deciderein forza del disposto del comma 198 della detta l . 197 del 2022,secondo il quale “ nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo,il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione”, risultando in concreto priva di rilevanzala circostanza relativa alla mancata opposizione da parte dellasocietà alla proposta di definizione accelerata del giudizio ex art.380-bis c.p.c.; - conseguentemente, va dichiarata l’estinzione del giudizio ; - le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della citata legge 29 dicembre2022, n. 197; - infine, in ragione della definizione agevolata della controversia, non s ussistono i presupposti per il pagamento del c.d. doppio contributounificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame ;
Sentenza Cassazione n. 01195/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris