CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32617/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato, innanzi tutto, che i motivi 2 (sull’aggravante ex art. 61 n. 5cod. pen.), 3 (mancata applicazione dell’art. 131 bis. cod. pen.) e 4 (recidiva)non risultano formulati in appello e non sono pertanto consentiti in questa sedeex artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., in quanto violano lacatena devolutiva, ad evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazionedella sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso noninvestito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi digravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631);osservato che, nel resto,i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, inquanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. d), in relazione all'art.591 lett. c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione delledoglianze presentate alla Corte d’appello; in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi,aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere latipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.(Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425 - 01); in ogni caso, la Corte ha fornito risposta congrua suimotivi:(i) evidenziando (pg. 5) come la difesa non abbia fornito alcuna prova dellanon riferibilità all’imputato del conto corrente indebitamente beneficiato dallacondotta illecita (primo motivo);(ii) sottolineando, con motivazione congrua e non sindacabile in questasede, ai fini del diniego dell’invocata attenuante (terzo motivo) il complessivodisvalore della condotta truffaldina ‘seriale’ e la gravità delle conseguenze per lapersona offesa;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente