CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05816/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13581/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 11 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dei legali rappresentanti - intimate - avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 580/2018, pubblicata in data 29 marzo 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 300/2014, rigettò le domande, proposte da [OSCURATO:PERSONA], di accertamento della natura simulata e di declaratoria di nullità del contratto di compravendita del 14 novembre 2002, rep. 131862, racc. 22517, intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., la domanda di accertamento del credito di euro 41.316,55, nonché quella di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., dell'atto di compravendita e di condanna al risarcimento dei danni. A fondamento delle domande l'attrice espose che: aveva stipulato, unitamente alla madre [OSCURATO:PERSONA], con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in data 11 aprile 2007, un contratto preliminare di compravendita delle quote di 9/12 di un immobile sito in Lonato, a fronte di un finanziamento di euro 130.000,00 erogato dal procuratore della società, [OSCURATO:PERSONA]; in pari data aveva sottoscritto il patto di retrovendita dell'immobile in esito al pagamento dell'importo mutuato e degli interessi pari al 12 per cento annuo, nullo perché in violazione del patto commissorio; la promissaria acquirente, a seguito di lodo arbitrale, aveva ottenuto il trasferimento coattivo delle quote con l'accordo che ella avrebbe continuato a pagare le rate concordate; poco prima della presentazione di denuncia per il reato di usura, ravvisato in ragione della intestazione dell'immobile e dell'acquisizione della somma versata di lire 80.000.000, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. le predette quote; con sentenza n. 543/2007, questa Corte aveva annullato senza rinvio la sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.U.P., ritenendo che i fatti integrassero la fattispecie dell'art. 644 cod. proc. civ., ma che, in assenza del ricorso del Pubblico Ministero, non potessero essere modificate le statuizioni penali. 2. La Corte d'appello di Brescia, dinanzi alla quale [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza di primo grado, ha, in sintesi, rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in liquidazione, in persona del liquidatore, anziché nei confronti dei soci, sebbene la società fosse stata cancellata dal registro delle imprese sin dal 21 dicembre 2007. Ha, inoltre, osservato che, in primo grado, la Bergamini aveva dedotto la simulazione e l'inefficacia dell'atto di compravendita, in quanto «volto a sottrarre il bene alle legittime richieste di restituzione e di risarcimento» ed evidenziato la pendenza del giudizio di revocazione del lodo arbitrale e di altra causa «per il risarcimento dei danni patiti in seguito alla conclusione di un negozio con patto commissorio»; nelle more del giudizio, la domanda di revocazione del lodo era stata dichiarata inammissibile in quanto tardiva e la sentenza non era stata oggetto di gravame, cosicché non sussisteva in capo alla Bergamini un interesse concreto ad agire per ottenere la declaratoria di simulazione del contratto di compravendita e la restituzione dell'immobile. Ha, pure, rilevato che l'appellante non aveva specificato quale fosse il credito a tutela del quale agiva, sebbene tale precisazione fosse necessaria in pendenza di altro giudizio, introdotto dinanzi al Tribunale di Brescia nei confronti di entrambe le società appellate, avente ad oggetto anche «il risarcimento dei danni materiali e morali di quanto occorsole», oltre che la declaratoria di nullità del contratto preliminare per violazione del divieto di patto commissorio; ha, quindi, concluso per il rigetto dell'appello proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C.[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, affidandosi a quattro motivi,\:Per la cassazione della sentenza d'appello. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia «violazione ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- Nullità della sentenza e del procedimento - Violazione ed errata applicazione dell'art. 102 c.p.c. in relazione all'art. 331 c.p.c. - error in procedendo». La ricorrente lamenta che la sentenza gravata, seppure corretta laddove afferma che la cancellazione dal registro delle imprese comporta la perdita in capo alla società estinta della legittimazione sostanziale e processuale trasferitasi in capo ai soci, non tiene conto che nella fattispecie in esame si verte in ipotesi di azione revocatoria che presuppone la necessaria partecipazione al giudizio dei soggetti che hanno posto in essere l'atto dispositivo e, quindi, anche del debitore alienante. Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., e non decidere nel merito la causa. 2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la decisione impugnata per «violazione ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - nullità della sentenza e del procedimento - violazione ed errata applicazione dell'art. 100 c.p.c. in relazione all'art. 2901 c.c. - violazione e falsa applicazione di norme di diritto», sostenendo che la Corte d'appello poggia la decisione su una interpretazione distorta dell'interesse ad agire, senza tenere conto che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado erano stati esposti i motivi che giustificavano la proposizione dell'azione revocatoria ed era stato chiesto l'accertamento del credito per l'importo di euro 41.316,55, derivante dalle somme versate per la restituzione del bene. 3. Con il terzo motivo si denuncia «violazione ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- Nullità della sentenza e del procedimento - Violazione ed errata applicazione dell'art. 100 c.p.c. in relazione all'art. 2901 c.c.- violazione e falsa applicazione di norme di diritto artt. 112 c.p.c. in relazione all'art. 100 c.p.c. e 2744 c.c.». La ricorrente lamenta che i giudici di appello hanno omesso di pronunciarsi in merito alla sussistenza del patto commissorio denunciato in primo grado, costituente fatto rilevante ed emergente dai documenti acquisiti, posto che il finanziamento della [OSCURATO:PERSONA] era stato garantito dalla contestuale sottoscrizione del preliminare di vendita dell'immobile ad un prezzo corrispondente al finanziamento ed al di sotto del valore venale del bene ed il patto di retrovendita era stato strutturato secondo uno schema che prevedeva il versamento del denaro da parte del compratore non quale prezzo, ma come esecuzione di un mutuo (con aggiunta di interessi del 12 per cento). 4. Con il quarto motivo censura la decisione impugnata per «violazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - violazione ed errata applicazione dell'art. 100 c.p.c. in relazione all'art. 2901 c.c. - non necessità di specificare con certezza natura ed entità del credito», sottolineando che l'art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, non richiedendo per l'utile esperimento dell'azione la sussistenza di un credito certo ed attuale, potendo essere l'azione esperita anche per crediti solo eventuali. Si duole, inoltre, che la Corte d'appello abbia del tutto omesso di esaminare gli altri motivi di gravame, attraverso i quali aveva evidenziato che sussisteva la prova che la società acquirente avesse conoscenza dell'esistenza del debito e del pregiudizio arrecato al creditore. 5. Merita accoglimento il primo motivo, con assorbimento dei restanti motivi. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (Cass., sez. 2, 05/07/2000, n. 8952; Cass., sez. 3, 16/07/2003, n. 11150; Cass., sez. 6-2, 07/11/2011, n. 23068), qualora sia stata proposta una azione revocatoria, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente. Le ragioni si fondano sul rilievo per cui l'accoglimento della domanda comporta, per effetto dell'assoggettamento del terzo alle azioni esecutive sul bene oggetto dell'atto di disposizione impugnato, l'acquisto da parte di costui di ragioni di credito verso l'alienante (art. 2902, secondo comma , cod. civ.), nonché, oltre ad altri effetti immediati e diretti (quali l'obbligo della restituzione del prezzo a seguito della evizione della cosa), postula nei confronti del debitore l'accertamento della sua frode e dell'esistenza del credito (Cass., n. 8952/2000, cit.). Nel caso in cui il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, o la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcune soltanto di esse, è, dunque, necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse. (cfr. Cass., 11150/2003, cit.; Cass. n. 23068/2011, cit). Come più volte chiarito da questa Corte, nel caso di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio, prevista dal secondo comma dell'art. 102 cod. proc. civ., ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie, ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse (Cass., sez. U, 22/04/2010, n. 9523; Cass., sez. 3, 15/06/2016, n. 12295). Peraltro, proprio con specifico riferimento alla questione che si pone in questa sede, si è pure affermato che «in tema di azione revocatoria, il creditore non perde il proprio interesse ad agire ove la società debitrice alienante si sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese, atteso che il primo può conseguire un titolo esecutivo, per un credito insorto pendente societate, anche dopo tale estinzione, dovendosi intendere legittimati passivi alla corrispondente domanda di accertamento i singoli soci, i quali, se quella vicenda societaria non abbia determinato il venir meno di ogni rapporto, attivo o passivo, facente capo all'ente estinto, gli succedono nei medesimi rapporti, così da rispondere delle sue obbligazioni, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti nel corso della sua attività, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente» (Cass., sez. 3, 19/10/2016, n. 21105; Cass., sez. 3, 21/05/2019, n. 13593). E ciò in conformità ai principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6071 del 2013, che, allo scopo di creare una maggiore certezza nei rapporti giuridici delle società estinte, di persone o di capitali, successivamente alla riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 6/2003, hanno ribadito che alla cancellazione della società non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico, determinandosi un fenomeno di tipo successorio in capo ai soci. Facendo applicazione dei superiori principi, è del tutto evidente che l'azione revocatoria proposta dall'odierna ricorrente postulava il litisconsorzio necessario tra il debitore alienante e il terzo acquirente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ed imponeva alla Corte d'appello di ordinare, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società alienante, che è stata cancellata dal registro delle imprese in epoca successiva all'originaria introduzione del giudizio di primo grado. La Corte territoriale, invece, ha fondato la propria decisione su una acritica applicazione del principio di diritto affermato dall'arresto portato dalle Sezioni Unite n. 6070/2013 e dalle pronunce successive ad essa conforme, secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese, causando l'estinzione della società, la priva della capacità processuale, sicché, quando non si sia fatto luogo alla interruzione del processo, l'impugnazione della sentenza nei riguardi della società deve essere indirizzata ai soci, posto che l'effetto estintivo derivato da tale cancellazione determina il venir meno del potere di rappresentanza dell'ente estinto in capo al liquidatore e la legittimazione, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, per effetto della vicenda estintiva in capo ai soci; con ciò omettendo di interpretare tali principi con gli altri dettati in materia di litisconsorzio necessario nell'azione revocatoria (in primis, Cass., sez. U, n. 9523/2010, cit.) che, al fine della corretta instaurazione del contraddittorio, imponevano, a seguito della formale acquisizione della notizia dell'estinzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di fissare un termine per l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci, personalmente succeduti alla società. Il meccanismo processuale disciplinato dall'art. 331 cod. proc. civ. è, invero, volto a sanare, se applicato in modo corretto, ogni eventuale vizio di instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti delle cause inscindibili, a prescindere da come sia stato strutturato l'atto introduttivo del gravame, poiché non commina l'inammissibilità del mezzo di impugnazione quale conseguenza della consapevole pretermissione dei litisconsorte nell'atto indicato, non distinguendo ormai più tra queste ipotesi e quelle di indicazione del pretermesso tra i destinatari del gravame (Cass., sez. 5, 27/05/2015, n. 10934); pertanto, l'omessa notifica dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sull'ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza dell'integrazione del contradditorio, iussu iudicis (Cass.31/07/2013, n. 18364): tanto che è reiterata l'affermazione della nullità - rilevabile anche ex officio iudicis - della sentenza di gravame pronunciata a contraddittorio non integro (Cass., sez. 2, 09/05/2018, n. 11156; Cass., sez. 6-3, 21/03/2019, n. 8065; Cass., sez. 3, 07/07/2021, n. 19379). Va, quindi, ribadito che «poiché l'omessa notifica dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sull'ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, al fine di evitare una nullità rilevabile anche di ufficio nei gradi successivi il giudice dell'impugnazione deve ordinare l'integrazione del contradditorio anche quando il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato o presupposto nell'atto di gravame» (Cass., sez. 6-3, 21/03/2019, n. 8065). Da quanto detto discende che la decisione nel merito a contraddittorio non integro determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass., sez. 5, 08/11/2017, n. 26433; Cass., sez. 3, 21/08/2018, n. 20860; Cass., sez. 6 - L, 29/03/2019, n. 8790), alla stregua del principio secondo cui in tema di azione revocatoria, il creditore che agisca in giudizio evocando, come litisconsorti ex art. 102 cpc, la società debitrice alienante e quella acquirente del bene oggetto del contratto del quale è stata domandata l'inefficacia, ha diritto - ove sia stato costituito L regolarmente il contraddittorio nei confronti di una delle due società ma l'altra si sia estinta con cancellazione dal registro delle imprese anche in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione - ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soci di quest'ultima; di talché il giudice, ove verifichi l'estinzione di una delle società litisconsorti, è tenuto, in ogni stato e grado del giudizio, a fissare un termine per la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci ai quali si sono trasmessi, in successione, i rapporti giuridici della società (Cass., sez. 3, 21/05/2019, n. 13593). 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, che dovrà provvedere al suo complessivo riesame, attenendosi al principio sopra richiamato, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata