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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29443/2023

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, domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresenta e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Torrepadula -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via L. Mantegazza n. 24, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE n. 698/2018 pubblicata il 29 giugno 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Il 27 ottobre 2009 [OSCURATO:PERSONA] stipulava presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], concessionaria Ssangyong di Lecce, un contratto di compravendita a vente a d oggetto un’autovettura prodotta dalla prefata casa automobilistica asiatica.

Il 27 novembre 2009 [OSCURATO:PERSONA] sottoscriveva presso la medesima concessionaria altro contratto di compravendita, esso pure avente ad oggetto un’autovettura Ssangyong.

Sull’assunto di aver entrambi interamente pagato il prezzo pattuito, senza ricevere in cambio la controprestazione promessa, i sunnominati acquirenti citavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, la [OSCURATO:SOCIETA]., importatrice in Italia dei veicoli Ssangyong, chiedendo: 1)di accertare l’avvenuta conclusione dei contratti di compravendita con [OSCURATO:SOCIETA]. e con il concessionario Ssangyong di Lecce, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ; 2)di dichiarare che la [OSCURATO:SOCIETA]. si era resa inadempiente alle proprie obbligazioni e, per l’effetto, di condannarla alla consegna dei predetti veicoli… o, subordinatamente, alla restituzione degli importi versati da essi istanti a titolo di prezzo, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, nonché al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati dal suo illegittimo comportamento, da liquidare in via equitativa.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta, la quale, oltre a sollevare alcune eccezioni pregiudiziali di rito, contestava nel merito la fondatezza dell’avversa pretesa.

All’esito dell’espletata istruttoria, con sentenza del 6 marzo 2015, il Tribunale adìto dichiarava che la [OSCURATO:SOCIETA]. era solidalmente obbligata con la concessionaria [OSCURATO:PERSONA] a consegnare agli attori l’autovettura da ciascuno di loro rispettivamente acquistata o, in difetto, a restituire il prezzo da questi corrisposto per l’acquisto, maggiorato degli interessi legali dalla data dell’eseguito pagamento.

L’appello successivamente spiegato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. veniva respinto dalla Corte distrettuale di Lecce con sentenza n. 698/2018 del 29 giugno 2018, notificata ex art. 285 c.p.c. il 2 luglio 2018, avverso la quale l a mentovata società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] e il Fanelli hanno resistito all’impugnazione notificando controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio.

Le parti hanno depositato memorie [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso vengono denunciate la falsa applicazione degli artt. 1228, 1469-bis, 2049 e 2055 c.c. e la violazione degli artt. 128, 129 e 130 D. Lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo).

Si osserva che la Corte d’Appello di Lecce ha ritenuto applicabile alla presente fattispecie, ai fini dell’affermazione della propria competenza territoriale, la disciplina in materia di vendita di beni di consumo contenuta dettata dal D. Lgs. n. 206 del 2005.

Ciononostante, essa ha riconosciuto configurabile la responsabilità solidale della [OSCURATO:SOCIETA]., nell’accertata qualità di importatrice in Italia delle autovetture Ssangyong, tralasciando di considerare che, in base alla richiamata disciplina normativa, l’obbligo di consegnare cose conformi al contratto di vendita incombe esclusivamente sul venditore, da individuare, nel caso in esame, nella concessionaria [OSCURATO:PERSONA].

Viene, inoltre, evidenziato che la decisione assunta dal collegio salentino contrasta con la giurisprudenza di questa Corte in tema di vendita a catena, secondo la quale l’autonomia di ciascun trasferimento consente all’acquirente di esperire l’azione contrattuale soltanto nei confronti del proprio diretto venditore.

Erroneamente, poi, il giudice a quo avrebbe individuato una responsabilità solidale della [OSCURATO:SOCIETA]. ex artt. 1228, 2049 e 2055 c.c., pur non risultando in alcun modo ravvisabile un rapporto di mandato (con o senza rappresentanza) fra la predetta società e la concessionaria [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo viene lamentata la falsa applicazione degli artt. 1218, 1228, 2049 e 2055 c.c..

A torto la Corte distrettuale avrebbe ritenuto configurabile a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. una responsabilità da contatto sociale per il solo fatto di avere promosso una campagna pubblicitaria di promozione della vendita di autovetture Ssangyong nel mercato nazionale.

In realtà, nessun contatto significativo e diretto era mai intercorso tra la suddetta importatrice e gli acquirenti delle autovetture, i quali avevano intrattenuto rapporti unicamente con la concessionaria [OSCURATO:PERSONA].

Oltretutto, le statuizioni contenute nella sentenza impugnata - consistenti nell’affermazione dell’obbligo della [OSCURATO:SOCIETA]. di consegnare al Branca e al Fanelli le autovetture da loro acquistate o altrimenti di restituire ai medesimi il prezzo delle vendite- appaiono inconciliabili con il riconoscimento di una siffatta responsabilità, dalla quale scaturiscono conseguenze di natura esclusivamente risarcitoria.

Con il terzo motivo, prospettante la violazione dell’art. 112 c.p.c., si deduce che tanto il Branca quanto il Fanelli avevano chiesto di accertare che ciascuno di loro aveva concluso un contratto di compravendita con l’importatrice [OSCURATO:SOCIETA]. e la concessionaria [OSCURATO:PERSONA].

Cionondimeno, la Corte d’Appello, esercitando in maniera molto ”generosa“ il potere di qualificazione officiosa della domanda, ha ricondotto la fattispecie concreta nell’alveo della responsabilità da contatto sociale.

Con il quarto motivo viene allegata la nullità della sentenza per vizio di motivazione, sull’assunto che in essa sarebbero contenute affermazioni irriducibilmente contraddittorie che non consentirebbero di comprendere a quale titolo la [OSCURATO:SOCIETA]. sia stata ritenuta solidalmente responsabile con la [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli originari attori.

Nell’ordine logico si appalesa prioritario lo scrutinio dell’ultimo motivo, con il quale viene denunciata la nullità della sentenza per grave vizio motivazionale.

La doglianza è fondata.

Come chiaramente si ricava dalle allegazioni svolte nel libello introduttivo della lite e dal tenore delle conclusioni ivi contenute, riportate nella parte narrativa della sentenza qui impugnata, le domande avanzate dagli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fondavano sul presupposto fattuale che ciascuno di loro avesse concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]. -oltre che con la concessionaria [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita e rimasta estranea al presente giudizio-un contratto di acquisto di un’autovettura Ssangyong.

Coerentemente con l’impostazione data alla controversia, essi avevano instato per la condanna della società convenuta, importatrice in Italia dei veicoli Ssangyong, all’adempimento di tali contratti mercè la consegna delle autovetture che ne formavano oggetto o, in difetto, alla restituzione del prezzo corrisposto per il relativo acquisto; richiesta, quest’ultima, implicitamente postulante la formulazione di una domanda di risoluzione per inadempimento, che della prima costituiva il necessario presupposto logico-giuridico (cfr. Cass. n. 19513/2020, Cass. n. 24947/2017, Cass. n. 21113/2013, Cass. n. 21230/2009).

All’esito del giudizio di primo grado, riconosciuta la fondatezza delle richieste avanzate dagli attori, il Tribunale di Lecce dichiarava la [OSCURATO:SOCIETA]. solidalmente obbligata con la concessionaria [OSCURATO:PERSONA] a consegnare al Fanelli e al Branca gli autoveicoli di cui all’atto di citazione o, in mancanza, a restituire loro il prezzo delle vendite.

La società convenuta proponeva appello avverso la decisione di primo grado, ribadendo che nessun rapporto era stato da essa intrattenuto con gli originari attori e con la concessionaria Ferrari relativamente all’acquisto delle autovetture di cui trattasi.

Nel respingere le censure sollevate dall’impugnante, la Corte salentina ha seguìto un percorso motivazionale confuso e perplesso, così riassumibile: -nella sua indiscussa qualità di importatrice in Italia delle autovetture Ssangyong, la [OSCURATO:SOCIETA].

«incorre in responsabilità ”lato sensu“ contrattuale per violazione di obblighi di protezione preesistenti, derivanti da un rapporto giuridico paracontrattuale, instauratosi tra le parti per contatto sociale qualificato»; -«ciò che radica la legittimazione passiva della Symi e la sua responsabilità deriva dalla circostanza che all’epoca dei fatti Ferrari fosse rivenditore autorizzato della Ssangyong», essendo stato accertato in corso di causa che egli «si presentava come ”concessionario ufficiale Ssangyong in Lecce“ e pubblicizzava le offerte Ssangyong… e che almeno sino a febbraio-marzo 2010… era concessionario ufficiale per la provincia di Lecce»; -«agli occhi del cliente il Ferrari non si poneva come imprenditore nella piena disponibilità delle auto offerte in vendita, bensì come concessionario Ssangyong di Lecce»; -nel caso di specie, peraltro, poiché «i due acquirenti si rivolsero al concessionario solo in occasione della campagna pubblicitaria indetta non dal singolo concessionario ma dalla casa importatrice», deve ritenersi che «la campagna pubblicitaria» abbia «indirizzato… il cliente verso il concessionario di zona e… comportato innanzitutto un contatto sociale, fonte di obbligazione, un affidamento sulla qualificazione professionale del concessionario che, nell’àmbito delle campagne promozionali, svolge i còmpiti sia nei limiti del mandato ricevuto e sia nell’osservanza delle disposizioni che regolano l’attività dei soggetti abilitati alla promozione»; -«in tal modo va responsabilizzato l’importatore, primo anello della catena di distribuzione, che, nell’àmbito del perseguimento della propria attività imprenditoriale, ha deciso di accreditare di fronte al pubblico dei possibili acquirenti determinati soggetti (anch’essi imprenditori), implicitamente assumendosi il còmpito di esercitare un controllo nelle forme ritenute più opportune ed utili al fine di prevenire o scoprire tempestivamente le eventuali condotte illecite poste in essere dal distributore stesso»; -«proprio le pretese condotte illecite del concessionario, lungi dall’escludere il coinvolgimento della Symi, ne fondano invece la solidale responsabilità per aver omesso di favorire la regolare esecuzione del contratto, non potendosi certamente trasferire l’attività del controllo in capo al cliente consumatore»; -«deve ritenersi operante, nel caso in esame, il combinato disposto degli artt. 1228-2049 c.c. (responsabilità dei padroni e dei committenti), considerato il modello della responsabilità indiretta e delineante una fattispecie complessa tra due imprenditori (importatore e concessionario) nel quale il primo individua il distributore, se ne avvale per le campagne promozionali, gli rifornisce le auto, ne incassa il prezzo»; in particolare, «la responsabilità del preponente ex art. 1228 c.c. sorge per il solo fatto dell’inserimento del concessionario all’interno della struttura di distribuzione del prodotto, senza che assuma rilevanza l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o di una collaborazione continuativa»; -«integra una situazione che è fonte di responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2055 c.c., idonea a sorreggere una statuizione di condanna solidale dei due soggetti corresponsabili, quella nella quale il mandante concorre (anche attraverso comportamenti omissivi) a creare una situazione di apparenza in virtù della quale il terzo si affida, senza colpa, e versa nelle mani del concessionario infedele alcune somme di denaro per una promessa di vendita del bene (oggetto di specifica campagna promozionale), poi mai adempiuta dalla società mandante»; -«la circostanza storica dell’avvenuto pagamento, unitamente alle risultanze scritte dell’ordine, che riportano esattamente l’importo e le modalità del pagamento del prezzo versato, rendono esigibile il credito degli acquirenti nei confronti del responsabile solidale, nonostante non vi sia prova che tali importi siano mai giunti neanche in parte alla società importatrice».

La motivazione posta a base del decisum, di cui innanzi sono stati trascritti i passi salienti, risulta obiettivamente incomprensibile per la sua intrinseca e insanabile contraddittorietà.

Invero, il collegio salentino ha esordito con l’affermazione che la responsabilità della società convenuta deriva da un «contatto sociale qualificato» con gli attori - asseritamente realizzatosi in occasione della campagna pubblicitaria di promozione della vendita di autovetture Ssangyong da essa promossa nell’àmbito del territorio nazionale-, il quale ha dato luogo all’instaurazione di un «rapporto giuridicoparacontrattuale».

Ha quindi soggiunto che nella fattispecie in esame deve reputarsi configurabile nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. la responsabilità prevista dagli artt. 1228 e 2049 c.c. in ragione dell’«inserimento del concessionario all’interno della struttura di distribuzione del prodotto».

Ha, infine, riconosciuto l’esistenza di un rapporto di mandato fra la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. e la concessionaria [OSCURATO:PERSONA] , imputando alla prima una responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. per aver «concor(so)… a creare una situazione di apparenza in virtù della quale il terzo si affida, senza colpa, e versa nelle mani del concessionario infedele alcune somme di denaro per una promessa di vendita del bene…, poi mai adempiuta dalla società mandante».

Sulla scorta di una così confusa ricostruzione in jure della vicenda di causa, ha ritenuto di dover confermare in toto la sentenza di primo grado -prevedente, fra l’altro, la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. a restituire il prezzo pagato dagli acquirenti-, pur avendo accertato non esservi «prova che tali importi siano mai giunti neanche in parte alla società importatrice».

Le argomentazioni spese dalla Corte territoriale contrastano fra loro in maniera inconciliabile, atteso che, da un lato, viene addossata alla [OSCURATO:SOCIETA]. una pretesa responsabilità da mero contatto sociale, così implicitamente escludendosi che la stessa abbia concluso i contratti di compravendita dedotti in giudizio, come invece sostenuto dagli attori; dall’altro, si fa riferimento a una sua responsabilità per fatto dell’ausiliario, avente natura contrattuale, se ricondotta all’art. 1228 c.c. (e in tale direzione sembrerebbe condurre il non perspicuo richiamo a una «promessa di vendita del bene… mai adempiuta dalla società mandante»), o altrimenti extracontrattuale, se invece sussunta nell’art. 2049 del medesimo codice (come lascerebbe intendere il vago accenno a un supposto comportamento illecito «del concessionario infedele»).

D’altronde, ammesso pure che, nell’esercizio del potere officioso di qualificazione giuridica dei fatti allegati, la Corte d’Appello fosse libera di inquadrare la domanda attorea - fondantesi sulla prospettata stipula fra le parti di due distinti contratti di compravendita- nello schema della responsabilità da contatto sociale, non si spiega come possa poi giustificarsi la condanna della convenuta all’adempimento delle obbligazioni (in particolare, quella di consegna delle autovetture) derivanti dai predetti contratti.

Manifestamente contraddittoria si rivela anche la confermata condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. alla «restituzione» in favore degli attori di somme che, secondo quanto appurato dalla stessa sentenza, non risulta aver mai percepito nemmeno in minima parte; restituzione che, per giunta, in tanto poteva essere disposta, in quanto fossero state accertate l’avvenuta instaurazione di un rapporto contrattuale fra le parti (non quindi, di un mero contatto sociale, ancorchè qualificato) e la sua successiva risoluzione, con conseguente applicabilità della disciplina in tema di ripetizione di indebito oggettivo dettata dall’art. 2033 c.c. (cfr. Cass. n. 19569/2021, Cass. n. 715/2018, Cass. n. 14013/2017, Cass. n. 18185/2014).

Le evidenziate illogicità e incongruenze argomentative non consentono di individuare in maniera intelleggibile il titolo giuridico sul quale la Corte salentina ha fondato l’affermazione di responsabilità dell’odierna ricorrente, nè di valutarne l’idoneità a sostenere le statuizioni condannatorie contenute in sentenza, compatibili esclusivamente con il riconoscimento dell’esistenza di un rapporto contrattuale costituitosi inter partes.

La riscontrata anomalia motivazionale comporta la nullità della pronuncia per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., risultando violato il c.d.

«minimo costituzionale» imposto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale (cfr., ex permultis, Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez.

Un. n. 37406/2022, Cass. Sez.

Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez.

Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez.

Un. n. 17564/2019, Cass. Sez.

Un. 19881/2014, Cass. Sez.

Un. 8053/2014).

Restano, conseguentemente, assorbite le ulteriori doglianze mosse dai ricorrenti.

Per quanto precede, si impone, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della causa.

Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresenta e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Torrepadula -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via L. Mantegazza n. 24, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE n. 698/2018 pubblicata il 29 giugno 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Il 27 ottobre 2009 [OSCURATO:PERSONA] stipulava presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], concessionaria Ssangyong di Lecce, un contratto di compravendita a vente a d oggetto un’autovettura prodotta dalla prefata casa automobilistica asiatica. Il 27 novembre 2009 [OSCURATO:PERSONA] sottoscriveva presso la medesima concessionaria altro contratto di compravendita, esso pure avente ad oggetto un’autovettura Ssangyong. Sull’assunto di aver entrambi interamente pagato il prezzo pattuito, senza ricevere in cambio la controprestazione promessa, i sunnominati acquirenti citavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, la [OSCURATO:SOCIETA]., importatrice in Italia dei veicoli Ssangyong, chiedendo: 1)di accertare l’avvenuta conclusione dei contratti di compravendita con [OSCURATO:SOCIETA]. e con il concessionario Ssangyong di Lecce, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ; 2)di dichiarare che la [OSCURATO:SOCIETA]. si era resa inadempiente alle proprie obbligazioni e, per l’effetto, di condannarla alla consegna dei predetti veicoli… o, subordinatamente, alla restituzione degli importi versati da essi istanti a titolo di prezzo, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, nonché al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati dal suo illegittimo comportamento, da liquidare in via equitativa. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta, la quale, oltre a sollevare alcune eccezioni pregiudiziali di rito, contestava nel merito la fondatezza dell’avversa pretesa. All’esito dell’espletata istruttoria, con sentenza del 6 marzo 2015, il Tribunale adìto dichiarava che la [OSCURATO:SOCIETA]. era solidalmente obbligata con la concessionaria [OSCURATO:PERSONA] a consegnare agli attori l’autovettura da ciascuno di loro rispettivamente acquistata o, in difetto, a restituire il prezzo da questi corrisposto per l’acquisto, maggiorato degli interessi legali dalla data dell’eseguito pagamento. L’appello successivamente spiegato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. veniva respinto dalla Corte distrettuale di Lecce con sentenza n. 698/2018 del 29 giugno 2018, notificata ex art. 285 c.p.c. il 2 luglio 2018, avverso la quale l a mentovata società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] e il Fanelli hanno resistito all’impugnazione notificando controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio. Le parti hanno depositato memorie [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso vengono denunciate la falsa applicazione degli artt. 1228, 1469-bis, 2049 e 2055 c.c. e la violazione degli artt. 128, 129 e 130 D. Lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo). Si osserva che la Corte d’Appello di Lecce ha ritenuto applicabile alla presente fattispecie, ai fini dell’affermazione della propria competenza territoriale, la disciplina in materia di vendita di beni di consumo contenuta dettata dal D. Lgs. n. 206 del 2005. Ciononostante, essa ha riconosciuto configurabile la responsabilità solidale della [OSCURATO:SOCIETA]., nell’accertata qualità di importatrice in Italia delle autovetture Ssangyong, tralasciando di considerare che, in base alla richiamata disciplina normativa, l’obbligo di consegnare cose conformi al contratto di vendita incombe esclusivamente sul venditore, da individuare, nel caso in esame, nella concessionaria [OSCURATO:PERSONA]. Viene, inoltre, evidenziato che la decisione assunta dal collegio salentino contrasta con la giurisprudenza di questa Corte in tema di vendita a catena, secondo la quale l’autonomia di ciascun trasferimento consente all’acquirente di esperire l’azione contrattuale soltanto nei confronti del proprio diretto venditore. Erroneamente, poi, il giudice a quo avrebbe individuato una responsabilità solidale della [OSCURATO:SOCIETA]. ex artt. 1228, 2049 e 2055 c.c., pur non risultando in alcun modo ravvisabile un rapporto di mandato (con o senza rappresentanza) fra la predetta società e la concessionaria [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo viene lamentata la falsa applicazione degli artt. 1218, 1228, 2049 e 2055 c.c.. A torto la Corte distrettuale avrebbe ritenuto configurabile a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. una responsabilità da contatto sociale per il solo fatto di avere promosso una campagna pubblicitaria di promozione della vendita di autovetture Ssangyong nel mercato nazionale. In realtà, nessun contatto significativo e diretto era mai intercorso tra la suddetta importatrice e gli acquirenti delle autovetture, i quali avevano intrattenuto rapporti unicamente con la concessionaria [OSCURATO:PERSONA]. Oltretutto, le statuizioni contenute nella sentenza impugnata - consistenti nell’affermazione dell’obbligo della [OSCURATO:SOCIETA]. di consegnare al Branca e al Fanelli le autovetture da loro acquistate o altrimenti di restituire ai medesimi il prezzo delle vendite- appaiono inconciliabili con il riconoscimento di una siffatta responsabilità, dalla quale scaturiscono conseguenze di natura esclusivamente risarcitoria. Con il terzo motivo, prospettante la violazione dell’art. 112 c.p.c., si deduce che tanto il Branca quanto il Fanelli avevano chiesto di accertare che ciascuno di loro aveva concluso un contratto di compravendita con l’importatrice [OSCURATO:SOCIETA]. e la concessionaria [OSCURATO:PERSONA]. Cionondimeno, la Corte d’Appello, esercitando in maniera molto ”generosa“ il potere di qualificazione officiosa della domanda, ha ricondotto la fattispecie concreta nell’alveo della responsabilità da contatto sociale. Con il quarto motivo viene allegata la nullità della sentenza per vizio di motivazione, sull’assunto che in essa sarebbero contenute affermazioni irriducibilmente contraddittorie che non consentirebbero di comprendere a quale titolo la [OSCURATO:SOCIETA]. sia stata ritenuta solidalmente responsabile con la [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli originari attori. Nell’ordine logico si appalesa prioritario lo scrutinio dell’ultimo motivo, con il quale viene denunciata la nullità della sentenza per grave vizio motivazionale. La doglianza è fondata. Come chiaramente si ricava dalle allegazioni svolte nel libello introduttivo della lite e dal tenore delle conclusioni ivi contenute, riportate nella parte narrativa della sentenza qui impugnata, le domande avanzate dagli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fondavano sul presupposto fattuale che ciascuno di loro avesse concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]. -oltre che con la concessionaria [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita e rimasta estranea al presente giudizio-un contratto di acquisto di un’autovettura Ssangyong. Coerentemente con l’impostazione data alla controversia, essi avevano instato per la condanna della società convenuta, importatrice in Italia dei veicoli Ssangyong, all’adempimento di tali contratti mercè la consegna delle autovetture che ne formavano oggetto o, in difetto, alla restituzione del prezzo corrisposto per il relativo acquisto; richiesta, quest’ultima, implicitamente postulante la formulazione di una domanda di risoluzione per inadempimento, che della prima costituiva il necessario presupposto logico-giuridico (cfr. Cass. n. 19513/2020, Cass. n. 24947/2017, Cass. n. 21113/2013, Cass. n. 21230/2009). All’esito del giudizio di primo grado, riconosciuta la fondatezza delle richieste avanzate dagli attori, il Tribunale di Lecce dichiarava la [OSCURATO:SOCIETA]. solidalmente obbligata con la concessionaria [OSCURATO:PERSONA] a consegnare al Fanelli e al Branca gli autoveicoli di cui all’atto di citazione o, in mancanza, a restituire loro il prezzo delle vendite. La società convenuta proponeva appello avverso la decisione di primo grado, ribadendo che nessun rapporto era stato da essa intrattenuto con gli originari attori e con la concessionaria Ferrari relativamente all’acquisto delle autovetture di cui trattasi. Nel respingere le censure sollevate dall’impugnante, la Corte salentina ha seguìto un percorso motivazionale confuso e perplesso, così riassumibile: -nella sua indiscussa qualità di importatrice in Italia delle autovetture Ssangyong, la [OSCURATO:SOCIETA]. «incorre in responsabilità ”lato sensu“ contrattuale per violazione di obblighi di protezione preesistenti, derivanti da un rapporto giuridico paracontrattuale, instauratosi tra le parti per contatto sociale qualificato»; -«ciò che radica la legittimazione passiva della Symi e la sua responsabilità deriva dalla circostanza che all’epoca dei fatti Ferrari fosse rivenditore autorizzato della Ssangyong», essendo stato accertato in corso di causa che egli «si presentava come ”concessionario ufficiale Ssangyong in Lecce“ e pubblicizzava le offerte Ssangyong… e che almeno sino a febbraio-marzo 2010… era concessionario ufficiale per la provincia di Lecce»; -«agli occhi del cliente il Ferrari non si poneva come imprenditore nella piena disponibilità delle auto offerte in vendita, bensì come concessionario Ssangyong di Lecce»; -nel caso di specie, peraltro, poiché «i due acquirenti si rivolsero al concessionario solo in occasione della campagna pubblicitaria indetta non dal singolo concessionario ma dalla casa importatrice», deve ritenersi che «la campagna pubblicitaria» abbia «indirizzato… il cliente verso il concessionario di zona e… comportato innanzitutto un contatto sociale, fonte di obbligazione, un affidamento sulla qualificazione professionale del concessionario che, nell’àmbito delle campagne promozionali, svolge i còmpiti sia nei limiti del mandato ricevuto e sia nell’osservanza delle disposizioni che regolano l’attività dei soggetti abilitati alla promozione»; -«in tal modo va responsabilizzato l’importatore, primo anello della catena di distribuzione, che, nell’àmbito del perseguimento della propria attività imprenditoriale, ha deciso di accreditare di fronte al pubblico dei possibili acquirenti determinati soggetti (anch’essi imprenditori), implicitamente assumendosi il còmpito di esercitare un controllo nelle forme ritenute più opportune ed utili al fine di prevenire o scoprire tempestivamente le eventuali condotte illecite poste in essere dal distributore stesso»; -«proprio le pretese condotte illecite del concessionario, lungi dall’escludere il coinvolgimento della Symi, ne fondano invece la solidale responsabilità per aver omesso di favorire la regolare esecuzione del contratto, non potendosi certamente trasferire l’attività del controllo in capo al cliente consumatore»; -«deve ritenersi operante, nel caso in esame, il combinato disposto degli artt. 1228-2049 c.c. (responsabilità dei padroni e dei committenti), considerato il modello della responsabilità indiretta e delineante una fattispecie complessa tra due imprenditori (importatore e concessionario) nel quale il primo individua il distributore, se ne avvale per le campagne promozionali, gli rifornisce le auto, ne incassa il prezzo»; in particolare, «la responsabilità del preponente ex art. 1228 c.c. sorge per il solo fatto dell’inserimento del concessionario all’interno della struttura di distribuzione del prodotto, senza che assuma rilevanza l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o di una collaborazione continuativa»; -«integra una situazione che è fonte di responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2055 c.c., idonea a sorreggere una statuizione di condanna solidale dei due soggetti corresponsabili, quella nella quale il mandante concorre (anche attraverso comportamenti omissivi) a creare una situazione di apparenza in virtù della quale il terzo si affida, senza colpa, e versa nelle mani del concessionario infedele alcune somme di denaro per una promessa di vendita del bene (oggetto di specifica campagna promozionale), poi mai adempiuta dalla società mandante»; -«la circostanza storica dell’avvenuto pagamento, unitamente alle risultanze scritte dell’ordine, che riportano esattamente l’importo e le modalità del pagamento del prezzo versato, rendono esigibile il credito degli acquirenti nei confronti del responsabile solidale, nonostante non vi sia prova che tali importi siano mai giunti neanche in parte alla società importatrice». La motivazione posta a base del decisum, di cui innanzi sono stati trascritti i passi salienti, risulta obiettivamente incomprensibile per la sua intrinseca e insanabile contraddittorietà. Invero, il collegio salentino ha esordito con l’affermazione che la responsabilità della società convenuta deriva da un «contatto sociale qualificato» con gli attori - asseritamente realizzatosi in occasione della campagna pubblicitaria di promozione della vendita di autovetture Ssangyong da essa promossa nell’àmbito del territorio nazionale-, il quale ha dato luogo all’instaurazione di un «rapporto giuridicoparacontrattuale». Ha quindi soggiunto che nella fattispecie in esame deve reputarsi configurabile nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. la responsabilità prevista dagli artt. 1228 e 2049 c.c. in ragione dell’«inserimento del concessionario all’interno della struttura di distribuzione del prodotto». Ha, infine, riconosciuto l’esistenza di un rapporto di mandato fra la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. e la concessionaria [OSCURATO:PERSONA] , imputando alla prima una responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. per aver «concor(so)… a creare una situazione di apparenza in virtù della quale il terzo si affida, senza colpa, e versa nelle mani del concessionario infedele alcune somme di denaro per una promessa di vendita del bene…, poi mai adempiuta dalla società mandante». Sulla scorta di una così confusa ricostruzione in jure della vicenda di causa, ha ritenuto di dover confermare in toto la sentenza di primo grado -prevedente, fra l’altro, la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. a restituire il prezzo pagato dagli acquirenti-, pur avendo accertato non esservi «prova che tali importi siano mai giunti neanche in parte alla società importatrice». Le argomentazioni spese dalla Corte territoriale contrastano fra loro in maniera inconciliabile, atteso che, da un lato, viene addossata alla [OSCURATO:SOCIETA]. una pretesa responsabilità da mero contatto sociale, così implicitamente escludendosi che la stessa abbia concluso i contratti di compravendita dedotti in giudizio, come invece sostenuto dagli attori; dall’altro, si fa riferimento a una sua responsabilità per fatto dell’ausiliario, avente natura contrattuale, se ricondotta all’art. 1228 c.c. (e in tale direzione sembrerebbe condurre il non perspicuo richiamo a una «promessa di vendita del bene… mai adempiuta dalla società mandante»), o altrimenti extracontrattuale, se invece sussunta nell’art. 2049 del medesimo codice (come lascerebbe intendere il vago accenno a un supposto comportamento illecito «del concessionario infedele»). D’altronde, ammesso pure che, nell’esercizio del potere officioso di qualificazione giuridica dei fatti allegati, la Corte d’Appello fosse libera di inquadrare la domanda attorea - fondantesi sulla prospettata stipula fra le parti di due distinti contratti di compravendita- nello schema della responsabilità da contatto sociale, non si spiega come possa poi giustificarsi la condanna della convenuta all’adempimento delle obbligazioni (in particolare, quella di consegna delle autovetture) derivanti dai predetti contratti. Manifestamente contraddittoria si rivela anche la confermata condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. alla «restituzione» in favore degli attori di somme che, secondo quanto appurato dalla stessa sentenza, non risulta aver mai percepito nemmeno in minima parte; restituzione che, per giunta, in tanto poteva essere disposta, in quanto fossero state accertate l’avvenuta instaurazione di un rapporto contrattuale fra le parti (non quindi, di un mero contatto sociale, ancorchè qualificato) e la sua successiva risoluzione, con conseguente applicabilità della disciplina in tema di ripetizione di indebito oggettivo dettata dall’art. 2033 c.c. (cfr. Cass. n. 19569/2021, Cass. n. 715/2018, Cass. n. 14013/2017, Cass. n. 18185/2014). Le evidenziate illogicità e incongruenze argomentative non consentono di individuare in maniera intelleggibile il titolo giuridico sul quale la Corte salentina ha fondato l’affermazione di responsabilità dell’odierna ricorrente, nè di valutarne l’idoneità a sostenere le statuizioni condannatorie contenute in sentenza, compatibili esclusivamente con il riconoscimento dell’esistenza di un rapporto contrattuale costituitosi inter partes. La riscontrata anomalia motivazionale comporta la nullità della pronuncia per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., risultando violato il c.d. «minimo costituzionale» imposto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale (cfr., ex permultis, Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014). Restano, conseguentemente, assorbite le ulteriori doglianze mosse dai ricorrenti. Per quanto precede, si impone, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della causa. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c.. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese de
Sentenza Cassazione n. 29443/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris