CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18605/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente e ricorrente incidentale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4591/2024Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 18605/2026Data pubblicazione 08/06/2026Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello Stato-resistente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 916/2023depositata il 25/07/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] conveniva ingiudizio, dinanzi al Tribunale di Genova, la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendonela condanna, ai sensi dell’art. 2033 c.c., alla restituzione della somma diEuro 133.000,00, indebitamente versata dalla ricorrente, a titolo di IVA, inrelazione all’acquisto di un immobile dalla IVAN Immobiliare (poiSpininvest s.r.l.), sito nel comune di Arzachena (OT), il 9 dicembre 2004,invece non dovuta in quanto atto assoggettato ad imposta di registro.Parte ricorrente deduceva che, successivamente alla notifica dell’avviso diliquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva chiesto, in solido, allasocietà alienante e alla [OSCURATO:PERSONA] (acquirente), il pagamento della impostadi registro (trattandosi di atto assoggettato ad imposta di registro e nonad IVA), era stato intrapreso da entrambe le parti un contenzioso dinanzial giudice tributario, all’esito del quale la Corte di cassazione, consentenza n. 16532/2017, aveva dichiarato la non compensabilità dellamaggiore IVA versata dalla contribuente con il debito in materia diimposta di registro. Per tali ragioni, la [OSCURATO:PERSONA] esperiva l’azione ex art.2033 c.c. dinanzi al giudice civile per la ripetizione di quantoindebitamente versato alla venditrice, e cioè della somma di EuroNumero registro generale 4591/2024Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 18605/2026Data pubblicazione 08/06/2026133.000,00, comprensiva di quanto versato a titolo di IVA (Euro88.000,00), nonché a titolo di interessi sull’imposta di registro (Euro22.471,59) e spese di lite sostenute nel giudizio tributario (Euro22.161,59).Costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA]. eccepiva la prescrizionedell’azione di ripetizione di indebito oggettivo, chiedendo - ed ottenendo -la chiamata in causa, in manleva, della Agenzia delle Entrate.1.1. Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 22 maggio 2021, il [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domanda attorea, dichiarando la prescrizione deldiritto alla ripetizione, sul presupposto che il termine per la proposizionedell’azione decorresse dalla data del pagamento (2004) e non dallasentenza della Corte di cassazione del 2017; e rigettava, altresì, ladomanda di manleva (per superamento dei termini di decadenza eprescrizione), condannando la chiamante alle spese della chiamata.2. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 916/2023, decidendo sulgravame interposto dalla [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma dell’ordinanzaimpugnata, riteneva che la prescrizione decorresse dalla data dellasentenza della Corte di cassazione del 2017 e - per l’effetto - accoglieva ladomanda di ripetizione di indebito oggettivo, condannando la Spininvests.r.l. al pagamento della minore somma di Euro 65.832,00, rispetto aquella dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA], oltre interessi legali, in favore diquest’ultima; rigettava l’appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA].;dichiarava assorbito l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate.3. Per la cassazione di tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso, affidato a due motivi, illustrati da memoria.3.1. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, contenente ricorsoincidentale, affidato a tre motivi. Ha depositato memoria.3.2. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine dell’eventualepartecipazione all’udienza di discussione, senza svolgere difese nel merito.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4591/2024Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 18605/2026Data pubblicazione 08/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo del ricorso principale si prospetta, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione degliartt. 2033, 2935 e 2046 c.c. - erronea interpretazione ed applicazione deltermine di prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito oggettivo -nullità della sentenza gravata».La ricorrente principale deduce che la Corte di merito ha erroneamenteritenuto che, con riferimento alla somma di Euro 65.832, il terminedecennale di prescrizione decorresse dalla sentenza della Corte dicassazione tributaria n. 16532 del 2017, sul presupposto che talepronuncia avesse natura costitutiva e determinasse solo in quel momentola possibilità di esercitare il diritto alla ripetizione.Assume, per converso, che nel caso di specie l’indebito sussisteva “aborigine”, atteso che la compravendita immobiliare era sin dall’iniziosoggetta ad imposta di registro e non ad IVA, con conseguente originariodifetto della “causa solvendi”. Ne deriva che - ad avviso della ricorrenteprincipale - la pronuncia della Corte di cassazione tributaria si è limitata adaccertare una situazione giuridica preesistente, senza alcun effettomodificativo, con natura meramente dichiarativa.Deduce, pertanto, che il termine di prescrizione doveva decorrere dalladata del pagamento (2004) o - al più - da quella della conoscenzadell’indebito, desumibile dall’avviso di liquidazione del 2007, ai sensidell’art. 2935 c.c., e non già dal passaggio in giudicato della decisione del2017.Ritiene, altresì, che la sentenza della Corte d’appello sia intrinsecamentecontraddittoria, avendo affermato, da un lato, la decorrenza dellaprescrizione dal 2017 e, dall’altro, riconosciuto gli interessi dalla data delNumero registro generale 4591/2024Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 18605/2026Data pubblicazione 08/06/2026pagamento, presupponendo implicitamente l’esistenza dell’indebito sindall’origine.Riferisce, ancora, che in assenza, inoltre, di atti interruttivi fino al 2019, ildiritto alla ripetizione doveva ritenersi prescritto.Pertanto, la Corte territoriale, facendo erronea applicazione dei principi inmateria di decorrenza della prescrizione dell’indebito oggettivo, avrebbeillegittimamente escluso la prescrizione del diritto azionato, conconseguente fondatezza del motivo.4.2. Con il secondo motivo del ricorso principale si prospetta, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione art.2033 c.c. - erronea interpretazione ed applicazione del termine didecorrenza degli interessi legali - nullità della sentenza gravata».In via subordinata, la ricorrente principale censura il capo della sentenzagravata nella parte in cui ha statuito che gli interessi legali sulla sommaindebitamente corrisposta dalla [OSCURATO:PERSONA] decorressero dalla data delpagamento e non dalla domanda ovvero ancora dalla diversa data dellapronuncia della Corte di cassazione.In proposito, deduce che nella ripetizione dell’indebito oggettivo ex art.2033 c.c., il debito dell’“accipiens”, a meno che egli non sia in mala fede,produce interessi solo a seguito della proposizione di un’apposita domandagiudiziale, atteso che all’indebito si applica la tutela prevista per ilpossessore in buona fede in senso soggettivo dell’art. 1148 c.c., a normadel quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto della domandagiudiziale, secondo il principio per il quale gli effetti della sentenzaretroagiscono al momento della proposizione della domanda.Assume, al riguardo, che chi pretende la diversa decorrenza degli interessiha l’onere di dimostrare l’altrui mala fede e che, nella specie, la condannadella [OSCURATO:SOCIETA]. alla corresponsione degli interessi legali condecorrenza dal giorno pagamento (2004) non sia sorretta da alcunamotivazione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4591/2024Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 18605/2026Data pubblicazione 08/06/20265.1. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.Colgono, infatti, nel segno sia la censura di violazione dell’art. 2033 c.c.,sia quella di motivazione contraddittoria, svolte dalla [OSCURATO:SOCIETA]In proposito, la Corte di merito, dopo avere riconosciuto che, con lasentenza n. 16532/2017, la Corte di cassazione aveva escluso lacompensazione tra l’IVA, non dovuta, e l’imposta di registro, invecedovuta (a pag. 8, righe 12-14 e 19-21, della sentenza impugnata), ha poidichiarato che:(-) con riferimento al rimborso della maggiore IVA versata rispettoall’imposta di registro (Euro 22.000,00), la prescrizione ex art. 2946 c.c.dell’azione di ripetizione di indebito oggettivo decorresse dal pagamento(2004) e doveva, perciò, ritenersi perfezionata;(-) con riferimento, invece, all’importo dichiarato in sede tributaria comenon compensabile (Euro 65.832,00), la prescrizione ex art. 2946 c.c.dell’azione di ripetizione di indebito oggettivo decorresse dalla sentenzadella Corte di cassazione n. 16532/17, e doveva, perciò, ritenersi nonperfezionata.Ebbene, tale statuizione - che costituisce il precipitato di un percorsologico di non immediata percezione - realizza, per vero, una confusionetra: a) la domanda di ripetizione delle somme versate all’Erario a titolo diIVA, proposta in sede civile, da un lato; b) la diversa questione,controversa in sede tributaria, relativa alla compensazione tra quantopreteso dall’Agenzia delle Entrate a titolo di omessa imposta di registro equanto già corrisposto a titolo di IVA, dall’altro.Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] agiva in giudizio per ottenere la ripetizionedell’indebito oggettivo costituito dalle somme versate all’Erario a titolo diIVA, una volta esclusa, da parte della Corte di cassazione, sezionetributaria, la compensazione tra imposte di natura diversa (IVA eregistro).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4591/2024Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 18605/2026Data pubblicazione 08/06/2026Ed invero, come dichiarato dalla stessa Corte d’appello, «le sentenze dimerito emesse dalle commissioni tributarie - come peraltro la sentenzadefinitiva di Cassazione - non hanno mai messo in discussione che l’IVAnon fosse dovuta fin dall’inizio» (a pag. 8 della sentenza impugnata).Pertanto, attesa la non compensabilità tra imposte di natura diversa, eraproprio il versamento dell’IVA, nel suo complesso e fin dall’origine, acostituire un indebito del quale si chiedeva la ripetizione, di modo che ladistinzione valorizzata dalla Corte d’appello tra la maggiore IVA, da unlato, e le somme non compensabili, dall’altro, cui ha fatto corrispondereuna diversa decorrenza del termine di prescrizione (peraltro, noncomprensibile dal tenore della motivazione), non assume, nella specie,alcuna effettiva pregnanza.Tanto risulta ancora più evidente ove si consideri che il soggetto nei cuiconfronti agiva la [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio ex art. 2033 c.c., non eral’Agenzia delle Entrate, bensì la [OSCURATO:SOCIETA]., odierna ricorrenteprincipale, quale materiale accipiens della somma.In quest’ottica, dunque, la soluzione adottata dalla Corte d’appello - che,in modo apodittico, ha dichiarato la decorrenza del termine decennale diprescrizione ex art. 2946 c.c. per le somme ritenute non compensabilidalla sentenza della Corte di cassazione tributaria del 2017, anziché dalladata del pagamento, nonostante anche quelle fossero state fin dall’inizioindebitamente corrisposte - si pone in contrasto con un consolidatoindirizzo interpretativo di questa Corte.5.1.1. In particolare, la questione relativa alla decorrenza del termine diprescrizione dell’azione di ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.)è stata analizzata dalla giurisprudenza, che ha elaborato criteri precisi perindividuare il “dies a quo” in conformità al disposto dell’art. 2935 c.c.La soluzione dipende dalla natura dell’indebito, a seconda che ilpagamento sia “ab origine” privo di causa o che la causa venga meno inun momento successivo.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4591/2024Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 18605/2026Data pubblicazione 08/06/2026Nelle ipotesi di indebito originario, in cui il pagamento è privo digiustificazione giuridica (“causa solvendi”) sin dal momento in cui vieneeseguito, il diritto alla restituzione sorge contestualmente al pagamento.Di conseguenza, la prescrizione inizia a decorrere da tale data.Questo principio trova, pertanto, applicazione in caso di pagamentoeffettuato in esecuzione di un contratto nullo (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenzan. 12472 del 19/07/2012; Sez. 3, Sentenza n. 15669 del 15/07/2011) o diun’imposta originariamente non dovuta (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n.13332 del 16/05/2023).Viceversa, nei casi di indebito c.d. sopravvenuto, in cui il pagamento erainizialmente dovuto in base a un titolo valido ed efficace, ma la causagiustificativa viene meno in un momento successivo, il diritto allarestituzione sorge solo quando il venir meno della “causa solutionis” ègiuridicamente accertato con efficacia costitutiva.In queste fattispecie, il termine di prescrizione decorre dal passaggio ingiudicato della sentenza che rimuove il titolo originario del pagamento,come nel caso di annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24800 del 12/08/2022).5.1.2. Sulla base di premesse, l’indebito oggettivo derivante dalpagamento di un’imposta (IVA) che una successiva pronunciagiurisdizionale ha accertato non essere dovuta fin dal tempo della suacorresponsione rientra pienamente nella categoria dell’indebito originario,non essendo dovuto il pagamento dell’imposta fin dal momento in cui èstato eseguito.Ciò in quanto la successiva sentenza che ha escluso l’assoggettamento adIVA ha un’efficacia meramente dichiarativa, limitandosi ad accertare unasituazione giuridica preesistente, senza modificare la realtà giuridica,diversamente da quanto opinato dalla Corte territoriale (a pag. 8, righe24-25, della sentenza impugnata).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4591/2024Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 18605/2026Data pubblicazione 08/06/2026Il diritto alla restituzione, di conseguenza, è sorto e poteva essere fattovalere sin dal giorno del versamento indebito.Questo orientamento trova specifica conferma nella giurisprudenzatributaria, la quale ha stabilito che, in caso di versamento di imposterivelatosi non dovuto sin dall’origine, il termine per l’azione di rimborsodecorre dalla data del versamento stesso, essendo irrilevante il momentodella successiva scoperta dell’errore o dell’accertamento che lo ha rilevato(cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13332 del 16/05/2023).Pertanto, il diritto alla ripetizione di indebito oggettivo esperita dallaBenedetti doveva ritenersi, nel suo complesso, prescritto, ciò importandoil conseguente rigetto della domanda restitutoria.5.2. Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del precedentemezzo.6.1. Venendo, dunque, al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., «omesso esame dell’integrale oggetto del giudiziotributario, esteso alla ripetizione dell’IVA eccedente; conseguentecontraddittorietà della Sentenza, nella parte in cui ha ritenuto prescrittal’azione di ripetizione per tale eccedenza».La ricorrente incidentale deduce che la Corte d’appello avrebbe omesso diconsiderare che oggetto del contenzioso tributario non era soltanto lacompensabilità, fino a reciproca concorrenza, tra IVA indebita e imposta diregistro, bensì anche il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di ripetere il superodall’Agenzia delle Entrate.6.2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si prospetta, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2935 c.c.», per avere la Corte territoriale erroneamente esclusoche il termine di prescrizione dell’azione ex art. 2033 c.c. decorresse dallasentenza della Corte di cassazione n. 16352/17 anche per la parteeccedente quella di cui si era invocata la compensabilità.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4591/2024Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 18605/2026Data pubblicazione 08/06/20266.3. Con il terzo motivo del ricorso incidentale si prospetta, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1284, comma 4, c.c.», poiché la Corte territoriale, nel condannareSpininvest s.r.l. a rimborsare l’importo di Euro 65.832,00 “oltre interessilegali” dalla data del pagamento, non ha precisato che, dalla data delladomanda giudiziale, gli interessi legali sono dovuti al tasso maggiorato exart. 1284 comma 4 c.c.7.1. Il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale - congiuntamenteesaminati, per ragioni di connessione - sono infondati, in ragione dellemedesime argomentazioni sviluppate per l’accoglimento del primo motivodel ricorso principale, applicate simmetricamente alla doglianza dellasolvens.Ed infatti, attesa la non compensabilità tra imposte di natura diversa, eraproprio il versamento dell’IVA, nel suo complesso, a costituire un indebitodel quale la [OSCURATO:PERSONA] stessa chiedeva la ripetizione, in termini di indebitooriginario, in relazione al quale la prescrizione decorre dalla data delpagamento (nella specie, avvenuto nel 2004).7.2. Il terzo motivo del ricorso incidentale, relativo alla misura di interessiche non possono dirsi dovuti per non essere dovuto il capitale di cui si èchiesta la ripetizione, resta assorbito dall’accoglimento del primo motivodel ricorso principale e dal rigetto del primo e del secondo motivo delricorso incidentale.8. Sulla base di tali premesse, il ricorso incidentale va rigettato; di poi,rilevata la fondatezza del primo motivo del ricorso principale (assorbito ilsecondo), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata inrelazione alla censura accolta.Ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., non rendendosi necessari ulterioriaccertamenti di fatto per essere dirimente il rilievo della - appenadefinitivamente accertata - maturata prescrizione della pretesarestitutoria, può decidersi la causa nel merito, con rigetto della domandaNumero registro generale 4591/2024Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 18605/2026Data pubblicazione 08/06/2026di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]9. Quanto alle spese dell’intero giudizio, peraltro, l’obiettiva non debenzaoriginaria della non irrisoria somma comunque percepita dall’odiernaricorrente, riguardata alla stregua dell’alternanza degli esiti nei diversigradi di questo giudizio, integra, ad avviso del Collegio, il presupposto perun’integrale compensazione.10. Infine, essendo stato accolto quello principale, solo in relazione alricorso incidentale sussistono i presupposti processuali per l’applicazionedel comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso incidentale; accoglie il primo motivo del ricorsoprincipale, dichiarato assorbito il secondo; cassa in relazione la sentenzaimpugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di ripetizione diindebito oggettivo ex art. 2033 c.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso da leiproposto, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n.115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 4 giugno 2026.Il Presidente