CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 23256/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12318/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dell ’ amministratore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato ex lege presso la cancelleria della Corte di Cassazione; -Ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato ex lege pres so la cancelleria della Corte di Cassazione; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di PALERMO n. 2197/2019depositata il 11/11/2019 . Udita la relazione svolta nell’adunanza camera le del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., comproprietari per atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - per acquisto dalla [OSCURATO:SOCIETA].- degli appezzamenti di terreno posti a monte di via [OSCURATO:PERSONA] (foglio 16, particella 1574 intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]., che vi aveva edificato le unità immobiliari di via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, 14 e 16; terreno indicato nel NCT del Comune di Palermo a foglio 16, particelle 1572, 1573 e 1575 intestato per 2/3 a [OSCURATO:PERSONA] e per 1/3 a [OSCURATO:PERSONA], poi divenute particelle 2044, 2046, 2036 e 2217 del foglio 16 del NCT del Comune di Palermo), nonché [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe anche della particella 2222 del foglio 16 del NCT del Comune di Palermo (acquistata per atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), e [OSCURATO:PERSONA] proprietario anche di un appezzamento di terreno di un ettaro, 82 are e 60 centiare riportato nel NCT del Comune di Palermo a foglio 16, particella 1576 (poi 2119), sito in contrada Cardillo – [OSCURATO:PERSONA], (al quale si accedeva dalla stradella via Franzolin (già via TS 54, traversa di via [OSCURATO:PERSONA], e dalla quale si perveniva ad altra strada interna perpendicolare alla via Franzolin, denominata via [OSCURATO:PERSONA], già via TS 55, per acquisto fattone il 15.9.2004 per atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta alla [OSCURATO:SOCIETA].), convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Palermo il Condominio “[OSCURATO:PERSONA]” degli edifici via Franzolin – via [OSCURATO:PERSONA] di Palermo (d ’ ora in poi per brevità Supercondominio). Gli attori chiedevano la condanna del Supercondominio ad eliminare i manufatti da esso realizzati (un’aiuola in cemento di circa 50 cm per tutta la lunghezza di via [OSCURATO:PERSONA] di circa 250 metri che riduceva la sede stradale, un’altra aiuola circolare in prossimità di un passo carrabile per l’accesso al piano cantinato in cui erano allocati i boxes, la collocazione di piante lungo detta via che nel periodo di massima fioritura riducevano ulteriormente la larghezza delle strade), ed a far cessare la sosta ed il parcheggio disordinato delle autovetture consentito ai condomini lungo dette vie di proprietà condominiale, rimuovendo le linee bianche di demarcazione dei posti auto, a tutela del diritto di servitù di passaggio per persone, automezzi e quant’altro sarebbe stato consentito dalla sede stradale a favore dei rimanenti terreni di proprietà della venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. situati a monte dei terreni da essa ceduti alla [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:SOCIETA] diritto di servitù era nato per richiamo nei menzionati atti di acquisto dei fondi dall’atto di compravendita del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Palermo stipulato tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. il 5.3.1984, rep. n. 79206, racc. n. 9311, registrato a Palermo il 17.4.1984 al n. 9632 ed ivi trascritto in pari data al n. 16294 registro generale, numero 13562 registro particolare. In tale atto era stato precisato che la costituita servitù di passaggio, che la [OSCURATO:SOCIETA]. si era obbligata a realizzare e completare, avrebbe avuto una larghezza di otto metri nel tratto poi denominato via [OSCURATO:PERSONA] ed una larghezza di dodici metri nel tratto poi denominato via Franzolin. Si costituiva nel giudizio di primo grado il Supercondominio, che chiedeva il rigetto delle domande degli attori e, in via riconvenzionale, di accertare che i varchi aperti dagli attori, proprietari dei fondi dominanti, lungo le vie Franzolin e [OSCURATO:PERSONA], costituivano innovazioni vietate ex art. 1067 cod. civ., di accertare anche ai fini del rigetto delle domande avversarie le modalità di esercizio della servitù di passaggio costituita con l’atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenendo conto dello stato dei luoghi, della naturale destinazione dei fondi e delle esigenze del fondo dominante all’epoca della convenzione, stabilendo quanti e quali varchi tra quelli esistenti gli attori avessero il diritto di mantenere e condannandoli a chiudere gli altri varchi ripristinando il muro di confine tra i fondi ed a non aprire ulteriori varchi lungo le vie [OSCURATO:PERSONA] e Franzolin, e di accertare che gli attori essendosi allacciati alla condotta fognaria del Supercondominio convenuto collocata sulle vie Franzolin e [OSCURATO:PERSONA], avevano violato l’art. 4 del contratto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con condanna dei medesimi a distaccarsi da tale impianto fognario ed a pagare al Supercondominio una penale di € 300,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza, o in subordine a realizzare a proprie spese le opere che il nominando CTU avrebbe indicato come necessarie per il corretto funzionamento dell’impianto fognario del Supercondominio, stabilendo anche in questo caso una penale per il ritardo nell’esecuzione dei lavori di € 150,00 giornalieri. Espletata CTU dal geom. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 3908/2016 del 20.7.2016, dichiarava che il Supercondominio aveva posto in essere comportamenti in violazione della servitù di passaggio spettante agli attori lungo le vie [OSCURATO:PERSONA] e Franzolin, condannandolo all’immediata rimozione dell’aiuola in cemento posta lungo tutta la via [OSCURATO:PERSONA], alla rimozione dell’aiuola posta al centro della stessa via, alla rimozione delle piante di bouganville presenti lungo la medesima via, all’immediata rimozione delle linee bianche di demarcazione dei posti auto lungo le vie [OSCURATO:PERSONA] e Franzolin; dichiarava inammissibili le riconvenzionali del Supercondominio , accogliendo l’eccezione degli attori sull’inammissibilità dell ’ actio negatoria servitutis da parte di soggetto non proprietario del fondo servente; condannava, infine, il Supercondominio al pagamento delle spese processuali e di CTU. Avverso la sentenza di primo grado proponeva gravame il Supercondominio, chiedendo alla Corte d ’ Appello di Palermo di rigettare le domande proposte dagli attori e, in subordine , di dichiarare che, per garantire il corretto esercizio della servitù di passaggio pattuita tra i danti causa delle parti, era sufficiente che fosse lasciata libera la sede stradale di via [OSCURATO:PERSONA] e di via Franzolin per mt 3,50/4,00, in modo da consentire il passaggio di automezzi nelle due direzioni di marcia, ordinando agli appellati di chiudere tre dei sei varchi di accesso aperti sulle strade condominiali suddette costituenti aggravamento delle condizioni del fondo servente ex art. 1067 cod. civ., ed ordinando agli stessi di eliminare il collegamento dei propri impianti fognari alla condotta fognaria del Supercondominio, e di pagare le spese processuali del doppio grado e di CTU, previa sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Palermo. In secondo grado gli attori del primo grado si costituivano chiedendo il rigetto dell’avverso appello. Disposta il 5.5.2017 la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Palermo con la sentenza n. 2197/2019 del 25.10/11.11.2019, qualificata l’azione degli originari attori come azione di risarcimento danni in forma specifica ex art. 2058 cod. civ. a tutela dei costituiti diritti di servitù e non come actio confessoria servitutis ex art. 1079 cod. civ. dalla quale fosse desumibile implicitamente la proprietà delle vie [OSCURATO:PERSONA] e Franzolin in capo al Supercondominio, respingeva l’appello del Supercondominio, condannato alle spese di secondo grado, osservando che sia nell’ipotesi in cui le riconvenzionali fossero considerate, come fatto in primo grado, come un’actio negatoria servitutis, sia nell’ipotesi in cui fossero inquadrate nella fattispecie dell’art. 2043 cod. civ., il Supercondominio, anche a fronte delle contestazioni avversarie circa il permanere della proprietà delle vie [OSCURATO:PERSONA] e Franzolin in capo alla società costruttrice degli edifici condominiali, la [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe dovuto fornire la prova della sua proprietà sulle stesse, mentre non aveva prodotto alcun titolo dominicale attestante la comproprietà della strada in capo ai condomini, per cui non poteva tenersi conto del regolamento condominiale e delle dichiarazioni unilaterali della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre in catasto la via [OSCURATO:PERSONA] risultava ancora intestata alla [OSCURATO:SOCIETA]. e la via Franzolin non era accatastata e costituiva parte integrante della particella 1737 del foglio di mappa 16 G sulla quale insisteva l’immobile condominiale. La medesima sentenza, quanto alla domanda del Supercondominio di rimozione dell’allaccio abusivo alla condotta fognaria condominiale, basata sulla violazione dell’art. 4 del contratto stipulato tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. il 5.3.1984, rilevava che il Supercondominio non aveva fornito alcuna prova di essere avente causa della [OSCURATO:SOCIETA]., e da ultimo chele censure inerenti alle domande degli attori accolte in primo grado andavano disattese sia per le ragioni già esposte, sia in quanto non erano contestate le condotte poste in essere senza alcuna ragione giustificatrice dal Supercondominio, che avevano leso il diritto di servitù pacificamente spettante agli appellati. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Supercondominio, affidandosi a quattro motivi, e [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificato il 17.6.2020, mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. Col primo articolato motivo il Supercondominio lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 comma 4° c.p.c., in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., la falsa applicazione degli articoli 2043 e 2058 cod. civ. e la violazione degli articoli 1079, 1362 e seguenti cod. civ. e dell’art. 1065 cod. civ., ed in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. l’omesso esame del fatto decisivo oggetto di discussione tra leparti relativo al contenuto ed ai limiti del diritto di servitù di passaggio spettante agli attori in primo grado. Con tale motivo il Supercondominio si duole del fatto che la Corte d’Appello di Palermo, in violazione degli articoli 360 comma primo n. 3) c.p.c. e 112 c.p.c., e degli articoli 360 comma primo n. 4) c.p.c. e 132 comma 4° c.p.c. abbia omesso totalmente di pronunciarsi sul suo primo motivo di appello, col quale il Supercondominio si era lamentato del travisamento da parte del Tribunale di Palermo del contenuto e dei limiti del diritto di servitù di passaggio spettante agli attori in base all’atto costitutivo del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Palermo tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. del 5.3.1984, rep. n. 79206, racc. n. 9311, per la cuilesione essi avevano chiesto il risarcimento dei danni in forma specifica. [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente che la Corte d’Appello abbia ritenuto sulla base della CTU [OSCURATO:PERSONA], ma in violazione degli articoli 1362 e seguenti in tema d’interpretazione contrattuale e dell’art. 1065 cod. civ. (che in caso di dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio della servitù stabilisce che la stessa debba ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente), che la servitù di passaggio convenzionale dovesse avere una larghezza di metri 12 su via Franzolin e di metri 8 su via [OSCURATO:PERSONA], ancorché la disposizione dell’atto notarile sulla costruzione delle due strade con quella larghezza da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. fosse svincolata dalla disposizione relativa alla costituzione della servitù di passaggio per persone, automezzi e quant’altro sarebbe stato consentito dalla sede stradale a favore dei rimanenti terreni di proprietà della venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ancora il ricorrente che tale servitù fosse legata invece ai progetti di realizzazione degli edifici già approvati dalla commissione edilizia, ceduti unitamente ai terreni dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]., tanto che in caso di modifica di tali progetti era previsto nell’atto costitutivo che la strada potesse essere spostata altrove, sempre con agevole collegamento alla via [OSCURATO:PERSONA], ma senza ulteriori specificazioni di larghezza, tanto più che al momento dell’acquisto degli attori delle proprietà beneficiarie della servitù di passaggio (1992) la [OSCURATO:SOCIETA]., dante causa del Supercondominio, aveva già realizzato due cancelli su via [OSCURATO:PERSONA] all’entrata e all’uscita dal complesso, che limitavano la larghezza dell’accesso a circa tre metri per ciascun cancello, realizzato le aiuole su via [OSCURATO:PERSONA] e collocato le piante ornamentali lungo le vie Franzolin e [OSCURATO:PERSONA], senza che vi fossero state doglianze da parte degli attori fino al 2013. Deduce infine il ricorrente che su tale primo motivo di appello l’impugnata sentenza, dopo avere erroneamente qualificato, in relazione al secondo motivo di appello, l’azione esercitata dagli attori in primo grado contro la violazione del loro diritto reale di servitù di passaggio, come azione di risarcimento danni in forma specifica ex art. 2058 cod. civ., e non come actio confessoria servitutis ex art. 1079 cod. civ., in tal modo sostituendo in violazione dell’art. 112 c.p.c. l’azione esercitata dagli attori con un’azione fondata su fatti diversi,si sarebbe limitata a stabilire, con motivazione meramente apparente, che le “ulteriori censure appaiono, invero, fondate sulla violazione di norme di legge, che presuppongono l’esercizio di un’azione confessoria servitutis –cosa che è stata, più sopra, esclusa – e che non sono pertanto, rilevanti ai fini della decisione”, omettendo di considerare un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti rappresentato dal contenuto del diritto di servitù di passaggio del quale gli attori avevano invocato la tutela, con conseguente vizio ricompreso nella previsione dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. Col terzo motivo il Supercondominio lamenta in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione degli articoli 2043 e 1067 cod. civ. e dell’art. 115 c.p.c., ed in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, individuato nella proprietà dell’impianto fognario, nell’abusivo allaccio a detto impianto da parte degli originari attori e nell’aggravamento della servitù di passaggio. Deduce la parte ricorrente in ordine alle proprie domande riconvenzionali, inerenti all’abusivo allaccio agli impianti condominiali degli impianti fognari degli originari attori, ed all’asserito aggravamento della servitù di passaggio compiuto dagli originari attori con l’apertura di numerosi varchi di accesso al fondo del Supercondominio, che l’impugnata sentenza abbia errato nel ritenere che dalla mancata prova della comproprietà dei condomini sulle vie Franzolin e [OSCURATO:PERSONA] derivasse il rigetto della riconvenzionale inerente all’abusivo allaccio degli impianti fognari degli originari attori agli impianti fognari condominiali, che presupponeva solo la proprietà mai contestata di questi ultimi, ed ancorché tale allaccio abusivo emergesse dalla CTU espletata, e derivasse nel contempo il rigetto della riconvenzionale del Supercondominio intesa ad evitare l’aggravamento della servitù di passaggio ex art. 1067 cod. civ. Il primo ed il terzo motivo, in parte inerenti alle stesse domande, relative all’estensione ed ai limiti dei diritti di servitù convenzionalmente costituiti, al risarcimento danni per lesione degli stessi ed alla contrapposta doglianza di aggravamento delle servitù, vanno esaminati congiuntamente. Va premesso che le doglianze riferite all’art. 360 comma primo n.5) c.p.c. devono ritenersi inammissibili ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c., in quanto sulle domande risarcitorie avanzate dagli attori in primo grado e sulla negazione dell’aggravamento delle servitù vi è stata una duplice pronuncia conforme in punto di fatto da parte dei giudici di merito, e la riqualificazione giuridica operata dalla Corte d’Appello di Palermo dell’azione esercitata dagli attori in primo grado come azione di risarcimento danni in forma specifica ex art. 2058 cod. civ. e non come actio confessoria servitutis appare corretta e non esorbitante dai limiti dell’art. 112 c.p.c., in quanto si è basata sui fatti storici come prospettati dagli attori che avevano individuato il diritto di servitù di passaggio leso dal Supercondominio sulla base della preesistente convenzione costitutiva contenuta nell’atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Palermo tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. del 5.3.1984, rep. n. 79206, racc. n. 9311, e sulla base delle condotte lesive dello stesso ascritte al Supercondominio. Fondate sono le doglianze relative all’omessa pronuncia sul primo motivo di appello (in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 112 c.p.c.) ed all’esistenza su di esso di una motivazione meramente apparente. La sentenza impugnata, infatti, sul motivo sopra esposto inerente al contenuto ed ai limiti del diritto di servitù di passaggio convenzionale, si è limitata a far discendere logicamente la reiezione delle censure riguardanti l’accoglimento delle domande degli attori in primo grado (primo motivo di appello) dal rigetto delle doglianze del Supercondominio sulla dichiarata inammissibilità delle sue domande riconvenzionali di primo grado inerenti al lamentato aggravamento della servitù di passaggio vietato dall’art.1067 cod. civ. ed alla rimozione dell ’ allaccio degli impianti fognari degli originari attori agli impianti fognari condominiali (secondo motivo di appello precedentemente esaminato in sentenza), dalla servitù pacificamente spettante agli attori (non contestata nella sua esistenza, ma nella sua estensione), e dal fatto che quelle censure avrebbero avuto rilievo solo se l’azione esercitata dagli attori fosse stata qualificata come actio confessoria servitutis e non come invece avvenuto, come azione di risarcimento danni in forma specifica ex art. 2058 cod. civ. per lesione del precostituito diritto di servitù di passaggio degli originari attori. La motivazione addotta dalla Corte d’Appello di Palermo è però meramente apparente, in quanto non fornisce alcuna risposta alle censure che erano state mosse fin dal giudizio di primo grado dal Supercondominio al contenuto ed ai limiti del diritto di servitù di passaggio convenzionale costituito con l’atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Palermo tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. del 5.3.1984, rep. n. 79206, racc. n. 9311, del quale gli attori avevano lamentato l’illecita lesione ed il Supercondominio aveva lamentato l’aggravamento. Tali censure avevano rilievo ai fini dell’esatta individuazione del diritto reale leso e, quindi, della qualificazione come illecite delle condotte ascritte al Supercondominio e nel contempo dell’accertamento dell’eventuale aggravamento anche nell’ipotesi, verificatasi, di intervenuta riqualificazione giuridica dell’azione esercitata dagli attori come azione di risarcimento danni ex art. 2058 cod. civ., e non solo, come erroneamente affermato nella sentenza impugnata, nell’ipotesi, originariamente caldeggiata dal Supercondominio, di qualificazione di quell’azione come actio confessoria servitutis, dovendosi stabilire le esatte dimensioni della servitù di passaggio sia quando si chieda la costituzione della stessa, sia quando si chieda il risarcimento danni in forma specifica per la sua lesione, se la servitù medesima, pur non contestata nella sua esistenza, sia palesemente oggetto di contestazione tra le parti quanto alla sua estensione (vi era addirittura una riconvenzionale sul punto del Supercondominio). Alcuna risposta al primo motivo di appello si può poi ricavare dalle richiamate argomentazioni addotte nella sentenza impugnata per giustificare la reiezione del secondo motivo di appello, rappresentate dalla mancata prova da parte del Supercondominio della proprietà delle vie Franzolin e [OSCURATO:PERSONA], posto che la proprietà delle vie Franzolin e [OSCURATO:PERSONA] era ininfluente sull’esigenza di accertare, ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento danni ex art. 2058 cod. civ. degli originari attori, se gli stessi, vantando su di esse una servitù di passaggio con una determinata estensione avessero o meno subito un illecito pregiudizio da parte del Supercondominio con la realizzazione di un’aiuola in cemento di circa 50 cm per tutta la lunghezza di via [OSCURATO:PERSONA] di circa 250 metri, di un’altra aiuola circolare in prossimità di un passo carrabile per l’accesso al piano cantinato in cui erano allocati i boxes, con la collocazione di piante lungo detta via che nel periodo di massima fioritura riducevano ulteriormente la larghezza delle strade, con la sosta ed il parcheggio disordinato delle autovetture consentito ai condomini lungo dette vie e col tracciamento sulle stesse di linee bianche di demarcazione dei posti auto. Per quanto riguarda poi la riconvenzionale del Supercondominio inerente all’allaccio abusivo agli impianti fognari condominiali, ricompresa nel terzo motivo, merita accoglimento la doglianza relativa alla lamentata violazione degli articoli 360 comma primo n.3) e 115 c.p.c. La Corte d’Appello di Palermo, infatti, non ha tenuto conto che l’allaccio degli impianti fognari degli originari attori a quelli condominiali non era stato contestato dagli attori, oltre a trovare conferma nella CTU espletata, e per giustificare il rigetto della domanda in questione ha solo erroneamente fatto riferimento alla proprietà dei condomini sulle vie Franzolin e [OSCURATO:PERSONA] ritenuta indimostrata, anziché alla proprietà degli impianti fognari condominiali ai quali effettivamente si riferiva la lesione lamentata dal Supercondominio. Vanno, pertanto, accolti il primo e il terzo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte territoriale. Il secondo e il quarto motivo rimangono assorbiti. P.Q.M. La Corte di Cassazione, Sezi