Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:T:2005:220
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62003TJ0071_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento totale o parziale della decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C (2002) 5083 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 del Trattato CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Procedimento COMP/E-2/37.667 – Grafiti speciali).
[OSCURATO:PERSONA]
1) Nella causa T-71/03, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione:
– il ricorso è respinto;
– la ricorrente è condannata alle spese.
2) Nella causa T-74/03, Intech [OSCURATO:PERSONA]/Commissione:
– il ricorso è respinto;
– la ricorrente è condannata alle spese.
3) Nella causa T-87/03, Intech [OSCURATO:PERSONA]/Commissione:
– l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente dall’art. 3 della decisione COMP/E-2/37.667 è fissato ad EUR 420 000;
– l’art. 3, lett. h), della decisione COMP/E-2/37.667 è modificato nel senso che la responsabilità congiunta e in solido d’Intech [OSCURATO:PERSONA] è limitata ad un importo di EUR 420 000;
– il ricorso è respinto per il resto;
– la ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest’ultima sopporterà un terzo delle proprie spese ed un terzo delle spese sostenute dalla ricorrente.
4) Nella causa T-91/03, SGL [OSCURATO:PERSONA]/Commissione:
– l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente dall’art. 3 della decisione COMP/E-2/37.667 è fissato ad EUR 9 641 970 per l’infrazione commessa nel settore della grafite isostatica;
– il ricorso è respinto per il resto;
– la ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest’ultima sopporterà un terzo delle proprie spese ed un terzo delle spese sostenute dalla ricorrente.