CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02119/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16950/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , in virtù di procuraspeciale in calce a l ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio,n. 9198/07/2016, depositata in data 23 dicembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Con ricorso innanzi alla Commissione tributaria p rovinciale di Roma il ricorr ente chiedeva l’annullamento dell’avviso di intimazionen. 097201 3 9118401444, cui era sottes a una cartella di pagamento per omesso pagamento IRPEF relativa al 2002 , eccependo il difetto di notifica di tale atto prodromico. Oggetto: Ricorso per cassazione - Notifica ad [OSCURATO:PERSONA] presso il difensore del libero foro del grado di appello -Validità -[OSCURATO:PERSONA]Agente della riscossione si costituiva depositando la documentazione attestante la notifica della cartella presupposta. La CTP di Roma accoglievail ricorso, ritenendo non corretta la detta notifica. 2. Interposto gravame dall’[OSCURATO:PERSONA] di riscossione s.p.a., la Commissione tributaria regionale del Lazio , nella contumacia del contribuente, accoglie va l’appello , condannando la parte soccombente al pagamento delle spese; in particolare, riteneva la cartella di pagamento ritualmente notificata (a mani della moglie del contribuente). 3. Avverso la decisione della CTR delLazio ha proposto ricorso per cassazione ilcontribuente, affidandosi a quattro motiv i . L’Agente della riscossione è rimastointimato. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. La Corte, preliminarmente, rileva che non risulta dagli atti a disposizione che il ricorso sia stato ritualmente notificato all’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA](già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].); è stata infatti depositata dal ricorrente unicamente la documentazione relativa alla notifica effettuata nei confronti dell’Equitalia presso il suo difensore in appello, [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. A l riguardo va applicato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 4845/2021 del 23/02/2021; conf. Sez. U. 08/06/2021, n. 15911) secondo cui «in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata». 1.2. Nel caso in esame, la notifica del ricorso per cassazione presso l’avvocato del libero foro che assisteva l’agente della riscossione in appello è nulla; il ricorso doveva essere notificato all’Agenzia delle Entrate Riscossionepresso il suo indirizzo di posta elettronica certificata. 2. Come disposto in identiche ipotesi (Cass. 31/05/2022, n. 17741e Cass. 24/06/2025, n. 16942), è necessario quindi ordinare la rinnovazione della notificazione a ll’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], rimasta intimata. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando a parte ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso ad Agenzia delle Entrate Riscossi