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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 21071/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9795 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Ettole e [OSCURATO:PERSONA]Avanzo, elettivamente domiciliati nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrenti - contro B.R.T. di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC michele.debenedittis@ pec.ordineavvocatitrani.it) -controricorrente – avverso la sentenza n. 2185/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 22/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 9795/2020 Cron.

Rep.

C.C. 17/5/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tra la società “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c. e la B.R.T. di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. fu stipulato un contratto di somministrazione in base al quale la prima era tenuta a fornire alla seconda, in servizio di catering, i pasti giornalieri da destinare ai clienti dell’albergo gestito dalla seconda.

Assumendo di aver svolto tale attività per il biennio 2008-2009 e producendo quattro fatture asseritamente rimaste impagate, la società “[OSCURATO:PERSONA]” ottenne dal Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Ruvo di Puglia, un decreto ingiuntivo per la somma di euro 103.608 nei confronti della società B.R.T., che fu opposto da quest’ultima.

Nell’atto di opposizione la società B.R.T. non si limitò a sostenere la totale infondatezza della pretesa avanzata dalla società creditrice, ma propose anche domanda riconvenzionale.

Rilevò l’opponente, a sostegno della propria tesi, di aver concesso in locazione alla società “[OSCURATO:PERSONA]” la sala ristorante del complesso alberghiero da essa gestito e che, pertanto, la somma portata dal decreto ingiuntivo era da ritenere compensata in parte sulla base di diciannove fatture per la locazione della sala (per la somma complessiva di euro 53.680) e che il residuo dovuto era stato pagato con vari acconti, per una somma complessiva di euro

54.383. Aggiunse la società opponente che le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo erano state tutte quietanzate dal legale rappresentante della società “[OSCURATO:PERSONA]” e che essa opponente era creditrice, per diversi titoli, dell’ulteriore complessiva somma di euro

27.110. Nel giudizio si costituì la società opposta, contestando il contenuto dell’opposizione e chiedendone il rigetto.

La società creditrice disconobbe la sottoscrizione apposta dal suo legale rappresentante sulle fatture prodotte dalla controparte (asseritamente a titolo di quietanza) e chiese il rigetto della domanda riconvenzionale.

Espletata prova per interrogatorio e per testi, il Tribunale accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo, rigettò anche la domanda riconvenzionale avanzata dalla società B.R.T. e condannò la società opposta al pagamento delle spese di lite.

2. La sentenza è stata impugnata in via principale dalla società [OSCURATO:PERSONA] e in via incidentale dalla società B.R.T. e nel corso del giudizio l’appellante principale ha dichiarato che la società [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata cessata in un momento successivo a quello di precisazione delle conclusioni, per cui le relative difese sono state presentate dai due soci della stessa.

La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 22 ottobre 2019, ha rigettato entrambi gli appelli ed ha compensato le ulteriori spese del grado.

La corte di meritoha premesso che, essendo state precisate le conclusioni in data 21 dicembre 2018, il giudizio doveva regolarmente proseguire tra le parti originarie, risultando irrilevante la circostanza della successiva estinzione della società; per cui non doveva tenersi conto della comparsa conclusionale «elaborata e depositata dallo stesso difensore della società ma in nome e per conto dei due soci e successori, mai costituitisi in giudizio in proprio».

Passando all’esame del merito, la Corte barese ha rilevato che l’appello principale conteneva, in effetti, un’unica censura, avente ad oggetto la validità formale e sostanziale del disconoscimento «operato dal difensore della società opposta in merito alle sottoscrizioni apposte per quietanza sulle fatture supportanti il credito azionato in sede monitoria».

Richiamando le argomentazioni del Tribunale e dichiarando di condividerle, la Corte d’appello ha ricordato che il disconoscimento non poteva considerarsi validamente compiuto.

Una società di capitali o di persone, infatti, può dotarsi di più organi rappresentativi espressamente abilitati a sottoscrivere documenti riferibili alla società stessa; per cui il disconoscimento, per essere completo, «doveva essere integrato da una produzione documentale attestante il soggetto o i soggetti legittimati a sottoscrivere contratti e documenti fonti di obbligazione».

E poiché, nella specie, si trattava di una società in nome collettivo, il disconoscimento non poteva limitarsi alla «generica contestazione circa l’autenticità della sottoscrizione “pretesamente attribuita al D’[OSCURATO:PERSONA]”», ma doveva contenere una più completa e adeguata dichiarazione.

Mancando tale elemento, la sottoscrizione non era da ritenere validamente disconosciuta e la società B.R.T. non era quindi tenuta a proporre istanza di verificazione.

La corte di merito, poi, ha aggiunto che la firma di quietanza appariva conforme a quella apposta in calce ai due contratti intercorsi tra le parti e a quella per il mandato al difensore nel giudizio in corso; e la tesi della compensazione sostenuta dalla società B.R.T. risultava confortata anche dalla deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dichiarato di aver visto «i due legali rappresentanti intenti ad operazioni di pagamento e le stesse fatture quietanzate con sottoscrizione apposta in sovrapposizione al timbro della società opposta».

La compensazione, inoltre, trovava conferma anche nelle fatture rilasciate dalla società opponente, tutte debitamente riportate nelle scritture contabili; mentre gli ulteriori acconti versati dal Berardi erano stati confermati dall’istruttoria orale, nella quale la citata teste Rocchio aveva dichiarato «di aver assistito personalmente ai pagamenti eseguiti per le somme che risultavano a debito della B.R.T.».

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Bari propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA]Ettole e [OSCURATO:PERSONA]Avanzo, con unico atto affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la s.a. la B.R.T. di [OSCURATO:PERSONA].

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte osserva come debba essere prima di tutto esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata nel controricorso, secondo cui gli odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA]Ettole e [OSCURATO:PERSONA]Avanzo, non hanno alcun diritto di proporre l’impugnazione in proprio, attesa l’intervenuta cessazione della società [OSCURATO:PERSONA] in data 29 dicembre 2017.

Nelcontroricorso richiamano la giurisprudenza di questa Corte –e, specificamente, la sentenza 12 marzo 2013, n. 6070, delle Sezioni Unite– secondo cui, qualo ra all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate , fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.

Dal richiamo di tale precedente la società controricorrente fa derivare la conclusione per cui il ricorso, proposto oggi dai soci superstiti, è inammissibile per rinuncia implicita alla pretesa derivante dalla decisione di estinzione della società con conseguente cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

1.1. L’eccezione è fondata.

1.2. Le Sezioni Unite nella citata sentenza si sono occupate in modo analitico delle diverse possibilità che possono verificarsi in occasione dello scioglimento di una società, affrontando sia il problema dei debiti residui che quello dei crediti.

In relazione specificamente ai crediti -che interessano il caso in esame, nel quale la società cessata si riteneva creditrice della somma portata dal decreto ingiuntivo poi opposto- le Sezioni Unite hanno affermato che «la stessa scelta della società di cancellarsi dal registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva (o si può ragionevolmente presumere che avesse) contezza sia da intendere come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa (si veda, ad esempio, la fattispecie esaminata da Cass. 16 luglio 2010, n. 16758); ma ciò può postularsi agevolmente quando si tratti, appunto, di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d’individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell’attivo del bilancio finale di liquidazione».

Ad analoga conclusione si deve arrivare, secondo la citata sentenza, anche per i crediti non liquidi, giacché «la scelta del liquidatore di procedere senz’altro alla cancellazione della società dal registro, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, può ragionevolmente essere interpretata come un’univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito (incerto o comunque illiquido) privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo».

Viceversa, quando «si tratta di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz’altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti), un’interpretazione abdicativa della cancellazione appare meno giustificata, e dunque non ci si può esimere dall’interrogarsi sul regime di quei residui o di quelle sopravvenienze attive».

E in tale contesto si è detto che «il subingresso dei soci nei debiti sociali, sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s’è fatto cenno, suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio» (così ancora le Sezioni Unite nella sentenza qui richiamata).

Questi principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza successiva.

Vanno richiamate a questo proposito, tra le altre, la sentenza 29 luglio 2016, n. 15782, e l’ordinanza 25 marzo 2021, n. 8521.

Nel primo provvedimento si è detto esplicitamente che in caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio risarcitorio introdotto dalla società medesima, si presume che quest’ultima abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorché incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio nella pretesa sub iudice, sicché i soci della società estinta non sono legittimati ad impugnare la sentenza d’appello che abbia rigettato questa pretesa.

Nella più recente ordinanza si è aggiunto che il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l’onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica.

1.3. La vicenda odierna va scrutinata alla luce dei principi ora enunciati, ai quali con l’odierna decisio ne il Collegio intende dare continuità.

Nel caso in esame la Corte d’appello ha rilevato, come si è visto, che le parti hanno precisato le conclusioni per la prima volta nel corso dell’udienza del 26 gennaio 2018, poi reiterate nella successiva udienza del 21 dicembre 2018; per cui ha ritenuto irrilevante il fatto che la società siacessata in data 1° marzo 2018, come risultante dall’attestazione resa dai due soci (che sono poi gli odierni ricorrenti).

La sentenza, quindi, ha stabilito che il giudizio poteva regolarmente proseguire tra le medesime parti, ritenendo irrilevante l’estinzione della società; ma, nello stesso tempo, ha chiarito che èda considerare irrilevante «la comparsa conclusionale elaborata e depositata dallo stesso difensore della società ma in nome e per conto dei due soci e successori, mai costituitisi in giudizio in proprio».

È chiaro, però, che lo stesso ragionamento non può valere nella sede odierna perché, pacifica essendo l’intervenuta estinzione della società nel corso del giudizio di appello, i due soci non possono proporre autonomamente l’odierno ricorso se non dimostrando di averne titolo alla luce della suindicata giurisprudenza; cioè provando che il credito non sia da ritenere implicitamente rinunciato.

Non è dubbio, infatti, che tale credito non è né liquido né esigibile, essendo sub iudice.

A questo proposito, gli odierni ricorrenti hanno affermato, nella premessa del ricorso (p. 2) e nella successiva memoria, che la società “[OSCURATO:PERSONA]” è stata sciolta con atto notarile del 29 dicembre 2017, registrato il successivo 22 gennaio 2018, senza messa in liquidazione, «con successiva cancellazione dal registro delle imprese, per cessata attività».

Dalla lettura dell’atto notarile ora indicato, allegato al ricorso, emerge semplicemente che la società era creditrice della società B.R.T. di [OSCURATO:PERSONA] «della somma di euro 103.608», il tutto «come da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Ruvo di Puglia, in data 25 gennaio 2010, n. 19664/09 R.G.».

Muovendo da questa premessa, l’atto notarile dà atto che i soci [OSCURATO:PERSONA]Ettole e [OSCURATO:PERSONA]Avanzo, cioè gli odierni ricorrenti, omettendo la fase di liquidazione, intendono «procedere direttamente all’assegnazione, a rimborso e tacitazione delle loro quote di partecipazione sociale, in comune pro indiviso e in parti uguali tra loro del credito meglio descritto nella superiore premessa con relativi interessi maturati e maturandi»; cioè il credito che è oggetto della causa odierna, che l’atto notarile definisce «attualmente esistente».

Ora, come le Sezioni Unite hanno chiaritonella citata sentenza n. 6070 del 2013, l’art. 2312 cod. civ. regola la cancellazione della società in nome collettivo (qual è quella in questione) con una disposizione analoga a quella dell’art. 2495 cod. civ. (v. il punto 3 della motivazione). [OSCURATO:PERSONA] ritiene che nel momento in cui i due soci oggi ricorrenti hanno deciso di sciogliere la società e di provvedere alla relativa cancellazione non potevano non sapere che il credito suindicato non fosseaffatto né liquido né esigibile, trattandosi di un credito portato da un decreto ingiuntivo fatto oggetto di opposizione; tanto più che a quella data (29 dicembre 2017) i soci erano certamente al corrente che il Tribunale di Trani aveva accolto l’opposizione della società Berardi, ad ulteriore conferma della natura affatto incerta di quel presunto credito.

Traendo le dovute conclusioni da questo ragionamento, il Collegio ritiene che dalla documentazione richiamata in ricorso non risultino elementi sufficienti per dimostrare l’esistenza di una plausibile ragione di esclusione della rinuncia, non potendo valere a tal fine il generico richiamo, contenuto nella citata premessa, al fatto che il credito era stato assegnato ai due soci, con conseguente successione sostanziale e processuale dei medesimi; tanto più chenon vi è stata la fase della liquidazione della società.

Non può giovare ai ricorrenti, inoltre, neppure la più recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte la quale, dando continuità alla suindicata sentenza n. 6070 del 2013, ha tuttavia aggiunto che il principio ivi enunciato trova applicazione, con riguardo ai crediti risarcitori da illecito extracontrattuale, solo nell’ipotesi in cui la società, al tempo della cancellazione, fosse in grado, con l’ordinaria diligenza, di avere conoscenza non solo del danno ma anche del fatto illecito e della derivazione causale del primo dal secondo, mentre non opera nella contraria ipotesi in cui, pur essendovi già la percezione del pregiudizio economico, non era stata ancora accertata la sua riconducibilità al fatto illecito del terzo; ciò in quanto il fondamento del detto principio si ravvisa nella presunzione di una volontà dismissiva della società che non può prescindere dalla conoscenza o conoscibilità del diritto rinunciato (sentenza 18 dicembre 2020, n. 29108).

Nel caso in esame, invece, poiché il presunto credito della società “[OSCURATO:PERSONA]” trae origine da un rapporto contrattuale, è evidente che la deroga ora indicata non può trovare applicazione.

2. Il ricorso, pertanto, vadichiarato inammissibile.

Atale esito segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.800, di cui euro 200 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9795 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Ettole e [OSCURATO:PERSONA]Avanzo, elettivamente domiciliati nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrenti - contro B.R.T. di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC michele.debenedittis@ pec.ordineavvocatitrani.it) -controricorrente – avverso la sentenza n. 2185/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 22/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 9795/2020 Cron. Rep. C.C. 17/5/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tra la società “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c. e la B.R.T. di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. fu stipulato un contratto di somministrazione in base al quale la prima era tenuta a fornire alla seconda, in servizio di catering, i pasti giornalieri da destinare ai clienti dell’albergo gestito dalla seconda. Assumendo di aver svolto tale attività per il biennio 2008-2009 e producendo quattro fatture asseritamente rimaste impagate, la società “[OSCURATO:PERSONA]” ottenne dal Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Ruvo di Puglia, un decreto ingiuntivo per la somma di euro 103.608 nei confronti della società B.R.T., che fu opposto da quest’ultima. Nell’atto di opposizione la società B.R.T. non si limitò a sostenere la totale infondatezza della pretesa avanzata dalla società creditrice, ma propose anche domanda riconvenzionale. Rilevò l’opponente, a sostegno della propria tesi, di aver concesso in locazione alla società “[OSCURATO:PERSONA]” la sala ristorante del complesso alberghiero da essa gestito e che, pertanto, la somma portata dal decreto ingiuntivo era da ritenere compensata in parte sulla base di diciannove fatture per la locazione della sala (per la somma complessiva di euro 53.680) e che il residuo dovuto era stato pagato con vari acconti, per una somma complessiva di euro 54.383. Aggiunse la società opponente che le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo erano state tutte quietanzate dal legale rappresentante della società “[OSCURATO:PERSONA]” e che essa opponente era creditrice, per diversi titoli, dell’ulteriore complessiva somma di euro 27.110. Nel giudizio si costituì la società opposta, contestando il contenuto dell’opposizione e chiedendone il rigetto. La società creditrice disconobbe la sottoscrizione apposta dal suo legale rappresentante sulle fatture prodotte dalla controparte (asseritamente a titolo di quietanza) e chiese il rigetto della domanda riconvenzionale. Espletata prova per interrogatorio e per testi, il Tribunale accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo, rigettò anche la domanda riconvenzionale avanzata dalla società B.R.T. e condannò la società opposta al pagamento delle spese di lite. 2. La sentenza è stata impugnata in via principale dalla società [OSCURATO:PERSONA] e in via incidentale dalla società B.R.T. e nel corso del giudizio l’appellante principale ha dichiarato che la società [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata cessata in un momento successivo a quello di precisazione delle conclusioni, per cui le relative difese sono state presentate dai due soci della stessa. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 22 ottobre 2019, ha rigettato entrambi gli appelli ed ha compensato le ulteriori spese del grado. La corte di meritoha premesso che, essendo state precisate le conclusioni in data 21 dicembre 2018, il giudizio doveva regolarmente proseguire tra le parti originarie, risultando irrilevante la circostanza della successiva estinzione della società; per cui non doveva tenersi conto della comparsa conclusionale «elaborata e depositata dallo stesso difensore della società ma in nome e per conto dei due soci e successori, mai costituitisi in giudizio in proprio». Passando all’esame del merito, la Corte barese ha rilevato che l’appello principale conteneva, in effetti, un’unica censura, avente ad oggetto la validità formale e sostanziale del disconoscimento «operato dal difensore della società opposta in merito alle sottoscrizioni apposte per quietanza sulle fatture supportanti il credito azionato in sede monitoria». Richiamando le argomentazioni del Tribunale e dichiarando di condividerle, la Corte d’appello ha ricordato che il disconoscimento non poteva considerarsi validamente compiuto. Una società di capitali o di persone, infatti, può dotarsi di più organi rappresentativi espressamente abilitati a sottoscrivere documenti riferibili alla società stessa; per cui il disconoscimento, per essere completo, «doveva essere integrato da una produzione documentale attestante il soggetto o i soggetti legittimati a sottoscrivere contratti e documenti fonti di obbligazione». E poiché, nella specie, si trattava di una società in nome collettivo, il disconoscimento non poteva limitarsi alla «generica contestazione circa l’autenticità della sottoscrizione “pretesamente attribuita al D’[OSCURATO:PERSONA]”», ma doveva contenere una più completa e adeguata dichiarazione. Mancando tale elemento, la sottoscrizione non era da ritenere validamente disconosciuta e la società B.R.T. non era quindi tenuta a proporre istanza di verificazione. La corte di merito, poi, ha aggiunto che la firma di quietanza appariva conforme a quella apposta in calce ai due contratti intercorsi tra le parti e a quella per il mandato al difensore nel giudizio in corso; e la tesi della compensazione sostenuta dalla società B.R.T. risultava confortata anche dalla deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dichiarato di aver visto «i due legali rappresentanti intenti ad operazioni di pagamento e le stesse fatture quietanzate con sottoscrizione apposta in sovrapposizione al timbro della società opposta». La compensazione, inoltre, trovava conferma anche nelle fatture rilasciate dalla società opponente, tutte debitamente riportate nelle scritture contabili; mentre gli ulteriori acconti versati dal Berardi erano stati confermati dall’istruttoria orale, nella quale la citata teste Rocchio aveva dichiarato «di aver assistito personalmente ai pagamenti eseguiti per le somme che risultavano a debito della B.R.T.». 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Bari propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA]Ettole e [OSCURATO:PERSONA]Avanzo, con unico atto affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la s.a. la B.R.T. di [OSCURATO:PERSONA]. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva come debba essere prima di tutto esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata nel controricorso, secondo cui gli odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA]Ettole e [OSCURATO:PERSONA]Avanzo, non hanno alcun diritto di proporre l’impugnazione in proprio, attesa l’intervenuta cessazione della società [OSCURATO:PERSONA] in data 29 dicembre 2017. Nelcontroricorso richiamano la giurisprudenza di questa Corte –e, specificamente, la sentenza 12 marzo 2013, n. 6070, delle Sezioni Unite– secondo cui, qualo ra all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate , fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Dal richiamo di tale precedente la società controricorrente fa derivare la conclusione per cui il ricorso, proposto oggi dai soci superstiti, è inammissibile per rinuncia implicita alla pretesa derivante dalla decisione di estinzione della società con conseguente cancellazione della stessa dal registro delle imprese. 1.1. L’eccezione è fondata. 1.2. Le Sezioni Unite nella citata sentenza si sono occupate in modo analitico delle diverse possibilità che possono verificarsi in occasione dello scioglimento di una società, affrontando sia il problema dei debiti residui che quello dei crediti. In relazione specificamente ai crediti -che interessano il caso in esame, nel quale la società cessata si riteneva creditrice della somma portata dal decreto ingiuntivo poi opposto- le Sezioni Unite hanno affermato che «la stessa scelta della società di cancellarsi dal registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva (o si può ragionevolmente presumere che avesse) contezza sia da intendere come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa (si veda, ad esempio, la fattispecie esaminata da Cass. 16 luglio 2010, n. 16758); ma ciò può postularsi agevolmente quando si tratti, appunto, di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d’individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell’attivo del bilancio finale di liquidazione». Ad analoga conclusione si deve arrivare, secondo la citata sentenza, anche per i crediti non liquidi, giacché «la scelta del liquidatore di procedere senz’altro alla cancellazione della società dal registro, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, può ragionevolmente essere interpretata come un’univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito (incerto o comunque illiquido) privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo». Viceversa, quando «si tratta di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz’altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti), un’interpretazione abdicativa della cancellazione appare meno giustificata, e dunque non ci si può esimere dall’interrogarsi sul regime di quei residui o di quelle sopravvenienze attive». E in tale contesto si è detto che «il subingresso dei soci nei debiti sociali, sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s’è fatto cenno, suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio» (così ancora le Sezioni Unite nella sentenza qui richiamata). Questi principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza successiva. Vanno richiamate a questo proposito, tra le altre, la sentenza 29 luglio 2016, n. 15782, e l’ordinanza 25 marzo 2021, n. 8521. Nel primo provvedimento si è detto esplicitamente che in caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio risarcitorio introdotto dalla società medesima, si presume che quest’ultima abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorché incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio nella pretesa sub iudice, sicché i soci della società estinta non sono legittimati ad impugnare la sentenza d’appello che abbia rigettato questa pretesa. Nella più recente ordinanza si è aggiunto che il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l’onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica. 1.3. La vicenda odierna va scrutinata alla luce dei principi ora enunciati, ai quali con l’odierna decisio ne il Collegio intende dare continuità. Nel caso in esame la Corte d’appello ha rilevato, come si è visto, che le parti hanno precisato le conclusioni per la prima volta nel corso dell’udienza del 26 gennaio 2018, poi reiterate nella successiva udienza del 21 dicembre 2018; per cui ha ritenuto irrilevante il fatto che la società siacessata in data 1° marzo 2018, come risultante dall’attestazione resa dai due soci (che sono poi gli odierni ricorrenti). La sentenza, quindi, ha stabilito che il giudizio poteva regolarmente proseguire tra le medesime parti, ritenendo irrilevante l’estinzione della società; ma, nello stesso tempo, ha chiarito che èda considerare irrilevante «la comparsa conclusionale elaborata e depositata dallo stesso difensore della società ma in nome e per conto dei due soci e successori, mai costituitisi in giudizio in proprio». È chiaro, però, che lo stesso ragionamento non può valere nella sede odierna perché, pacifica essendo l’intervenuta estinzione della società nel corso del giudizio di appello, i due soci non possono proporre autonomamente l’odierno ricorso se non dimostrando di averne titolo alla luce della suindicata giurisprudenza; cioè provando che il credito non sia da ritenere implicitamente rinunciato. Non è dubbio, infatti, che tale credito non è né liquido né esigibile, essendo sub iudice. A questo proposito, gli odierni ricorrenti hanno affermato, nella premessa del ricorso (p. 2) e nella successiva memoria, che la società “[OSCURATO:PERSONA]” è stata sciolta con atto notarile del 29 dicembre 2017, registrato il successivo 22 gennaio 2018, senza messa in liquidazione, «con successiva cancellazione dal registro delle imprese, per cessata attività». Dalla lettura dell’atto notarile ora indicato, allegato al ricorso, emerge semplicemente che la società era creditrice della società B.R.T. di [OSCURATO:PERSONA] «della somma di euro 103.608», il tutto «come da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Ruvo di Puglia, in data 25 gennaio 2010, n. 19664/09 R.G.». Muovendo da questa premessa, l’atto notarile dà atto che i soci [OSCURATO:PERSONA]Ettole e [OSCURATO:PERSONA]Avanzo, cioè gli odierni ricorrenti, omettendo la fase di liquidazione, intendono «procedere direttamente all’assegnazione, a rimborso e tacitazione delle loro quote di partecipazione sociale, in comune pro indiviso e in parti uguali tra loro del credito meglio descritto nella superiore premessa con relativi interessi maturati e maturandi»; cioè il credito che è oggetto della causa odierna, che l’atto notarile definisce «attualmente esistente». Ora, come le Sezioni Unite hanno chiaritonella citata sentenza n. 6070 del 2013, l’art. 2312 cod. civ. regola la cancellazione della società in nome collettivo (qual è quella in questione) con una disposizione analoga a quella dell’art. 2495 cod. civ. (v. il punto 3 della motivazione). [OSCURATO:PERSONA] ritiene che nel momento in cui i due soci oggi ricorrenti hanno deciso di sciogliere la società e di provvedere alla relativa cancellazione non potevano non sapere che il credito suindicato non fosseaffatto né liquido né esigibile, trattandosi di un credito portato da un decreto ingiuntivo fatto oggetto di opposizione; tanto più che a quella data (29 dicembre 2017) i soci erano certamente al corrente che il Tribunale di Trani aveva accolto l’opposizione della società Berardi, ad ulteriore conferma della natura affatto incerta di quel presunto credito. Traendo le dovute conclusioni da questo ragionamento, il Collegio ritiene che dalla documentazione richiamata in ricorso non risultino elementi sufficienti per dimostrare l’esistenza di una plausibile ragione di esclusione della rinuncia, non potendo valere a tal fine il generico richiamo, contenuto nella citata premessa, al fatto che il credito era stato assegnato ai due soci, con conseguente successione sostanziale e processuale dei medesimi; tanto più chenon vi è stata la fase della liquidazione della società. Non può giovare ai ricorrenti, inoltre, neppure la più recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte la quale, dando continuità alla suindicata sentenza n. 6070 del 2013, ha tuttavia aggiunto che il principio ivi enunciato trova applicazione, con riguardo ai crediti risarcitori da illecito extracontrattuale, solo nell’ipotesi in cui la società, al tempo della cancellazione, fosse in grado, con l’ordinaria diligenza, di avere conoscenza non solo del danno ma anche del fatto illecito e della derivazione causale del primo dal secondo, mentre non opera nella contraria ipotesi in cui, pur essendovi già la percezione del pregiudizio economico, non era stata ancora accertata la sua riconducibilità al fatto illecito del terzo; ciò in quanto il fondamento del detto principio si ravvisa nella presunzione di una volontà dismissiva della società che non può prescindere dalla conoscenza o conoscibilità del diritto rinunciato (sentenza 18 dicembre 2020, n. 29108). Nel caso in esame, invece, poiché il presunto credito della società “[OSCURATO:PERSONA]” trae origine da un rapporto contrattuale, è evidente che la deroga ora indicata non può trovare applicazione. 2. Il ricorso, pertanto, vadichiarato inammissibile. Atale esito segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.800, di cui euro 200 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P
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