CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 05046/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15430-2022 proposto da: - IKAROS - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] -SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] superiore R.G.N.15430/2022 Cron. Rep. Ud.17/12/2025 avverso la sentenza n. 98/2022 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/03/2022 R.G.N. 291/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Brescia ha respinto gli appelli proposti dalla Ikaros soc. coop. e dalla [OSCURATO:PERSONA] (giusta separati ricorsi, i cui giudizi erano stati poi riuniti dalla Corte) contro la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 314/2021, che aveva accertato che l’attrice [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto all’inquadramento nel livello D2 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. soc., nonché la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 29, co. 2, d.lgs. n. 279/2003, al pagamento delle differenze retributive, oltre che dell’[OSCURATO:PERSONA] previsto dal [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Bergamo (per il complessivo importo di € 5.867,19). 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva: a) ciò che aveva considerato e deciso i l primo giudice e le doglianze formulate dalle due appellanti in ricorsi giudicati di identico contenuto; b) le attività svolte, rispettivamente, dalla fondazione e dalla società cooperativa e che la prima aveva affidato alla seconda l’organizzazione e la gestione di corsi di insegnamento e formazione professionale presso l’istituto di Grumello del Monte; c) che la cooperativa applicava ai propri dipendenti il CCNL per le cooperative del settore socio-sanitario assistenziale e di inserimento lavorativo; d) essere pacifico in causa che la ricorrente, in possesso di laurea in psicologia, aveva svolto mansioni di formatore addetta al sostegno, con inquadramento nel livello D1 (la sentenza di primo grado aveva escluso che le attività di supporto agli insegnanti di sostegno e di tutor in classe, avesseroun qualche rilievo ai fini dell’inquadramento in D3, rivendicato in principalità dalla lavoratrice e aveva ritenuto, comunque, trattarsi di attività accessorie o ricomprese in quelle di insegnante di sostegno). 3. Tutto ciò premesso, la Corte considerava anzitutto la declaratoria della categoria D e quindi i profili esemplificativi previsti, rispettivamente, per la posizione economica D1, ossia, quella già rivestita dalla lavoratrice, e per la posizione economicaD2, vale a dire, quella riconosciuta dal primo giudice, riscontrando che tra detti profili non c’era il formatore insegnante di sostegno. 4. Riteneva, quindi, che l’essenza della differenza tra i due livelli suddetti consisteva nella maggiore o minore professionalità, eventualmente confermata anche dalla necessità di un titolo, che il lavoratore deve possedere e, correlativamente, nella maggiore o minore complessità delle mansioni svolte, e considerava, dopo aver meglio delineato l’attività svolta dalla lavoratrice, che ella svolgeva un’attività particolarmente qualificata che, sebbene non rientrasse esattamente in alcuna delle figure professionali previste in D2, era però accomunata alle stesse per il maggior grado di professionalità, per il più alto livello di conoscenze richieste e per la maggiore complessità delle mansioni, tenuto anche conto della delicatezza della funzione di insegnante di sostegno, senza la quale gli alunni con disabilità vedrebbero reso più difficile il raggiungimento del diploma di istruzione professionale. 5. Concludeva che, anche se era vero che l’attività lavorativa in concreto svolta era certamente diversa da quella dell’educatore professionale come tipizzata dall’ordinamento, tuttavia la sentenza che aveva riconosciuto il diritto alla posizione economica D2 era corretta e doveva quindi essere confermata. 6. La Corte distrettuale confermava la sentenza di primo grado anche in relazione al riconosciuto credito per ERT ([OSCURATO:PERSONA]). 7. Avverso tale decisione la Ikaros – [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto unico ricorso per cassazione affidato a due motivi. 8. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 9. Entrambe le parti contrapposte hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., “l’errata applicazione che la Corte d’Appello di Brescia ha fatto dell’art. 47 CCNL [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui ha ritenuto di individuare il discrimine tra le posizioni economiche D1 e D2 in un differente livello di professionalità, pur a fronte di una chiara indicazione contrattuale circa il fatto che tutti i profili professionali dell’area D nel suo complesso presentavano la medesima professionalità”. 2. Con il secondo motivo denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., “l’errata applicazione del criterio ermeneutico di cui all’art. 1365 c.c., nella parte in cui la sentenza della Corte d’Appello di Brescia non ha applicato il criterio della “ragionevolezza” al fine di integrare l’elencazione esemplificativa dei profili professionali ricondotti dalla clausola contrattuale alla posizione economica D2”. 3. I sopra riassunti motivi sono da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione: essi, infatti, attengono alla questione di superiore inquadramento, sul terreno dell’interpretazione delle norme collettive applicabili (e –mette conto evidenziare – non attingono il distinto capo della sentenza d’appello che ha confermato quella di primo grado in relazione all’[OSCURATO:PERSONA], in sigla ERT). 3.1. Essi sono infondati perché l’operazione ermeneutica seguita dalla Corte territoriale è conforme alle norme collettive pacificamente da applicare al caso, che sono state correttamente interpretate. 4. Come già accennato in narrativa, la Corte territoriale ha trascritto nella propria decisione anzitutto l’unica declaratoria della categoria D, nella quale già era inquadrata la lavoratrice, ma in posizione economica D1. Quindi, ha considerato che: “all’interno della categoria sono previste tre posizioni economiche (D1, D2, D3), per ciascuna delle quali il CCNL non prevede una declaratoria, ma elenca, a titolo esemplificativo, una serie di profili professionali”. Questo rilevante passaggio motivazionale è trascurato dalle ricorrenti. 4.1. Rileva, infatti, il Collegio che l’art. 47 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], applicato al rapporto, in tema di “Inquadramento del personale”, dopo alcune premesse circa il “nuovo sistema di classificazione”, detta anzitutto le declaratorie relative alle “sei aree/categorie, denominate rispettivamente A, B, C, D, E, F”. Quindi, l’art. 47, dopo aver specificato che: “Ogni categoria è composta da più posizioni economiche”, e che: “L’inquadramento del personale nelle sei categorie e nelle rispettive posizioni economiche è determinato esclusivamente in relazione alle mansioni effettivamente svolte …”, prevede, omisso medio, per ognuna delle Aree/Categorie una o più posizioni economiche, con i profili di volta in volta specificati, che è premesso avere “carattere esemplificativo”. 5. Va, allora, sottolineata la differente impostazione delle norme collettive in esame rispetto a quella riscontrabile (forse più di frequente) in altri CCNL. Invero (come attestato in diversi precedenti di questa Corte) in non pochi CCNL per ciascuna categoria o area è prevista una declaratoria, per così dire, generale, comune, cioè, a più figure, qualifiche, livelli (a seconda della variegata terminologia adottata dalle parti sociali), che sono poi specificati (in ordine discendente o ascendente, secondo i casi) con premesse declaratorie particolari per ognuno di essi; sempre per ognuno dei livelli così individuati, poi, sono indicati uno o più profili professionali che, solitamente, le fonti collettive qualificano come esemplificativi (talvolta è detto ‘a titolo meramente esemplificativo’), a voler significare appunto la non esaustività di tali esemplificazioni; sicché, ove la qualifica attribuita ad un determinato lavoratore e/o le mansioni disimpegnate dallo stesso non trovino precisa corrispondenza nei profili esemplificativi, all’interprete resta sempre possibile sussumerli (oltre che nella declaratoria generale) in quella particolare che comunque riguarda un determinato livello, in base a corretta opera esegetica degli elementi caratterizzanti che si possono trarre dalla declaratoria particolare. Tale modus procedendi, infatti, è aderente, oltre che ai principali canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., anche alla previsione in tema di “Indicazioni esemplificative” ex art. 1365 c.c. 6. Nel caso di specie, invece, come già notato, le parti collettive hanno inteso procedere in modo diverso, nel senso, cioè, di non contemplare declaratorie particolari (intermedie) per le varie Aree/categorie, ma di esplicitare direttamente le posizioni economiche previste in ordine ascendente (da quella inferiore a quella più elevata) per ognuna di esse, con i “profili” di volta in volta delineati. Tale piano rilievo ermeneutico impone di dare un differente significato al “carattere esemplificativo” che le parti collettive pur hanno inteso attribuire a tali profili (in confronto a scelte come quelle sopra accennate, operate in altri CCNL). In particolare - in aggiunta all’ipotesi di una motivata assimilazione di un profilo non esattamente contemplato ad un profilo invece esplicitato nella fonte collettiva, ma molto simile ad esso -, è consentita una linea interpretativa che risulta essere maggiormente conforme al “senso letterale delle parole”, secondo la “comune intenzione delle parti” collettive, in base al canone ermeneutico principale di cui all’art. 1362, comma primo, c.c. E’ inconfutabile, infatti, che le tre posizioni economiche (D1, D2 e D3) dettate per l’Area/categoria D siano previste in ordine ascendente sul piano appunto economico, ed è altrettanto indubbio che la ragione di tanto risieda in una correlativa professionalità ascendente, pena la caduta in un’interpretazione delle previsioni collettive in disamina che non avrebbe senso alcuno (in contrasto con il principio di conservazione ex art 1367 c.c.). Ed avvalora tale provvisoria conclusione il rilievo, fondato anche ex art. 1363 c.c., che la medesima scelta le parti collettive hanno fatto anche per tutte le altre Aree/categorie. 6.1. Nello stesso senso, e in base al medesimo criterio ermeneutico, depone la specificazione – la quale precede la disciplina delle “posizioni economiche”-, che “L’inquadramento del personale nelle sei categorie e nelle rispettive posizioni economiche … non prevede automatismi di scorrimento tra le posizioni economiche” (quali, in ipotesi, un determinato tempo di permanenza in una di esse che determini automaticamente la “promozione” in posizione economica più elevata). Per contro, detto inquadramento “è determinato esclusivamente in relazione alle mansioni effettivamente svolte”, in perfetta aderenza alla previsione legale ex art. 2103, comma primo, c.c. In altre parole, le diverse “posizioni economiche” disciplinate nel CCNL sono strettamente legate “alle mansioni effettivamente svolte”, e quindi alla professionalità che queste ultime esprimono. 6.2. In definitiva, dunque, dalle stesse esemplificazioni di profili in questione, in difetto di declaratoria particolare, l’interprete deve trarre gli elementi distintivi che esse esprimono e le accomunano in confronto con i profili precipui delle posizioni economiche della medesima Area/categoria, sì da poter procedere ad una corretta opera di sussunzione. 7. La Corte di merito, dopo aver trascritto in sentenza (alla pag.7) quanto previsto, rispettivamente, per la posizione economica D1 e per quella D2, ha, quindi premesso che: “Il problema sorge perché tra i profili previsti in D1 e D2 non c’è il formatore insegnante di sostegno”; rilievo che va rimarcato nella misura in cui anche la posizione economica D1, in cui già era inquadrata la lavoratrice, nei relativi profili non contemplava detta figura. In parte successiva della sua motivazione la stessa Corte ha riconosciuto “che l’attività lavorativa in concreto svolta è certamente diversa da quella dell’educatore professionale come tipizzata dall’ordinamento”; sul punto andando in contrario avviso rispetto al primo giudice che, invece, aveva ritenuto che quella dell’ “educatrice/ore professionale”, indicata tra i profili inclusi in posizione economica D2, era “unica figura professionale assimilabile a quella della ricorrente” (v. pag. 3 dell’impugnata sentenza). 7.1. Condivisibilmente, tuttavia, per quanto sopra osservato, la stessa Corte ha ritenuto: “Per stabilire quale sia il livello di corretto inquadramento, è quindi, necessario individuare l’essenza dei profili professionali racchiusi nelle due posizioni economiche e verificare a quale delle due è riconducibile la mansione di formatore insegnante di sostegno svolta dall’odierna appellata. La semplice lettura dei profili rende evidente che in D1 e D2 sono previste figure lavorative diverse, non solo sotto l’aspetto puramente economico, ma anche sotto il profilo professionale. Del resto, ciò è confermato dal fatto che il D1 corrisponde al vecchio 5° livello della precedente contrattazione collettiva e il D2 al vecchio 6° livello. Insomma: il nuovo CCNL ha sì accorpato in un’unica categoria i diversi vecchi livelli di inquadramento, ma attraverso varie posizioni economiche ha voluto mantenere la differenza di professionalità in relazione alla diversa professionalità di provenienza”. 7.2. A questi ultimi rilievi le ricorrenti hanno obiettato che: “Reintroducendo nell’ambito della singola e medesima area di inquadramento una valutazione fondata sulla pretesa maggior professionalità al fine di distinguere anche l’attribuzione delle posizioni economiche, la Corte d’appello ha di fatto obliterato l’innovazione contrattuale del 2010, reintroducendo surrettiziamente il sistema di inquadramento precedente, che le parti collettive avevano voluto superare con la nuova articolazione in aree omogenee”. 7.3. Tale argomento non è condivisibile, anzitutto perché “antiletterale” rispetto al tenore delle previsioni collettive. Invero, è agevole riscontrare che l’art. 47 del CCNL per ognuna delle posizioni economiche previste (ancora una volta, non solo quelle D1, D2 e D3 circa l’area D) ha specificato il corrispondente “livello” secondo il sistema di classificazione pregresso. Ad es., per la posizione economica che qui viene in specifica considerazione si legge nel testo dell’articolo: “D2 (ex 6° Livello) Impiegato di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa, educatrice/ore professionale, assistente sociale, infermiere, capo cuoco/o - dietista, fisioterapista, terapista occupazionale, psicomotricista, logopedista, ricercatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento”, ma è così per tutte le altre “posizioni economiche” disciplinate. 8. La Corte d’appello di Brescia, quindi, ha ritenuto “che l’essenza della differenza tra i livelli D1 e D2 consiste nella maggiore o minore professionalità, eventualmente confermata anche dalla necessità di un titolo, che il lavoratore deve possedere e, correlativamente, nella maggiore o minore complessità delle mansioni svolte. Invero, la caratteristica essenziale delle figure raccolte in D1 è di essere lavoratori che, pur svolgendo attività analoghe o simili a quelle svolte dai lavoratori in D2, sono però meno professionali e complesse e possono anche non richiedere un titolo specifico”. 8.1. Ebbene, le ricorrenti neanche censurano direttamente gli ulteriori passaggi motivazionali, in cui la Corte di merito per fondare le su riportate valutazioni, prima, ha esaminato in chiave comparativa i profili, rispettivamente, contemplati in D1 e D2, e, poi, ha meglio accertato quali fossero le “mansioni effettivamente svolte” dalla lavoratrice, per infine ricondurle appunto alla posizione economica D2 (v. in extensopagg. 9-10 dell’impugnata sentenza). 9. Piuttosto, nell’ambito del primo motivo, le ricorrenti richiamano la parte iniziale dell’art. 47 cit., in cui si legge: “Le categorie sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nelle categorie stesse, corrispondenti a livelli omogenei di conoscenze, competenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative attività lavorative”. Per sostenere che non sarebbe “possibile … che la maggior professionalità possa essere applicata quale criterio discretivo con riguardo a profili professionali che, per espressa previsione, contrattuale, sono già a priori caratterizzati dal medesimo livello di professionalità”. 9.1. Tale tesi, però, è all’evidenza fallace sotto tutti i punti di vista. Invero, il riportato comma dell’art. 47 non si riferisce né alle “posizioni economiche”, né a “profili professionali” e neppure ad un “medesimo livello di professionalità”. Per contro, detta previsione di apertura dell’articolo si occupa esclusivamente delle sei “categorie”, come immediatamente prima “denominate rispettivamente A, B, C, D, E, F”, per specificare che esse debbano essere “individuate mediante le declaratorie” successivamente esposte; declaratorie che, come sopra chiarito, sono le uniche esplicitate e si riferiscono appunto ad ogni “area/categoria” nel suo complesso. Pertanto, anche l’ “omogeneità” affermata in tale disposizione, che sottolineano le ricorrenti, riguarda solo i “requisiti indispensabili per l’inquadramento nelle categorie stesse”, e non può ovviamente contraddire la scelta delle stesse parti collettive di prevedere “posizioni economiche” disposte in ordine ascendente all’interno di ogni singola categoria; posizioni economiche che, per quanto sin qui detto, sono correlate a diverse professionalità. 10. Le ricorrenti, in quanto soccombenti, devono essere condannate in via solidale (atteso il loro comune interesse in causa ex art. 97, comma primo, c.p.c.)al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, e sono tenute, inoltre, al c.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti, in via solidale, al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sens