CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 47265/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 13 dicembre 2021, che in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 7 maggio 2021 ha ridotto ad anni due di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ad anni uno, mesi dieci di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di violenza privata aggravata dal metodo mafioso. Considerato che il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione di responsabilità e dell'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, risulta privo di specificità, e in relazione alla penale responsabilità è coperto da giudicato, avendo tutti gli imputati rinunciato ai relativi motivi di appello. Considerato che i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con i quali lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione della recidiva, risultano generici apparendo adeguatamente motivata dal giudice di merito la risposta alla specifica censura in relazione alla pericolosità sociale dei prevenuti (cfr. pag. 13 sent. impugnata). Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarata) inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022 consigli e stensore Il P