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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 25378/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] J2A.

NAALYA,Q, Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale ha impugnato'fdella Corte di appello di Palermo del 20/09/2023, che lo ha condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 81, 646 cod. pen.). considerato che in data 17/05/2024 (presso il reparto della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dinnanzi alla [OSCURATO:PERSONA], Stazione di Marsala) hanno dichiarato di rimettere la querela non intendendo procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento odierno, per l'imputazione allo stesso ascritta; atteso che l'odierno ricorrente ha formalmente accettato la remissione della querela in pari data ed ha dichiarato di avere interamente risarcito la persona offesa; rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela cori spese a carico del Giacolone.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] J2A. NAALYA,Q, Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale ha impugnato'fdella Corte di appello di Palermo del 20/09/2023, che lo ha condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 81, 646 cod. pen.). considerato che in data 17/05/2024 (presso il reparto della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dinnanzi alla [OSCURATO:PERSONA], Stazione di Marsala) hanno dichiarato di rimettere la querela non intendendo procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento odierno, per l'imputazione allo stesso ascritta; atteso che l'odierno ricorrente ha formalmente accettato la remissione della querela in pari data ed ha dichiarato di avere interamente risarcito la persona offesa; rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela cori spese a carico del Giacolone. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25378/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris