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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30358/2025

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20823/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -intimati- avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADOdel LAZIO n. 4512/2023 depositata i l 19/07/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Conricorso notificato in data 23.04.2019 al Comune di Latina il contribuente ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 05720190014632572000 emessa dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione relativa all’ I.M.U. anno 2012, chiedendone l’annullamento.

2. Con sentenza n. 1363/1/19, la [OSCURATO:PERSONA] di Latina ha accolto l’opposizione.

3. Il comune ha interposto appello e la CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, lo ha rigettato, sulla considerazione che il Comune, rimasto contumace in primo grado, aveva sollevato solo in appello l’eccezione di notifica secondo l’art. 140 c.p.c., ma che tale difesa fosse preclusa exart. 58 D.Lgs. 546/92.

Inoltre, pur sostenendo la regolarità della notifica, il Comune non ha fornito prove concrete a sostegno e di conseguenza non è stato dimostrato che la notifica fosse avvenuta secondo le forme di legge.

4. Avverso la suddetta sentenza di gravame il comune di Latina ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

5. Il contribuente intimato e l’Agenzia delle Entrate non hanno depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico motivo di ricorso , si deduce la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 58, comma 2 D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

2. Il Comune contesta l’interpretazione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado ritenendola errata, sostenendo che sia stato violato l’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992.

Afferma di aver dimostrato la corretta notifica dell’avviso di accertamento del 2 ottobre 2017 tramite messo comunale, con deposito presso la casa comunale e raccomandata A.R., perfezionata il 4 dicembre 2017.

Secondo il Comune, il giudice d’appello ha omesso di considerare che l’avviso, non essendo stato impugnato nei termini dal contribuente, era divenuto definitivo, rendendo il credito non più contestabile e avviando una fase meramente esecutiva.

Inoltre, richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui è ammessa in appello la produzione di documenti volti a provare la notifica degli atti presupposti, anche se l’ente era rimasto contumace in primo grado.

Il Comune evidenzia che l’art. 58, comma 2, rappresenta una norma speciale che prevale sull’art. 345 c.p.c., consentendo nel processo tributario la produzione di documenti anche in appello,sebbene preesistenti al primo grado.

3. Il motivo è fondato.

3.1. L’art. 58 d.lgs. 546/1992, nella versione ratione temporis vigente, così dispone: “1.

Il giudice d'appello non puòdisporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornirenel precedente grado d i giudizio per causa ad essanon imputabile.

2. E' fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”.

3.2. Questa Corte di legittimità, con riferimento allo specifico problema, ha statuito che nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992: tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivonotificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art. 57 del detto decreto (Cass. 04/04/2018, n. 8313(Rv. 647688 - 01)).

Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, poi, tale possibilità non è da considerarsi preclusa al contumace in primo grado: nel processo tributario, poiché l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poiché il divieto posto dall'art. 57 del detto decreto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto (Cass. 16/11/2018, n. 29568(Rv. 651548 - 01)).

3.3. Sotto tale profilo, la Corte del gravame ha dunque violato la disposizione in analisi, come interpreta dalla giurisprudenza di legittimità.

3.4. Nel fascicolo di secondo grado allegato diligentemente al ricorso per cassazione risultano prodotte le notifiche (in fondo, pag. 70 e seguenti), le quali non risultano essere state valutate dalla CGT di secondo grado, che ha erroneamente escluso la stessa sussistenza di tali atti.

3.5. Ne consegue che il motivo deve essere accolto.

4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20823/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -intimati- avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADOdel LAZIO n. 4512/2023 depositata i l 19/07/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Conricorso notificato in data 23.04.2019 al Comune di Latina il contribuente ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 05720190014632572000 emessa dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione relativa all’ I.M.U. anno 2012, chiedendone l’annullamento. 2. Con sentenza n. 1363/1/19, la [OSCURATO:PERSONA] di Latina ha accolto l’opposizione. 3. Il comune ha interposto appello e la CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, lo ha rigettato, sulla considerazione che il Comune, rimasto contumace in primo grado, aveva sollevato solo in appello l’eccezione di notifica secondo l’art. 140 c.p.c., ma che tale difesa fosse preclusa exart. 58 D.Lgs. 546/92. Inoltre, pur sostenendo la regolarità della notifica, il Comune non ha fornito prove concrete a sostegno e di conseguenza non è stato dimostrato che la notifica fosse avvenuta secondo le forme di legge. 4. Avverso la suddetta sentenza di gravame il comune di Latina ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. 5. Il contribuente intimato e l’Agenzia delle Entrate non hanno depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo di ricorso , si deduce la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 58, comma 2 D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 2. Il Comune contesta l’interpretazione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado ritenendola errata, sostenendo che sia stato violato l’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992. Afferma di aver dimostrato la corretta notifica dell’avviso di accertamento del 2 ottobre 2017 tramite messo comunale, con deposito presso la casa comunale e raccomandata A.R., perfezionata il 4 dicembre 2017. Secondo il Comune, il giudice d’appello ha omesso di considerare che l’avviso, non essendo stato impugnato nei termini dal contribuente, era divenuto definitivo, rendendo il credito non più contestabile e avviando una fase meramente esecutiva. Inoltre, richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui è ammessa in appello la produzione di documenti volti a provare la notifica degli atti presupposti, anche se l’ente era rimasto contumace in primo grado. Il Comune evidenzia che l’art. 58, comma 2, rappresenta una norma speciale che prevale sull’art. 345 c.p.c., consentendo nel processo tributario la produzione di documenti anche in appello,sebbene preesistenti al primo grado. 3. Il motivo è fondato. 3.1. L’art. 58 d.lgs. 546/1992, nella versione ratione temporis vigente, così dispone: “1. Il giudice d'appello non puòdisporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornirenel precedente grado d i giudizio per causa ad essanon imputabile. 2. E' fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”. 3.2. Questa Corte di legittimità, con riferimento allo specifico problema, ha statuito che nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992: tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivonotificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art. 57 del detto decreto (Cass. 04/04/2018, n. 8313(Rv. 647688 - 01)). Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, poi, tale possibilità non è da considerarsi preclusa al contumace in primo grado: nel processo tributario, poiché l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poiché il divieto posto dall'art. 57 del detto decreto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto (Cass. 16/11/2018, n. 29568(Rv. 651548 - 01)). 3.3. Sotto tale profilo, la Corte del gravame ha dunque violato la disposizione in analisi, come interpreta dalla giurisprudenza di legittimità. 3.4. Nel fascicolo di secondo grado allegato diligentemente al ricorso per cassazione risultano prodotte le notifiche (in fondo, pag. 70 e seguenti), le quali non risultano essere state valutate dalla CGT di secondo grado, che ha erroneamente escluso la stessa sussistenza di tali atti. 3.5. Ne consegue che il motivo deve essere accolto. 4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizio
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