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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:549
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 10 luglio 2025 ( 1 ) Cause riunite C ‑ 722/23 [Rugu] e C ‑ 91/24 [Aucroix] ( i ) AR con l’intervento di Procureur général (C ‑ 722/23) e Procureur général de Mons contro

[OSCURATO:PERSONA] (C

‑ 91/24) [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio)] « Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri – Motivi di non esecuzione – Rispetto dei diritti fondamentali – Condizioni di detenzione nello Stato membro di emissione – Articolo 4, punto 6 – Motivo di non esecuzione facoltativa – Obiettivo di reinserimento sociale – Cittadino di uno Stato membro residente nel territorio dello Stato membro di esecuzione – Riconoscimento delle sentenze che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 25 – Esecuzione di una condanna ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 – Consenso dello Stato membro di emissione »

I. Introduzione

1. AR, cittadino rumeno, e HL, cittadino belga, entrambi residenti in Belgio, sono stati oggetto ciascuno di un mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «MAE») emesso, rispettivamente, dalle autorità giudiziarie rumene e greche ai fini dell’esecuzione di pene detentive.

I giudici d’appello belgi aditi hanno rifiutato l’esecuzione di tali MAE con la motivazione che, in caso di consegna, le condizioni di detenzione negli [OSCURATO:PERSONA] membri di emissione avrebbero esposto AR e HL al rischio di lesione dei loro diritti fondamentali.

2. In tale contesto, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio) chiede alla Corte se, nel caso in cui i giudici dello Stato membro di esecuzione rifiutino di eseguire un MAE in base all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI ( 2 ), tali giudici possano oppure debbano applicare il motivo di non esecuzione facoltativa previsto dall’articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro ai fini dell’esecuzione, nello Stato membro di esecuzione, della pena inflitta qualora gli interessati siano cittadini di tale Stato membro o ivi residenti.

3. Le presenti cause riunite si inseriscono nel contesto giurisprudenziale successivo alla sentenza Aranyosi e Căldăraru ( 3 ), in cui la Corte ha dichiarato, per la prima volta, in sostanza, che se, in circostanze eccezionali, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione giunge alla conclusione che, da un lato, sussistono motivi gravi e comprovati per ritenere che, in caso di consegna allo Stato membro di emissione, la persona ricercata corra un rischio di lesione dei suoi diritti fondamentali e che, dall’altro lato, tale rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole, tale autorità giudiziaria dell’esecuzione non può dare seguito al MAE, conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, interpretato alla luce dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Tali cause sollevano quindi la questione inedita delle conseguenze che devono essere tratte dal rifiuto di eseguire un MAE a causa delle condizioni di detenzione nello Stato membro di emissione riguardo alla situazione delle persone interessate, vale a dire se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba rimetterle in libertà o se, al fine di evitare la loro impunità, essa possa o sia tenuta a far scontare loro la pena nel territorio dello Stato membro di esecuzione, in base all’articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro, qualora siano soddisfatte le condizioni previste da tale disposizione.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. La decisione quadro 2002/584

4. Ai sensi dei considerando 5, 6 e 12 della decisione quadro 2002/584: «(5) L’obiettivo dell’Unione [europea] di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra [OSCURATO:PERSONA] membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie.

Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione.

Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. (6) Il [MAE] previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria. (...) (12) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [TUE] e contenuti nella [Carta] (...), segnatamente il capo

VI. (...)»

5. L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizione del [MAE] ed obbligo di darne esecuzione», enuncia quanto segue: «1.

Il [MAE] è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri danno esecuzione ad ogni [MAE] in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

6. L’articolo 3 di detta decisione quadro, intitolato «Motivi di non esecuzione obbligatoria del [MAE]», così dispone: «L’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (in prosieguo: “autorità giudiziaria dell’esecuzione”) rifiuta di eseguire il [MAE] nei casi seguenti: 1) se il reato alla base del mandato d’arresto è coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione, se quest’ultimo era competente a perseguire il reato secondo la propria legge penale; 2) se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna; 3) se la persona oggetto del [MAE] non può ancora essere considerata, a causa dell’età, penalmente responsabile dei fatti all’origine del mandato d’arresto europeo in base alla legge dello Stato membro di esecuzione».

7. L’articolo 4 della stessa decisione quadro, intitolato «Motivi di non esecuzione facoltativa del [MAE]», al punto 6 così dispone: «L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il [MAE]: (...)» 6) se il [MAE] è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;

8. L’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 riguarda decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente.

2. La decisione quadro 2008/909/GAI

9. I considerando 9 e 12 della decisione quadro 2008/909/GAI ( 4 ) sono così formulati: (9) L’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione dovrebbe aumentare la possibilità di reinserimento sociale della persona condannata.

Nell’accertarsi che l’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, l’autorità competente dello Stato di emissione dovrebbe tenere conto di elementi quali, per esempio, l’attaccamento della persona allo Stato di esecuzione e il fatto che questa consideri tale Stato il luogo in cui mantiene legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici e di altro tipo. (...) (12) La presente decisione quadro dovrebbe applicarsi altresì, mutatis mutandis, all’esecuzione delle pene nei casi di cui all’articolo 4, paragrafo 6, e all’articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro [2002/584].

Ciò significa tra l’altro che, fatta salva detta decisione quadro, lo Stato di esecuzione potrebbe verificare se esistano motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione ai sensi dell’articolo 9 della presente decisione quadro, doppia incriminabilità compresa ove lo Stato di esecuzione faccia una dichiarazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4 della presente decisione quadro, quale condizione per riconoscere ed eseguire la sentenza nella prospettiva di valutare se consegnare la persona o eseguire la sentenza nei casi menzionati all’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro [2002/584]».

10. L’articolo 3 della decisione quadro 2008/909, intitolato «Finalità e ambito di applicazione», così prevede ai paragrafi 1 e 2: «1.

Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena».

2. La presente decisione quadro si applica qualora la persona condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione.

11. L’articolo 4 di tale decisione quadro, intitolato «Criteri per la trasmissione di una sentenza e di un certificato a un altro Stato membro», così dispone: «1.

A condizione che la persona condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione e purché tale persona abbia dato il suo consenso come richiesto ai sensi dell’articolo 6, una sentenza, corredata del certificato per il quale il modello standard figura nell’allegato I, può essere trasmessa a uno dei seguenti [OSCURATO:PERSONA] membri:

a) lo Stato membro di cittadinanza della persona condannata in cui quest’ultima vive; o

b) lo Stato membro di cittadinanza che, pur non essendo quello in cui la persona condannata vive, è lo Stato membro verso il quale sarà espulsa, una volta dispensata dall’esecuzione della pena (...); o

c) qualsiasi Stato membro diverso da quello di cui alle lettere a) o b) la cui autorità competente dia il consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato a tale Stato membro.

2. La trasmissione della sentenza e del certificato può aver luogo qualora l’autorità competente dello Stato di emissione, ove opportuno previe consultazioni tra l’autorità competente dello Stato di emissione e quella dello Stato di esecuzione, abbia la certezza che l’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata.

3. Prima della trasmissione della sentenza e del certificato, l’autorità competente dello Stato di emissione può consultare, con i mezzi appropriati, l’autorità competente dello Stato di esecuzione.

La consultazione è obbligatoria nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c).

In questi casi l’autorità competente dello Stato di esecuzione informa prontamente lo Stato di emissione della sua decisione di consentire o meno alla trasmissione della sentenza. (...)

5. Lo Stato di esecuzione può, di propria iniziativa, chiedere allo Stato di emissione di trasmettere la sentenza corredata del certificato. (...) Le richieste a norma del presente paragrafo non creano in capo allo Stato di emissione l’obbligo di trasmettere la sentenza corredata del certificato.

6. Nell’applicare la presente decisione quadro gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano misure, tenendo in particolare conto lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, che costituiscono il fondamento su cui le loro autorità competenti devono decidere se consentire o no alla trasmissione della sentenza e del certificato nei casi previsti al paragrafo 1, lettera c). (...)»

12. L’articolo 8 di detta decisione quadro, intitolato «Riconoscimento della sentenza ed esecuzione della pena», così dispone: «1.

L’autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce una sentenza trasmessa a norma dell’articolo 4 e conformemente alla procedura stabilita all’articolo 5 e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall’articolo 9.

2. Se la durata della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l’autorità competente di quest’ultimo può decidere di adattare la pena soltanto se detta pena è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legislazione nazionale.

La pena adattata non è inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

3. Se la natura della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può adattarla alla pena o alla misura prevista dalla propria legislazione per reati simili.

Tale pena o misura corrisponde, il più possibile, alla pena irrogata nello Stato di emissione e pertanto la pena non è convertita in una sanzione pecuniaria.

4. La pena adattata non può essere più grave della pena imposta nello Stato di emissione in termini di natura o durata».

13. L’articolo 25 della medesima decisione quadro, intitolato «Esecuzione delle pene a seguito di un [MAE]», è così formulato: «Fatta salva la decisione quadro [2002/584], le disposizioni della presente decisione quadro si applicano, mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni di tale decisione quadro, all’esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s’impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell’articolo 4, paragrafo 6, della detta decisione quadro, o qualora, in virtù dell’articolo 5, paragrafo 3, della stessa decisione quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l’impunità della persona in questione».

B. Diritto belga

14. La legge relativa al mandato d’arresto europeo, del 19 dicembre 2003 (in prosieguo: la «legge del 19 dicembre 2003») ( 5 ), all’articolo 4, stabilisce quanto segue: «L’esecuzione di un MAE è negata nei seguenti casi: (...) 5° qualora sussistano fondati motivi per ritenere che l’esecuzione del [MAE] avrebbe l’effetto di ledere i diritti fondamentali della persona interessata sanciti dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea».

15. L’articolo 6, punto 4, di tale legge così dispone: «L’esecuzione può essere negata nei seguenti casi: (...) 4° se il [MAE] è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, qualora la persona interessata sia belga o risieda in Belgio e le autorità belghe competenti si impegnino ad eseguire tale pena o misura di sicurezza conformemente alla legge belga».

III. Procedimenti principali, questioni pregiudiziali e procedimenti dinanzi alla Corte A. La causa C ‑ 722/23

16. Il 1° agosto 2023 AR, cittadino rumeno residente in Belgio, è stato oggetto di un MAE emesso dall’autorità giudiziaria rumena ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva di quattro anni.

La camera di consiglio del tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio) ha rifiutato, con ordinanza, di eseguire tale MAE, in base all’articolo 4, punto 5, della legge del 19 dicembre 2003, con la motivazione che le condizioni di detenzione in Romania avrebbero esposto AR al rischio di lesione dei suoi diritti fondamentali, nel caso di specie quelli di cui all’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») ( 6 ).

17. Con sentenza del 30 ottobre 2023, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles (Sezione istruttoria della Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), su appello del pubblico ministero, ha confermato tale ordinanza ma ha deciso, inoltre, che tale pena detentiva di quattro anni «potrà essere eseguita in Belgio», conformemente all’articolo 6, punto 4, della legge del 19 dicembre 2003, dal momento che il rischio di lesione dei diritti fondamentali di AR riguarda non il procedimento che ha portato alla condanna di quest’ultimo o la condanna stessa, bensì una modalità di esecuzione della pena inflitta in Romania.

18. AR ha proposto ricorso in cassazione avverso tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione), giudice del rinvio, deducendo un motivo riguardante la lesione dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909, dell’articolo 4, punto 5, della legge del 19 dicembre 2003 e dell’articolo 38, § 1, della legge del 15 maggio 2012 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle pene detentive o alle misure privative della libertà irrogate in uno Stato membro dell’Unione europea ( 7 ).

A tal proposito, AR ha sostenuto che, dopo aver constatato l’applicazione del motivo di non esecuzione obbligatoria del MAE previsto all’articolo 4, punto 5, della legge del 19 dicembre 2003, il giudice d’appello non poteva né applicare gli effetti del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 6, punto 4, di tale legge, né, poiché risiedeva in Belgio, ordinare l’esecuzione in tale Stato membro della pena detentiva che gli era stata inflitta in Romania.

19. In tali circostanze, il giudice del rinvio rileva che dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente) ( 8 ) risulta che il meccanismo del MAE mira segnatamente a lottare contro l’impunità di una persona ricercata che si trovi in un territorio diverso da quello nel quale si suppone abbia commesso un reato.

Tale giudice fa altresì riferimento alla sentenza Popławski I ( 9 ), in cui la Corte ha dichiarato che, in caso di rifiuto di eseguire un MAE emesso per la consegna di una persona oggetto di sentenza definitiva di condanna ad una pena detentiva nello Stato membro emittente, le autorità giudiziarie di esecuzione hanno l’obbligo di garantire loro stesse l’esecuzione effettiva della pena irrogata nei confronti di tale persona.

20. Secondo il giudice del rinvio, il motivo dedotto da AR solleva la questione se, qualora i giudici dello Stato membro di esecuzione di un MAE abbiano constatato l’esistenza di un rischio, in caso di consegna della persona ricercata allo Stato emittente, di lesione dei diritti fondamentali di tale persona, e tale rischio non potesse essere scongiurato entro un termine ragionevole, cosicché essi sono tenuti a rifiutare l’esecuzione di tale MAE, tali giudici possano comunque decidere, al fine di evitare l’impunità di detta persona quando risiede in un territorio diverso da quello nel quale è sospettata di aver commesso un reato, di ordinare, conformemente alla disposizione nazionale che recepisce nell’ordinamento giuridico nazionale l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, l’esecuzione, nello Stato membro di esecuzione, della pena detentiva inflitta alla medesima persona nello Stato membro emittente e che è oggetto di detto MAE.

Pertanto, il giudice del rinvio si chiede se la constatazione dell’esistenza di un motivo di rifiuto di esecuzione obbligatoria di un MAE osti a che possano applicarsi gli effetti del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro.

Tale giudice precisa che, a differenza della causa che ha dato luogo alla sentenza Popławski I, la presente causa è caratterizzata dal fatto che la persona interessata risiede nello Stato membro di esecuzione e che occorre applicare il motivo di non esecuzione obbligatoria di cui all’articolo 4, punto 5, della legge del 19 dicembre 2003.

21. In tali circostanze, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro [2002/584] debba essere interpretato nel senso che, qualora i giudici dello Stato membro di esecuzione di un [MAE] abbiano constatato che, in caso di consegna della persona ricercata allo Stato membro emittente, vi è un rischio di lesione dei diritti fondamentali di tale persona, connesso all’esecuzione della pena estera, cosicché occorre rifiutare l’esecuzione del [MAE], esso consente a tali giudici dello Stato membro di esecuzione, che abbiano accertato che la persona ricercata risiede in tale Stato, di decidere quindi, ai sensi della disposizione che recepisce nell’ordinamento giuridico nazionale l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro, che la pena detentiva inflitta nello Stato membro emittente il [MAE], pena cui si fa riferimento in tale atto, dev’essere eseguita nello Stato membro di esecuzione».

22. Il giudice del rinvio ha chiesto che la causa C‑722/23 fosse sottoposta al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

Con decisione del 6 dicembre 2023, la Prima Sezione della Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, ha deciso di non accogliere tale domanda.

B. La causa C ‑ 91/24

23. Il 9 marzo 2016 HL, cittadino belga residente in Belgio, è stato oggetto di un MAE emesso dall’autorità giudiziaria greca ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva di cinque anni.

24. Con sentenza del 18 gennaio 2024, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Mons (Sezione istruttoria della Corte d’appello di Mons, Belgio) ha rifiutato di eseguire tale MAE, in base all’articolo 4, punto 5, della legge del 19 dicembre 2003, con la motivazione che i deficit mentali di cui è affetto HL, unitamente alle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, non consentivano di rispettare le garanzie previste agli articoli 3 e 5 ( 10 ) della CEDU in quanto HL sarebbe stato esposto al rischio di essere detenuto in un carcere sovraffollato in cui non avrebbe potuto beneficiare di cure adeguate al suo stato di salute.

25. Il procuratore generale presso la cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons) ha proposto ricorso in cassazione avverso tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione), giudice del rinvio, sostenendo che, dopo aver rifiutato di eseguire detto MAE a causa delle condizioni di esecuzione della pena detentiva nello Stato membro di emissione, tale sezione avrebbe dovuto prevedere l’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 6, punto 4, della legge del 19 dicembre 2003.

A tal proposito, esso sostiene che tale disposizione mira a evitare l’impunità della persona la cui consegna viene rifiutata.

26. Il giudice del rinvio, per gli stessi motivi esposti, in sostanza, nella sua decisione di rinvio nella causa C‑722/23, si chiede se, qualora i giudici dello Stato membro di esecuzione di un MAE abbiano constatato l’esistenza di un rischio di lesione dei diritti fondamentali della persona ricercata in caso di consegna di quest’ultima allo Stato membro emittente, l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 imponga a tali giudici, al fine di evitare l’impunità di tale persona quando è cittadina dello Stato membro di esecuzione o vi risiede, di esaminare se occorra ordinare, conformemente a tale disposizione, l’esecuzione, in tale Stato membro, della pena detentiva inflitta a detta persona nello Stato membro emittente e che è oggetto di tale MAE.

27. In tali circostanze, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro [2002/584], debba essere interpretato nel senso che, qualora i giudici dello Stato membro di esecuzione di un [MAE] abbiano constatato che, in caso di consegna della persona ricercata allo Stato membro emittente, vi è un rischio di lesione dei diritti fondamentali di tale persona, connesso all’esecuzione della pena estera, cosicché essi sono tenuti a rifiutare l’esecuzione del [MAE], esso impone a tali giudici dello Stato di esecuzione di verificare, al fine di evitare l’impunità della persona ricercata, che è cittadina o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], se occorra ordinare, conformemente alla disposizione che traspone nell’ordinamento giuridico nazionale il citato articolo 4, punto 6, l’esecuzione, nello Stato membro di esecuzione, della pena detentiva inflitta alla persona interessata nello Stato membro emittente del [MAE], pena cui si fa riferimento in tale atto».

28. Con decisione della Corte del 28 gennaio 2025, le cause C‑722/23 e C‑91/24 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.

29. Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte i governi belga, francese e rumeno nonché la Commissione europea in entrambe le cause.

Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni scritte solo nella causa C‑91/24 e il governo polacco solo nella causa C‑722/23.

Ad eccezione del governo polacco, le medesime parti nonché AR hanno altresì presentato osservazioni orali all’udienza di discussione che si è tenuta il 18 marzo 2025.

IV. Analisi

30. Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, qualora rifiuti di eseguire un MAE in base al motivo di non esecuzione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro a causa dell’esistenza di un rischio che la persona interessata subisca, in caso di consegna all’autorità giudiziaria emittente, una lesione dei suoi diritti fondamentali attinente alle condizioni di detenzione nello Stato membro di emissione, dispone della facoltà o è tenuta, al fine di evitare l’impunità di tale persona, ad esaminare se occorra ordinare l’esecuzione di tale pena nel territorio dello Stato membro di esecuzione qualora constati che tale persona è cittadina di tale Stato membro o vi risiede.

A. Osservazioni preliminari

31. In via preliminare, ricordo che la decisione quadro 2002/584 è diretta, mediante l’istituzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Nel settore disciplinato da tale decisione quadro, il principio di riconoscimento reciproco, che costituisce, come risulta in particolare dal considerando 6 della stessa, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale, trova espressione all’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione quadro, il quale sancisce la regola secondo cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a dare esecuzione a qualsiasi MAE in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della medesima decisione quadro.

Ne consegue, da un lato, che le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono rifiutare di eseguire un MAE soltanto per motivi fondati sulla decisione quadro 2002/584, così come interpretata dalla Corte.

D’altro lato, mentre l’esecuzione del MAE costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che dev’essere interpretata restrittivamente ( 11 ).

Tale decisione quadro enuncia, al suo articolo 3, motivi di non esecuzione obbligatoria del MAE e, ai suoi articoli 4 e 4 bis, motivi di non esecuzione facoltativa ( 12 ).

32. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, tanto il principio della fiducia reciproca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, quanto il principio del riconoscimento reciproco, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne.

Più specificamente, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di detti [OSCURATO:PERSONA], segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di ritenere, salvo circostanze eccezionali, che tutti gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri rispettino il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo.

Pertanto, quando attuano il diritto dell’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a presumere il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, sicché essi non possono né esigere da un altro Stato membro un livello di tutela nazionale dei diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto dell’Unione né, salvo casi eccezionali, verificare se l’altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali garantiti dall’Unione europea ( 13 ).

33. Sempre secondo la giurisprudenza della Corte, benché sia compito primario di ciascuno Stato membro, al fine di garantire la piena applicazione dei principi di fiducia e riconoscimento reciproci che sono alla base del funzionamento del meccanismo del MAE, garantire, sotto il controllo ultimo della Corte, la salvaguardia dei requisiti inerenti ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta, astenendosi da qualsiasi misura che possa pregiudicarli, l’esistenza di un rischio reale che la persona oggetto di un MAE subisca, in caso di consegna di tale persona all’autorità giudiziaria emittente, una lesione di tali diritti fondamentali può tuttavia consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di astenersi, in via eccezionale, dal dare seguito a tale MAE, in base all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 ( 14 ), secondo cui quest’ultima non può avere l’effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali come sanciti dall’articolo 6 TUE.

34. Dalla giurisprudenza della Corte relativa a tale decisione quadro risulta inoltre che la valutazione, nel corso di un procedimento di esecuzione di un MAE, dell’effettività del rischio di una lesione dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta deve, in linea di principio, essere svolta mediante un esame costituito da due fasi distinte che non vanno confuse, in quanto comportano un’analisi fondata su criteri diversi, e che devono essere quindi svolte in successione.

A tal fine, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve, nell’ambito di una prima fase, determinare se esistano elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati diretti a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di lesione, nello Stato membro emittente, di uno di tali diritti fondamentali a causa, vuoi di carenze sistemiche o generalizzate, vuoi di carenze che incidono più specificamente su un gruppo oggettivamente identificabile di persone.

Nell’ambito di una seconda fase, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, in quale misura le carenze identificate durante la prima fase dell’esame possano incidere sulla persona oggetto di un MAE e se, tenuto conto della sua situazione personale, sussistano motivi gravi e comprovati per ritenere che tale persona corra un rischio reale di lesione di detti diritti fondamentali in caso di consegna allo Stato membro emittente ( 15 ).

Se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ritiene di non disporre di tutti gli elementi necessari all’adozione di una decisione sulla consegna della persona interessata, essa deve, in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 ( 16 ), della decisione quadro 2002/584, chiedere all’autorità giudiziaria emittente di fornire con urgenza qualsiasi ulteriore informazione che reputi necessaria in merito alle condizioni in cui si prevede di detenere tale persona ( 17 ).

35. Come ha rilevato l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]‑Bordona, la giurisprudenza esposta ai paragrafi da 32 a 34 delle presenti conclusioni, sancita nella sentenza Aranyosi e Căldăraru , costituisce un esempio di creazione pretoria del diritto, da parte della Corte, giustificata dalla necessità di disporre uno strumento di tutela dei diritti fondamentali della persona nei casi non espressamente previsti dal legislatore dell’Unione nell’ambito del MAE ( 18 ).

Pertanto, occorre constatare che l’esigenza di garantire la protezione dei diritti fondamentali della persona interessata, alle condizioni stabilite da tale giurisprudenza, costituisce un nuovo motivo di non esecuzione obbligatoria di un MAE, che si aggiunge a quelli già previsti all’articolo 3 della decisione quadro 2002/584.

B. Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

36. Il governo francese, senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità, dichiara, nelle sue osservazioni scritte, che il contesto e il titolo delle questioni pregiudiziali evocano solo un rischio, in caso di consegna delle persone ricercate, di lesione dei diritti fondamentali connessa all’esecuzione della pena straniera, senza ulteriori precisazioni né dimostrazione della verifica in due fasi richiesta dalla giurisprudenza della Corte ed esposta al paragrafo 34 delle presenti conclusioni.

Pertanto, sussisterebbe un dubbio riguardo al problema se tali questioni rispondano ad un’esigenza inerente alla soluzione effettiva delle controversie di cui ai procedimenti principali ( 19 ).

37. Rammento che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel quadro normativo e fattuale che questi definisce sotto la propria responsabilità, e di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza, beneficiano di una presunzione di rilevanza.

Sempre secondo costante giurisprudenza, tuttavia, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere.

La ratio del rinvio pregiudiziale non consiste nell’ottenere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, ma risponde alla necessità di dirimere concretamente una controversia ( 20 ).

Come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito ( 21 ).

38. A tal riguardo, dalle decisioni di rinvio risulta che i giudici d’appello belgi aditi hanno rifiutato di eseguire i MAE nei confronti di AR e HL basandosi sull’articolo 4, punto 5, della legge del 19 dicembre 2003, il quale dispone che l’esecuzione di un MAE deve essere rifiutata se sussistono fondati motivi per ritenere che tale esecuzione avrebbe l’effetto di ledere i diritti fondamentali della persona interessata, sanciti dal diritto dell’Unione.

39. Come è stato già dichiarato dalla Corte, una siffatta disposizione, nei limiti in cui sia interpretata nel senso che ha la stessa portata dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, consente di rifiutare l’esecuzione di un MAE solo nel contesto indicato al paragrafo 33 delle presenti conclusioni e non si può quindi ritenere che istituisca un motivo di non esecuzione che non deriva da tale decisione quadro.

La Corte ne ha concluso che detta decisione quadro deve essere interpretata nel senso che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione non dispone della facoltà di rifiutare l’esecuzione di un MAE basandosi su un motivo di non esecuzione che deriva non già dalla medesima decisione quadro, ma unicamente dal diritto dello Stato membro di esecuzione e che, per contro, tale autorità giudiziaria può applicare una disposizione nazionale che prevede che l’esecuzione di un MAE sia rifiutata qualora tale esecuzione comporti la lesione di un diritto fondamentale sancito dal diritto dell’Unione, purché la portata di tale disposizione non ecceda quella dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come interpretato dalla Corte ( 22 ).

40. Nel caso di specie, dalle decisioni di rinvio risulta che i giudici belgi hanno considerato, da un lato, che sussistevano motivi gravi e comprovati per ritenere che, in caso di consegna agli [OSCURATO:PERSONA] membri emittenti, le persone ricercate avrebbero corso un rischio di lesione dei loro diritti fondamentali e che, dall’altro, tale rischio non poteva essere eliminato entro un termine ragionevole.

Pertanto, in tali decisioni, il giudice del rinvio parte dalla premessa, risultante da un esame delle circostanze dei procedimenti principali, secondo la quale le condizioni di applicazione del motivo di non esecuzione fondato sull’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 sono state soddisfatte.

Tale premessa, di cui detto giudice non chiede alla Corte di confermare la fondatezza, non è in discussione nell’ambito delle presenti domande di pronuncia pregiudiziale.

Infatti, con le sue questioni, tale giudice si interroga non sulla legittimità delle condizioni in cui i MAE non sono stati eseguiti, bensì sulle conseguenze da trarre da tale situazione quanto all’esecuzione delle pene inflitte a dette persone, alla luce di tale decisione quadro.

41. Pertanto, occorre constatare che le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione e che la risposta ad esse appare necessaria e pertinente affinché il giudice del rinvio possa emettere le proprie decisioni.

Ritengo quindi che le questioni pregiudiziali siano ricevibili.

C. Nel merito

1. Sulla decisione quadro 2002/584

42. Il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo alla questione se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nel caso in cui rifiuti di eseguire un MAE sulla base del motivo di non esecuzione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, sia tenuta, per evitare che la persona interessata resti impunita, ad applicare in via complementare il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro, qualora constati che tale persona è cittadina dello Stato membro di esecuzione o vi risiede, ai fini dell’esecuzione in quest’ultimo Stato membro della pena inflittale nello Stato membro emittente.

43. Ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, l’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa del MAE previsto da tale disposizione è subordinata al verificarsi di due condizioni, ossia, da un lato, che la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadina o vi risieda, e, dall’altro, che tale Stato si impegni a eseguire esso stesso, conformemente al suo diritto interno, la pena o la misura di sicurezza per la quale il MAE è stato emesso.

Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, la Corte ha già dichiarato che una persona ricercata «risiede» nello Stato membro di esecuzione qualora abbia ivi stabilito la propria residenza effettiva, e «dimora» in tale Stato qualora, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata nel medesimo, abbia acquisito con tale Stato legami di intensità simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza ( 23 ).

Per quanto riguarda la seconda di dette condizioni, dal tenore letterale dell’articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro risulta che il rifiuto di eseguire il MAE presuppone un vero e proprio impegno da parte dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena privativa della libertà irrogata nei confronti della persona ricercata ( 24 ).

44. Ove l’autorità giudiziaria dell’esecuzione constati che tali due condizioni sono soddisfatte, essa deve ancora valutare se sussista un legittimo interesse idoneo a giustificare che la pena inflitta nello Stato membro emittente venga eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione.

Tale valutazione consente a detta autorità di tenere conto dell’obiettivo perseguito dall’articolo 4, punto 6, di detta decisione quadro, che consiste, secondo una giurisprudenza consolidata, nell’aumentare le possibilità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta che quest’ultima ha scontato la pena a cui è stata condannata ( 25 ).

45. Nel caso di specie, occorre rilevare che, nei procedimenti principali, l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 è stato applicato con riferimento alle condizioni di detenzione negli [OSCURATO:PERSONA] membri emittenti.

Non è stato sostenuto che AR e HL non abbiano beneficiato, in particolare, del diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice precostituito per legge, garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta.

In tali circostanze, le condanne penali che sono state loro inflitte, rispettivamente, in Romania e in Grecia, non sono rimesse in discussione e devono essere eseguite alle condizioni previste da tale decisione quadro.

Inoltre, è pacifico che HL è un cittadino belga e che AR, cittadino rumeno, «risiede» in Belgio, ai sensi dell’articolo 4, punto 6, di detta decisione quadro, cosicché la prima condizione ai fini dell’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa previsto da tale disposizione, richiamata al paragrafo 43 delle presenti conclusioni, è soddisfatta per quanto li riguarda.

46. In tali circostanze, ritengo che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione, qualora rifiuti di eseguire un MAE in base all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, debba applicare, in via complementare, il motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro e sia tenuta a esaminare se occorra ordinare l’esecuzione, nel territorio dello Stato membro di esecuzione, della pena detentiva irrogata nei confronti della persona ricercata, purché sussista un legittimo interesse che lo giustifichi.

47. Infatti, in primo luogo, per quanto riguarda la formulazione di detta decisione quadro, nessuna disposizione di quest’ultima prevede che possa essere invocato un solo motivo di non esecuzione di un MAE né che uno di tali motivi prevalga su un altro.

Pertanto, quando un’autorità giudiziaria dell’esecuzione si basa sull’articolo 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro per rifiutare l’esecuzione di un MAE, essa è altresì legittimata ad applicare parallelamente il motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, di quest’ultima, alle condizioni stabilite da tale disposizione.

48. A tal riguardo, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto nelle sue osservazioni scritte che esiste una «stratificazione» a più livelli nella decisione quadro 2002/584 ( 26 ).

Dal canto suo, la Commissione ha affermato, nelle sue osservazioni scritte nella causa C‑722/23, che, se è vero che questi due motivi di non esecuzione coesistono e che la loro invocabilità dipende dal rispetto dei loro rispettivi criteri, non esiste però alcuna gerarchia tra loro, il che significa che, se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ritiene, dopo aver proceduto all’esame in due fasi richiesto dalla giurisprudenza della Corte, che sussista un rischio di lesione dei diritti fondamentali della persona interessata, essa deve rifiutare la consegna in base all’articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro e può, inoltre, qualora siano soddisfatte le condizioni di applicazione del suo articolo 4, punto 6, impegnarsi ad eseguire la pena conformemente al suo diritto interno e rifiutare la consegna in base a quest’ultima disposizione.

A mio avviso, esiste effettivamente una gerarchia tra questi due motivi di non esecuzione che deriva dalla loro stessa natura, in quanto uno ha carattere obbligatorio e l’altro facoltativo, senza che tale gerarchia richieda, per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, un ordine preciso in cui tali motivi possono essere invocati.

49. In secondo luogo, nelle circostanze dei procedimenti principali, tra i diversi motivi di non esecuzione facoltativa del MAE menzionati all’articolo 4 della decisione quadro 2002/584, solo quello di cui al punto 6 consente di far eseguire nello Stato membro di esecuzione la pena irrogata nei confronti della persona oggetto di un MAE.

In caso di mancata applicazione di tale disposizione, detta persona dovrebbe essere quindi rimessa in libertà quando invece è stata condannata in via definitiva e può, a seconda del reato commesso, presentare un grado di pericolosità elevato per la società, anche nello Stato membro di esecuzione.

50. Orbene, come rilevato dal giudice del rinvio, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che il meccanismo del MAE mira a impedire l’impunità di una persona ricercata che si trovi in un territorio diverso da quello nel quale è sospettata di aver commesso un reato ( 27 ).

Ammettere siffatta impunità, la quale lederebbe il diritto delle vittime dei reati commessi, sarebbe incompatibile con l’obiettivo perseguito tanto dalla decisione quadro 2002/584 quanto dall’articolo 3, paragrafo 2, TUE, secondo il quale l’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne, in particolare, i controlli alle frontiere esterne, la prevenzione della criminalità o la lotta contro quest’ultima ( 28 ).

Pertanto, la Corte ha dichiarato che, sebbene le disposizioni della decisione quadro 2002/584 non abbiano efficacia diretta, il giudice nazionale competente, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, è tenuto tuttavia a interpretare le disposizioni nazionali di cui trattasi, il più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di detta decisione quadro, il che implica che, in caso di rifiuto di eseguire un MAE emesso per la consegna di una persona oggetto di sentenza definitiva di condanna ad una pena detentiva nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha l’obbligo di garantire essa stessa l’esecuzione effettiva della pena irrogata nei confronti di tale persona ( 29 ).

Da tale giurisprudenza risulta che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve essere in grado di garantire l’esecuzione, nel suo proprio territorio, della pena irrogata nei confronti della persona ricercata affinché essa sconti la pena alla quale è stata condannata in via definitiva, in base all’articolo 4, punto 6, di detta decisione quadro.

51. In terzo luogo, sempre secondo la giurisprudenza della Corte, l’obiettivo perseguito dal motivo di non esecuzione facoltativa enunciato all’articolo 4, punto 6, della medesima decisione quadro consiste nel consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di attribuire particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di «reinserimento sociale» della persona ricercata ( 30 ).

Orbene, tale reinserimento sociale presuppone, per definizione, che la pena sia effettivamente eseguita e che, alla scadenza di tale pena, la persona condannata sia assistita nell’ambito del processo di reintegrazione nella società.

Una persona condannata in via definitiva che non sconti la propria pena non solo non può essere reinserita socialmente, ma può anche sviluppare una sensazione di impunità tale da incoraggiare la recidiva.

52. In quarto luogo, la Corte ha dichiarato che la decisione quadro 2002/584 deve essere interpretata in modo tale da garantire la conformità ai requisiti del rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate, senza che per questo sia rimessa in discussione l’efficacia del sistema di cooperazione giudiziaria tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, di cui il MAE, quale previsto dal legislatore dell’Unione, costituisce uno degli elementi essenziali ( 31 ).

53. In tal senso, l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 e l’articolo 4, punto 6, di quest’ultima perseguono obiettivi diversi che non risultano antagonisti, bensì complementari nell’interesse della persona oggetto di un MAE.

Mentre la prima disposizione mira a tutelare i diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione per quanto riguarda la persona ricercata, la seconda, come evidenziato dal governo belga nelle sue osservazioni scritte, tende ad accrescere le opportunità di reinserimento sociale di tale persona dopo aver scontato la sua pena.

La circostanza che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti l’esecuzione di un MAE a causa del rischio di lesione dei diritti fondamentali della persona interessata non esclude affatto che, allo stesso tempo, tale autorità possa ritenere che la pena inflitta debba essere eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione qualora tale persona ne sia cittadina o residente ed esista un legittimo interesse che giustifichi il fatto che tale pena sia eseguita nel territorio di detto Stato.

In altri termini, come sostenuto dalla Commissione in udienza, il rifiuto di consegna basato su tale articolo 1, paragrafo 3, connesso alle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, non rimette in discussione la condanna inflitta, mentre il motivo di non esecuzione previsto all’articolo 4, punto 6, di tale decisione, senza rimettere neanch’esso in discussione la condanna, solleva la questione del luogo più adeguato per l’esecuzione di tale pena.

54. Aggiungo che, per quanto riguarda i motivi di non esecuzione facoltativa del MAE elencati all’articolo 4 della decisione quadro 2002/584, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, nell’ambito della trasposizione di tale decisione quadro nel diritto interno, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un margine discrezionale.

Pertanto, questi ultimi sono liberi di trasporre o meno tali motivi nel loro diritto interno.

Essi possono altresì scegliere di limitare le situazioni nelle quali l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire un MAE, agevolando così la consegna delle persone ricercate, conformemente al principio del riconoscimento reciproco sancito dall’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione quadro.

È quanto avviene, in particolare, nel caso dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro ( 32 ).

55. Tuttavia, mi preme rilevare che la decisione quadro 2002/584 prevede, all’articolo 3, unicamente tre motivi di non esecuzione obbligatoria di un MAE, vale a dire l’amnistia, l’applicazione del principio del ne bis in idem e l’età della persona oggetto del MAE.

Tali motivi sono connessi, in realtà, alla mancanza di responsabilità penale della persona interessata e, in tali situazioni, la non esecuzione della pena inflitta, che si tratti dello Stato membro emittente o dello Stato membro di esecuzione, appare del tutto logica e coerente con il meccanismo del MAE.

56. Peraltro, come ho dichiarato al paragrafo 35 delle presenti conclusioni, la sentenza Aranyosi e Căldăraru costituisce una creazione pretoria del diritto da parte della Corte, la quale ha aggiunto un motivo supplementare di non esecuzione obbligatoria di un MAE, basato sull’articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro e relativo al rispetto dei diritti fondamentali della persona interessata, in particolare per quanto riguarda le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente.

Tale motivo di non esecuzione obbligatoria non si basa sulla mancanza di responsabilità penale della persona interessata.

Orbene, l’applicazione facoltativa del motivo di non esecuzione previsto all’articolo 4, punto 6, di detta decisione quadro può comportare che una persona condannata in via definitiva nello Stato membro emittente potrebbe non scontare alcuna pena per il semplice fatto di aver potuto, fuggendo, risiedere in uno Stato membro diverso da quello in cui ha commesso il reato per il quale è stata condannata in via definitiva, e ciò anche quando il suo grado di pericolosità è elevato.

57. In questo contesto giurisprudenziale sembrerebbe incoerente con il meccanismo del MAE conferire solo una semplice facoltà all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di applicare il motivo di non esecuzione previsto all’articolo 4, punto 6, della medesima decisione quadro.

Se tale autorità rifiuta di consegnare la persona ricercata in base all’articolo 1, paragrafo 3, di quest’ultima, il carattere facoltativo di tale articolo 4, punto 6, dovrebbe, a seguito della creazione pretoria stabilita dalla Corte nella sentenza Aranyosi e Căldăraru , che ha sancito un nuovo motivo di non esecuzione obbligatoria di un MAE, trasformarsi, ancora una volta attraverso una creazione giurisprudenziale, in un obbligo purché le sue condizioni di applicazione siano soddisfatte, il che consentirebbe di uniformare le pratiche seguite dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito della lotta contro l’impunità.

58. L’imposizione di un obbligo di applicare detto articolo 4, punto 6, appare conforme alla giurisprudenza della Corte secondo la quale, in caso di rifiuto di eseguire un MAE emesso per la consegna di una persona che sia oggetto, nello Stato membro di emissione, di una sentenza definitiva di condanna ad una pena detentiva, l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione ha l’obbligo di garantire essa stessa l’esecuzione effettiva di tale pena ( 33 ).

Analogamente, la Corte ha dichiarato che la facoltà di tale autorità di rifiutare l’esecuzione del MAE deve essere esercitata solo a condizione di assicurare l’esecuzione effettiva nello Stato membro di esecuzione della pena irrogata nello Stato membro emittente nei confronti della persona ricercata e di pervenire così a una soluzione conforme alla finalità perseguita dalla decisione quadro 2002/584 ( 34 ), ossia la lotta contro l’impunità della persona interessata ( 35 ).

59. Nelle loro osservazioni scritte e orali, il governo francese e la Commissione fanno valere che obbligare lo Stato membro di esecuzione a farsi carico di una pena detentiva irrogata nello Stato membro emittente equivarrebbe a dispensare quest’ultimo dai suoi obblighi a spese dello Stato membro di esecuzione e non incoraggerebbe gli [OSCURATO:PERSONA] membri inadempienti a rimediare a tali carenze.

Il governo francese aggiunge che tale presa in carico avrebbe «conseguenze operative gravose» per lo Stato membro di esecuzione.

60. Tuttavia, rilevo che, se lo Stato membro di esecuzione decide di applicare l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 in un determinato caso, tale decisione comporta necessariamente conseguenze che esso deve essere in grado di assumere per quanto riguarda la presa in carico nel suo territorio della persona condannata.

È nell’interesse stesso di tale Stato membro garantire tale presa in carico al fine di preservare la sua sicurezza nazionale e il suo ordine pubblico.

Peraltro, l’argomento relativo all’assenza di incentivo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri «inadempienti» a migliorare le condizioni del loro sistema penitenziario appare debole.

Infatti, l’incentivo maggiore proviene dalla constatazione, da parte di organi e di autorità giudiziarie internazionali, che le loro condizioni di detenzione non sono conformi allo standard di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 4 della Carta ( 36 ).

Inoltre, poiché l’applicazione di tale articolo 1, paragrafo 3, avviene unicamente in circostanze eccezionali, come rilevato dalla Corte, è difficile concepire come siffatta presa in carico possa condurre a «conseguenze operative gravose» che incomberebbero sullo Stato membro di esecuzione.

61. Sebbene l’applicazione dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 abbia carattere facoltativo e le trasposizioni nazionali di tale disposizione varino da uno Stato membro all’altro ( 37 ), mi sembra utile precisare che solo alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri l’hanno recepito quale motivo facoltativo di non esecuzione, mentre la maggior parte lo ha reso obbligatorio o parzialmente obbligatorio ( 38 ).

Orbene, nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro, le autorità giudiziarie di esecuzione potrebbero essere private di una base giuridica che consenta loro di disporre l’esecuzione della pena irrogata nei confronti della persona oggetto del MAE ( 39 ).

Pertanto, rendere obbligatorio tale motivo di non esecuzione costituirebbe una soluzione adeguata per ovviare alle difficoltà pratiche incontrate da tali autorità quando applicano l’articolo 1, paragrafo 3, di detta decisione quadro ( 40 ).

62. Dalle considerazioni che precedono risulta che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione che rifiuti di eseguire un MAE in base al motivo di non esecuzione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, è tenuta, qualora constati che la persona interessata è cittadina dello Stato membro di esecuzione o vi risiede, ad applicare l’articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro e, fatto salvo il rispetto delle condizioni di applicazione di tale disposizione, ad ordinare l’esecuzione della pena detentiva inflitta dallo Stato membro emittente nel proprio territorio al fine di evitare l’impunità di tale persona.

63. Nel caso di specie, è pacifico che il Regno del Belgio ha trasposto nel suo diritto nazionale il motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, di detta decisione quadro mediante l’articolo 6, punto 4, della legge del 19 dicembre 2003.

Inoltre, come già detto, nelle presenti cause è soddisfatta la prima condizione di applicazione dell’articolo 4, punto 6, della medesima decisione quadro ( 41 ).

Per quanto riguarda la seconda condizione, relativa all’impegno dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena «conformemente al suo diritto interno», essa implica che le misure volte all’esecuzione della pena irrogata dallo Stato membro emittente siano disciplinate dal diritto dello Stato membro di esecuzione e che esse debbano consentire di garantire l’esecuzione materiale di tale pena nonché di assicurare il reinserimento sociale della persona condannata.

2. Sulla decisione quadro 2008/909

64. Secondo la giurisprudenza della Corte, al pari della decisione quadro 2002/584, la decisione quadro 2008/909 concretizza, nel settore penale, i principi di fiducia reciproca e di riconoscimento reciproco.

Tale decisione quadro, come sottolineato dal suo considerando 5, rafforza la cooperazione giudiziaria in materia di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze in materia penale qualora dei cittadini dell’Unione siano stati condannati a pene detentive o a misure privative della libertà personale in un altro Stato membro, al fine di facilitare il loro reinserimento nella società ( 42 ).

Ai sensi del suo articolo 3, paragrafi 1 e 2, scopo di detta decisione quadro, che si applica quando la persona condannata si trova nello Stato membro di emissione o in quello di esecuzione, è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena irrogata dal giudice di un altro Stato membro.

Dall’articolo 25 della medesima decisione quadro emerge che essa si applica, mutatis mutandis , nei limiti in cui le sue disposizioni siano compatibili con quelle della decisione quadro 2002/584, all’esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s’impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell’articolo 4, punto 6, di quest’ultima decisione quadro ( 43 ).

65. Pertanto, l’articolazione prevista dal legislatore dell’Unione tra la decisione quadro 2002/584 e la decisione quadro 2008/909 deve contribuire a conseguire l’obiettivo consistente nel favorire il reinserimento sociale della persona interessata.

Del resto, un siffatto reinserimento è nell’interesse non solo della persona condannata, ma anche dell’Unione in generale ( 44 ).

66. Pertanto, come ha evidenziato l’avvocato generale Richard de la Tour nelle sue conclusioni nella causa C. J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE) ( 45 ), dall’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 risulta che l’applicazione, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 presuppone che siano rispettate la procedura e le condizioni stabilite dalla decisione quadro 2008/909 ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione di una sentenza penale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di emissione ( 46 ).

In altri termini, per potersi impegnare ad eseguire la pena irrogata nei confronti della persona interessata, verificando di avere la possibilità di eseguire effettivamente tale pena conformemente al proprio diritto interno, come richiesto da tale articolo 4, punto 6, ed evitare in tal modo qualsiasi rischio di impunità, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve essere legittimata a riprendere l’esecuzione di detta pena rispettando le norme previste dalla decisione quadro 2008/909.

67. La Corte ha precisato che tra tali norme rientra, in particolare, da un lato, l’articolo 8, paragrafo 1, di tale decisione quadro, secondo il quale l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione è, in generale, tenuta ad accogliere la domanda volta al riconoscimento di una sentenza e all’esecuzione di una condanna ad una pena detentiva o ad una misura privativa della libertà personale irrogate in un altro Stato membro, la quale le sia stata trasmessa a norma degli articoli 4 e 5 di tale decisione quadro.

In linea di principio, detta autorità può rifiutare di dare seguito a tale domanda soltanto per i motivi di rifiuto di riconoscimento e di rifiuto di esecuzione tassativamente elencati all’articolo 9 della medesima decisione quadro ( 47 ).

Inoltre, l’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, della decisione quadro 2008/909 prevede, in sostanza, requisiti rigorosi per l’adattamento, da parte dell’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, della pena irrogata nello Stato membro di emissione, i quali costituiscono le uniche eccezioni all’obbligo di principio, che grava su detta autorità in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale decisione quadro, di riconoscere la sentenza che le è stata trasmessa e di adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena la cui durata e la cui natura corrispondano a quelle previste nella sentenza pronunciata nello Stato membro emittente ( 48 ).

68. D’altro canto, l’articolo 4, paragrafo 1, di detta decisione quadro prevede, in sostanza, la possibilità per lo Stato membro di emissione, qualora la persona condannata abbia prestato il proprio consenso nel caso in cui quest’ultimo sia richiesto ai sensi dell’articolo 6 della medesima decisione quadro, di trasmettere a tale altro Stato membro siffatta sentenza corredata del certificato il cui modello standard è contenuto nel suo allegato

I. In forza dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909, la trasmissione della sentenza e del certificato può aver luogo qualora l’autorità competente dello Stato di emissione, ove opportuno previe consultazioni tra l’autorità competente dello Stato di emissione e quella dello Stato di esecuzione, abbia la certezza che l’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata.

Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/909 dispone che lo Stato di esecuzione può, di propria iniziativa, chiedere allo Stato di emissione di trasmettere la sentenza corredata del certificato e che le richieste a norma di tale paragrafo non creano in capo allo Stato di emissione l’obbligo di trasmettere la sentenza corredata del certificato.

69. Come risulta da tali disposizioni della decisione quadro 2008/909, la trasmissione da parte dello Stato membro di emissione della sentenza e del certificato previsto da tale decisione quadro è necessaria ai fini del riconoscimento di tale sentenza e dell’esecuzione della pena, poiché tale trasmissione esprime il consenso di tale Stato membro quanto alla presa in carico dell’esecuzione della pena da parte dello Stato membro di esecuzione.

Il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena avvengono allora in base alle informazioni contenute nel certificato, il quale può essere, del resto, revocato dallo Stato membro di emissione ( 49 ), in particolare se ritiene che l’adeguamento della pena proposto non sia appropriato.

Ne consegue che, in mancanza della trasmissione della sentenza corredata del certificato previsto da detta decisione quadro, lo Stato membro di esecuzione non è legittimato a far eseguire nel proprio territorio una pena irrogata nello Stato membro di emissione, poiché quest’ultimo non vi ha acconsentito.

Pertanto, come hanno fatto valere i governi rumeno e francese nelle loro osservazioni scritte e orali, ritengo che la presa in carico dell’esecuzione della pena da parte dello Stato membro di esecuzione possa avvenire soltanto nell’ambito definito dalla decisione quadro 2008/909, che richiede una cooperazione stretta con lo Stato membro di emissione e, in particolare, il consenso di quest’ultimo quanto all’esecuzione della pena nello Stato membro di esecuzione.

70. Nell’ambito dei procedimenti principali, spetta al giudice del rinvio verificare se le condizioni previste dalla decisione quadro 2008/909, per quanto riguarda la presa a carico dell’esecuzione delle pene inflitte ad AR e HL dal Regno del Belgio, siano state rispettate.

71. Nel caso di specie, dalle osservazioni scritte del governo rumeno nella causa C‑722/23 risulta che l’autorità giudiziaria belga ha chiesto all’autorità giudiziaria rumena di fornirle i documenti necessari alla presa in carico dell’esecuzione della pena di quattro anni di reclusione riguardante AR nel territorio belga, compreso il certificato con il quale viene espresso il consenso di quest’ultima, come richiesto dall’articolo 4, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/909, documenti da essa ricevuti.

Si deve quindi ritenere che la seconda condizione di applicazione dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 sia soddisfatta, dato che l’autorità giudiziaria belga è in grado di eseguire materialmente tale pena conformemente al suo diritto interno, ossia all’articolo 38, § 1, della legge del 15 maggio 2012.

L’autorità giudiziaria belga deve inoltre valutare se esista un legittimo interesse a che la pena inflitta a AR nello Stato membro di emissione venga eseguita nello Stato membro di esecuzione.

In linea generale, spetta al giudice del rinvio procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi concreti che caratterizzano la situazione di AR, idonei a indicare che esistono tra lui e il Regno del Belgio legami che consentono di constatare che egli è ivi sufficientemente integrato e che l’esecuzione in tale Stato membro della pena irrogata nei suoi confronti nello Stato membro di emissione contribuirà alla realizzazione dell’obiettivo di reinserimento sociale perseguito da tale articolo 4, punto

6. Tuttavia, nel caso particolare in cui, come nel caso di specie, la pena non può essere eseguita nel territorio dello Stato membro di emissione in base all’articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro, ritengo che sussista, per questo solo motivo, un interesse legittimo a che tale pena sia eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione.

72. Alla luce di tutto quanto precede, ritengo che l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, qualora rifiuti di eseguire un MAE in base al motivo di non esecuzione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro, a causa dell’esistenza di un rischio che la persona interessata subisca, in caso di consegna all’autorità giudiziaria emittente, una lesione dei suoi diritti fondamentali attinente alle condizioni di detenzione nello Stato membro di emissione, è tenuta, al fine di evitare l’impunità di tale persona, a ordinare l’esecuzione di tale pena nel territorio dello Stato membro di esecuzione qualora constati che tale persona è cittadina di tale Stato membro o vi risiede, purché la procedura e le condizioni stabilite dalla decisione quadro 2008/909 siano rispettate ai fini della presa in carico effettiva di detta pena in tale territorio.

D. Osservazioni integrative

73. Al fine di completare la mia analisi, vorrei formulare alcune osservazioni relative a situazioni in cui, a differenza delle presenti cause riunite, l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 non è applicabile.

74. In effetti, nell’ambito della trasposizione di tale decisione quadro nel loro diritto interno, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, che dispongono di un margine di discrezionalità, possono aver scelto di non trasporre il motivo di non esecuzione facoltativa previsto da tale articolo 4, punto 6 ( 50 ).

Inoltre, la persona ricercata può non essere cittadina dello Stato membro di esecuzione né dimorarvi o risiedervi ( 51 ).

In tali situazioni, si pone la questione se tale persona resti impunita qualora si avvalga della libertà di circolazione per recarsi in uno Stato membro diverso da quello della sua condanna penale e si prospetti un rifiuto di esecuzione del MAE in base all’articolo 1, paragrafo 3, di detta decisione quadro ( 52 ).

75. Le decisioni quadro 2002/584 e 2008/909 non devono sfociare nel risultato che una persona ricercata possa sottrarsi alla condanna definitiva di cui è stata oggetto.

Infatti, da un lato, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, al fine segnatamente di evitare che il funzionamento del MAE venga paralizzato, l’obbligo di leale cooperazione, contenuto nell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, deve improntare il dialogo tra le autorità giudiziarie dell’esecuzione e quelle emittenti.

Dal principio di leale cooperazione discende, segnatamente, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati ( 53 ).

D’altro lato, tali decisioni quadro forniscono alle autorità giudiziarie emittenti e dell’esecuzione i mezzi che esse devono mettere in atto affinché la pena irrogata nello Stato membro emittente sia effettivamente eseguita nel solo territorio in cui ciò rimane possibile, ossia quello dello Stato membro di esecuzione, al fine di conformarsi all’obiettivo della lotta contro l’impunità perseguito dalla decisione quadro 2002/584.

76. A tal riguardo, come risulta dall’articolo 4, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/909, lo Stato membro di esecuzione può, di propria iniziativa, chiedere allo Stato membro di emissione di trasmettergli la sentenza corredata del certificato ( 54 ).

Ritengo che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sia tenuta a procedere a tale richiesta.

Infatti, come sostenuto dal governo rumeno in udienza, nell’ambito dell’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l’attuazione autonoma dell’articolo 4, paragrafo 5, di tale decisione quadro contribuisce alla lotta contro l’impunità e al reinserimento sociale della persona condannata.

Tuttavia, le richieste formulate a norma di tale paragrafo 5 non creano in capo allo Stato membro di emissione l’obbligo di trasmettere la sentenza corredata del certificato.

Di conseguenza, è indispensabile ottenere il consenso di tale Stato membro.

A mio avviso, e come affermato dal governo francese nelle sue osservazioni orali, se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione avvia un procedimento di mutuo riconoscimento della decisione di condanna in base alla stessa decisione quadro, senza arrecare un pregiudizio sproporzionato alla pena inflitta dall’autorità giudiziaria di emissione, quest’ultima sarà disposta ad accettare tale riconoscimento reciproco.

Inoltre, mi sembra coerente con il meccanismo del MAE che lo Stato membro di emissione, in mancanza di consegna della persona condannata, sia incline, al fine di evitare il rischio di impunità di tale persona, ad accettare che la pena sia eseguita, con il suo consenso, nel territorio dello Stato membro di esecuzione.

V. Conclusione

77. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio) nel modo seguente: L’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che: l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, qualora rifiuti di eseguire un mandato d’arresto europeo in base al motivo di non esecuzione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro a causa dell’esistenza di un rischio che la persona interessata subisca, in caso di consegna all’autorità giudiziaria emittente, una lesione dei suoi diritti fondamentali attinente alle condizioni di detenzione nello Stato membro di emissione, è tenuta, al fine di evitare l’impunità di tale persona, a esaminare se occorra ordinare l’esecuzione di tale pena nel territorio dello Stato membro di esecuzione qualora constati che tale persona è cittadina di tale Stato membro o vi risiede, purché siano rispettate la procedura e le condizioni stabilite dalla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, al fine della presa in carico effettiva di detta pena in tale territorio. 1 Lingua originale: il francese. i I nomi delle presenti cause sono nomi fittizi.

Non corrispondono ai nomi reali di nessuna delle parti del procedimento. 2 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»). 3 Sentenza del 5 aprile 2016 (C‑404/15 e C‑659/15 PPU; in prosieguo: la «sentenza Aranyosi e Căldăraru », EU:C:2016:198). 4 Decisione quadro del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27). 5 Moniteur belge del 22 dicembre 2003, pag. 60075. 6 Detto articolo 3 riguarda il divieto di tortura. 7 Moniteur belge dell’8 giugno 2012, pag. 32117.

Ai sensi di tale disposizione, «[q]ualora la camera di consiglio applichi l’articolo 6, punto 4, della [legge del 19 dicembre 2003], la sua decisione comporta il riconoscimento e l’esecuzione della pena detentiva o della misura privativa della libertà prevista nella decisione giudiziaria oggetto del [MAE].

La condanna è quindi eseguita conformemente alle disposizioni della presente legge.

Il procuratore del Re territorialmente competente richiede all’autorità di emissione del [MAE] la sentenza, corredata del certificato, e procede, se necessario, all’adattamento della pena conformemente all’articolo 18». 8 Sentenza del 17 dicembre 2020 (C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, punto 62). 9 Sentenza del 29 giugno 2017 (C‑579/15; in prosieguo: la «sentenza Popławski I», EU:C:2017:503, punto 43). 10 Detto articolo 5 riguarda il diritto alla libertà e alla sicurezza. 11

V. sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto basato sull’interesse superiore del minore) (C‑261/22; in prosieguo: la «sentenza GN», EU:C:2023:1017, punti da 35 a 37 e giurisprudenza ivi citata). 12 Sentenza del 6 giugno 2023, O. G. (Mandato d’arresto arresto europeo nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo) (C‑700/21; in prosieguo: la «sentenza O. G.», EU:C:2023:444, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). 13

V. sentenza GN (punti 33 e 34 nonché giurisprudenza ivi citata). 14 V., in tal senso, sentenza GN (punto 43 e giurisprudenza ivi citata). 15 V., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster (C‑202/24, EU:C:2024:649, punti da 52 a 54 e giurisprudenza ivi citata). 16 Ai sensi di tale disposizione, «[l]’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17». 17 V., in tal senso, sentenza GN (punto 49 e giurisprudenza ivi citata). 18 Conclusioni nella causa E. D. L. (Motivo di rifiuto basato sulla malattia) (C‑699/21, EU:C:2022:955, paragrafo 60). 19 Nelle sue osservazioni scritte nella causa C‑91/24, il governo francese aggiunge che dalla decisione di rinvio non risulta che la consegna sia stata oggetto di una sospensione temporanea, in base all’articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, ai sensi del quale «[l]a consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato», né che sia stata attuata una cooperazione efficace che faccia pieno uso degli strumenti previsti da tale decisione quadro al fine di ottenere garanzie. 20 Sentenza del 9 novembre 2023, Všeobecná úverová banka (C‑598/21, EU:C:2023:845, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). 21 Sentenza dell’8 maggio 2025, Zimir (C‑662/23, EU:C:2025:326, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 22

V. sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑158/21, EU:C:2023:57, punti 78 e 79). 23 V., in tal senso, sentenza O.G. (punti 46 e 47 nonché giurisprudenza ivi citata). 24

V. sentenza O.G. (punto 48 e giurisprudenza ivi citata). 25

V. sentenza O.G. (punto 49 e giurisprudenza ivi citata). 26 Secondo tale governo, il punto di partenza di tale «stratificazione» è costituito dal fatto che il MAE viene eseguito conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, salvo che: i) esista un motivo di non esecuzione obbligatoria o facoltativa in base, rispettivamente, agli articoli 3 o 4 di tale decisione quadro, o che ii) sia necessaria la non esecuzione in base all’articolo 1, paragrafo 3, di quest’ultima. 27

V. sentenza del 18 aprile 2023, E. D. L. (Motivo di rifiuto fondato sulla malattia) (C‑699/21, EU:C:2023:295, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). 28 V., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17; in prosieguo: la «sentenza Popławski II », EU:C:2019:530, punto 82 e giurisprudenza ivi citata). 29

V. sentenza Popławski I (punto 43). 30

V. sentenza Popławski II (punto 99 e giurisprudenza ivi citata). 31

V. sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem) (C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, punto 58 e giurisprudenza ivi citata). 32

V. sentenza O.G. (punti da 34 a 36 e giurisprudenza ivi citata). 33

V. paragrafo 50 delle presenti conclusioni. 34 V., in tal senso, sentenza Popławski II (punto 92 e giurisprudenza ivi citata). 35 Una siffatta responsabilità, per quanto riguarda l’esecuzione della pena irrogata dallo Stato membro emittente, gravante sulle autorità giudiziarie dell’esecuzione, riecheggia il principio ben noto del diritto internazionale «aut dedere aut punire/judicare» («o estradare o punire/giudicare») derivante dai trattati tradizionali di estradizione ai quali il meccanismo del MAE si è sostituito.

V., su tale principio, in particolare, Costa, M. J., «[OSCURATO:PERSONA]», in Caeiro, P. e a. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] of Crime and [OSCURATO:PERSONA] , 2024, pagg. da 178 a 192, in particolare pagg. da 185 a

187. 36 V., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Breian (C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658, punti 102 e 103 nonché giurisprudenza ivi citata). 37 V., per quanto riguarda la diversità nelle trasposizioni nazionali dei motivi di non esecuzione facoltativa di cui alla decisione quadro 2002/584, in dottrina, Bot, S., «Section 2.

Une transposition délicate par l’autonomie procédurale conservée aux États membres», in Le mandat d’arrêt européen , Larcier, Bruxelles, 2009, pagg. da 233 a

246. 38 V., in tal senso, relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri [COM(2020) 270 final, in particolare, pag. 19). 39 V., per quanto riguarda le difficoltà incontrate dalle autorità giudiziarie nell’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, Weyembergh, A., e Pinelli, L., «[OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] as a Ground for non-execution of the [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] of Play and [OSCURATO:PERSONA]»,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 12, n. 1, 2022, pagg. da 25 a 52, in particolare pagg. da 37 a

39. 40 Rilevo, del resto, che una soluzione consistente nell’imporre all’autorità giudiziaria dell’esecuzione l’obbligo esplicito di eseguire essa stessa la pena è già stata presa in considerazione per rispondere agli ostacoli incontrati in pratica nell’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584.

V., in tal senso, «The EAW and [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA]», Eurojust, maggio 2017, consultabile unicamente in lingua inglese al seguente indirizzo: https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/9c1ffe17-8c64-11e7-b5c6-01aa75ed71a1 . 41

V. paragrafo 45 delle presenti conclusioni. 42

V. sentenza del 9 novembre 2023,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑819/21, EU:C:2023:841, punto 19 e giurisprudenza ivi citata). 43

V. sentenza Popławski II (punto 36). 44 Sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione) (C‑314/18, EU:C:2020:191, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). 45 C‑305/22, EU:C:2024:508 (paragrafi da 41 a 48) (la sentenza non era stata ancora pronunciata alla data di redazione delle presenti conclusioni). 46 V., altresì, comunicazione della Commissione – Manuale sull’emissione e l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo (GU C, C/2023/1270), in particolare punti 2.5.2 e

5.5.2. 47 V., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2023,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑819/21, EU:C:2023:841, punto 20). 48

V. sentenza del 15 aprile 2021, AV (Sentenza cumulativa) (C‑221/19, EU:C:2021:278, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). 49 Infatti, ai sensi dell’articolo 13 della decisione quadro 2008/909 «[f]intantoché l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non sia iniziata, lo Stato di emissione può ritirare il certificato da detto Stato indicandone i motivi.

Una volta ritirato il certificato, lo Stato di esecuzione non esegue più la pena». 50

V. paragrafo 54 delle presenti conclusioni. 51 V., tal riguardo, sentenza del 5 settembre 2012,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑42/11, EU:C:2012:517, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). 52

V. a tal riguardo, sentenza del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) (C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, punto 85). 53

V. sentenza del 9 luglio 2024, Breian (C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658, punto 93 e giurisprudenza ivi citata).

Inoltre, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sancito, nell’ambito del MAE, un «obbligo positivo procedurale di cooperazione» tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, facendo riferimento all’articolo 2 della CEDU e all’articolo 2 della Carta .

V. scheda tematica congiunta della Corte europea dei diritti dell’uomo e dell’Agenzia dei diritti fondamentali dell’Unione europea (FRA), intitolata «Mandato d’arresto europeo e diritti fondamentali – Giurisprudenza della CEDU e della CGUE», aggiornata il 28 febbraio 2025, disponibile in lingua inglese e francese e consultabile al seguente indirizzo: https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/mandat-d-arret-europeen-et-droits-fondamentaux .

In tale scheda si dichiara che il suo contenuto non vincola la Corte europea dei diritti dell’uomo. 54 L’autorità giudiziaria di emissione può presentare una siffatta richiesta anche in base all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 10 luglio 2025 ( 1 ) Cause riunite C ‑ 722/23 [Rugu] e C ‑ 91/24 [Aucroix] ( i ) AR con l’intervento di Procureur général (C ‑ 722/23) e Procureur général de Mons contro [OSCURATO:PERSONA] (C ‑ 91/24) [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio)] « Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri – Motivi di non esecuzione – Rispetto dei diritti fondamentali – Condizioni di detenzione nello Stato membro di emissione – Articolo 4, punto 6 – Motivo di non esecuzione facoltativa – Obiettivo di reinserimento sociale – Cittadino di uno Stato membro residente nel territorio dello Stato membro di esecuzione – Riconoscimento delle sentenze che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 25 – Esecuzione di una condanna ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 – Consenso dello Stato membro di emissione » I. Introduzione 1. AR, cittadino rumeno, e HL, cittadino belga, entrambi residenti in Belgio, sono stati oggetto ciascuno di un mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «MAE») emesso, rispettivamente, dalle autorità giudiziarie rumene e greche ai fini dell’esecuzione di pene detentive. I giudici d’appello belgi aditi hanno rifiutato l’esecuzione di tali MAE con la motivazione che, in caso di consegna, le condizioni di detenzione negli [OSCURATO:PERSONA] membri di emissione avrebbero esposto AR e HL al rischio di lesione dei loro diritti fondamentali. 2. In tale contesto, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio) chiede alla Corte se, nel caso in cui i giudici dello Stato membro di esecuzione rifiutino di eseguire un MAE in base all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI ( 2 ), tali giudici possano oppure debbano applicare il motivo di non esecuzione facoltativa previsto dall’articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro ai fini dell’esecuzione, nello Stato membro di esecuzione, della pena inflitta qualora gli interessati siano cittadini di tale Stato membro o ivi residenti. 3. Le presenti cause riunite si inseriscono nel contesto giurisprudenziale successivo alla sentenza Aranyosi e Căldăraru ( 3 ), in cui la Corte ha dichiarato, per la prima volta, in sostanza, che se, in circostanze eccezionali, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione giunge alla conclusione che, da un lato, sussistono motivi gravi e comprovati per ritenere che, in caso di consegna allo Stato membro di emissione, la persona ricercata corra un rischio di lesione dei suoi diritti fondamentali e che, dall’altro lato, tale rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole, tale autorità giudiziaria dell’esecuzione non può dare seguito al MAE, conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, interpretato alla luce dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Tali cause sollevano quindi la questione inedita delle conseguenze che devono essere tratte dal rifiuto di eseguire un MAE a causa delle condizioni di detenzione nello Stato membro di emissione riguardo alla situazione delle persone interessate, vale a dire se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba rimetterle in libertà o se, al fine di evitare la loro impunità, essa possa o sia tenuta a far scontare loro la pena nel territorio dello Stato membro di esecuzione, in base all’articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro, qualora siano soddisfatte le condizioni previste da tale disposizione. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. La decisione quadro 2002/584 4. Ai sensi dei considerando 5, 6 e 12 della decisione quadro 2002/584: «(5)      L’obiettivo dell’Unione [europea] di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra [OSCURATO:PERSONA] membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. (6)      Il [MAE] previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria. (...) (12)      La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [TUE] e contenuti nella [Carta] (...), segnatamente il capo VI. (...)» 5. L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizione del [MAE] ed obbligo di darne esecuzione», enuncia quanto segue: «1.      Il [MAE] è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà. 2.      [OSCURATO:PERSONA] membri danno esecuzione ad ogni [MAE] in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro. 3.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro». 6. L’articolo 3 di detta decisione quadro, intitolato «Motivi di non esecuzione obbligatoria del [MAE]», così dispone: «L’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (in prosieguo: “autorità giudiziaria dell’esecuzione”) rifiuta di eseguire il [MAE] nei casi seguenti: 1)      se il reato alla base del mandato d’arresto è coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione, se quest’ultimo era competente a perseguire il reato secondo la propria legge penale; 2)      se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna; 3)      se la persona oggetto del [MAE] non può ancora essere considerata, a causa dell’età, penalmente responsabile dei fatti all’origine del mandato d’arresto europeo in base alla legge dello Stato membro di esecuzione». 7. L’articolo 4 della stessa decisione quadro, intitolato «Motivi di non esecuzione facoltativa del [MAE]», al punto 6 così dispone: «L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il [MAE]: (...)» 6)      se il [MAE] è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno; 8. L’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 riguarda decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente. 2. La decisione quadro 2008/909/GAI 9. I considerando 9 e 12 della decisione quadro 2008/909/GAI ( 4 ) sono così formulati: (9)      L’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione dovrebbe aumentare la possibilità di reinserimento sociale della persona condannata. Nell’accertarsi che l’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, l’autorità competente dello Stato di emissione dovrebbe tenere conto di elementi quali, per esempio, l’attaccamento della persona allo Stato di esecuzione e il fatto che questa consideri tale Stato il luogo in cui mantiene legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici e di altro tipo. (...) (12)      La presente decisione quadro dovrebbe applicarsi altresì, mutatis mutandis, all’esecuzione delle pene nei casi di cui all’articolo 4, paragrafo 6, e all’articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro [2002/584]. Ciò significa tra l’altro che, fatta salva detta decisione quadro, lo Stato di esecuzione potrebbe verificare se esistano motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione ai sensi dell’articolo 9 della presente decisione quadro, doppia incriminabilità compresa ove lo Stato di esecuzione faccia una dichiarazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4 della presente decisione quadro, quale condizione per riconoscere ed eseguire la sentenza nella prospettiva di valutare se consegnare la persona o eseguire la sentenza nei casi menzionati all’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro [2002/584]». 10. L’articolo 3 della decisione quadro 2008/909, intitolato «Finalità e ambito di applicazione», così prevede ai paragrafi 1 e 2: «1.      Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena». 2.      La presente decisione quadro si applica qualora la persona condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione. 11. L’articolo 4 di tale decisione quadro, intitolato «Criteri per la trasmissione di una sentenza e di un certificato a un altro Stato membro», così dispone: «1.      A condizione che la persona condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione e purché tale persona abbia dato il suo consenso come richiesto ai sensi dell’articolo 6, una sentenza, corredata del certificato per il quale il modello standard figura nell’allegato I, può essere trasmessa a uno dei seguenti [OSCURATO:PERSONA] membri: a)      lo Stato membro di cittadinanza della persona condannata in cui quest’ultima vive; o b)      lo Stato membro di cittadinanza che, pur non essendo quello in cui la persona condannata vive, è lo Stato membro verso il quale sarà espulsa, una volta dispensata dall’esecuzione della pena (...); o c)      qualsiasi Stato membro diverso da quello di cui alle lettere a) o b) la cui autorità competente dia il consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato a tale Stato membro. 2.      La trasmissione della sentenza e del certificato può aver luogo qualora l’autorità competente dello Stato di emissione, ove opportuno previe consultazioni tra l’autorità competente dello Stato di emissione e quella dello Stato di esecuzione, abbia la certezza che l’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata. 3.      Prima della trasmissione della sentenza e del certificato, l’autorità competente dello Stato di emissione può consultare, con i mezzi appropriati, l’autorità competente dello Stato di esecuzione. La consultazione è obbligatoria nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c). In questi casi l’autorità competente dello Stato di esecuzione informa prontamente lo Stato di emissione della sua decisione di consentire o meno alla trasmissione della sentenza. (...) 5.      Lo Stato di esecuzione può, di propria iniziativa, chiedere allo Stato di emissione di trasmettere la sentenza corredata del certificato. (...) Le richieste a norma del presente paragrafo non creano in capo allo Stato di emissione l’obbligo di trasmettere la sentenza corredata del certificato. 6.      Nell’applicare la presente decisione quadro gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano misure, tenendo in particolare conto lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, che costituiscono il fondamento su cui le loro autorità competenti devono decidere se consentire o no alla trasmissione della sentenza e del certificato nei casi previsti al paragrafo 1, lettera c). (...)» 12. L’articolo 8 di detta decisione quadro, intitolato «Riconoscimento della sentenza ed esecuzione della pena», così dispone: «1.      L’autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce una sentenza trasmessa a norma dell’articolo 4 e conformemente alla procedura stabilita all’articolo 5 e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall’articolo 9. 2.      Se la durata della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l’autorità competente di quest’ultimo può decidere di adattare la pena soltanto se detta pena è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legislazione nazionale. La pena adattata non è inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione. 3.      Se la natura della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può adattarla alla pena o alla misura prevista dalla propria legislazione per reati simili. Tale pena o misura corrisponde, il più possibile, alla pena irrogata nello Stato di emissione e pertanto la pena non è convertita in una sanzione pecuniaria. 4.      La pena adattata non può essere più grave della pena imposta nello Stato di emissione in termini di natura o durata». 13. L’articolo 25 della medesima decisione quadro, intitolato «Esecuzione delle pene a seguito di un [MAE]», è così formulato: «Fatta salva la decisione quadro [2002/584], le disposizioni della presente decisione quadro si applicano, mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni di tale decisione quadro, all’esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s’impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell’articolo 4, paragrafo 6, della detta decisione quadro, o qualora, in virtù dell’articolo 5, paragrafo 3, della stessa decisione quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l’impunità della persona in questione». B. Diritto belga 14. La legge relativa al mandato d’arresto europeo, del 19 dicembre 2003 (in prosieguo: la «legge del 19 dicembre 2003») ( 5 ), all’articolo 4, stabilisce quanto segue: «L’esecuzione di un MAE è negata nei seguenti casi: (...) 5°      qualora sussistano fondati motivi per ritenere che l’esecuzione del [MAE] avrebbe l’effetto di ledere i diritti fondamentali della persona interessata sanciti dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea». 15. L’articolo 6, punto 4, di tale legge così dispone: «L’esecuzione può essere negata nei seguenti casi: (...) 4°      se il [MAE] è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, qualora la persona interessata sia belga o risieda in Belgio e le autorità belghe competenti si impegnino ad eseguire tale pena o misura di sicurezza conformemente alla legge belga». III. Procedimenti principali, questioni pregiudiziali e procedimenti dinanzi alla Corte A. La causa C ‑ 722/23 16. Il 1° agosto 2023 AR, cittadino rumeno residente in Belgio, è stato oggetto di un MAE emesso dall’autorità giudiziaria rumena ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva di quattro anni. La camera di consiglio del tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio) ha rifiutato, con ordinanza, di eseguire tale MAE, in base all’articolo 4, punto 5, della legge del 19 dicembre 2003, con la motivazione che le condizioni di detenzione in Romania avrebbero esposto AR al rischio di lesione dei suoi diritti fondamentali, nel caso di specie quelli di cui all’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») ( 6 ). 17. Con sentenza del 30 ottobre 2023, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles (Sezione istruttoria della Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), su appello del pubblico ministero, ha confermato tale ordinanza ma ha deciso, inoltre, che tale pena detentiva di quattro anni «potrà essere eseguita in Belgio», conformemente all’articolo 6, punto 4, della legge del 19 dicembre 2003, dal momento che il rischio di lesione dei diritti fondamentali di AR riguarda non il procedimento che ha portato alla condanna di quest’ultimo o la condanna stessa, bensì una modalità di esecuzione della pena inflitta in Romania. 18. AR ha proposto ricorso in cassazione avverso tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione), giudice del rinvio, deducendo un motivo riguardante la lesione dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909, dell’articolo 4, punto 5, della legge del 19 dicembre 2003 e dell’articolo 38, § 1, della legge del 15 maggio 2012 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle pene detentive o alle misure privative della libertà irrogate in uno Stato membro dell’Unione europea ( 7 ). A tal proposito, AR ha sostenuto che, dopo aver constatato l’applicazione del motivo di non esecuzione obbligatoria del MAE previsto all’articolo 4, punto 5, della legge del 19 dicembre 2003, il giudice d’appello non poteva né applicare gli effetti del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 6, punto 4, di tale legge, né, poiché risiedeva in Belgio, ordinare l’esecuzione in tale Stato membro della pena detentiva che gli era stata inflitta in Romania. 19. In tali circostanze, il giudice del rinvio rileva che dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente) ( 8 ) risulta che il meccanismo del MAE mira segnatamente a lottare contro l’impunità di una persona ricercata che si trovi in un territorio diverso da quello nel quale si suppone abbia commesso un reato. Tale giudice fa altresì riferimento alla sentenza Popławski I ( 9 ), in cui la Corte ha dichiarato che, in caso di rifiuto di eseguire un MAE emesso per la consegna di una persona oggetto di sentenza definitiva di condanna ad una pena detentiva nello Stato membro emittente, le autorità giudiziarie di esecuzione hanno l’obbligo di garantire loro stesse l’esecuzione effettiva della pena irrogata nei confronti di tale persona. 20. Secondo il giudice del rinvio, il motivo dedotto da AR solleva la questione se, qualora i giudici dello Stato membro di esecuzione di un MAE abbiano constatato l’esistenza di un rischio, in caso di consegna della persona ricercata allo Stato emittente, di lesione dei diritti fondamentali di tale persona, e tale rischio non potesse essere scongiurato entro un termine ragionevole, cosicché essi sono tenuti a rifiutare l’esecuzione di tale MAE, tali giudici possano comunque decidere, al fine di evitare l’impunità di detta persona quando risiede in un territorio diverso da quello nel quale è sospettata di aver commesso un reato, di ordinare, conformemente alla disposizione nazionale che recepisce nell’ordinamento giuridico nazionale l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, l’esecuzione, nello Stato membro di esecuzione, della pena detentiva inflitta alla medesima persona nello Stato membro emittente e che è oggetto di detto MAE. Pertanto, il giudice del rinvio si chiede se la constatazione dell’esistenza di un motivo di rifiuto di esecuzione obbligatoria di un MAE osti a che possano applicarsi gli effetti del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro. Tale giudice precisa che, a differenza della causa che ha dato luogo alla sentenza Popławski I, la presente causa è caratterizzata dal fatto che la persona interessata risiede nello Stato membro di esecuzione e che occorre applicare il motivo di non esecuzione obbligatoria di cui all’articolo 4, punto 5, della legge del 19 dicembre 2003. 21. In tali circostanze, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro [2002/584] debba essere interpretato nel senso che, qualora i giudici dello Stato membro di esecuzione di un [MAE] abbiano constatato che, in caso di consegna della persona ricercata allo Stato membro emittente, vi è un rischio di lesione dei diritti fondamentali di tale persona, connesso all’esecuzione della pena estera, cosicché occorre rifiutare l’esecuzione del [MAE], esso consente a tali giudici dello Stato membro di esecuzione, che abbiano accertato che la persona ricercata risiede in tale Stato, di decidere quindi, ai sensi della disposizione che recepisce nell’ordinamento giuridico nazionale l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro, che la pena detentiva inflitta nello Stato membro emittente il [MAE], pena cui si fa riferimento in tale atto, dev’essere eseguita nello Stato membro di esecuzione». 22. Il giudice del rinvio ha chiesto che la causa C‑722/23 fosse sottoposta al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. Con decisione del 6 dicembre 2023, la Prima Sezione della Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, ha deciso di non accogliere tale domanda. B. La causa C ‑ 91/24 23. Il 9 marzo 2016 HL, cittadino belga residente in Belgio, è stato oggetto di un MAE emesso dall’autorità giudiziaria greca ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva di cinque anni. 24. Con sentenza del 18 gennaio 2024, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Mons (Sezione istruttoria della Corte d’appello di Mons, Belgio) ha rifiutato di eseguire tale MAE, in base all’articolo 4, punto 5, della legge del 19 dicembre 2003, con la motivazione che i deficit mentali di cui è affetto HL, unitamente alle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, non consentivano di rispettare le garanzie previste agli articoli 3 e 5 ( 10 ) della CEDU in quanto HL sarebbe stato esposto al rischio di essere detenuto in un carcere sovraffollato in cui non avrebbe potuto beneficiare di cure adeguate al suo stato di salute. 25. Il procuratore generale presso la cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons) ha proposto ricorso in cassazione avverso tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione), giudice del rinvio, sostenendo che, dopo aver rifiutato di eseguire detto MAE a causa delle condizioni di esecuzione della pena detentiva nello Stato membro di emissione, tale sezione avrebbe dovuto prevedere l’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 6, punto 4, della legge del 19 dicembre 2003. A tal proposito, esso sostiene che tale disposizione mira a evitare l’impunità della persona la cui consegna viene rifiutata. 26. Il giudice del rinvio, per gli stessi motivi esposti, in sostanza, nella sua decisione di rinvio nella causa C‑722/23, si chiede se, qualora i giudici dello Stato membro di esecuzione di un MAE abbiano constatato l’esistenza di un rischio di lesione dei diritti fondamentali della persona ricercata in caso di consegna di quest’ultima allo Stato membro emittente, l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 imponga a tali giudici, al fine di evitare l’impunità di tale persona quando è cittadina dello Stato membro di esecuzione o vi risiede, di esaminare se occorra ordinare, conformemente a tale disposizione, l’esecuzione, in tale Stato membro, della pena detentiva inflitta a detta persona nello Stato membro emittente e che è oggetto di tale MAE. 27. In tali circostanze, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro [2002/584], debba essere interpretato nel senso che, qualora i giudici dello Stato membro di esecuzione di un [MAE] abbiano constatato che, in caso di consegna della persona ricercata allo Stato membro emittente, vi è un rischio di lesione dei diritti fondamentali di tale persona, connesso all’esecuzione della pena estera, cosicché essi sono tenuti a rifiutare l’esecuzione del [MAE], esso impone a tali giudici dello Stato di esecuzione di verificare, al fine di evitare l’impunità della persona ricercata, che è cittadina o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], se occorra ordinare, conformemente alla disposizione che traspone nell’ordinamento giuridico nazionale il citato articolo 4, punto 6, l’esecuzione, nello Stato membro di esecuzione, della pena detentiva inflitta alla persona interessata nello Stato membro emittente del [MAE], pena cui si fa riferimento in tale atto». 28. Con decisione della Corte del 28 gennaio 2025, le cause C‑722/23 e C‑91/24 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza. 29. Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte i governi belga, francese e rumeno nonché la Commissione europea in entrambe le cause. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni scritte solo nella causa C‑91/24 e il governo polacco solo nella causa C‑722/23. Ad eccezione del governo polacco, le medesime parti nonché AR hanno altresì presentato osservazioni orali all’udienza di discussione che si è tenuta il 18 marzo 2025. IV. Analisi 30. Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, qualora rifiuti di eseguire un MAE in base al motivo di non esecuzione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro a causa dell’esistenza di un rischio che la persona interessata subisca, in caso di consegna all’autorità giudiziaria emittente, una lesione dei suoi diritti fondamentali attinente alle condizioni di detenzione nello Stato membro di emissione, dispone della facoltà o è tenuta, al fine di evitare l’impunità di tale persona, ad esaminare se occorra ordinare l’esecuzione di tale pena nel territorio dello Stato membro di esecuzione qualora constati che tale persona è cittadina di tale Stato membro o vi risiede. A. Osservazioni preliminari 31. In via preliminare, ricordo che la decisione quadro 2002/584 è diretta, mediante l’istituzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Nel settore disciplinato da tale decisione quadro, il principio di riconoscimento reciproco, che costituisce, come risulta in particolare dal considerando 6 della stessa, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale, trova espressione all’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione quadro, il quale sancisce la regola secondo cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a dare esecuzione a qualsiasi MAE in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della medesima decisione quadro. Ne consegue, da un lato, che le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono rifiutare di eseguire un MAE soltanto per motivi fondati sulla decisione quadro 2002/584, così come interpretata dalla Corte. D’altro lato, mentre l’esecuzione del MAE costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che dev’essere interpretata restrittivamente ( 11 ). Tale decisione quadro enuncia, al suo articolo 3, motivi di non esecuzione obbligatoria del MAE e, ai suoi articoli 4 e 4 bis, motivi di non esecuzione facoltativa ( 12 ). 32. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, tanto il principio della fiducia reciproca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, quanto il principio del riconoscimento reciproco, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di detti [OSCURATO:PERSONA], segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di ritenere, salvo circostanze eccezionali, che tutti gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri rispettino il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo. Pertanto, quando attuano il diritto dell’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a presumere il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, sicché essi non possono né esigere da un altro Stato membro un livello di tutela nazionale dei diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto dell’Unione né, salvo casi eccezionali, verificare se l’altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali garantiti dall’Unione europea ( 13 ). 33. Sempre secondo la giurisprudenza della Corte, benché sia compito primario di ciascuno Stato membro, al fine di garantire la piena applicazione dei principi di fiducia e riconoscimento reciproci che sono alla base del funzionamento del meccanismo del MAE, garantire, sotto il controllo ultimo della Corte, la salvaguardia dei requisiti inerenti ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta, astenendosi da qualsiasi misura che possa pregiudicarli, l’esistenza di un rischio reale che la persona oggetto di un MAE subisca, in caso di consegna di tale persona all’autorità giudiziaria emittente, una lesione di tali diritti fondamentali può tuttavia consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di astenersi, in via eccezionale, dal dare seguito a tale MAE, in base all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 ( 14 ), secondo cui quest’ultima non può avere l’effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali come sanciti dall’articolo 6 TUE. 34. Dalla giurisprudenza della Corte relativa a tale decisione quadro risulta inoltre che la valutazione, nel corso di un procedimento di esecuzione di un MAE, dell’effettività del rischio di una lesione dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta deve, in linea di principio, essere svolta mediante un esame costituito da due fasi distinte che non vanno confuse, in quanto comportano un’analisi fondata su criteri diversi, e che devono essere quindi svolte in successione. A tal fine, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve, nell’ambito di una prima fase, determinare se esistano elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati diretti a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di lesione, nello Stato membro emittente, di uno di tali diritti fondamentali a causa, vuoi di carenze sistemiche o generalizzate, vuoi di carenze che incidono più specificamente su un gruppo oggettivamente identificabile di persone. Nell’ambito di una seconda fase, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, in quale misura le carenze identificate durante la prima fase dell’esame possano incidere sulla persona oggetto di un MAE e se, tenuto conto della sua situazione personale, sussistano motivi gravi e comprovati per ritenere che tale persona corra un rischio reale di lesione di detti diritti fondamentali in caso di consegna allo Stato membro emittente ( 15 ). Se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ritiene di non disporre di tutti gli elementi necessari all’adozione di una decisione sulla consegna della persona interessata, essa deve, in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 ( 16 ), della decisione quadro 2002/584, chiedere all’autorità giudiziaria emittente di fornire con urgenza qualsiasi ulteriore informazione che reputi necessaria in merito alle condizioni in cui si prevede di detenere tale persona ( 17 ). 35. Come ha rilevato l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]‑Bordona, la giurisprudenza esposta ai paragrafi da 32 a 34 delle presenti conclusioni, sancita nella sentenza Aranyosi e Căldăraru , costituisce un esempio di creazione pretoria del diritto, da parte della Corte, giustificata dalla necessità di disporre uno strumento di tutela dei diritti fondamentali della persona nei casi non espressamente previsti dal legislatore dell’Unione nell’ambito del MAE ( 18 ). Pertanto, occorre constatare che l’esigenza di garantire la protezione dei diritti fondamentali della persona interessata, alle condizioni stabilite da tale giurisprudenza, costituisce un nuovo motivo di non esecuzione obbligatoria di un MAE, che si aggiunge a quelli già previsti all’articolo 3 della decisione quadro 2002/584. B. Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali 36. Il governo francese, senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità, dichiara, nelle sue osservazioni scritte, che il contesto e il titolo delle questioni pregiudiziali evocano solo un rischio, in caso di consegna delle persone ricercate, di lesione dei diritti fondamentali connessa all’esecuzione della pena straniera, senza ulteriori precisazioni né dimostrazione della verifica in due fasi richiesta dalla giurisprudenza della Corte ed esposta al paragrafo 34 delle presenti conclusioni. Pertanto, sussisterebbe un dubbio riguardo al problema se tali questioni rispondano ad un’esigenza inerente alla soluzione effettiva delle controversie di cui ai procedimenti principali ( 19 ). 37. Rammento che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel quadro normativo e fattuale che questi definisce sotto la propria responsabilità, e di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza, beneficiano di una presunzione di rilevanza. Sempre secondo costante giurisprudenza, tuttavia, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere. La ratio del rinvio pregiudiziale non consiste nell’ottenere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, ma risponde alla necessità di dirimere concretamente una controversia ( 20 ). Come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito ( 21 ). 38. A tal riguardo, dalle decisioni di rinvio risulta che i giudici d’appello belgi aditi hanno rifiutato di eseguire i MAE nei confronti di AR e HL basandosi sull’articolo 4, punto 5, della legge del 19 dicembre 2003, il quale dispone che l’esecuzione di un MAE deve essere rifiutata se sussistono fondati motivi per ritenere che tale esecuzione avrebbe l’effetto di ledere i diritti fondamentali della persona interessata, sanciti dal diritto dell’Unione. 39. Come è stato già dichiarato dalla Corte, una siffatta disposizione, nei limiti in cui sia interpretata nel senso che ha la stessa portata dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, consente di rifiutare l’esecuzione di un MAE solo nel contesto indicato al paragrafo 33 delle presenti conclusioni e non si può quindi ritenere che istituisca un motivo di non esecuzione che non deriva da tale decisione quadro. La Corte ne ha concluso che detta decisione quadro deve essere interpretata nel senso che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione non dispone della facoltà di rifiutare l’esecuzione di un MAE basandosi su un motivo di non esecuzione che deriva non già dalla medesima decisione quadro, ma unicamente dal diritto dello Stato membro di esecuzione e che, per contro, tale autorità giudiziaria può applicare una disposizione nazionale che prevede che l’esecuzione di un MAE sia rifiutata qualora tale esecuzione comporti la lesione di un diritto fondamentale sancito dal diritto dell’Unione, purché la portata di tale disposizione non ecceda quella dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come interpretato dalla Corte ( 22 ). 40. Nel caso di specie, dalle decisioni di rinvio risulta che i giudici belgi hanno considerato, da un lato, che sussistevano motivi gravi e comprovati per ritenere che, in caso di consegna agli [OSCURATO:PERSONA] membri emittenti, le persone ricercate avrebbero corso un rischio di lesione dei loro diritti fondamentali e che, dall’altro, tale rischio non poteva essere eliminato entro un termine ragionevole. Pertanto, in tali decisioni, il giudice del rinvio parte dalla premessa, risultante da un esame delle circostanze dei procedimenti principali, secondo la quale le condizioni di applicazione del motivo di non esecuzione fondato sull’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 sono state soddisfatte. Tale premessa, di cui detto giudice non chiede alla Corte di confermare la fondatezza, non è in discussione nell’ambito delle presenti domande di pronuncia pregiudiziale. Infatti, con le sue questioni, tale giudice si interroga non sulla legittimità delle condizioni in cui i MAE non sono stati eseguiti, bensì sulle conseguenze da trarre da tale situazione quanto all’esecuzione delle pene inflitte a dette persone, alla luce di tale decisione quadro. 41. Pertanto, occorre constatare che le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione e che la risposta ad esse appare necessaria e pertinente affinché il giudice del rinvio possa emettere le proprie decisioni. Ritengo quindi che le questioni pregiudiziali siano ricevibili. C. Nel merito 1. Sulla decisione quadro 2002/584 42. Il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo alla questione se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nel caso in cui rifiuti di eseguire un MAE sulla base del motivo di non esecuzione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, sia tenuta, per evitare che la persona interessata resti impunita, ad applicare in via complementare il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro, qualora constati che tale persona è cittadina dello Stato membro di esecuzione o vi risiede, ai fini dell’esecuzione in quest’ultimo Stato membro della pena inflittale nello Stato membro emittente. 43. Ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, l’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa del MAE previsto da tale disposizione è subordinata al verificarsi di due condizioni, ossia, da un lato, che la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadina o vi risieda, e, dall’altro, che tale Stato si impegni a eseguire esso stesso, conformemente al suo diritto interno, la pena o la misura di sicurezza per la quale il MAE è stato emesso. Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, la Corte ha già dichiarato che una persona ricercata «risiede» nello Stato membro di esecuzione qualora abbia ivi stabilito la propria residenza effettiva, e «dimora» in tale Stato qualora, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata nel medesimo, abbia acquisito con tale Stato legami di intensità simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza ( 23 ). Per quanto riguarda la seconda di dette condizioni, dal tenore letterale dell’articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro risulta che il rifiuto di eseguire il MAE presuppone un vero e proprio impegno da parte dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena privativa della libertà irrogata nei confronti della persona ricercata ( 24 ). 44. Ove l’autorità giudiziaria dell’esecuzione constati che tali due condizioni sono soddisfatte, essa deve ancora valutare se sussista un legittimo interesse idoneo a giustificare che la pena inflitta nello Stato membro emittente venga eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione. Tale valutazione consente a detta autorità di tenere conto dell’obiettivo perseguito dall’articolo 4, punto 6, di detta decisione quadro, che consiste, secondo una giurisprudenza consolidata, nell’aumentare le possibilità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta che quest’ultima ha scontato la pena a cui è stata condannata ( 25 ). 45. Nel caso di specie, occorre rilevare che, nei procedimenti principali, l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 è stato applicato con riferimento alle condizioni di detenzione negli [OSCURATO:PERSONA] membri emittenti. Non è stato sostenuto che AR e HL non abbiano beneficiato, in particolare, del diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice precostituito per legge, garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta. In tali circostanze, le condanne penali che sono state loro inflitte, rispettivamente, in Romania e in Grecia, non sono rimesse in discussione e devono essere eseguite alle condizioni previste da tale decisione quadro. Inoltre, è pacifico che HL è un cittadino belga e che AR, cittadino rumeno, «risiede» in Belgio, ai sensi dell’articolo 4, punto 6, di detta decisione quadro, cosicché la prima condizione ai fini dell’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa previsto da tale disposizione, richiamata al paragrafo 43 delle presenti conclusioni, è soddisfatta per quanto li riguarda. 46. In tali circostanze, ritengo che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione, qualora rifiuti di eseguire un MAE in base all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, debba applicare, in via complementare, il motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro e sia tenuta a esaminare se occorra ordinare l’esecuzione, nel territorio dello Stato membro di esecuzione, della pena detentiva irrogata nei confronti della persona ricercata, purché sussista un legittimo interesse che lo giustifichi. 47. Infatti, in primo luogo, per quanto riguarda la formulazione di detta decisione quadro, nessuna disposizione di quest’ultima prevede che possa essere invocato un solo motivo di non esecuzione di un MAE né che uno di tali motivi prevalga su un altro. Pertanto, quando un’autorità giudiziaria dell’esecuzione si basa sull’articolo 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro per rifiutare l’esecuzione di un MAE, essa è altresì legittimata ad applicare parallelamente il motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, di quest’ultima, alle condizioni stabilite da tale disposizione. 48. A tal riguardo, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto nelle sue osservazioni scritte che esiste una «stratificazione» a più livelli nella decisione quadro 2002/584 ( 26 ). Dal canto suo, la Commissione ha affermato, nelle sue osservazioni scritte nella causa C‑722/23, che, se è vero che questi due motivi di non esecuzione coesistono e che la loro invocabilità dipende dal rispetto dei loro rispettivi criteri, non esiste però alcuna gerarchia tra loro, il che significa che, se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ritiene, dopo aver proceduto all’esame in due fasi richiesto dalla giurisprudenza della Corte, che sussista un rischio di lesione dei diritti fondamentali della persona interessata, essa deve rifiutare la consegna in base all’articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro e può, inoltre, qualora siano soddisfatte le condizioni di applicazione del suo articolo 4, punto 6, impegnarsi ad eseguire la pena conformemente al suo diritto interno e rifiutare la consegna in base a quest’ultima disposizione. A mio avviso, esiste effettivamente una gerarchia tra questi due motivi di non esecuzione che deriva dalla loro stessa natura, in quanto uno ha carattere obbligatorio e l’altro facoltativo, senza che tale gerarchia richieda, per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, un ordine preciso in cui tali motivi possono essere invocati. 49. In secondo luogo, nelle circostanze dei procedimenti principali, tra i diversi motivi di non esecuzione facoltativa del MAE menzionati all’articolo 4 della decisione quadro 2002/584, solo quello di cui al punto 6 consente di far eseguire nello Stato membro di esecuzione la pena irrogata nei confronti della persona oggetto di un MAE. In caso di mancata applicazione di tale disposizione, detta persona dovrebbe essere quindi rimessa in libertà quando invece è stata condannata in via definitiva e può, a seconda del reato commesso, presentare un grado di pericolosità elevato per la società, anche nello Stato membro di esecuzione. 50. Orbene, come rilevato dal giudice del rinvio, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che il meccanismo del MAE mira a impedire l’impunità di una persona ricercata che si trovi in un territorio diverso da quello nel quale è sospettata di aver commesso un reato ( 27 ). Ammettere siffatta impunità, la quale lederebbe il diritto delle vittime dei reati commessi, sarebbe incompatibile con l’obiettivo perseguito tanto dalla decisione quadro 2002/584 quanto dall’articolo 3, paragrafo 2, TUE, secondo il quale l’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne, in particolare, i controlli alle frontiere esterne, la prevenzione della criminalità o la lotta contro quest’ultima ( 28 ). Pertanto, la Corte ha dichiarato che, sebbene le disposizioni della decisione quadro 2002/584 non abbiano efficacia diretta, il giudice nazionale competente, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, è tenuto tuttavia a interpretare le disposizioni nazionali di cui trattasi, il più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di detta decisione quadro, il che implica che, in caso di rifiuto di eseguire un MAE emesso per la consegna di una persona oggetto di sentenza definitiva di condanna ad una pena detentiva nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha l’obbligo di garantire essa stessa l’esecuzione effettiva della pena irrogata nei confronti di tale persona ( 29 ). Da tale giurisprudenza risulta che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve essere in grado di garantire l’esecuzione, nel suo proprio territorio, della pena irrogata nei confronti della persona ricercata affinché essa sconti la pena alla quale è stata condannata in via definitiva, in base all’articolo 4, punto 6, di detta decisione quadro. 51. In terzo luogo, sempre secondo la giurisprudenza della Corte, l’obiettivo perseguito dal motivo di non esecuzione facoltativa enunciato all’articolo 4, punto 6, della medesima decisione quadro consiste nel consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di attribuire particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di «reinserimento sociale» della persona ricercata ( 30 ). Orbene, tale reinserimento sociale presuppone, per definizione, che la pena sia effettivamente eseguita e che, alla scadenza di tale pena, la persona condannata sia assistita nell’ambito del processo di reintegrazione nella società. Una persona condannata in via definitiva che non sconti la propria pena non solo non può essere reinserita socialmente, ma può anche sviluppare una sensazione di impunità tale da incoraggiare la recidiva. 52. In quarto luogo, la Corte ha dichiarato che la decisione quadro 2002/584 deve essere interpretata in modo tale da garantire la conformità ai requisiti del rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate, senza che per questo sia rimessa in discussione l’efficacia del sistema di cooperazione giudiziaria tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, di cui il MAE, quale previsto dal legislatore dell’Unione, costituisce uno degli elementi essenziali ( 31 ). 53. In tal senso, l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 e l’articolo 4, punto 6, di quest’ultima perseguono obiettivi diversi che non risultano antagonisti, bensì complementari nell’interesse della persona oggetto di un MAE. Mentre la prima disposizione mira a tutelare i diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione per quanto riguarda la persona ricercata, la seconda, come evidenziato dal governo belga nelle sue osservazioni scritte, tende ad accrescere le opportunità di reinserimento sociale di tale persona dopo aver scontato la sua pena. La circostanza che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti l’esecuzione di un MAE a causa del rischio di lesione dei diritti fondamentali della persona interessata non esclude affatto che, allo stesso tempo, tale autorità possa ritenere che la pena inflitta debba essere eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione qualora tale persona ne sia cittadina o residente ed esista un legittimo interesse che giustifichi il fatto che tale pena sia eseguita nel territorio di detto Stato. In altri termini, come sostenuto dalla Commissione in udienza, il rifiuto di consegna basato su tale articolo 1, paragrafo 3, connesso alle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, non rimette in discussione la condanna inflitta, mentre il motivo di non esecuzione previsto all’articolo 4, punto 6, di tale decisione, senza rimettere neanch’esso in discussione la condanna, solleva la questione del luogo più adeguato per l’esecuzione di tale pena. 54. Aggiungo che, per quanto riguarda i motivi di non esecuzione facoltativa del MAE elencati all’articolo 4 della decisione quadro 2002/584, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, nell’ambito della trasposizione di tale decisione quadro nel diritto interno, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un margine discrezionale. Pertanto, questi ultimi sono liberi di trasporre o meno tali motivi nel loro diritto interno. Essi possono altresì scegliere di limitare le situazioni nelle quali l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire un MAE, agevolando così la consegna delle persone ricercate, conformemente al principio del riconoscimento reciproco sancito dall’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione quadro. È quanto avviene, in particolare, nel caso dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro ( 32 ). 55. Tuttavia, mi preme rilevare che la decisione quadro 2002/584 prevede, all’articolo 3, unicamente tre motivi di non esecuzione obbligatoria di un MAE, vale a dire l’amnistia, l’applicazione del principio del ne bis in idem e l’età della persona oggetto del MAE. Tali motivi sono connessi, in realtà, alla mancanza di responsabilità penale della persona interessata e, in tali situazioni, la non esecuzione della pena inflitta, che si tratti dello Stato membro emittente o dello Stato membro di esecuzione, appare del tutto logica e coerente con il meccanismo del MAE. 56. Peraltro, come ho dichiarato al paragrafo 35 delle presenti conclusioni, la sentenza Aranyosi e Căldăraru costituisce una creazione pretoria del diritto da parte della Corte, la quale ha aggiunto un motivo supplementare di non esecuzione obbligatoria di un MAE, basato sull’articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro e relativo al rispetto dei diritti fondamentali della persona interessata, in particolare per quanto riguarda le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente. Tale motivo di non esecuzione obbligatoria non si basa sulla mancanza di responsabilità penale della persona interessata. Orbene, l’applicazione facoltativa del motivo di non esecuzione previsto all’articolo 4, punto 6, di detta decisione quadro può comportare che una persona condannata in via definitiva nello Stato membro emittente potrebbe non scontare alcuna pena per il semplice fatto di aver potuto, fuggendo, risiedere in uno Stato membro diverso da quello in cui ha commesso il reato per il quale è stata condannata in via definitiva, e ciò anche quando il suo grado di pericolosità è elevato. 57. In questo contesto giurisprudenziale sembrerebbe incoerente con il meccanismo del MAE conferire solo una semplice facoltà all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di applicare il motivo di non esecuzione previsto all’articolo 4, punto 6, della medesima decisione quadro. Se tale autorità rifiuta di consegnare la persona ricercata in base all’articolo 1, paragrafo 3, di quest’ultima, il carattere facoltativo di tale articolo 4, punto 6, dovrebbe, a seguito della creazione pretoria stabilita dalla Corte nella sentenza Aranyosi e Căldăraru , che ha sancito un nuovo motivo di non esecuzione obbligatoria di un MAE, trasformarsi, ancora una volta attraverso una creazione giurisprudenziale, in un obbligo purché le sue condizioni di applicazione siano soddisfatte, il che consentirebbe di uniformare le pratiche seguite dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito della lotta contro l’impunità. 58. L’imposizione di un obbligo di applicare detto articolo 4, punto 6, appare conforme alla giurisprudenza della Corte secondo la quale, in caso di rifiuto di eseguire un MAE emesso per la consegna di una persona che sia oggetto, nello Stato membro di emissione, di una sentenza definitiva di condanna ad una pena detentiva, l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione ha l’obbligo di garantire essa stessa l’esecuzione effettiva di tale pena ( 33 ). Analogamente, la Corte ha dichiarato che la facoltà di tale autorità di rifiutare l’esecuzione del MAE deve essere esercitata solo a condizione di assicurare l’esecuzione effettiva nello Stato membro di esecuzione della pena irrogata nello Stato membro emittente nei confronti della persona ricercata e di pervenire così a una soluzione conforme alla finalità perseguita dalla decisione quadro 2002/584 ( 34 ), ossia la lotta contro l’impunità della persona interessata ( 35 ). 59. Nelle loro osservazioni scritte e orali, il governo francese e la Commissione fanno valere che obbligare lo Stato membro di esecuzione a farsi carico di una pena detentiva irrogata nello Stato membro emittente equivarrebbe a dispensare quest’ultimo dai suoi obblighi a spese dello Stato membro di esecuzione e non incoraggerebbe gli [OSCURATO:PERSONA] membri inadempienti a rimediare a tali carenze. Il governo francese aggiunge che tale presa in carico avrebbe «conseguenze operative gravose» per lo Stato membro di esecuzione. 60. Tuttavia, rilevo che, se lo Stato membro di esecuzione decide di applicare l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 in un determinato caso, tale decisione comporta necessariamente conseguenze che esso deve essere in grado di assumere per quanto riguarda la presa in carico nel suo territorio della persona condannata. È nell’interesse stesso di tale Stato membro garantire tale presa in carico al fine di preservare la sua sicurezza nazionale e il suo ordine pubblico. Peraltro, l’argomento relativo all’assenza di incentivo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri «inadempienti» a migliorare le condizioni del loro sistema penitenziario appare debole. Infatti, l’incentivo maggiore proviene dalla constatazione, da parte di organi e di autorità giudiziarie internazionali, che le loro condizioni di detenzione non sono conformi allo standard di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 4 della Carta ( 36 ). Inoltre, poiché l’applicazione di tale articolo 1, paragrafo 3, avviene unicamente in circostanze eccezionali, come rilevato dalla Corte, è difficile concepire come siffatta presa in carico possa condurre a «conseguenze operative gravose» che incomberebbero sullo Stato membro di esecuzione. 61. Sebbene l’applicazione dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 abbia carattere facoltativo e le trasposizioni nazionali di tale disposizione varino da uno Stato membro all’altro ( 37 ), mi sembra utile precisare che solo alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri l’hanno recepito quale motivo facoltativo di non esecuzione, mentre la maggior parte lo ha reso obbligatorio o parzialmente obbligatorio ( 38 ). Orbene, nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro, le autorità giudiziarie di esecuzione potrebbero essere private di una base giuridica che consenta loro di disporre l’esecuzione della pena irrogata nei confronti della persona oggetto del MAE ( 39 ). Pertanto, rendere obbligatorio tale motivo di non esecuzione costituirebbe una soluzione adeguata per ovviare alle difficoltà pratiche incontrate da tali autorità quando applicano l’articolo 1, paragrafo 3, di detta decisione quadro ( 40 ). 62. Dalle considerazioni che precedono risulta che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione che rifiuti di eseguire un MAE in base al motivo di non esecuzione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, è tenuta, qualora constati che la persona interessata è cittadina dello Stato membro di esecuzione o vi risiede, ad applicare l’articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro e, fatto salvo il rispetto delle condizioni di applicazione di tale disposizione, ad ordinare l’esecuzione della pena detentiva inflitta dallo Stato membro emittente nel proprio territorio al fine di evitare l’impunità di tale persona. 63. Nel caso di specie, è pacifico che il Regno del Belgio ha trasposto nel suo diritto nazionale il motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, di detta decisione quadro mediante l’articolo 6, punto 4, della legge del 19 dicembre 2003. Inoltre, come già detto, nelle presenti cause è soddisfatta la prima condizione di applicazione dell’articolo 4, punto 6, della medesima decisione quadro ( 41 ). Per quanto riguarda la seconda condizione, relativa all’impegno dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena «conformemente al suo diritto interno», essa implica che le misure volte all’esecuzione della pena irrogata dallo Stato membro emittente siano disciplinate dal diritto dello Stato membro di esecuzione e che esse debbano consentire di garantire l’esecuzione materiale di tale pena nonché di assicurare il reinserimento sociale della persona condannata. 2. Sulla decisione quadro 2008/909 64. Secondo la giurisprudenza della Corte, al pari della decisione quadro 2002/584, la decisione quadro 2008/909 concretizza, nel settore penale, i principi di fiducia reciproca e di riconoscimento reciproco. Tale decisione quadro, come sottolineato dal suo considerando 5, rafforza la cooperazione giudiziaria in materia di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze in materia penale qualora dei cittadini dell’Unione siano stati condannati a pene detentive o a misure privative della libertà personale in un altro Stato membro, al fine di facilitare il loro reinserimento nella società ( 42 ). Ai sensi del suo articolo 3, paragrafi 1 e 2, scopo di detta decisione quadro, che si applica quando la persona condannata si trova nello Stato membro di emissione o in quello di esecuzione, è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena irrogata dal giudice di un altro Stato membro. Dall’articolo 25 della medesima decisione quadro emerge che essa si applica, mutatis mutandis , nei limiti in cui le sue disposizioni siano compatibili con quelle della decisione quadro 2002/584, all’esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s’impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell’articolo 4, punto 6, di quest’ultima decisione quadro ( 43 ). 65. Pertanto, l’articolazione prevista dal legislatore dell’Unione tra la decisione quadro 2002/584 e la decisione quadro 2008/909 deve contribuire a conseguire l’obiettivo consistente nel favorire il reinserimento sociale della persona interessata. Del resto, un siffatto reinserimento è nell’interesse non solo della persona condannata, ma anche dell’Unione in generale ( 44 ). 66. Pertanto, come ha evidenziato l’avvocato generale Richard de la Tour nelle sue conclusioni nella causa C. J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE) ( 45 ), dall’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 risulta che l’applicazione, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 presuppone che siano rispettate la procedura e le condizioni stabilite dalla decisione quadro 2008/909 ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione di una sentenza penale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di emissione ( 46 ). In altri termini, per potersi impegnare ad eseguire la pena irrogata nei confronti della persona interessata, verificando di avere la possibilità di eseguire effettivamente tale pena conformemente al proprio diritto interno, come richiesto da tale articolo 4, punto 6, ed evitare in tal modo qualsiasi rischio di impunità, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve essere legittimata a riprendere l’esecuzione di detta pena rispettando le norme previste dalla decisione quadro 2008/909. 67. La Corte ha precisato che tra tali norme rientra, in particolare, da un lato, l’articolo 8, paragrafo 1, di tale decisione quadro, secondo il quale l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione è, in generale, tenuta ad accogliere la domanda volta al riconoscimento di una sentenza e all’esecuzione di una condanna ad una pena detentiva o ad una misura privativa della libertà personale irrogate in un altro Stato membro, la quale le sia stata trasmessa a norma degli articoli 4 e 5 di tale decisione quadro. In linea di principio, detta autorità può rifiutare di dare seguito a tale domanda soltanto per i motivi di rifiuto di riconoscimento e di rifiuto di esecuzione tassativamente elencati all’articolo 9 della medesima decisione quadro ( 47 ). Inoltre, l’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, della decisione quadro 2008/909 prevede, in sostanza, requisiti rigorosi per l’adattamento, da parte dell’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, della pena irrogata nello Stato membro di emissione, i quali costituiscono le uniche eccezioni all’obbligo di principio, che grava su detta autorità in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale decisione quadro, di riconoscere la sentenza che le è stata trasmessa e di adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena la cui durata e la cui natura corrispondano a quelle previste nella sentenza pronunciata nello Stato membro emittente ( 48 ). 68. D’altro canto, l’articolo 4, paragrafo 1, di detta decisione quadro prevede, in sostanza, la possibilità per lo Stato membro di emissione, qualora la persona condannata abbia prestato il proprio consenso nel caso in cui quest’ultimo sia richiesto ai sensi dell’articolo 6 della medesima decisione quadro, di trasmettere a tale altro Stato membro siffatta sentenza corredata del certificato il cui modello standard è contenuto nel suo allegato I. In forza dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909, la trasmissione della sentenza e del certificato può aver luogo qualora l’autorità competente dello Stato di emissione, ove opportuno previe consultazioni tra l’autorità competente dello Stato di emissione e quella dello Stato di esecuzione, abbia la certezza che l’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/909 dispone che lo Stato di esecuzione può, di propria iniziativa, chiedere allo Stato di emissione di trasmettere la sentenza corredata del certificato e che le richieste a norma di tale paragrafo non creano in capo allo Stato di emissione l’obbligo di trasmettere la sentenza corredata del certificato. 69. Come risulta da tali disposizioni della decisione quadro 2008/909, la trasmissione da parte dello Stato membro di emissione della sentenza e del certificato previsto da tale decisione quadro è necessaria ai fini del riconoscimento di tale sentenza e dell’esecuzione della pena, poiché tale trasmissione esprime il consenso di tale Stato membro quanto alla presa in carico dell’esecuzione della pena da parte dello Stato membro di esecuzione. Il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena avvengono allora in base alle informazioni contenute nel certificato, il quale può essere, del resto, revocato dallo Stato membro di emissione ( 49 ), in particolare se ritiene che l’adeguamento della pena proposto non sia appropriato. Ne consegue che, in mancanza della trasmissione della sentenza corredata del certificato previsto da detta decisione quadro, lo Stato membro di esecuzione non è legittimato a far eseguire nel proprio territorio una pena irrogata nello Stato membro di emissione, poiché quest’ultimo non vi ha acconsentito. Pertanto, come hanno fatto valere i governi rumeno e francese nelle loro osservazioni scritte e orali, ritengo che la presa in carico dell’esecuzione della pena da parte dello Stato membro di esecuzione possa avvenire soltanto nell’ambito definito dalla decisione quadro 2008/909, che richiede una cooperazione stretta con lo Stato membro di emissione  e, in particolare, il consenso di quest’ultimo quanto all’esecuzione della pena nello Stato membro di esecuzione. 70. Nell’ambito dei procedimenti principali, spetta al giudice del rinvio verificare se le condizioni previste dalla decisione quadro 2008/909, per quanto riguarda la presa a carico dell’esecuzione delle pene inflitte ad AR e HL dal Regno del Belgio, siano state rispettate. 71. Nel caso di specie, dalle osservazioni scritte del governo rumeno nella causa C‑722/23 risulta che l’autorità giudiziaria belga ha chiesto all’autorità giudiziaria rumena di fornirle i documenti necessari alla presa in carico dell’esecuzione della pena di quattro anni di reclusione riguardante AR nel territorio belga, compreso il certificato con il quale viene espresso il consenso di quest’ultima, come richiesto dall’articolo 4, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/909, documenti da essa ricevuti. Si deve quindi ritenere che la seconda condizione di applicazione dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 sia soddisfatta, dato che l’autorità giudiziaria belga è in grado di eseguire materialmente tale pena conformemente al suo diritto interno, ossia all’articolo 38, § 1, della legge del 15 maggio 2012. L’autorità giudiziaria belga deve inoltre valutare se esista un legittimo interesse a che la pena inflitta a AR nello Stato membro di emissione venga eseguita nello Stato membro di esecuzione. In linea generale, spetta al giudice del rinvio procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi concreti che caratterizzano la situazione di AR, idonei a indicare che esistono tra lui e il Regno del Belgio legami che consentono di constatare che egli è ivi sufficientemente integrato e che l’esecuzione in tale Stato membro della pena irrogata nei suoi confronti nello Stato membro di emissione contribuirà alla realizzazione dell’obiettivo di reinserimento sociale perseguito da tale articolo 4, punto 6. Tuttavia, nel caso particolare in cui, come nel caso di specie, la pena non può essere eseguita nel territorio dello Stato membro di emissione in base all’articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro, ritengo che sussista, per questo solo motivo, un interesse legittimo a che tale pena sia eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione. 72. Alla luce di tutto quanto precede, ritengo che l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, qualora rifiuti di eseguire un MAE in base al motivo di non esecuzione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro, a causa dell’esistenza di un rischio che la persona interessata subisca, in caso di consegna all’autorità giudiziaria emittente, una lesione dei suoi diritti fondamentali attinente alle condizioni di detenzione nello Stato membro di emissione, è tenuta, al fine di evitare l’impunità di tale persona, a ordinare l’esecuzione di tale pena nel territorio dello Stato membro di esecuzione qualora constati che tale persona è cittadina di tale Stato membro o vi risiede, purché la procedura e le condizioni stabilite dalla decisione quadro 2008/909 siano rispettate ai fini della presa in carico effettiva di detta pena in tale territorio. D. Osservazioni integrative 73. Al fine di completare la mia analisi, vorrei formulare alcune osservazioni relative a situazioni in cui, a differenza delle presenti cause riunite, l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 non è applicabile. 74. In effetti, nell’ambito della trasposizione di tale decisione quadro nel loro diritto interno, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, che dispongono di un margine di discrezionalità, possono aver scelto di non trasporre il motivo di non esecuzione facoltativa previsto da tale articolo 4, punto 6 ( 50 ). Inoltre, la persona ricercata può non essere cittadina dello Stato membro di esecuzione né dimorarvi o risiedervi ( 51 ). In tali situazioni, si pone la questione se tale persona resti impunita qualora si avvalga della libertà di circolazione per recarsi in uno Stato membro diverso da quello della sua condanna penale e si prospetti un rifiuto di esecuzione del MAE in base all’articolo 1, paragrafo 3, di detta decisione quadro ( 52 ). 75. Le decisioni quadro 2002/584 e 2008/909 non devono sfociare nel risultato che una persona ricercata possa sottrarsi alla condanna definitiva di cui è stata oggetto. Infatti, da un lato, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, al fine segnatamente di evitare che il funzionamento del MAE venga paralizzato, l’obbligo di leale cooperazione, contenuto nell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, deve improntare il dialogo tra le autorità giudiziarie dell’esecuzione e quelle emittenti. Dal principio di leale cooperazione discende, segnatamente, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati ( 53 ). D’altro lato, tali decisioni quadro forniscono alle autorità giudiziarie emittenti e dell’esecuzione i mezzi che esse devono mettere in atto affinché la pena irrogata nello Stato membro emittente sia effettivamente eseguita nel solo territorio in cui ciò rimane possibile, ossia quello dello Stato membro di esecuzione, al fine di conformarsi all’obiettivo della lotta contro l’impunità perseguito dalla decisione quadro 2002/584. 76. A tal riguardo, come risulta dall’articolo 4, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/909, lo Stato membro di esecuzione può, di propria iniziativa, chiedere allo Stato membro di emissione di trasmettergli la sentenza corredata del certificato ( 54 ). Ritengo che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sia tenuta a procedere a tale richiesta. Infatti, come sostenuto dal governo rumeno in udienza, nell’ambito dell’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l’attuazione autonoma dell’articolo 4, paragrafo 5, di tale decisione quadro contribuisce alla lotta contro l’impunità e al reinserimento sociale della persona condannata. Tuttavia, le richieste formulate a norma di tale paragrafo 5 non creano in capo allo Stato membro di emissione l’obbligo di trasmettere la sentenza corredata del certificato. Di conseguenza, è indispensabile ottenere il consenso di tale Stato membro. A mio avviso, e come affermato dal governo francese nelle sue osservazioni orali, se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione avvia un procedimento di mutuo riconoscimento della decisione di condanna in base alla stessa decisione quadro, senza arrecare un pregiudizio sproporzionato alla pena inflitta dall’autorità giudiziaria di emissione, quest’ultima sarà disposta ad accettare tale riconoscimento reciproco. Inoltre, mi sembra coerente con il meccanismo del MAE che lo Stato membro di emissione, in mancanza di consegna della persona condannata, sia incline, al fine di evitare il rischio di impunità di tale persona, ad accettare che la pena sia eseguita, con il suo consenso, nel territorio dello Stato membro di esecuzione. V. Conclusione 77. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio) nel modo seguente: L’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che: l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, qualora rifiuti di eseguire un mandato d’arresto europeo in base al motivo di non esecuzione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro a causa dell’esistenza di un rischio che la persona interessata subisca, in caso di consegna all’autorità giudiziaria emittente, una lesione dei suoi diritti fondamentali attinente alle condizioni di detenzione nello Stato membro di emissione, è tenuta, al fine di evitare l’impunità di tale persona, a esaminare se occorra ordinare l’esecuzione di tale pena nel territorio dello Stato membro di esecuzione qualora constati che tale persona è cittadina di tale Stato membro o vi risiede, purché siano rispettate la procedura e le condizioni stabilite dalla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, al fine della presa in carico effettiva di detta pena in tale territorio. 1 Lingua originale: il francese. i I nomi delle presenti cause sono nomi fittizi. Non corrispondono ai nomi reali di nessuna delle parti del procedimento. 2 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»). 3 Sentenza del 5 aprile 2016 (C‑404/15 e C‑659/15 PPU; in prosieguo: la «sentenza Aranyosi e Căldăraru », EU:C:2016:198). 4 Decisione quadro del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27). 5 Moniteur belge del 22 dicembre 2003, pag. 60075. 6 Detto articolo 3 riguarda il divieto di tortura. 7 Moniteur belge dell’8 giugno 2012, pag. 32117. Ai sensi di tale disposizione, «[q]ualora la camera di consiglio applichi l’articolo 6, punto 4, della [legge del 19 dicembre 2003], la sua decisione comporta il riconoscimento e l’esecuzione della pena detentiva o della misura privativa della libertà prevista nella decisione giudiziaria oggetto del [MAE]. La condanna è quindi eseguita conformemente alle disposizioni della presente legge. Il procuratore del Re territorialmente competente richiede all’autorità di emissione del [MAE] la sentenza, corredata del certificato, e procede, se necessario, all’adattamento della pena conformemente all’articolo 18». 8 Sentenza del 17 dicembre 2020 (C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, punto 62). 9 Sentenza del 29 giugno 2017 (C‑579/15; in prosieguo: la «sentenza Popławski I», EU:C:2017:503, punto 43). 10 Detto articolo 5 riguarda il diritto alla libertà e alla sicurezza. 11 V. sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto basato sull’interesse superiore del minore) (C‑261/22; in prosieguo: la «sentenza GN», EU:C:2023:1017, punti da 35 a 37 e giurisprudenza ivi citata). 12 Sentenza del 6 giugno 2023, O. G. (Mandato d’arresto arresto europeo nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo) (C‑700/21; in prosieguo: la «sentenza O. G.», EU:C:2023:444, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). 13 V. sentenza GN (punti 33 e 34 nonché giurisprudenza ivi citata). 14 V., in tal senso, sentenza GN (punto 43 e giurisprudenza ivi citata). 15 V., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster (C‑202/24, EU:C:2024:649, punti da 52 a 54 e giurisprudenza ivi citata). 16 Ai sensi di tale disposizione, «[l]’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17». 17 V., in tal senso, sentenza GN (punto 49 e giurisprudenza ivi citata). 18 Conclusioni nella causa E. D. L. (Motivo di rifiuto basato sulla malattia) (C‑699/21, EU:C:2022:955, paragrafo 60). 19 Nelle sue osservazioni scritte nella causa C‑91/24, il governo francese aggiunge che dalla decisione di rinvio non risulta che la consegna sia stata oggetto di una sospensione temporanea, in base all’articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, ai sensi del quale «[l]a consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato», né che sia stata attuata una cooperazione efficace che faccia pieno uso degli strumenti previsti da tale decisione quadro al fine di ottenere garanzie. 20 Sentenza del 9 novembre 2023, Všeobecná úverová banka (C‑598/21, EU:C:2023:845, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). 21 Sentenza dell’8 maggio 2025, Zimir (C‑662/23, EU:C:2025:326, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 22 V. sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑158/21, EU:C:2023:57, punti 78 e 79). 23 V., in tal senso, sentenza O.G. (punti 46 e 47 nonché giurisprudenza ivi citata). 24 V. sentenza O.G. (punto 48 e giurisprudenza ivi citata). 25 V. sentenza O.G. (punto 49 e giurisprudenza ivi citata). 26 Secondo tale governo, il punto di partenza di tale «stratificazione» è costituito dal fatto che il MAE viene eseguito conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, salvo che: i) esista un motivo di non esecuzione obbligatoria o facoltativa in base, rispettivamente, agli articoli 3 o 4 di tale decisione quadro, o che ii) sia necessaria la non esecuzione in base all’articolo 1, paragrafo 3, di quest’ultima. 27 V. sentenza del 18 aprile 2023, E. D. L. (Motivo di rifiuto fondato sulla malattia) (C‑699/21, EU:C:2023:295, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). 28 V., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17; in prosieguo: la «sentenza Popławski II », EU:C:2019:530, punto 82 e giurisprudenza ivi citata). 29 V. sentenza Popławski I (punto 43). 30 V. sentenza Popławski II (punto 99 e giurisprudenza ivi citata). 31 V. sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem) (C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, punto 58 e giurisprudenza ivi citata). 32 V. sentenza O.G. (punti da 34 a 36 e giurisprudenza ivi citata). 33 V. paragrafo 50 delle presenti conclusioni. 34 V., in tal senso, sentenza Popławski II (punto 92 e giurisprudenza ivi citata). 35 Una siffatta responsabilità, per quanto riguarda l’esecuzione della pena irrogata dallo Stato membro emittente, gravante sulle autorità giudiziarie dell’esecuzione, riecheggia il principio ben noto del diritto internazionale «aut dedere aut punire/judicare» («o estradare o punire/giudicare») derivante dai trattati tradizionali di estradizione ai quali il meccanismo del MAE si è sostituito. V., su tale principio, in particolare, Costa, M. J., «[OSCURATO:PERSONA]», in Caeiro, P. e a. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] of Crime and [OSCURATO:PERSONA] , 2024, pagg. da 178 a 192, in particolare pagg. da 185 a 187. 36 V., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Breian (C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658, punti 102 e 103 nonché giurisprudenza ivi citata). 37 V., per quanto riguarda la diversità nelle trasposizioni nazionali dei motivi di non esecuzione facoltativa di cui alla decisione quadro 2002/584, in dottrina, Bot, S., «Section 2. Une transposition délicate par l’autonomie procédurale conservée aux États membres», in Le mandat d’arrêt européen , Larcier, Bruxelles, 2009, pagg. da 233 a 246. 38 V., in tal senso, relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri [COM(2020) 270 final, in particolare, pag. 19). 39 V., per quanto riguarda le difficoltà incontrate dalle autorità giudiziarie nell’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, Weyembergh, A., e Pinelli, L., «[OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] as a Ground for non-execution of the [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] of Play and [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] , vol. 12, n. 1, 2022, pagg. da 25 a 52, in particolare pagg. da 37 a 39. 40 Rilevo, del resto, che una soluzione consistente nell’imporre all’autorità giudiziaria dell’esecuzione l’obbligo esplicito di eseguire essa stessa la pena è già stata presa in considerazione per rispondere agli ostacoli incontrati in pratica nell’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584. V., in tal senso, «The EAW and [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA]», Eurojust, maggio 2017, consultabile unicamente in lingua inglese al seguente indirizzo: https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/9c1ffe17-8c64-11e7-b5c6-01aa75ed71a1 . 41 V. paragrafo 45 delle presenti conclusioni. 42 V. sentenza del 9 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑819/21, EU:C:2023:841, punto 19 e giurisprudenza ivi citata). 43 V. sentenza Popławski II (punto 36). 44 Sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione) (C‑314/18, EU:C:2020:191, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). 45 C‑305/22, EU:C:2024:508 (paragrafi da 41 a 48) (la sentenza non era stata ancora pronunciata alla data di redazione delle presenti conclusioni). 46 V., altresì, comunicazione della Commissione – Manuale sull’emissione e l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo (GU C, C/2023/1270), in particolare punti 2.5.2 e 5.5.2. 47 V., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑819/21, EU:C:2023:841, punto 20). 48 V. sentenza del 15 aprile 2021, AV (Sentenza cumulativa) (C‑221/19, EU:C:2021:278, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). 49 Infatti, ai sensi dell’articolo 13 della decisione quadro 2008/909 «[f]intantoché l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non sia iniziata, lo Stato di emissione può ritirare il certificato da detto Stato indicandone i motivi. Una volta ritirato il certificato, lo Stato di esecuzione non esegue più la pena». 50 V. paragrafo 54 delle presenti conclusioni. 51 V., tal riguardo, sentenza del 5 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] (C‑42/11, EU:C:2012:517, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). 52 V. a tal riguardo, sentenza del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) (C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, punto 85). 53 V. sentenza del 9 luglio 2024, Breian (C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658, punto 93 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sancito, nell’ambito del MAE, un «obbligo positivo procedurale di cooperazione» tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, facendo riferimento all’articolo 2 della CEDU e all’articolo 2 della Carta . V. scheda tematica congiunta della Corte europea dei diritti dell’uomo e dell’Agenzia dei diritti fondamentali dell’Unione europea (FRA), intitolata «Mandato d’arresto europeo e diritti fondamentali – Giurisprudenza della CEDU e della CGUE», aggiornata il 28 febbraio 2025, disponibile in lingua inglese e francese e consultabile al seguente indirizzo: https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/mandat-d-arret-europeen-et-droits-fondamentaux . In tale scheda si dichiara che il suo contenuto non vincola la Corte europea dei diritti dell’uomo. 54 L’autorità giudiziaria di emissione può presentare una siffatta richiesta anche in base all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris