CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 15724/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAcleto--av_visa-a41e-par-ti4-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 309/90 (capo 1); artt. 61, n. 2, 110, 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen. (capo 2); art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 (capo 3). Deduce violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 in ordine al quale lamenta la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 110-14.1 CA- \-- ,........ . 0-62*15 (-) -.'--t. [OSCURATO:PERSONA]: p1\1(:: i nPR 702.1 ,..,,,,,.z., 2 i -,''' , ,.,,, Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott. [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITAT