CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 17999/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d’appello di Brescia,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 25/06/2025, la Corte d’appello di Brescia confermava la sentenzadel Tribunale di Bergamo del 29/11/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla penadi anni due di reclusione in relazione ai reati di cui agli articoli 81, 99, quarto comma, cod.pen., 2 d. lgs. 74/2000.2. Avverso tale provvedimento ricorre, tramite il difensore di fiducia, l’imputato.2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge processuale e segnatamente delprincipio di correlazione di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p., per avere il Tribunale e quindi laCorte ri tenuto sussistente l ’ ipotesi di uti l izzazione di fatture per operazioni«soggettivamente» inesistenti, sebbene a fronte di una contestazione di fatture peroperazioni «oggettivamente» inesistenti.2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’erronea qualificazione del rapporto come illecita somministrazione dimanodopera e alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di cui all’articolo 2 d. lgs.74/2000.2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazionealla sussistenza del dolo specifico di evasione di cui all’articolo 2 d. lgs. 74/2000, inriferimento all’articolo 43 cod. pen..2.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneal mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenzasulla contestata recidiva qualificata e all’irrogazione di una pena superiore al minimo edittale.3. In data 22 aprile 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, depositava memoriadifensiva in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.Evidenziava, in primo luogo, che la mutazione del fatto operata dal giudice di primogrado in sentenza e avallata dalla Corte d’Appello avrebbe privato l’imputato della possibilitàdi esercitare pienamente il proprio diritto di difesa su un tema – la distinzione tra appaltolecito e somministrazione illecita – che presenta profili di accertamento fattuale complessi especifici, diritto che non avrebbe potuto essere esercitato in appello, sia per i limiti di cuiall’art. 603 c.p.p., sia perché il diritto alla prova si esplica, come noto, con il deposito dellalista testimoniale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento sulla scortadell’imputazione formulata.Sottolineava, poi, quanto alla qualificazione del rapporto in termini di somministrazionedi manodopera illecita in luogo di contratto d’appalto genuino, che lo stesso Tribunale diprimo grado aveva affermato di non poter escludere che la società del [OSCURATO:PERSONA] si fosseeffettivamente avvalsa di manodopera somministrata illecitamente. Un’ipotesi che «non èescludibile» non equivale a una prova di responsabilità «al di là di ogni ragionevole dubbio»,ancor più nel caso in cui, come quello che ci occupa, la prova ha carattere indiziario.[OSCURATO:PERSONA] evidenzia, da ultimo, che la motivazione della Corte d'Appello trasforma merisospetti e anomalie in prova del dolo specifico, con un salto logico che non rispetta i canonidella prova penale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.Secondo il consolidato orientamento della Corte (come correttamente richiamato apagina 5 della sentenza impugnata), infatti, «non viola il principio di correlazione tra accusae sentenza la decisione con cui l'imputato, accusato di avere, al fine di evadere le impostesui redditi e sul valore aggiunto, indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione,avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sia stato condannato perl'utilizzo di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto il reato didichiarazione fraudolenta, previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nel riferirsiall'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelleche sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo» (Sez. 3, n. 30874 del 02/03/2018,Hugony, Rv. 273728 – 01; Sez. 3, n. 6935 del 23/11/2017, dep. 2018, Fiorin, Rv. 272814 -01).Inoltre, già la Corte d’appello ha escluso detta violazione, evidenziando nonirragionevolmente, che la riqualificazione è avvenuta con la sentenza di primo grado, sicchél’imputato aveva avuto modo di dispiegare la propria strategia difensiva nel secondo giudiziodi merito.3. Il secondo motivo, relativo alla dedotta insussistenza degli indici di anomalia indicatidalla Corte territoriale per inferire la fittizietà dei rapporti, è inammissibile in quanto fattuale emeramente rivalutativo del dato probatorio.Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, la Corte di appello hadesunto l’inesistenza soggettiva dei rapporti da molteplici indicatori convergenti in tal senso:la carenza di immobilizzazioni materiali e di beni strumentali congrui rispetto al volumed’affari documentato dall’emittente [OSCURATO:SOCIETA].; la distonia degli acquisti operati (ammontanti,secondo lo spesometro integrato, ad euro 72.602,00) e delle retribuzioni corrisposte (euro26.890,00) nell’anno 2015 rispetto alle operazioni attive (euro 3.881.915,00) relative allamedesima annualità, con adempimento degli obblighi fiscali effettuato mediantecompensazione di crediti IVA maturati prima della costituzione della società; la genericitàdelle fatture, non compensata dalla produzione di documentazione o da puntuali indicazionidichiarative circa i cantieri ove avrebbero trovato esecuzione le prestazioni oggettodell’appalto; il pagamento delle fatture su conto corrente croato, difficilmente tracciabile; lacarenza, in capo all’utilizzatrice Tecnoforme, finanche della documentazione idonea aidentificare i lavoratori impiegati presso i presunti cantieri.Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto si limita a proporre una personale riletturadel tessuto probatorio, evidentemente preclusa in sede di legittimità, ove non è consentitoprocedere alla mera differente comparazione delle risultanze istruttorie effettuate dal giudicedel merito.Il giudice di legittimità non può infatti rivalutare le fonti di prova, in quanto tale attività èrimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito.Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro esemplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e,pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire laragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttivae per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv.276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012,Aprovitola, Rv. 253774 - 01), ciò che, come visto, la Corte territoriale ha operato senza farecattivo governo delle regole della logica nella valutazione delle prove.4. Inammissibile è anche la terza censura, relativa all’insussistenza del dolo specifico dievasione.La sentenza impugnata, a pagina 7, evidenzia come, in punto di dolo, l’imputato neppureha allegato la sua inconsapevolezza circa l’inconsistenza imprenditoriale della [OSCURATO:SOCIETA], né hafornito alcuna spiegazione sul fatto che questa esigesse pagamenti, poi eseguiti daTecnoforme, su conti correnti esteri difficilmente tracciabili; né ha negato la conoscenza deiplurimi indici di anomalia dianzi evidenziati (v. nota 3 a pag. 7), circostanze da cui, nonirragionevolmente, ha desunto la sussistenza del dolo di cui alla norma incriminatrice.Tale motivazione non presenta profili di contrasto con l'orientamento prevalente diquesta Corte, secondo cui «il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazionefraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previstodall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresentato dal perseguimento della finalitàevasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione delladichiarazione), è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischioche l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altridocumenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette odell'Iva» (Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., Rv. 274104 - 01).Si è anche precisato (Sez. 3, n. 42606 del 20/09/2022, Piccolo, non massimata) che«proprio sul presupposto della configurabilità della responsabilità per il reato di cui all'art. 2d. lgs. n. 74 del 2000 anche a titolo di dolo eventuale, si è precisato che il liquidatore di unasocietà di capitali può rispondere, in relazione alle dichiarazioni annuali presentate dopo ilsuo insediamento, dei reati di cui agli artt. 2 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000, purché emerganoelementi dai quali poter desumere la conoscenza o conoscibilità, attraverso una diligenteverifica della contabilità e dei bilanci, della fittizietà delle poste e della falsità delle fattureinserite nella dichiarazione (Sez. 3, n. 30492 del 23/06/2015, Damiani, Rv. 264395-01)».Operazione correttamente svolta dai giudici del merito, che hanno evidenziato le plurimee convergenti anomalie da cui dedurre la sussistenza, almeno, del dolo (eventuale).5. La censura relativa al trattamento sanzionatorio è inammissibile, avuto riguardo alriconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva qualificata eall’irrogazione di una pena di poco superiore al minimo edittale.5.1. Quanto al primo profilo, il Collegio ribadisce il sedimentato indirizzo di legittimitàsecondo cui, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale delgiudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto adichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata unaspecifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare larichiesta stessa (Sez. 7, Ord. n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Rv. 272460 – 01; Sez. 6,n. 6616 del 28/02/1994, Nisi, Rv. 198524 - 01).Inoltre, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze,implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacatodi legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sianosorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare lasoluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezzadella pena irrogata in concreto (ex multis, v. Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010,Contaldo, Rv. 245931 – 01; Sez. 4, n. 8291 del 30/01/2024, Petricone, n.m.; Sez. 1, n. 3778del 20/10/2023, dep. 2024, Zarouali, n.m.; Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017,Pennelli, Rv. 270450 - 01).5.2. Quanto al secondo profilo, va rammentato che il giudizio sulla pena è censurabile incassazione solo qualora sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.Al di fuori di questi vizi macroscopici, la valutazione del giudice di merito èinsindacabile.In tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche,ovvero in ordine al giudizio di comparazione, ovvero ancora per tutto quanto riguarda ladosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza diquesta Suprema Corte non solo ammette la c.d. «motivazione implicita» (Sez. 6, n. 36382del 22/09/2003, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», vedi Sez. 4,n. 9120 del 04/08/1998, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudiziodi comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri dicui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di meroarbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, n. 26908 del 16/06/2004, Rv. 229298), evenienzanel caso insussistente, avendo i giudici territoriali plausibilmente tenuto conto dei riscontratiprecedenti penali e della contemporanea violazione di più disposizioni penali, ai fini delladeterminazione del trattamento sanzionatorio.Nel caso di specie, la Corte ha – non illogicamente - confermato il giudizio del primogiudice, fondato sulla personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti.5. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento, nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000,n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementiper ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», l’onere del versamento della somma, infavore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]