CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2021
Cassazione n. 36635/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: -- che la Corte di appello di Brescia, con la sentenza del 17/09/2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 08/11/2018 di condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i reati, i primi due, di cui all'art. 2 del d.lgs.n. 74 del 2000 in relazione alla indicazione, quali della PR [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarazione del 2014 di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti dalla BM Carpenteria e [OSCURATO:PERSONA], e il terzo, per il reato di cui all'art. 8 del d.lgs. cit. in relazione all'emissione, quale legale rappresentante della BM Carpenteria e [OSCURATO:PERSONA], nell'anno 2014, di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; --che contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione anzitutto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso comune, lamentando, con un primo motivo, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riguardo alle prove sulla falsità delle fatture e in particolare relativamente alla inoperatività della ditta apparente emittente delle fatture utilizzate ignorando documentazione prodotta dalla difesa e la circostanza dell'aumento di operatività della ditta utilizzatrice che avrebbe giustificato l'appalto di lavoratori; --che con uni secondo motivo harino lamentato mancanza della motivazione 'con riguardo all'utilizzo delle fatture nelle dichiarazioni; --che con un terzo motivo hanno lamentato violazione di legge quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. atteso l'importo di lieve entità dell'Iva evasa pari ad euro 4.565,00; --che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con un primo motivo è stata lamentata la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità basata sulle sole congetturali affermazioni del teste Galantino della Guardia di Finanza non confortate da altri dati e derivanti da un sopralluogo effettuato in un luogo non corrispondente alla sede della BM Carpenteria e di cui non vi sarebbe e, al più essendo risultato che la ditta sarebbe stata non operativa nel 2015 nulla essendo emerso quanto al 2014; che inoltre non sarebbero stati cónsiderati gli effettivi rapporti intercorrenti tra le due società; --che in data 04/06/2021 i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] hanno trasmesso memoria con cui si reiterano i motivi di ricorso; --che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile: premesso che per costante giurisprudenza di questa Corte sono inammissibili tutte le doglianze volte non già a sindacare la linearità e logicità della motivazione resa dalla sentenza impugnata quanto a pretendere, dal giudice di legittimità, una nuova valutazione, in luogo di quella non condivisa dal ricorrente, del compendio probatorio, va rilevato che in realtà la sentenza impugnata, nel dare conto dalla condizione della BM Carpenteria di soggetto giuridico evasore totale, non avendo mai presentato dichiarazioni dei modelli 770 per i propri dipendenti ed essendo mancata, anche da parte delle ditte interessate, qualsiasi documentazione a comprova delle prestazioni effettuate e ricevute (in particolare non essendo stato rinvenuto né un contratto di appalto né annessa documentazione amministrativa), ha fornito motivazione certamente non illogica a fondamento della fittizietà delle operazioni; -- che il secondo motivo è parimenti inammissibile, perché, non essendo stato posto con l'atto di appello, nessun obbligo motivazionale si imponeva sul punto alla Corte territoriale; --che il terzo motivo è manifestamente infondato atteso che, per costante giurisprudenza, presupposto di configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità invocata è che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (da ultimo, Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615), contrariamente a quanto dalló stesso ricorrente deliheato; --che quanto ai motivi del ricorsó di Bordogna, congiuntamente valutabili pei :ché afferenti al medesimo profilo della motivazione quanto alla conferma della responsabilità, gli stessi sono inammissibili dovendo anzitutto reiterarsi quanto già sopra rilevato in ordine al primo motivo dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]; --che infatti, come già detto, la doglianza investe nella realtà non già l'aspetto motivazionale della sentenza quanto la valutazione delle risultanze probatorie che si vorrebbe delegare a questa Corte al di fuori dei limiti cognitivi assegnati alla stessa; --che in particolare va ribadito che la motivazione della sentenza, per nulla mancante o manifestamente illogica, fa leva sullo status di evasore totale della BM Carpenteria, non avendo mai presentato dichiarazioni dei modelli 770 per i propri dipendenti ed essendo mancata, anche da parte delle ditte interessate, qualsiasi documentazione a comprova delle prestazioni effettuate e ricevute (in particolare non essendo stato rinvenuto né un contratto di appalto né annessa documentazione amministrativa), ha fornito motivazione certamente non illogica a fondamento della fittizietà delle operazioni; -- che inoltre, in tale contesto, nessuna decisività sul piano della congruità della motivazione potrebbe derivare dal fatto che gli esiti del sopralluogo non sarebbero, peraltro sulla base di rilievi solo genericamente e fattualmente formulati, valorizzabili (ma la sentenza ha affermato che lo stesso avrebbe necessariamente ricompreso i civici nn. 27 e 29 di viale Lombardia perché contigui tra loro e rispettivamente riferibili alle due ditte); -- che i ricorsi sono pertanto inammissibili, seguendone, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 25 giugno 2021 Il