CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09227/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti in qualità di amministratore di fatto della Relog s.r.I., società dichiarata fallita il 22 luglio 2013. Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, che denunciano l'erronea valutazione delle prove a carico e la svalutazione di quelle a discarico in punto di assegnazione all'imputato dalla veste di amministratore di fatto e di sussistenza della condotta distrattiva, esulano dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità poiché si esauriscono in doglianze di fatto e sono volte a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie; Ritenuto che il terzo motivo, che contesta la mancanza di prova sul nesso di causalità tra la condotta distrattiva e l'evento, è manifestamene infondato, poiché secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità ii fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (cfr. per tutte Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804); Considerato che il quarto motivo, che deduce l'omessa motivazione in punto di elemento soggettivo del reato, è, per un verso, generico e, per altro verso, manifestamente infondato: la doglianza fa leva sulla assenza di preordinazione dell'operazione rispetto al dissesto che però è elemento estraneo al dolo generico che deve sorreggere di bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte di appello ha spiegato gli elementi da cui ricava il dolo (cfr. pag. 4); Ritenuto che il quinto motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pag. 4) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.