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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 maggio 2024

Cassazione n. 43663/2024

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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Bari in data 2/5/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, emetteva sentenza ex art.444 c.p.p., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di tentata rapina aggravata ed applicava la pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 5.200,00 di multa.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo la violazione di legge, in particolare degli artt. 27 e 101 Cost., 444 e 546 c.p.p. e 133 c.p., avendo il GIP determinato la pena in misura eccessiva senza tener conto della personalità dell'imputato e della condotta precedente e successiva al reato.

Il ricorso è inammissibile.

La giurisprudenza di legittimità ha, da sempre, affermato che, nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti, non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale.

La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute.

Va ricordato infatti, che nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma, non sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale (cfr. Sez.

U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione).

5. Va, quindi, ribadito il principio di diritto secondo il quale:"Ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, c.p.p.„ introdotto dall'art. 1, comma 50, L. n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cas azione che proponga motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p." ( così Sez.5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509; nello stesso senso Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, Rv. 263217).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Bari in data 2/5/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, emetteva sentenza ex art.444 c.p.p., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di tentata rapina aggravata ed applicava la pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 5.200,00 di multa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo la violazione di legge, in particolare degli artt. 27 e 101 Cost., 444 e 546 c.p.p. e 133 c.p., avendo il GIP determinato la pena in misura eccessiva senza tener conto della personalità dell'imputato e della condotta precedente e successiva al reato. Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità ha, da sempre, affermato che, nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti, non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute. Va ricordato infatti, che nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma, non sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione). 5. Va, quindi, ribadito il principio di diritto secondo il quale:"Ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, c.p.p.„ introdotto dall'art. 1, comma 50, L. n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cas azione che proponga motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p." ( così Sez.5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509; nello stesso senso Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, Rv. 263217). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend