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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 06962/2023

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uente DECRETO sul ricorso 19588-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] (ROMA), [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2158/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO;R.G.N. 19588/2020 letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dal difensore; rilevato che il predetto atto risulta vistato per adesione dal Curatore del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.e dal difensore; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Roma il giorno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 19588-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] (ROMA), [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2158/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO;R.G.N. 19588/2020 letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dal difensore; rilevato che il predetto atto risulta vistato per adesione dal Curatore del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.e dal difensore; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma il giorno
Decreto Cassazione n. 06962/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris