CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39538/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; .p•, [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 22 febbraio 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di rapina aggravata e porto d'armi in luogo pubblico. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'effettivo riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo in cui si sarebbero verificati i fatti, visto che non vi era mai stato un effettivo riconoscimento visivo; lo stesso teste Morrone, nel corso dell'esame dibattimentale non aveva fornito una descrizione fisica attendibile. 1.2 Il difensore eccepisce violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'illogica e contraddittoria applicazione dell'aumento di pena per la continuazione e al diniego delle circostanze attenuanti generiche: per la seconda rapina, oggetto di diversa condanna, erano state riconosciute le attenuanti generiche per cui appariva contraddittorio che per un fatto meno grave e precedente risultasse applicato un trattamento sanzionatorio più afflittivo; inoltre l'aumento di pena azzerava la ratio del reato continuato, visto che corrispondeva in effetti ad una doppia condanna; l'aumento per la continuazione era eccessivo, trattandosi di una ipotetica rapina commessa da [OSCURATO:PERSONA], di valore pressocché esiguo. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti precisare quale sia la natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione Ar\: ' dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la motivazione della sentenza impugnata ha infatti risposto al motivo di ricorso evidenziando a pag.4 della sentenza impugnata, con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, che il teste Amati, premessa la responsabilità non contestata di [OSCURATO:PERSONA] per altra rapina presso la Stazione di Servizio ERG, ha affermato che dalla comparazione delle immagini di videosorveglianza delle due stazioni di servizio (la ERG e la AGIP, ove è avvenuta la rapina oggetto del presente giudizio), si evinceva chiaramente che [OSCURATO:PERSONA] si era reso autore di entrambe le rapine; la Corte territoriale ha poi aggiunto che il teste Morrone, pur non ricordando i fatti essendo trascorsi sei anni dagli stesi, ha confermato di avere riconosciuto l'imputato in sede di individuazione fotografica in termini di "assoluta certezza". 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha congruamente motivato sulla dosimetria della pena applicata in continuazione, chiarendo anche perché non potevano essere concesse le attenuanti generiche nel presente procedimento, nel quale [OSCURATO:PERSONA], a differenza dell'altro procedimento per il quale aveva riportato condanna, non aveva offerto alcun contributo all'accertamento dei fatti; pertanto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche essendo giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01); si deve poi rilevare che sul mancato accoglimento dell'istanza di patteggiamento, sulle quale il motivo di ricorso fa un semplice accenno, la Corte di appello ha risposto con la motivazione a pag.5 della sentenza impugnata. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.0