CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32235/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione (art. 385, cod. pen.), deducendo vizi di motivazione in punto di: 1) esclusione della scriminante dello stato di necessità; 2) esclusione della non punibilità ex art. 131-bis, cod. pen.; 3) considerazione della recidiva. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è generico, perché ripropone la doglianza senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della decisione. 2.2. Il secondo non è consentito, poiché strumentale ad una rivalutazione del merito della decisione. 2.3. Il terzo è manifestamente infondato, poiché l'accresciuta pericolosità del reo non è direttamente proporzionale alla gravità del titolo di reato, bensì alla rilevata inefficacia specialpreventiva delle precedenti condanne, soprattutto allorché relative - come nel caso di specie - a reati oggettivamente gravi ed a pene significative. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 lu