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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 20662/2023

Testo disponibile della fonte

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/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4253/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro COMUNE L’AQUILA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L ’ AQUILA n. 1253/2018 depositata il23/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha determinato l’indennità di esproprio relativa ai terreni dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], siti nel Comune di L’Aquila, località Cese di Preturo (individuati in NCT al foglio 34, part. 106 e 92) in € 64.869,60 oltre interessi e l’indennità di occupazione legittima (dal 15.5.2009 al 30.9.2015) in € 34.236,73 oltre interessi, disponendo il deposito della differenza tra la somma offerta dal Comune e quella maggiore stimata, compensando le spese di lite. 2.- I signori Panella avevano proposto opposizione alla stima, prima provvisoria e poi definitiva, delle indennità loro spettanti per la realizzazione del cd.

«piano C.A.S.E.», in attuazione del quale i loro terreni erano stati occupati in via d’urgenza in data 15.5.2009 ed espropriati in data 30.9.2015 per essere destinati ad ospitare i nuclei familiari le cui abitazioni erano state rese inagibili dal sisma del 6.4.2009. 3.-La Corte ha determinato l’indennità di esproprio con riferimento alla data del decreto di esproprio (30.9.2015) ma tenendo conto della destinazione dei fondi alla data del 6.4.2009 e non di quella successivamente acquisita per il solo effetto della localizzazione dei moduli abitativi provvisori, ai sensi dell’art.6, comma 2, del d.l. 39 del 28.4.2009, convertito in legge n. 77 del 24.6.2009 e, così operando, ha stimato il valore dei terreni urbanisticamente qualificati come ricadenti in zona agricola intensiva secondo il PRG vigente all’epoca del sisma. 4.- I Panella hanno proposto ricorso per cassazione; il Comune di L’Aquila ha depositato controricorso notificato. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo i ricorrenti contestano, in relazione all’art.2, comma 6, del d.l. 39 del 28.4.2009, convertito in legge n. 77 del 24.6.2009, il metodo di calcolo seguito dalla Corte aquilana, la quale aveva stabilito che, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, i terreni dovevano essere valutati secondo la destinazione urbanistica (agricola) che essi avevano alla data del sisma anziché alla data in cui erano diventati edificabili a seguito del decreto commissariale n. 6 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva localizzato le aree o dell’immissione in possesso attuata in data 15.5.2009.

In tal modo, la Corte erroneamente avrebbe reputato irrilevante la nuova destinazione (a loro avviso edificabile) assegnata ai loro fondi dalla prevista realizzazione sugli stessi del cd.

«piano C.A.S.E.», in violazione e falsa applicazione dell’art.32 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 327, secondo cui l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio.

I ricorrenti sostengono, inoltre, che il comma 6 dell’art. 2 sarebbe qui inapplicabile, in quanto introdotto dalla legge di conversione n. 77 del 24.6.2009 in data successiva a quella (11.5.2009 o 15.5.2009) in cui i terreni avevano (in tesi) ricevuto la destinazione edificatoria e che la citata disposizione sarebbe applicabile solo alle procedure attuate con occupazione d’urgenza successive al 24.6.2009. 2.-Il motivo è infondato. 2.1.- Il d.l. 28.4.2009, n. 39, con vertito, con modificazioni, in legge 24.6.2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» all’art. 2, dettato in tema di «Apprestamento urgente di abitazioni», al comma 1, ha previsto che il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri dovesse provvedere «in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all’articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi». [OSCURATO:PERSONA] delegato doveva «approvare il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere di un’apposita conferenza di servizi, e quindi, d’intesa con il Presidente della Regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche…» (art. 2, comma 3).

A norma dell’ultima parte del comma 4 dell’art.2, «il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate» e, in forza del comma 5, «l’approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione… L’efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all’albo comunale…».

A norma del comma 6 dello stesso art. 2, «per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l’attuazione del piano di cui al comma 3, il Commissario delegato provvede… alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.

Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso».

A norma dell’ultima parte del comma 6 «l’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi [termine poi prorogato] dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009». 2.2.- La disposizione da ultimo citata (art. 2, comma 6) trova puntuale corrispondenza in analoghe disposizioni dettate a loro tempo in relazione ad altri eventi catastrofici: l’art.13 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 18.3.1968, n. 241, recante «Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968», prevedeva che l’indennità di espropriazione delle aree fosse determinata dall’ufficio tecnico erariale competente nei modi previsti dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359 «con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell’evento sismico»; l’art.10, comma 4, del d.l. 83 del 22.6.2012, convertito in legge n. 134 del 7.8.2012, in relazione all’evento sismico che ha colpito l’Emilia-Romagna nel 2012, ha parimenti disposto che l’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione dovesse essere determinata dai commissari delegati entro dodici mesi dalla data di immissione in possesso «tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 29 maggio 2012». 2.3.- La tesi della inapplicabilità ratione temporis del citato art. 2, comma 6, nella parte in cui impone di tenere conto, ai fini della stima, delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009, è infondata.

In primo luogo non è chiaro perché la suddetta disposizione non debba applicarsiin fattispecie in cui il decreto di esproprio – che è l’atto alla cui data l’indennità dev’essere (ed è stata nella specie) determinata, secondo il principio generale di cui all’art. 32, comma 1, dPR n. 327 del 2001 – è stato emesso (in data 30.9.2015 cio è) anni dopo la conversione in legge (in data 24.6.2009) del decreto n. 39 del 2009 che aveva inserito il riferimento alle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del sisma, nessun rilievo assumendo la circostanza che, al momento della conversione del decreto n. 39, fosse già avvenuta la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi e l’immissione in possesso.

Ma, soprattutto, la tesi suddetta impropriamente invoca la «irretroattività» di un intervento normativo, come quello insito nell’ultima parte del comma 6 dell’art. 2 citato, che è inequivocabile nel suo tenore letterale nell’imporre la qualificazione urbanistica dei terreni alla data del sisma del 2009. 2.4.-Infondata è anche la tesi principale, sulla quale è imper niato il ricorso, secondo la quale i fondi dei ricorrenti avrebbero acquisito, per effetto del provvedimento commissariale di localizzazione delle opere in data 11.5.2009 (cui aveva fatto seguito l’immissione in possesso il 15.5.2009), il carattere della edificabilità ai fini della stima del loro valore e, quindi, del calcolo delle indennità.

E’ decisivo, al contrario, il rilievo che il comma 5 del citato art. 2 prevede che l’approvazione delle localizzazioni «se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione»: essa cioè attribuisce alla localizzazione l’imposizione non già di un vincolo conformativo ma di un vincolo espropriativo che la stessa norma generale di cui all’art. 32 dPR n. 327 del 2001 neutralizza ai fini della valorizzazione del bene ablato.

Non sussiste, di conseguenza, alcuna incoerenza nel negarne la rilevanza ai fini della determinazione dell’indennità, secondo la regola generale dell’art.32, comma 1, del d.P.R. 327 del 2001 che impone di determinare l’indennità di espropriazione sulla base delle caratteristiche del bene alla data dell’emanazione del decreto di esproprio, valutando l’incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e, appunto, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell’opera.

E’ allora condivisibile l’interpretazione dell’art. 2, comma 6, d.l. n. 39 del 2009 resa dalla Corte territoriale, la quale ha valutato urbanisticamente i terreni dei ricorrenti come agricoli, tale essendo la loro destinazione urbanistica antecedente la data del 6 aprile 2009, secondo il PRG di L’Aquila, prescindendo dal sopravvenuto vincolo espropriativo insito nella localizzazione in deroga (ai vigenti strumenti urbanistici), pur correttamente ragguagliando la stima ai valori monetari all’epoca del decreto di esproprio.

La disposizione contestata, nel considerare unitariamente, sotto il profilo temporale, l’evento catastrofico che ha provocato il bisogno pubblico eccezionale e la localizzazione in deroga con l’apposizione del vincolo espropriativo diretto a soddisfare l’interesse pubblico, rispetta lo spirito dell’art.32 dPR n. 327 del 2001 ed evita una irrazionale locupletazione che deriverebbe dall’aumento di valore del terreno proprio in conseguenza della decisione di destinarlo al soddisfacimento di esigenze pubbliche.

La giurisprudenza, con riferimento alle espropriazioni necessarie per la ricostruzione degli abitati colpiti dal terremoto del Belice del gennaio 1968, ha ripetutamente affermato che l’art. 13 del d.l. n. 79 del 1968, disponendo che l’indennità è determinata «nei modi previsti dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359, con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell’evento sismico», ha inteso evitare che nella stima dei terreni espropriati si potesse tener conto delle fluttuazioni di valore causate dal predetto evento calamitoso, allo scopo di impedire agli espropriati, in conformità del principio fondamentale espresso dall’art. 41 della legge n. 2359 del 1865, di approfittare degli aumenti di valore avuti dai loro terreni per effetto della stessa espropriazione, ma non ha inteso anche derogare all’altro generale principio, desumibile già dagli art. 39 e 50 della stessa legge del 1865, secondo il quale la indennità va commisurata al valore del bene al momento del decreto di espropriazione, come disposto dalla Corte aquilana; ne consegue che, per la liquidazione della indennità, il valore delle aree, pur depurato dell’incidenza diretta dell’evento e riferito, quindi, al momento del sisma, deve essere espresso in termini monetari con riferimento alla data del decreto di espropriazione, tenendosi conto della svalutazione monetaria verificatasi, per ragioni indipendenti dal terremoto, nell’intervallo di tempo tra il terremoto stesso ed il provvedimento ablatorio (cfr. Cass. n. 14562/2000, n. 5637/1983, n. 6195/1981, n. 1311/1980).

La disposizione inserita dalla legge n. 79 del 2009 nell’art. 2, comma 6, ultima parte, del d.l. n. 39 del 2009 è inequivocabile nel suo tenore letterale nel riferire la qualificazione urbanistica delle aree inserite nel cd.

«piano C.A.S.E.» alla data del sisma e non alla data del decreto di esproprio e in ciò non deroga alla norma generale contenuta nell’art.32 del d.p.r. 327 del 2001, ma ne fa attuazione imprimendo espressamente al provvedimento localizzativo, ai sensi del comma 5, la natura di vincolo preordinato all’esproprio dal quale - a norma dello stesso art. 32 - si deve necessariamente prescindere. 2.5.- Ad analoga conclusione si dovrebbe pervenire anche prescindendo dalla natura del vincolo insito nell’attuazione del piano ricostruttivo post-sisma, non ravvisandosi alcuna illegittima deroga all’art. 32 dPR del 2001 nel fatto che il menzionato art. 2, comma 6, impone all’autorità amministrativa (e al giudice) di operare la ricognizione urbanistica dei beni a una data antecedente al decreto di esproprio (o all’accordo di cessione).

Premesso che se di deroga si tratta essa proviene da un atto avente forza di legge e di natura speciale che, retrodatando il momento rilevante per l’apprezzamento del valore di mercato del bene espropriato, rispetta la ratio dell’art. 32 citato, il quale fa comunque «salvi gli specifici criteri previsti dalla legge», mirando (l’art. 2, comma 6, del d.l. del 2009) a sterilizzare le variazioni di valore influenzate dall’evento catastrofico ed eccezionale (il sisma) che ha innescato il bisogno pubblico a cui l’intervento espropriativo ha inteso porre rimedio mediante la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali. 3.- Il secondo motivo, che denuncia violazione degli art. 91 e 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese che si assume erroneamente motivata, è inammissibile, essendo volto a sollecitare la rivisitazione dell’incensurabile apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito, i quali hanno compensato le spese anche in considerazione della «assoluta novità» della questione giuridica esaminata. 4.- Il ricorso è rigettato.

Analoghe ragioni giustificano la compensazione delle spese nel giudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4253/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro COMUNE L’AQUILA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L ’ AQUILA n. 1253/2018 depositata il23/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha determinato l’indennità di esproprio relativa ai terreni dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], siti nel Comune di L’Aquila, località Cese di Preturo (individuati in NCT al foglio 34, part. 106 e 92) in € 64.869,60 oltre interessi e l’indennità di occupazione legittima (dal 15.5.2009 al 30.9.2015) in € 34.236,73 oltre interessi, disponendo il deposito della differenza tra la somma offerta dal Comune e quella maggiore stimata, compensando le spese di lite. 2.- I signori Panella avevano proposto opposizione alla stima, prima provvisoria e poi definitiva, delle indennità loro spettanti per la realizzazione del cd. «piano C.A.S.E.», in attuazione del quale i loro terreni erano stati occupati in via d’urgenza in data 15.5.2009 ed espropriati in data 30.9.2015 per essere destinati ad ospitare i nuclei familiari le cui abitazioni erano state rese inagibili dal sisma del 6.4.2009. 3.-La Corte ha determinato l’indennità di esproprio con riferimento alla data del decreto di esproprio (30.9.2015) ma tenendo conto della destinazione dei fondi alla data del 6.4.2009 e non di quella successivamente acquisita per il solo effetto della localizzazione dei moduli abitativi provvisori, ai sensi dell’art.6, comma 2, del d.l. 39 del 28.4.2009, convertito in legge n. 77 del 24.6.2009 e, così operando, ha stimato il valore dei terreni urbanisticamente qualificati come ricadenti in zona agricola intensiva secondo il PRG vigente all’epoca del sisma. 4.- I Panella hanno proposto ricorso per cassazione; il Comune di L’Aquila ha depositato controricorso notificato. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo i ricorrenti contestano, in relazione all’art.2, comma 6, del d.l. 39 del 28.4.2009, convertito in legge n. 77 del 24.6.2009, il metodo di calcolo seguito dalla Corte aquilana, la quale aveva stabilito che, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, i terreni dovevano essere valutati secondo la destinazione urbanistica (agricola) che essi avevano alla data del sisma anziché alla data in cui erano diventati edificabili a seguito del decreto commissariale n. 6 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva localizzato le aree o dell’immissione in possesso attuata in data 15.5.2009. In tal modo, la Corte erroneamente avrebbe reputato irrilevante la nuova destinazione (a loro avviso edificabile) assegnata ai loro fondi dalla prevista realizzazione sugli stessi del cd. «piano C.A.S.E.», in violazione e falsa applicazione dell’art.32 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 327, secondo cui l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio. I ricorrenti sostengono, inoltre, che il comma 6 dell’art. 2 sarebbe qui inapplicabile, in quanto introdotto dalla legge di conversione n. 77 del 24.6.2009 in data successiva a quella (11.5.2009 o 15.5.2009) in cui i terreni avevano (in tesi) ricevuto la destinazione edificatoria e che la citata disposizione sarebbe applicabile solo alle procedure attuate con occupazione d’urgenza successive al 24.6.2009. 2.-Il motivo è infondato. 2.1.- Il d.l. 28.4.2009, n. 39, con vertito, con modificazioni, in legge 24.6.2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» all’art. 2, dettato in tema di «Apprestamento urgente di abitazioni», al comma 1, ha previsto che il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri dovesse provvedere «in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all’articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi». [OSCURATO:PERSONA] delegato doveva «approvare il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere di un’apposita conferenza di servizi, e quindi, d’intesa con il Presidente della Regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche…» (art. 2, comma 3). A norma dell’ultima parte del comma 4 dell’art.2, «il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate» e, in forza del comma 5, «l’approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione… L’efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all’albo comunale…». A norma del comma 6 dello stesso art. 2, «per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l’attuazione del piano di cui al comma 3, il Commissario delegato provvede… alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso». A norma dell’ultima parte del comma 6 «l’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi [termine poi prorogato] dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009». 2.2.- La disposizione da ultimo citata (art. 2, comma 6) trova puntuale corrispondenza in analoghe disposizioni dettate a loro tempo in relazione ad altri eventi catastrofici: l’art.13 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 18.3.1968, n. 241, recante «Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968», prevedeva che l’indennità di espropriazione delle aree fosse determinata dall’ufficio tecnico erariale competente nei modi previsti dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359 «con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell’evento sismico»; l’art.10, comma 4, del d.l. 83 del 22.6.2012, convertito in legge n. 134 del 7.8.2012, in relazione all’evento sismico che ha colpito l’Emilia-Romagna nel 2012, ha parimenti disposto che l’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione dovesse essere determinata dai commissari delegati entro dodici mesi dalla data di immissione in possesso «tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 29 maggio 2012». 2.3.- La tesi della inapplicabilità ratione temporis del citato art. 2, comma 6, nella parte in cui impone di tenere conto, ai fini della stima, delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009, è infondata. In primo luogo non è chiaro perché la suddetta disposizione non debba applicarsiin fattispecie in cui il decreto di esproprio – che è l’atto alla cui data l’indennità dev’essere (ed è stata nella specie) determinata, secondo il principio generale di cui all’art. 32, comma 1, dPR n. 327 del 2001 – è stato emesso (in data 30.9.2015 cio è) anni dopo la conversione in legge (in data 24.6.2009) del decreto n. 39 del 2009 che aveva inserito il riferimento alle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del sisma, nessun rilievo assumendo la circostanza che, al momento della conversione del decreto n. 39, fosse già avvenuta la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi e l’immissione in possesso. Ma, soprattutto, la tesi suddetta impropriamente invoca la «irretroattività» di un intervento normativo, come quello insito nell’ultima parte del comma 6 dell’art. 2 citato, che è inequivocabile nel suo tenore letterale nell’imporre la qualificazione urbanistica dei terreni alla data del sisma del 2009. 2.4.-Infondata è anche la tesi principale, sulla quale è imper niato il ricorso, secondo la quale i fondi dei ricorrenti avrebbero acquisito, per effetto del provvedimento commissariale di localizzazione delle opere in data 11.5.2009 (cui aveva fatto seguito l’immissione in possesso il 15.5.2009), il carattere della edificabilità ai fini della stima del loro valore e, quindi, del calcolo delle indennità. E’ decisivo, al contrario, il rilievo che il comma 5 del citato art. 2 prevede che l’approvazione delle localizzazioni «se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione»: essa cioè attribuisce alla localizzazione l’imposizione non già di un vincolo conformativo ma di un vincolo espropriativo che la stessa norma generale di cui all’art. 32 dPR n. 327 del 2001 neutralizza ai fini della valorizzazione del bene ablato. Non sussiste, di conseguenza, alcuna incoerenza nel negarne la rilevanza ai fini della determinazione dell’indennità, secondo la regola generale dell’art.32, comma 1, del d.P.R. 327 del 2001 che impone di determinare l’indennità di espropriazione sulla base delle caratteristiche del bene alla data dell’emanazione del decreto di esproprio, valutando l’incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e, appunto, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell’opera. E’ allora condivisibile l’interpretazione dell’art. 2, comma 6, d.l. n. 39 del 2009 resa dalla Corte territoriale, la quale ha valutato urbanisticamente i terreni dei ricorrenti come agricoli, tale essendo la loro destinazione urbanistica antecedente la data del 6 aprile 2009, secondo il PRG di L’Aquila, prescindendo dal sopravvenuto vincolo espropriativo insito nella localizzazione in deroga (ai vigenti strumenti urbanistici), pur correttamente ragguagliando la stima ai valori monetari all’epoca del decreto di esproprio. La disposizione contestata, nel considerare unitariamente, sotto il profilo temporale, l’evento catastrofico che ha provocato il bisogno pubblico eccezionale e la localizzazione in deroga con l’apposizione del vincolo espropriativo diretto a soddisfare l’interesse pubblico, rispetta lo spirito dell’art.32 dPR n. 327 del 2001 ed evita una irrazionale locupletazione che deriverebbe dall’aumento di valore del terreno proprio in conseguenza della decisione di destinarlo al soddisfacimento di esigenze pubbliche. La giurisprudenza, con riferimento alle espropriazioni necessarie per la ricostruzione degli abitati colpiti dal terremoto del Belice del gennaio 1968, ha ripetutamente affermato che l’art. 13 del d.l. n. 79 del 1968, disponendo che l’indennità è determinata «nei modi previsti dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359, con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell’evento sismico», ha inteso evitare che nella stima dei terreni espropriati si potesse tener conto delle fluttuazioni di valore causate dal predetto evento calamitoso, allo scopo di impedire agli espropriati, in conformità del principio fondamentale espresso dall’art. 41 della legge n. 2359 del 1865, di approfittare degli aumenti di valore avuti dai loro terreni per effetto della stessa espropriazione, ma non ha inteso anche derogare all’altro generale principio, desumibile già dagli art. 39 e 50 della stessa legge del 1865, secondo il quale la indennità va commisurata al valore del bene al momento del decreto di espropriazione, come disposto dalla Corte aquilana; ne consegue che, per la liquidazione della indennità, il valore delle aree, pur depurato dell’incidenza diretta dell’evento e riferito, quindi, al momento del sisma, deve essere espresso in termini monetari con riferimento alla data del decreto di espropriazione, tenendosi conto della svalutazione monetaria verificatasi, per ragioni indipendenti dal terremoto, nell’intervallo di tempo tra il terremoto stesso ed il provvedimento ablatorio (cfr. Cass. n. 14562/2000, n. 5637/1983, n. 6195/1981, n. 1311/1980). La disposizione inserita dalla legge n. 79 del 2009 nell’art. 2, comma 6, ultima parte, del d.l. n. 39 del 2009 è inequivocabile nel suo tenore letterale nel riferire la qualificazione urbanistica delle aree inserite nel cd. «piano C.A.S.E.» alla data del sisma e non alla data del decreto di esproprio e in ciò non deroga alla norma generale contenuta nell’art.32 del d.p.r. 327 del 2001, ma ne fa attuazione imprimendo espressamente al provvedimento localizzativo, ai sensi del comma 5, la natura di vincolo preordinato all’esproprio dal quale - a norma dello stesso art. 32 - si deve necessariamente prescindere. 2.5.- Ad analoga conclusione si dovrebbe pervenire anche prescindendo dalla natura del vincolo insito nell’attuazione del piano ricostruttivo post-sisma, non ravvisandosi alcuna illegittima deroga all’art. 32 dPR del 2001 nel fatto che il menzionato art. 2, comma 6, impone all’autorità amministrativa (e al giudice) di operare la ricognizione urbanistica dei beni a una data antecedente al decreto di esproprio (o all’accordo di cessione). Premesso che se di deroga si tratta essa proviene da un atto avente forza di legge e di natura speciale che, retrodatando il momento rilevante per l’apprezzamento del valore di mercato del bene espropriato, rispetta la ratio dell’art. 32 citato, il quale fa comunque «salvi gli specifici criteri previsti dalla legge», mirando (l’art. 2, comma 6, del d.l. del 2009) a sterilizzare le variazioni di valore influenzate dall’evento catastrofico ed eccezionale (il sisma) che ha innescato il bisogno pubblico a cui l’intervento espropriativo ha inteso porre rimedio mediante la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali. 3.- Il secondo motivo, che denuncia violazione degli art. 91 e 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese che si assume erroneamente motivata, è inammissibile, essendo volto a sollecitare la rivisitazione dell’incensurabile apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito, i quali hanno compensato le spese anche in considerazione della «assoluta novità» della questione giuridica esaminata. 4.- Il ricorso è rigettato. Analoghe ragioni giustificano la compensazione delle spese nel giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR
Sentenza Cassazione n. 20662/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris