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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 04438/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 2 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Imperia, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di ricettazione e appropriazione indebita, ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di appropriazione indebita perché estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha ridotto la pena a mesi 3 di reclusione ed euro 300,00 di multa e confermato nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che il ricorso, con il quale genericamente si deduce la mancata assoluzione dell'imputato e il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità è inammissibile, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di esso, meramente reiterativi di questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta.

I motivi di ricorso, con i qual si deducono vizi motivazionali in relazione alle doglianze dell'appello inerenti alla prova della responsabilità sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali nonché prive del necessario confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.

I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte (querele sporte da [OSCURATO:PERSONA] e CARZO Domenico) hanno ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648 cod. pen. ed hanno correttamente confutato le eccezioni difensive (vedi pag. 3 della sentenza di appello).

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 20 dicembre 2022 Il ensigliere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 2 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Imperia, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di ricettazione e appropriazione indebita, ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di appropriazione indebita perché estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha ridotto la pena a mesi 3 di reclusione ed euro 300,00 di multa e confermato nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il ricorso, con il quale genericamente si deduce la mancata assoluzione dell'imputato e il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità è inammissibile, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di esso, meramente reiterativi di questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. I motivi di ricorso, con i qual si deducono vizi motivazionali in relazione alle doglianze dell'appello inerenti alla prova della responsabilità sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali nonché prive del necessario confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte (querele sporte da [OSCURATO:PERSONA] e CARZO Domenico) hanno ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648 cod. pen. ed hanno correttamente confutato le eccezioni difensive (vedi pag. 3 della sentenza di appello). Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 Il ensigliere [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04438/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris