CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 25043/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA c3-0<w sul ricorso iscritto al n. R.G. 22016/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno n. 867/04/21 depositata in data 27/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avvero l'avviso di accertamento notificatogli relativo alla omessa dichiarazione per l'anno 2012 del reddito minimo ex art. 30 L. n. 724/1994; - la CTP rigettava il ricorso; la società appellava tal pronuncia; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'impugnazione; ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a due motivi e illustrato da memoria; l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; Considerato che: - ritiene il Collegio che debba disporsi la trattazione congiunta della presente controversia con i giudizi iscritti al n. r.g. 8333-2021 e al n. r.g. 17190-2021 pendenti tra le stesse parti; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta dei ridetti giudizi. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2022.