CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01161/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 2899anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difes a da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] forza di procura in calce al ricorso, presso i quali è domiciliata in Roma, ViaTacito n. 84; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in atti, presso cui è domiciliat a in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 18; Sez. I–RG 2899/2022 camera di consiglio controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5815 /202 0 pubblicata in data 24/11/2020, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti nel corso delle trattative aventi ad oggetto la concessione di un finanziamento. 2. ― Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che non vi fosse la prova dell’impegno assunto dalla Banca all’erogazione di un finanziamento, né della esistenza di trattative tali da ingenerare nella società attrice un ragionevole affidamento circa la conclusione del contratto. 3. ― Ha proposto appello la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deducendo la erroneità della pronuncia di primo grado sotto il profilo della mancata ammissione dei mezzi istruttori, nonché della errata interpretazione dei fatti e delle emergenze documentali che avrebbero consentito di ravvisare l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla responsabilità della Banca. La Corte di Appello di Roma ha respinto l’impugnazione rilevando che l’appellante non aveva prodotto la documentazione richiamata Sez. I–RG 2899/2022 camera di consiglio al fine di dimostrare l’esistenza di avanzate trattative di per sé idonee a generare in capo alla società un legittimo affidamento, laddove aveva riservato il deposito del fascicolo di primo grado all’atto della costituzione in appello, poi non prodotto incorso di causa. 4. ― L a sentenza è stata impugnata da lla società con ricorso per Cassazione assistito da un solo motivo cui la B anca ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 5. ― Con il primo ed unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/ofalsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. de gli artt. 115, 169, 190e 347 c.p.c., nonché dell’art. 74 disp.att. c.p.c.. Al riguardo, la ricorrente si duole della pronuncia di appello per non aver il giudice distrettuale disposto la rimessione della causa sul ruolo per l’acquisizione del fascicolo di primo grado al fine di poter esaminare la documentazione comprovante la domanda attorea. 6. ― Il motivo, erroneamente proposto ai sensi del n. 3 dell’art.360 c.p.c., essendo stato dedotto un error in procedendo riconducibile all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., va disatteso. Va difatti ribaditoil principio secondo cui secondo cui è l’appellante a dover fornire la dimostrazione delle singole censure mosse, per cui è onere di quest’ultimo, quale che sia stata la sua posizione nella precedente fase processuale, produrre i documenti sui quali egli basa il proprio gravame, ivi compresi i documenti già prodotti in primo grado (Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2005, n. 28498). Sez. I–RG 2899/2022 camera di consiglio Difatti: «Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum judicium), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (revisio prioris instantiae). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado»(Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2013, n. 3033; cui adde n. 26292 del 25/11/2013; n. 11797 del 09/06/2016; n. 21557 del 03/09/2018; n. 40606 del 17/12/2021; occorre per completezza aggiungere che il principio così formulato non è intaccato dalla successiva Cass., Sez. U., 16 febbraio 2023, n. 4835, la quale ha ulteriormente chiarito, per quanto rileva,che il giudice, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado). In definitiva, l’appellante subisce le conseguenze della mancata produzione del proprio fascicolo e di quello dell'altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 28498 del 23/12/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 18205 del 28/08/2007; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6018 del 15/03/2011; id. Sez. L, Sentenza n. 1462 del 22/01/2013; id. Sez. U, Sentenza n. 3033 del 08/02/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 11797 del Sez. I–RG 2899/2022 camera di consiglio 09/06/2016; Sentenza n. 23658 del 10 ottobre 2017). Sicché la Corte di Appello, a fronte dell’onere della parte appellante, non aveva alcun obbligo di rimettere la causa sul ruolo per consentire l’acquisizione dei documenti non prodotti dall’appellante con il fascicolo di parte di primo grado. Conseguentemente la corte distrettuale ha correttamente ritenuto non utilizzabile la documentazione in aderenza al principio affermato da questa Corte secondo cui qualora l'appellante si riservi, nella nota di iscrizione a ruolo dell'impugnazione, di presentare il fascicolo di parte formato in primo grado e ometta, poi, di depositarlo entro il termine prescritto, il giudice d'appello deve decidere sul gravame in baseagli atti legittimamente a sua disposizione al momento della decisione, in conformità al principio di disponibilità delle prove. (Cass. sez. 3, Ordinanza n. 18287 del 25/06/2021). In conclusione, il ricorso è infondato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al rimborso di € 10.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto Sez. I–RG 2899/2022 camera di consiglio per il ricorso, ove dovuto, a