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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34093/2026

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ivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite, nell’interesse del richiedente, le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l’accoglimento dell’istanza;sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’inammissibilità dell’istanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con richiesta presentata l’8 aprile 2026 [OSCURATO:PERSONA] proponeva, ai sensidell’art. 45 cod. proc. pen., istanza di rimessione del procedimento penale,iscritto a ruolo con il n. 14/25 R.G., nel quale l’istante risultava imputatounitamente ad altri soggetti davanti alla Corte di assise di Napoli.Con la richiesta di rimessione si ripercorreva preliminarmente la sequenzaprocedimentale che precedeva la proposizione dell’istanza, che veniva propostanel corso del dibattimento celebrato davanti alla Corte di assise di Napoli, chetraeva origine dai reati che si assumevano commessi da [OSCURATO:PERSONA] e daicoimputati in occasione della manifestazione organizzata, a Napoli, il 23 ottobre2020 contro le disposizioni governative con cui era stato imposto allapopolazione italiana alcune misure di contenimento socio-sanitario – denominateconvenzionalmente lock-down – per fronteggiare l’emergenza pandemica daCovid-19.Occorre precisare, per quanto di interesse ai presenti fini, che le condotteillecite contestate a [OSCURATO:PERSONA] e agli altri imputati ai capi A (artt. 81 cpv.,110, 112, primo comma, n. 1, secondo comma, 419, secondo comma, 110, 112,336, 337, 339, primo e secondo comma, 340, primo e secondo comma, 424,635, secondo comma, 61, primo comma, n. 2, cod. pen., 4 legge 18 aprile 1975,n. 110, 5, comma 5-bis, legge 22 maggio 1975, n. 152, 270-bis.1, 416-bis.1cod. pen.), B (artt. 110, 338, primo e secondo comma, 339, primo, secondo eterzo comma, 270-bis.1, 416-bis.1 cod. pen.) e C (artt. 110, 414, primo esecondo comma, 270-bis.1, 416-bis.1 cod. pen.), erano funzionali a contestarele disposizioni già introdotte e a impedire l’adozione di ulteriori provvedimentirestrittivi dell’attività d’impresa e della circolazione delle persone in funzione delcontrasto alla pandemia da Covid-19.Occorre precisare ulteriormente che i capi A, B e C della rubrica venivanocontestati a [OSCURATO:PERSONA] in concorso con gli imputati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DeGaetano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DiGiacomo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiosuèLimatola, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MosqueaMario [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NicolaTrisciuuoglio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nel processo, inoltre,risultavano costituite, quali parti civili, a mezzo dei rispettivi difensori, ilMinistero dell’Interno, il Comune di Napoli e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nellaqualità di ex Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Campania.1.1.

In questa cornice, la difesa del ricorrente prendeva le mosse dalleimputazioni ascritte a [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che, secondo l’accusa,l’imputato avrebbe agito quale istigatore e promotore dei reati ascrittiall’imputato ai capi A, B e C della rubrica, avvalendosi del suo ruolo politico disegretario nazionale di [OSCURATO:PERSONA].

Tali fatti di reato traevano origine dallepresso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e AntonioArdituro, i cui esiti, secondo la difesa dell’istante, sconfessavano le imputazionielevate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rivelando, già da un primo, superficiale, vaglio delcompendio probatorio, i pregiudizi politici che avevano ispirato i magistratirequirenti procedenti.L’esistenza dei pregiudizi politici che avevano ispirato l’attività dicoordinamento investigativo svolta dai magistrati inquirenti partenopei siriteneva decisiva per comprendere le ragioni che imponevano l’accoglimentodella domanda di remissione presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ai sensidell’art. 45 cod. proc. pen.Si evidenziava, in particolare, che uno dei magistrati inquirenti, il Dott.[OSCURATO:PERSONA], era recentemente balzato agli onori della cronaca per averefesteggiato, il 23 marzo 2026, in occasione di una manifestazione spontaneasvoltasi nella sala dell’[OSCURATO:PERSONA] (A.N.M.), esistenteall’interno del Palazzo di Giustizia di Napoli, l’esito negativo del referendum sullacosiddetta “[OSCURATO:PERSONA]”, svoltosi il 22 e il 23 marzo 2026, ballando ecantando, insieme ad altri colleghi del distretto partenopeo, la canzone intitolata“[OSCURATO:PERSONA]”, che esprimeva in termini inequivocabil i la vocazionedichiaratamente antifascista dei magistrati che avevano intonato il noto canto diispirazione partigiana.

Tale atteggiamento politico pregiudiziale, nel caso dispecie, appariva estremamente problematico, alla luce del fatto che il Dott.[OSCURATO:PERSONA] era il magistrato inquirente che aveva proceduto all’interrogatoriodell’indagato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen., nelprocedimento n. 25328/20 R.G.N.R., iscritto nel registro delle notizie di reatodella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, successivamenteconfluito nel procedimento penale n. 14/25 R.G., pendente davanti alla Corte diassise di Napoli.1.2.

Né era possibile dubitare delle convinzioni antifasciste del Dott.[OSCURATO:PERSONA], che forniva un’interpretazione autentica delle ragioni che lo avevanoindotto a intonare la canzone “[OSCURATO:PERSONA] ciao”, atteso che il magistrato, emersa la suapartecipazione alle manifestazioni di gioia conseguenti alla bocciaturareferendaria, il 26 marzo 2026, aveva inviato una lettera al direttore delquotidiano “La Repubblica” intitolata “I nostri cori nel tribunale di Napoli comeuna liberazione”.Della lettera indirizzata a “La Repubblica” si richiamavano lunghi passaggitestuali, ai quali, nella prospettiva difensiva, si attribuiva un elevato rilievosintomatico nella direzione processuale invocata, finalizzata a dimostrarel’atteggiamento pregiudiziale del Dott. [OSCURATO:PERSONA] e l’idoneità delleconvinzioni politiche manifestate nel corpo della sua missiva – di ispirazionemarcatamente antifascista – a condizionare negativamente l’ambiente giudiziariopartenopeo, nel quale si svolgeva il procedimento penale in cui [OSCURATO:PERSONA] eraimputato, concretizzando quella “grave situazione locale” richiesta dall’art.45cod. proc. pen. per l’accoglimento dell’istanza di rimessioneNel commentare la missiva del Dott. [OSCURATO:PERSONA], nella parte conclusivadell’istanza di rimessione, il difensore dell’imputato, tra l’altro, affermava contoni fortemente critici: «Dispiace dover precisare che l’attività giurisdizionale nondovrebbe esser caratterizzata da alcuna passione, ma dall’imparziale, serena edequilibrata applicazione della legge […]».L’atteggiamento pregiudiziale del Dott. [OSCURATO:PERSONA], manifestato inoccasione delle manifestazioni di giubilo del 23 marzo 2026 e ribadito con l’inviodella missiva del 26 marzo 2026, induceva la difesa di [OSCURATO:PERSONA] a ritenerelegittimo e fondato il timore che l’imputato potesse essere considerato unavversario politico, un «“fascista da colpire, non per quello che avrebbe fatto,bensì per l’ideologia e appartenenza politica […]», da quei magistrati – come lostesso Dott. [OSCURATO:PERSONA] – che hanno fatto, consapevolmente, dell’antifascismoun’ideologia talmente radicata da rappresentare il sostrato umano di una partedegli esponenti del mondo della giurisdizione.1.3.

Il pregiudizio politico che animava i magistrati inquirenti, per altroverso, appariva corroborato dalle emergenze probatorie, a proposito delle qualila difesa del ricorrente richiamava un’informativa di reato del 27 ottobre 2020,firmata dal Col. [OSCURATO:PERSONA], quale comandante del [OSCURATO:PERSONA](R.O.S.) dei Carabinieri di Napoli, nella quale, per i fatti oggetto di contestazione,si individuavano quali promotori della manifestazione organizzata il 23 ottobre2020 – contro le disposizioni governative con cui era stato imposto allapopolazione italiana il lock-down per fronteggiare l’emergenza pandemica daCovid-19 – gli esponenti del gruppo Facebook denominato “Gli insorgenti”, alquale risultava assolutamente estraneo [OSCURATO:PERSONA].Occorreva aggiungere che, nella stessa prospettazione accusatoria, siparlava di rivendicazione e non di concorso nei reati, commessi in occasione dellamanifestazione del 23 ottobre 2020 organizzata dal gruppo “Gli insorgenti”,rispetto alla quale occorreva ribadire l’assoluta estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alladinamica delle vicende criminose in esame, che, peraltro, era attestata in terminiincontrovertibili dall’informativa di reato sopra richiamata.Dall’inconsistenza del quadro probatorio raccolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] da alcuni dei magistrati inquirenti che procedevano nei suoiconfronti, discendeva che l’esercizio dell’azione penale aveva finito percriminalizzare e colpire l’azione politica del segretario di un partito che, èevidente, il soggetto che «ha intonato “[OSCURATO:PERSONA]” all’interno di un’aula delTribunale di Napoli, non può non considerare avversario politico […]».1.4.

Nelle condizioni descritte, non era possibile ipotizzare che a Robertopersone che partecipavano al processo doveva ritenersi inevitabile, non solo perl’apparente collocazione di alcuni magistrati – tra cui quelli che avevano ballato ecantato “[OSCURATO:PERSONA]” – a un’area politica contrapposta e avversaria rispetto aquella dell’imputato, ma anche a causa di possibili pressioni politiche esterneche, nel capoluogo partenopeo, si erano già manifestate in terminiparticolarmente eclatanti.A ulteriore conferma delle pressioni politiche esercitate nei confronti deimagistrati coinvolti, a vario titolo, nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA], sirichiamava l’ammissione della costituzione di parte civile – definita “inopinata”dalla difesa del ricorrente – dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], non solo qualepresidente della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Campania, ma anche iure proprio,deliberata dalla Corte di assise di Napoli il 10 aprile 2026.La difesa dell’istante, pertanto, riteneva che i molteplici e convergentielementi di condizionamento ambientale che si sono descritti suscitassero «nonpoche e fondate preoccupazioni che la Corte d’Assise abbia subito e possacontinuare a subire un rilevante condizionamento, al punto da smarrire quellaserenità e imparzialità che, messa da parte ogni passione, dovrebberocaratterizzare l’esercizio dell'attività giurisdizionale».1.5.

Le considerazioni esposte imponevano l’accoglimento della domanda dirimessione presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’istanza di rimessione proposta da [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersiinammissibile.2.

Osserva, innanzitutto, il Collegio che l’istanza di rimessione può esserepresentata, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen., quando si lamentano «gravisituazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimentieliminabili […]», che «pregiudicano la libera determinazione delle persone chepartecipano al processo, ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica odeterminano motivi di legittimo sospetto […]».

In questi casi, laddove lesituazioni dedotte vengono riscontrate, la Corte di cassazione «su richiestamotivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblicoministero presso il giudice che procede o dell’imputato, rimette il processo adaltro giudice, designato a norma dell’articolo 11».Deve, al contempo, evidenziarsi che l’istanza di rimessione del processodeve essere presentata nel rispetto rigorose delle formalità previste dall’art. 46,comma 1, cod. proc. pen., a tenore del quale: «La richiesta è depositata, con idocumenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entrosette giorni a cura del richiedente alle altre parti».

Tale disposizione deve essereintegrata dalla previsione del suo secondo comma, che riguarda le ipotesi,analoghe a quelle in esame, in cui l’istanza di rimessione è presentatadall’imputato, che prescrive: «La richiesta dell’imputato è sottoscritta da luipersonalmente o da un suo procuratore speciale».Il rispetto di tali formalità si impone a pena di nullità della richiestaproposta, atteso che la rimessione è uno strumento che presenta carattere dieccezionalità, con la conseguenza che solo determinati soggetti processuali, nelrispetto delle forme prescritte dall’art. 46, comma 1, cod. proc. pen., possonoproporre tale istanza.Non può, in proposito, non richiamarsi il principio di diritto, risalente matuttora insuperato, dal quale trae origine la giurisprudenza di legittimitàconsolidatasi in ordine alle modalità con cui deve essere presentata una richiestadi rimessione, ex art. 45 cod. proc. pen., affermato da Sez. 1, n. 1741 del21/03/1995, Genovese, Rv. 202091 - 01, secondo cui: «La notificazione allealtre parti dell’istanza di rimessione è atto che non ammette equipollenti, inquanto, potendo comportare lo spostamento del processo in deroga al principiocostituzionale del giudice naturale, deve essere ben conosciuto dagli altriinteressati perché abbiano la possibilità di interloquire e di far valere le lororagioni.

Ne consegue che non può valere come notificazione di detta istanza ilsuo deposito nelle mani dell’assistente di udienza».Negli stessi termini ermeneutici ci si esprimeva in alcuni, successivi,interventi giurisprudenziali, che richiamavano il principio di diritto affermato daSez. 1, n. 1741 del 21/03/1995, Genovese, cit., ribadendo che il rispetto delleforme previste dall’art. 46, comma 1, cod. proc. pen. costituisce il presuppostoindispensabile e non surrogabile da strumenti processuali equipollenti per poteredalla nullità della richiesta (tra le altre, Sez. 6, n. 24048 del 05/03/2024, Bruni,Rv. 286665 - 01; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264960 - 01;Sez. 1, n. 28730 del 09/07/2002, Marrone, Rv. 221760 - 01; Sez. 1, n. 2174 del03/04/1996, Ridolfo, Rv. 204895 - 01; Sez. 1, n. 5652 del 09/11/1995, Galli, Rv.203063 - 01).Ne discende che l’onere, per il soggetto che presenta una richiesta dirimessione del procedimento, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen., di notificarla,entro sette giorni dal deposito, alle altre parti, è subordinato al rispetto rigorosodelle prescrizioni stabilite dell’art. 46, comma 1 cod. proc. pen., che non possonoessere subordinate dall’eventuale utilizzo di forme equipollenti, che non sonoammissibili, anche quando hanno consentito a tutti i soggetti processuali divenire a conoscenza dell’istanza.

A tali conclusioni si deve pervenire sia per iltenore letterale dell’art. 46 cod. proc. pen., sia per la rilevanza funzionaledell’atto, che, potendo comportare lo spostamento del processo in deroga alprincipio del giudice naturale precostituito per legge, deve esserenecessariamente conosciuto dagli altri, potenziali, interessati, perché abbiano lapossibilità di interloquire su una richiesta che esplica effetti significativi nei loroconfronti.A sostegno di queste conclusioni, che impongono di ribadire la necessità diuna preventiva e integrale conoscenza dell’istanza di rimessione, assicurata dalrispetto delle forme previste dall’art. 46, comma 1, cod. proc. pen., occorrerichiamare il principio di diritto, anch’esso risalente nel tempo, affermato da Sez.U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, Rv. 201300 - 01, a tenore del quale:«L’onere di notificare l’atto alle altre parti, che l’art. 46, comma primo, cod. proc.pen., pone a carico di chi abbia presentato richiesta di rimessione del processo,non viene meno per il semplice fatto che il giudice, cui l’istanza sia statapresentata, abbia irritualmente provveduto su di essa; la parte che intendainsistere nella richiesta coltivando le previste impugnazioni, pertanto, devecomunque curare, a pena di inammissibilità, il rigoroso formale adempimentodella notifica dell’istanza alle altre parti entro sette giorni dal suo deposito incancelleria».Naturale corollario di questo principio è che il giudice di merito al quale siastata presentata una richiesta di rimessione del processo, ai sensi degli artt. 45 e46 cod. proc. pen., essendo funzionalmente incompetente a pronunciarsi, nonpuò adottare alcuna pronuncia in ordine all’istanza.

Il giudice di merito, quindi,ricevuta l’istanza, deve limitarsi a trasmetterla immediatamente alla Corte dicassazione, alla quale spetta il potere esclusivo di valutarla, anche quandol’inammissibilità o l’infondatezza della richiesta siano agevolmente rilevabiliovvero nel caso in cui l’interessato l’abbia riproposta per le stesse ragioni giàoggetto di un precedente provvedimento di rigetto o di inammissibilità (Sez.

U,n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, cit.).2.1.

In questa cornice, deve osservarsi che la richiesta di rimessione delprocedimento iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA], pendente davanti alla Corte diassise di Napoli con il numero di ruolo 14/25 R.G., veniva depositata l’8 aprile2026, presso la Corte di cassazione, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratorespeciale dell’imputato, ai sensi dell’art. 46, comma 2, cod. proc. pen.

La richiestadi remissione veniva corredata delle notifiche eseguite, con modalità telematiche,nei confronti degli imputati, delle quali si dava atto nella “Relazione di notificacon modalità telematica ex art. 3[-]bis l. n. 53/1994” del 14 aprile 2026.Le notifiche telematiche di cui alla relazione di notifica sopra richiamata, inparticolare, venivano eseguite nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DeGaetano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DiGiacomo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiosuèLimatola, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MosqueaMario [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NicolaTrisciuuoglio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La richiesta di rimessione del processo presentata da [OSCURATO:PERSONA], invece,non risultava notificata alle parti civili del procedimento pendente davanti allaCorte di assise di Napoli, rappresentate dal Ministero dell’Interno, dal Comune diNapoli e da [OSCURATO:PERSONA], costituito in proprio e nella qualità di exPresidente della [OSCURATO:PERSONA] della Campania.

Le parti civili, in particolare, sicostituivano nel procedimento oggetto di rimessione all’udienza del 10 aprile2026, come attestato dalla trascrizione integrale del verbale allegato al fascicoloprocessuale, dal quale emergeva che il Ministero dell’Interno si costituiva ingiudizio a mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza dell’Avvocaturadello Stato di Napoli; il Comune di Napoli si costituiva in giudizio a mezzodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], infine si costituiva del 10 aprile 2026a mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Ne discende che l’istanza di rimessione del processo pendente davanti allaCorte di assise di Napoli con il numero di ruolo 14/25 R.G., presentata daRoberto [OSCURATO:PERSONA] l’8 aprile 2026, non risulta depositata nel rispetto delle formepreviste a pena di nullità dall’art. 46, comma 1, cod. proc. pen., non essendostata notificata alle parti civili costituite in quel procedimento, rappresentate,come detto, dal Ministero dell’Interno, dal Comune di Napoli e da [OSCURATO:PERSONA] DeLuca.Né sussistono dubbi sul fatto che l’istanza di rimessione del processo debbaessere notificata, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 46, comma 1, cod. proc.pen., oltre che agli imputati, alle parti civili, che devono essere comprese nellalocuzione “altre parti” prevista dalla stessa disposizione.Tali profili notificatori, da ultimo, sono stati chiariti in termini inequivocabilida Sez. 5, n. 6357 del 16/12/2016, dep. 2017, B., Rv. 269448 - 01, che – inlinea con quanto precedentemente affermato da Sez. 1, n. 5652 del 09/11/1995,Galli, cit.; Sez. 1, n. 1741 del 21/03/1995, Genovese, cit. – ha affermato ilprincipio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «Tra le “altreparti” alle quali deve essere notificata la richiesta di rimessione del processo, èda ricomprendere la persona offesa, quantunque non costituita parte civile,dovendosi avere a riguardo alla sua qualità di parte in senso sostanziale e al suointeresse ad opporsi, eventualmente, all’accoglimento della richiesta».Non può, in proposito, non rilevarsi che la categoria processuale delle “altreparti”, richiamata dall’art. 46, comma 1, cod. proc. pen., deve essereinterpretata in senso ampio, comprendendo non solo la parte civile ma anche «lapersona offesa, quantunque non costituita parte civile, dovendosi avere ariguardo alla sua qualità di parte in senso sostanziale e al suo interesse adopporsi, eventualmente, all’accoglimento della richiesta stessa […] e che lanotifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce unacondizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consenteequipollenti, sicché, in mancanza di essa, l’istanza deve dichiararsi inammissibile[…]» (Sez. 5, n. 6357 del 16/12/2016, dep. 2017, B., cit.).3.

Alle considerazioni esposte nel paragrafo precedente, che, di per sé sole,impongono di ritenere inammissibile l’istanza di rimessione proposta da [OSCURATO:PERSONA] dotate di suggestione, non deduce alcuna delle situazioniriconducibili ai presupposti delineati dall’art. 45 cod. proc. pen.Deve, invero, evidenziarsi che l’assunto difensivo – secondo cui icomportamenti assunti dal Dott. [OSCURATO:PERSONA], di cui si dirà di qui a breve,concretizzavano una “grave situazione locale”, rilevante ex art. 45 cod. proc.pen. – appare smentito dalle emergenze processuali.Occorre, in proposito, precisare durante una manifestazione che aveva luogoil 23 marzo 2026, con connotazioni di spontaneità, nella sala dell’A.N.M. delPalazzo di Giustizia di Napoli, finalizzata a festeggiare l’esito negativo delreferendum sulla cosiddetta “[OSCURATO:PERSONA]”, svoltosi il 22 e il 23 marzo 2026, ilDott. [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri colleghi, danzava e cantava lacanzone “[OSCURATO:PERSONA]”, che, secondo la difesa del ricorrente, esprimeva in terminiinequivocabili la vocazione dichiaratamente antifascista dei magistrati cheavevano intonato il noto canto di ispirazione partigiana.Deve, tuttavia, rilevarsi che tale episodio, attorno al quale ruota l’istanza dirimessione proposta da [OSCURATO:PERSONA], non è idoneo a ritenere sussistentenessuna delle condizioni legittimanti l’accoglimento della richiesta, riconducibilialla nozione di “grave situazione locale” cui fa riferimento l’art. 45 cod. proc.pen.Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, daultimo ribadita in Sez. 5, n. 5955 del 05/02/2026, B., Rv. 289322 - 01 – che sicolloca nel solco ermeneutico prefigurato da Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016,Mancuso, Rv. 268531 - 01; Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014, dep. 2015,Sigmund, Rv. 262278 - 01; Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, dep. 2014, Guerra,Rv. 260889 - 01; Sez. 5, n. 22275 del 27/04/2011, Lavarra, Rv. 250575 - 01;Sez. 1, n. 5682 del 13/10/1997, Manganaro, Rv. 208731 - 01 –, secondo cui:«In tema di rimessione del processo, la “grave situazione locale”, previstadall’art. 45 cod. proc. pen., che è norma di carattere eccezionale e di strettainterpretazione, è configurabile solo in presenza di un fenomeno esterno alladialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo sisvolge, di tale abnormità da indurre il legittimo sospetto di un pericolo concretoper l’imparzialità del giudice, inteso quale ufficio giudiziario nel suo complesso, oper la libera determinazione delle parti, eliminabile esclusivamente con iltrasferimento del processo ad altra sede giudiziaria».Nella stessa direzione ermeneutica, che deve ritenersi assolutamenteconsolidata, occorre richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 3, n.24050 18/12/2017, Ierbulla, Rv. 273116 - 01, secondo cui: «In tema diremissione del processo, per grave situazione locale deve intendersi unfenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territorialenel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza danon poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la nonimparzialità del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolgeil processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione dellepersone che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittimosospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione localee come conseguenza di essa».In questa, incontroversa, cornice, deve osservarsi che le manifestazione digioia espresse in occasione dell’esito negativo del recente referendum sullagiustizia, oggetto di vaglio, non possono ritenersi idonee a configurare l’esistenzadi una “grave situazione locale”, da intendersi quale fenomeno che coinvolgel’ambiente esterno alla dialettica processuale, rappresentato nel nostro caso dallasocietà civile napoletana, che non risulta essere stata coinvolta, nemmenooccasionalmente, dalla riunione spontanea alla quale partecipava il Dott.[OSCURATO:PERSONA].

La manifestazione del 23 marzo 2026, in realtà, presentavaconnotazioni di spontaneità e non mirava, nemmeno indirettamente, a divulgaremessaggi o notizie finalizzati a coinvolgere l’ambiente esterno al procedimento incorso di celebrazione davanti alla Corte di assise di Napoli nel quale RobertoLa vicenda controversa, pertanto, non appare connotata da un’abnormitàtale da potere concretizzare un pericolo concreto per l’imparzialità dell’ufficiogiudiziario nella cui sede di svolgeva il processo di merito o dei magistratigiudicanti davanti ai quali si celebrava il procedimento contro [OSCURATO:PERSONA] e isuoi coimputati.

Nessuno di tali magistrati giudicanti, peraltro, risulta esserestato coinvolto nelle manifestazioni di giubilo post-referendarie censurate dalladifesa del ricorrente, rendendo evidente, anche sotto questo ulteriore profilo,l’assenza di pregiudizi di sorta alla libertà di determinazione delle persone chepartecipano al dibattimento in corso di celebrazione.3.1.

È pur vero che la vicenda controversa, originariamente confinata in uncontesto sostanzialmente spontaneistico e circoscritto ai soli magistrati cheavevano partecipato alla manifestazione, assumeva una rilevanza giornalistica,successiva alla manifestazione, che assumeva contorni nazionali, in conseguenzadella lettera inviata dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] al direttore del quotidiano “LaRepubblica” il 26 marzo 2026, intitolata “I nostri cori nel tribunale di Napoli comeuna liberazione”, in cui il magistrato inquirente chiariva il senso della suapartecipazione alla manifestazione nella quale era stata intonata la canzone“[OSCURATO:PERSONA] ciao”.Tuttavia, a un attento esame, anche il contenuto di tale missiva, non appareidoneo a configurare quella “grave situazione locale”, prefigurata dall’art. 45 cod.proc. pen., per l’accoglimento dell’istanza di rimessione del processo presentatada [OSCURATO:PERSONA].La disamina della missiva rende evidente quanto si sta affermando, nonemergendo da nessuno dei suoi passaggi testuali alcuna forma dicondizionamento, anche solo indiretto, incidente sul procedimento in corso dicelebrazione davanti alla Corte di assise di Napoli, alcun suggerimento oincitamento ad assumere posizioni contro chi non sia antifascista o abbiaespresso opinioni favorevoli alla riforma del [OSCURATO:PERSONA] e non risultando, perconverso, che nessuno dei magistrati che componevano il collegio che giudicavaRoberto [OSCURATO:PERSONA] sia stato coinvolto dalle parole utilizzate in quell’occasioneepistolare dal magistrato partenopeo, peraltro, nelle more, trasferito a un ufficiogiudiziario di altro distretto.Per comprendere quanto si sta affermando, occorre soffermarsi sui passaggiespositivi della missiva del Dott. [OSCURATO:PERSONA], che secondo la difesa dell’istante,maggiormente rivelavano l’atteggiamento pregiudiziale del magistrato, rilevanteai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen.La difesa di [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto, censurava il passaggio iniziale dellalettera del 26 marzo 2026, in cui si affermava: «Caro direttore, non bisognaessere nudi, avere paura della verità e di affrontare le situazioni a testa alta.Quanto accaduto lunedì pomeriggio nella saletta dell’ANM ha destato scalpore, èstato cavalcato per polemizzare e offuscare i risultati del referendum.

Ci siamoritrovati, in tanti, c’erano magistrati esperti e di lungo corso, tanti giovani, molticolleghi che di solito non partecipano alle riunioni dell’associazione.

C’era tantapreoccupazione.

La riforma avrebbe inciso su valori costituzionali altissimi, comeil principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, l’autonomia el’indipendenza della magistratura; per molti di noi difendere quei principi hasignificato sacrificare le vite professionali e private, esporci per difendere lamagistratura, per i colleghi più giovani, per i cittadini più deboli […]».Analogo rilievo sintomatico dei pregiudizi politici manifestati dal Dott.[OSCURATO:PERSONA], rilevanti ex art. 45 cod. proc. pen., venivano colti dalla difesa delrichiedente nella parte conclusiva della lettera, in cui si affermava: «Nonguardateci con la toga in quel momento, ma con la passione che portiamoimmediatamente sotto la toga, senza la quale non saremmo in grado di andarein aula la mattina a sostenere il pesante fardello del giudicare.

Per questo sonocontento di essere stato là, con i miei, molti che non conosco, a vivere unmomento di appartenenza sincero, leale, trasparente, emozionante; soprattuttodi orgoglio di fare parte di una istituzione composta di persone per bene,lavoratrici, che quindi sbagliano, e per questo possono essere criticale ma nonoffese e vilipese […]».Osserva, in proposito, il Collegio che in nessuna delle parole utilizzate neidue passaggi testuali richiamati è possibile ravvisare, anche solo in forma disospetto, forme di condizionamento o di pressione politica nei confronti deigiudici davanti ai quali pendeva il processo celebrato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rilevarsi che il pregiudizio che l’art. 45 cod. proc. pen. vuole evitare deveessere effettivo, dovendosi escludere che la turbativa possa essere soloastrattamente idonea a produrlo, richiedendosi, a questo scopo, un’incidenzanegativa di portata concreta, tale da esplicare un’influenza effettivamenteinquinante.Nè in senso contrario è sufficiente richiamare l'adozione nel processoa carico del ricorrente del provvedimento di ammissione della costituzione diparte civile dell'on.le [OSCURATO:PERSONA], che costituisce decisione assuntanell'ambito dei poteri di cognizione del giudice procedente, ma priva di qualsiasiconnotazione politica e non interpretabile quale effetto del condizionamentooperato da forze esterne al processo stesso.A sostegno di queste affermazioni è possibile richiamare un’ampia casisticagiurisprudenziale, riguardante comportamenti ben più incisivi e potenzialmentecondizionanti, rilevanti ex art. 45 cod. proc. pen., delle condotte assunte nel casodi specie dal Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Basti considerare, a titolo meramenteesemplificativo, che si sono ritenuti irrilevanti nella direzione invocata dalla difesadel rimettente l’esistenza di una pluralità di procedimenti a carico dell’imputatotrattati dallo stesso pubblico ministero, celebrati in presenza di locali campagnedi stampa contrarie al rimettente; le esternazioni pubbliche della localearticolazione territoriale dell’A.N.M. e di magistrati estranei al processo, inconseguenza dell’accoglimento dell’istanza di ricusazione presentatadall’imputato nei confronti di uno dei componenti del collegio giudicante; leintemperanze di un imputato e di un collaboratore di giustizia nei confronti,rispettivamente, del pubblico ministero di udienza e del collegio difensivo, cuiavevano fatto seguito manifestazioni pubbliche di solidarietà da parte di varisoggetti del mondo politico e istituzionale.3.2.

Si deve, pertanto, escludere alla luce della giurisprudenza di legittimitàdiffusamente richiamata nei paragrafi 3 e 3.1, che i comportamenti assunti dalDott. [OSCURATO:PERSONA], così come censurati dalla difesa del rimettente, possanoavere determinato una situazione di perturbamento riguardante l’ambienteterritoriale nel quale il processo si svolge, connotato da tale abnormità econsistenza da rappresentare un pericolo concreto per l’imparzialità del giudice,rappresentato, nel nostro caso, dai componenti del collegio della Corte di assisedi Napoli davanti al quale [OSCURATO:PERSONA] è imputato nel procedimento penale n.14/25 R.G.Non può, del resto, non ribadirsi conclusivamente, in linea con il principio didiritto affermato da Sez.

U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223638 -01 – che, sul piano ermeneutico, costituisce uno spartiacque per laconfigurazione dell’istituto in esame, così come prefigurato dal combinatodisposto degli artt. 45 e 46 cod. proc. pen. – che: «L’istituto della rimessione hacarattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale delgiudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità diun’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse compresequelle che stabiliscono i presupposti per la “translatio iudicii”.

Ne consegue che,da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alladialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo sisvolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essereinterpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità delgiudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo dimerito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone chepartecipano al processo medesimo e, dall’altro, che i motivi di legittimo sospettopossono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e comeconseguenza di essa».3.3.

Deve, infine, evidenziarsi che, nella prospettiva ermeneutica richiamatanei paragrafi 3, 3.1 e 3.2, privo di rilievo appare la questione difensiva relativaalla rilevanza probatoria, favorevole a [OSCURATO:PERSONA], dell’informativa di reato del27 ottobre 2020, firmata dal Col. [OSCURATO:PERSONA], quale comandante del R.O.S. deiCarabinieri di Napoli, da cui sarebbe emersa l’estraneità dell’istante rispetto allamanifestazione organizzata, a Napoli, il 23 ottobre 2020, dagli esponenti delgruppo Facebook denominato “Gli insorgenti”.Questa ulteriore doglianza, invero, introduce questioni probatorie chefuoriescono dal perimetro giurisdizionale assegnato dall’art. 45 cod. proc. pen.alla Corte di cassazione in tema di rimessione del processo, che deve esserelimitato alla sola verifica della sussistenza di una “grave situazione locale”,idonea a provocare un condizionamento all’imparzialità del giudice davanti alquale pende il procedimento.

Rispetto a tale verifica prive di rilievo appaiono lededuzioni relative alla pregnanza del compendio probatorio acquisito, la cuifondatezza deve essere valutata esclusivamente all’interno del procedimento,con un’operazione di ermeneutica processuale speculare e contrapposta a quellache si deve compiere nelle ipotesi di rimessione, che mira a riscontrare lasussistenza di eventi esterni alla dialettica processuale (Sez.

U, n. 13687 del28/01/2003, Berlusconi, cit.).4.

Per queste ragioni, la richiesta di rimessione presentata da [OSCURATO:PERSONA],in relazione al processo pendente davanti alla Corte di assise di Napoli con il n.14/25 R.G., deve essere dichiarata inammissibile, con la conseguente condannadel richiedente al pagamento di una somma in favore della Cassa delleammende, determinata, ai sensi dell’art. 48, comma 6, cod. proc. pen., intremila euro.

P.Q.MDichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento in favoredella cassa delle ammende della somma di euro tremila.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite, nell’interesse del richiedente, le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l’accoglimento dell’istanza;sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’inammissibilità dell’istanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con richiesta presentata l’8 aprile 2026 [OSCURATO:PERSONA] proponeva, ai sensidell’art. 45 cod. proc. pen., istanza di rimessione del procedimento penale,iscritto a ruolo con il n. 14/25 R.G., nel quale l’istante risultava imputatounitamente ad altri soggetti davanti alla Corte di assise di Napoli.Con la richiesta di rimessione si ripercorreva preliminarmente la sequenzaprocedimentale che precedeva la proposizione dell’istanza, che veniva propostanel corso del dibattimento celebrato davanti alla Corte di assise di Napoli, chetraeva origine dai reati che si assumevano commessi da [OSCURATO:PERSONA] e daicoimputati in occasione della manifestazione organizzata, a Napoli, il 23 ottobre2020 contro le disposizioni governative con cui era stato imposto allapopolazione italiana alcune misure di contenimento socio-sanitario – denominateconvenzionalmente lock-down – per fronteggiare l’emergenza pandemica daCovid-19.Occorre precisare, per quanto di interesse ai presenti fini, che le condotteillecite contestate a [OSCURATO:PERSONA] e agli altri imputati ai capi A (artt. 81 cpv.,110, 112, primo comma, n. 1, secondo comma, 419, secondo comma, 110, 112,336, 337, 339, primo e secondo comma, 340, primo e secondo comma, 424,635, secondo comma, 61, primo comma, n. 2, cod. pen., 4 legge 18 aprile 1975,n. 110, 5, comma 5-bis, legge 22 maggio 1975, n. 152, 270-bis.1, 416-bis.1cod. pen.), B (artt. 110, 338, primo e secondo comma, 339, primo, secondo eterzo comma, 270-bis.1, 416-bis.1 cod. pen.) e C (artt. 110, 414, primo esecondo comma, 270-bis.1, 416-bis.1 cod. pen.), erano funzionali a contestarele disposizioni già introdotte e a impedire l’adozione di ulteriori provvedimentirestrittivi dell’attività d’impresa e della circolazione delle persone in funzione delcontrasto alla pandemia da Covid-19.Occorre precisare ulteriormente che i capi A, B e C della rubrica venivanocontestati a [OSCURATO:PERSONA] in concorso con gli imputati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DeGaetano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DiGiacomo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiosuèLimatola, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MosqueaMario [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NicolaTrisciuuoglio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel processo, inoltre,risultavano costituite, quali parti civili, a mezzo dei rispettivi difensori, ilMinistero dell’Interno, il Comune di Napoli e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nellaqualità di ex Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Campania.1.1. In questa cornice, la difesa del ricorrente prendeva le mosse dalleimputazioni ascritte a [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che, secondo l’accusa,l’imputato avrebbe agito quale istigatore e promotore dei reati ascrittiall’imputato ai capi A, B e C della rubrica, avvalendosi del suo ruolo politico disegretario nazionale di [OSCURATO:PERSONA]. Tali fatti di reato traevano origine dallepresso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e AntonioArdituro, i cui esiti, secondo la difesa dell’istante, sconfessavano le imputazionielevate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rivelando, già da un primo, superficiale, vaglio delcompendio probatorio, i pregiudizi politici che avevano ispirato i magistratirequirenti procedenti.L’esistenza dei pregiudizi politici che avevano ispirato l’attività dicoordinamento investigativo svolta dai magistrati inquirenti partenopei siriteneva decisiva per comprendere le ragioni che imponevano l’accoglimentodella domanda di remissione presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ai sensidell’art. 45 cod. proc. pen.Si evidenziava, in particolare, che uno dei magistrati inquirenti, il Dott.[OSCURATO:PERSONA], era recentemente balzato agli onori della cronaca per averefesteggiato, il 23 marzo 2026, in occasione di una manifestazione spontaneasvoltasi nella sala dell’[OSCURATO:PERSONA] (A.N.M.), esistenteall’interno del Palazzo di Giustizia di Napoli, l’esito negativo del referendum sullacosiddetta “[OSCURATO:PERSONA]”, svoltosi il 22 e il 23 marzo 2026, ballando ecantando, insieme ad altri colleghi del distretto partenopeo, la canzone intitolata“[OSCURATO:PERSONA]”, che esprimeva in termini inequivocabil i la vocazionedichiaratamente antifascista dei magistrati che avevano intonato il noto canto diispirazione partigiana. Tale atteggiamento politico pregiudiziale, nel caso dispecie, appariva estremamente problematico, alla luce del fatto che il Dott.[OSCURATO:PERSONA] era il magistrato inquirente che aveva proceduto all’interrogatoriodell’indagato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen., nelprocedimento n. 25328/20 R.G.N.R., iscritto nel registro delle notizie di reatodella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, successivamenteconfluito nel procedimento penale n. 14/25 R.G., pendente davanti alla Corte diassise di Napoli.1.2. Né era possibile dubitare delle convinzioni antifasciste del Dott.[OSCURATO:PERSONA], che forniva un’interpretazione autentica delle ragioni che lo avevanoindotto a intonare la canzone “[OSCURATO:PERSONA] ciao”, atteso che il magistrato, emersa la suapartecipazione alle manifestazioni di gioia conseguenti alla bocciaturareferendaria, il 26 marzo 2026, aveva inviato una lettera al direttore delquotidiano “La Repubblica” intitolata “I nostri cori nel tribunale di Napoli comeuna liberazione”.Della lettera indirizzata a “La Repubblica” si richiamavano lunghi passaggitestuali, ai quali, nella prospettiva difensiva, si attribuiva un elevato rilievosintomatico nella direzione processuale invocata, finalizzata a dimostrarel’atteggiamento pregiudiziale del Dott. [OSCURATO:PERSONA] e l’idoneità delleconvinzioni politiche manifestate nel corpo della sua missiva – di ispirazionemarcatamente antifascista – a condizionare negativamente l’ambiente giudiziariopartenopeo, nel quale si svolgeva il procedimento penale in cui [OSCURATO:PERSONA] eraimputato, concretizzando quella “grave situazione locale” richiesta dall’art.45cod. proc. pen. per l’accoglimento dell’istanza di rimessioneNel commentare la missiva del Dott. [OSCURATO:PERSONA], nella parte conclusivadell’istanza di rimessione, il difensore dell’imputato, tra l’altro, affermava contoni fortemente critici: «Dispiace dover precisare che l’attività giurisdizionale nondovrebbe esser caratterizzata da alcuna passione, ma dall’imparziale, serena edequilibrata applicazione della legge […]».L’atteggiamento pregiudiziale del Dott. [OSCURATO:PERSONA], manifestato inoccasione delle manifestazioni di giubilo del 23 marzo 2026 e ribadito con l’inviodella missiva del 26 marzo 2026, induceva la difesa di [OSCURATO:PERSONA] a ritenerelegittimo e fondato il timore che l’imputato potesse essere considerato unavversario politico, un «“fascista da colpire, non per quello che avrebbe fatto,bensì per l’ideologia e appartenenza politica […]», da quei magistrati – come lostesso Dott. [OSCURATO:PERSONA] – che hanno fatto, consapevolmente, dell’antifascismoun’ideologia talmente radicata da rappresentare il sostrato umano di una partedegli esponenti del mondo della giurisdizione.1.3. Il pregiudizio politico che animava i magistrati inquirenti, per altroverso, appariva corroborato dalle emergenze probatorie, a proposito delle qualila difesa del ricorrente richiamava un’informativa di reato del 27 ottobre 2020,firmata dal Col. [OSCURATO:PERSONA], quale comandante del [OSCURATO:PERSONA](R.O.S.) dei Carabinieri di Napoli, nella quale, per i fatti oggetto di contestazione,si individuavano quali promotori della manifestazione organizzata il 23 ottobre2020 – contro le disposizioni governative con cui era stato imposto allapopolazione italiana il lock-down per fronteggiare l’emergenza pandemica daCovid-19 – gli esponenti del gruppo Facebook denominato “Gli insorgenti”, alquale risultava assolutamente estraneo [OSCURATO:PERSONA].Occorreva aggiungere che, nella stessa prospettazione accusatoria, siparlava di rivendicazione e non di concorso nei reati, commessi in occasione dellamanifestazione del 23 ottobre 2020 organizzata dal gruppo “Gli insorgenti”,rispetto alla quale occorreva ribadire l’assoluta estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alladinamica delle vicende criminose in esame, che, peraltro, era attestata in terminiincontrovertibili dall’informativa di reato sopra richiamata.Dall’inconsistenza del quadro probatorio raccolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] da alcuni dei magistrati inquirenti che procedevano nei suoiconfronti, discendeva che l’esercizio dell’azione penale aveva finito percriminalizzare e colpire l’azione politica del segretario di un partito che, èevidente, il soggetto che «ha intonato “[OSCURATO:PERSONA]” all’interno di un’aula delTribunale di Napoli, non può non considerare avversario politico […]».1.4. Nelle condizioni descritte, non era possibile ipotizzare che a Robertopersone che partecipavano al processo doveva ritenersi inevitabile, non solo perl’apparente collocazione di alcuni magistrati – tra cui quelli che avevano ballato ecantato “[OSCURATO:PERSONA]” – a un’area politica contrapposta e avversaria rispetto aquella dell’imputato, ma anche a causa di possibili pressioni politiche esterneche, nel capoluogo partenopeo, si erano già manifestate in terminiparticolarmente eclatanti.A ulteriore conferma delle pressioni politiche esercitate nei confronti deimagistrati coinvolti, a vario titolo, nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA], sirichiamava l’ammissione della costituzione di parte civile – definita “inopinata”dalla difesa del ricorrente – dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], non solo qualepresidente della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Campania, ma anche iure proprio,deliberata dalla Corte di assise di Napoli il 10 aprile 2026.La difesa dell’istante, pertanto, riteneva che i molteplici e convergentielementi di condizionamento ambientale che si sono descritti suscitassero «nonpoche e fondate preoccupazioni che la Corte d’Assise abbia subito e possacontinuare a subire un rilevante condizionamento, al punto da smarrire quellaserenità e imparzialità che, messa da parte ogni passione, dovrebberocaratterizzare l’esercizio dell'attività giurisdizionale».1.5. Le considerazioni esposte imponevano l’accoglimento della domanda dirimessione presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’istanza di rimessione proposta da [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersiinammissibile.2. Osserva, innanzitutto, il Collegio che l’istanza di rimessione può esserepresentata, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen., quando si lamentano «gravisituazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimentieliminabili […]», che «pregiudicano la libera determinazione delle persone chepartecipano al processo, ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica odeterminano motivi di legittimo sospetto […]». In questi casi, laddove lesituazioni dedotte vengono riscontrate, la Corte di cassazione «su richiestamotivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblicoministero presso il giudice che procede o dell’imputato, rimette il processo adaltro giudice, designato a norma dell’articolo 11».Deve, al contempo, evidenziarsi che l’istanza di rimessione del processodeve essere presentata nel rispetto rigorose delle formalità previste dall’art. 46,comma 1, cod. proc. pen., a tenore del quale: «La richiesta è depositata, con idocumenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entrosette giorni a cura del richiedente alle altre parti». Tale disposizione deve essereintegrata dalla previsione del suo secondo comma, che riguarda le ipotesi,analoghe a quelle in esame, in cui l’istanza di rimessione è presentatadall’imputato, che prescrive: «La richiesta dell’imputato è sottoscritta da luipersonalmente o da un suo procuratore speciale».Il rispetto di tali formalità si impone a pena di nullità della richiestaproposta, atteso che la rimessione è uno strumento che presenta carattere dieccezionalità, con la conseguenza che solo determinati soggetti processuali, nelrispetto delle forme prescritte dall’art. 46, comma 1, cod. proc. pen., possonoproporre tale istanza.Non può, in proposito, non richiamarsi il principio di diritto, risalente matuttora insuperato, dal quale trae origine la giurisprudenza di legittimitàconsolidatasi in ordine alle modalità con cui deve essere presentata una richiestadi rimessione, ex art. 45 cod. proc. pen., affermato da Sez. 1, n. 1741 del21/03/1995, Genovese, Rv. 202091 - 01, secondo cui: «La notificazione allealtre parti dell’istanza di rimessione è atto che non ammette equipollenti, inquanto, potendo comportare lo spostamento del processo in deroga al principiocostituzionale del giudice naturale, deve essere ben conosciuto dagli altriinteressati perché abbiano la possibilità di interloquire e di far valere le lororagioni. Ne consegue che non può valere come notificazione di detta istanza ilsuo deposito nelle mani dell’assistente di udienza».Negli stessi termini ermeneutici ci si esprimeva in alcuni, successivi,interventi giurisprudenziali, che richiamavano il principio di diritto affermato daSez. 1, n. 1741 del 21/03/1995, Genovese, cit., ribadendo che il rispetto delleforme previste dall’art. 46, comma 1, cod. proc. pen. costituisce il presuppostoindispensabile e non surrogabile da strumenti processuali equipollenti per poteredalla nullità della richiesta (tra le altre, Sez. 6, n. 24048 del 05/03/2024, Bruni,Rv. 286665 - 01; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264960 - 01;Sez. 1, n. 28730 del 09/07/2002, Marrone, Rv. 221760 - 01; Sez. 1, n. 2174 del03/04/1996, Ridolfo, Rv. 204895 - 01; Sez. 1, n. 5652 del 09/11/1995, Galli, Rv.203063 - 01).Ne discende che l’onere, per il soggetto che presenta una richiesta dirimessione del procedimento, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen., di notificarla,entro sette giorni dal deposito, alle altre parti, è subordinato al rispetto rigorosodelle prescrizioni stabilite dell’art. 46, comma 1 cod. proc. pen., che non possonoessere subordinate dall’eventuale utilizzo di forme equipollenti, che non sonoammissibili, anche quando hanno consentito a tutti i soggetti processuali divenire a conoscenza dell’istanza. A tali conclusioni si deve pervenire sia per iltenore letterale dell’art. 46 cod. proc. pen., sia per la rilevanza funzionaledell’atto, che, potendo comportare lo spostamento del processo in deroga alprincipio del giudice naturale precostituito per legge, deve esserenecessariamente conosciuto dagli altri, potenziali, interessati, perché abbiano lapossibilità di interloquire su una richiesta che esplica effetti significativi nei loroconfronti.A sostegno di queste conclusioni, che impongono di ribadire la necessità diuna preventiva e integrale conoscenza dell’istanza di rimessione, assicurata dalrispetto delle forme previste dall’art. 46, comma 1, cod. proc. pen., occorrerichiamare il principio di diritto, anch’esso risalente nel tempo, affermato da Sez.U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, Rv. 201300 - 01, a tenore del quale:«L’onere di notificare l’atto alle altre parti, che l’art. 46, comma primo, cod. proc.pen., pone a carico di chi abbia presentato richiesta di rimessione del processo,non viene meno per il semplice fatto che il giudice, cui l’istanza sia statapresentata, abbia irritualmente provveduto su di essa; la parte che intendainsistere nella richiesta coltivando le previste impugnazioni, pertanto, devecomunque curare, a pena di inammissibilità, il rigoroso formale adempimentodella notifica dell’istanza alle altre parti entro sette giorni dal suo deposito incancelleria».Naturale corollario di questo principio è che il giudice di merito al quale siastata presentata una richiesta di rimessione del processo, ai sensi degli artt. 45 e46 cod. proc. pen., essendo funzionalmente incompetente a pronunciarsi, nonpuò adottare alcuna pronuncia in ordine all’istanza. Il giudice di merito, quindi,ricevuta l’istanza, deve limitarsi a trasmetterla immediatamente alla Corte dicassazione, alla quale spetta il potere esclusivo di valutarla, anche quandol’inammissibilità o l’infondatezza della richiesta siano agevolmente rilevabiliovvero nel caso in cui l’interessato l’abbia riproposta per le stesse ragioni giàoggetto di un precedente provvedimento di rigetto o di inammissibilità (Sez. U,n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, cit.).2.1. In questa cornice, deve osservarsi che la richiesta di rimessione delprocedimento iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA], pendente davanti alla Corte diassise di Napoli con il numero di ruolo 14/25 R.G., veniva depositata l’8 aprile2026, presso la Corte di cassazione, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratorespeciale dell’imputato, ai sensi dell’art. 46, comma 2, cod. proc. pen. La richiestadi remissione veniva corredata delle notifiche eseguite, con modalità telematiche,nei confronti degli imputati, delle quali si dava atto nella “Relazione di notificacon modalità telematica ex art. 3[-]bis l. n. 53/1994” del 14 aprile 2026.Le notifiche telematiche di cui alla relazione di notifica sopra richiamata, inparticolare, venivano eseguite nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DeGaetano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DiGiacomo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiosuèLimatola, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MosqueaMario [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NicolaTrisciuuoglio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La richiesta di rimessione del processo presentata da [OSCURATO:PERSONA], invece,non risultava notificata alle parti civili del procedimento pendente davanti allaCorte di assise di Napoli, rappresentate dal Ministero dell’Interno, dal Comune diNapoli e da [OSCURATO:PERSONA], costituito in proprio e nella qualità di exPresidente della [OSCURATO:PERSONA] della Campania. Le parti civili, in particolare, sicostituivano nel procedimento oggetto di rimessione all’udienza del 10 aprile2026, come attestato dalla trascrizione integrale del verbale allegato al fascicoloprocessuale, dal quale emergeva che il Ministero dell’Interno si costituiva ingiudizio a mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza dell’Avvocaturadello Stato di Napoli; il Comune di Napoli si costituiva in giudizio a mezzodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], infine si costituiva del 10 aprile 2026a mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Ne discende che l’istanza di rimessione del processo pendente davanti allaCorte di assise di Napoli con il numero di ruolo 14/25 R.G., presentata daRoberto [OSCURATO:PERSONA] l’8 aprile 2026, non risulta depositata nel rispetto delle formepreviste a pena di nullità dall’art. 46, comma 1, cod. proc. pen., non essendostata notificata alle parti civili costituite in quel procedimento, rappresentate,come detto, dal Ministero dell’Interno, dal Comune di Napoli e da [OSCURATO:PERSONA] DeLuca.Né sussistono dubbi sul fatto che l’istanza di rimessione del processo debbaessere notificata, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 46, comma 1, cod. proc.pen., oltre che agli imputati, alle parti civili, che devono essere comprese nellalocuzione “altre parti” prevista dalla stessa disposizione.Tali profili notificatori, da ultimo, sono stati chiariti in termini inequivocabilida Sez. 5, n. 6357 del 16/12/2016, dep. 2017, B., Rv. 269448 - 01, che – inlinea con quanto precedentemente affermato da Sez. 1, n. 5652 del 09/11/1995,Galli, cit.; Sez. 1, n. 1741 del 21/03/1995, Genovese, cit. – ha affermato ilprincipio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «Tra le “altreparti” alle quali deve essere notificata la richiesta di rimessione del processo, èda ricomprendere la persona offesa, quantunque non costituita parte civile,dovendosi avere a riguardo alla sua qualità di parte in senso sostanziale e al suointeresse ad opporsi, eventualmente, all’accoglimento della richiesta».Non può, in proposito, non rilevarsi che la categoria processuale delle “altreparti”, richiamata dall’art. 46, comma 1, cod. proc. pen., deve essereinterpretata in senso ampio, comprendendo non solo la parte civile ma anche «lapersona offesa, quantunque non costituita parte civile, dovendosi avere ariguardo alla sua qualità di parte in senso sostanziale e al suo interesse adopporsi, eventualmente, all’accoglimento della richiesta stessa […] e che lanotifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce unacondizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consenteequipollenti, sicché, in mancanza di essa, l’istanza deve dichiararsi inammissibile[…]» (Sez. 5, n. 6357 del 16/12/2016, dep. 2017, B., cit.).3. Alle considerazioni esposte nel paragrafo precedente, che, di per sé sole,impongono di ritenere inammissibile l’istanza di rimessione proposta da [OSCURATO:PERSONA] dotate di suggestione, non deduce alcuna delle situazioniriconducibili ai presupposti delineati dall’art. 45 cod. proc. pen.Deve, invero, evidenziarsi che l’assunto difensivo – secondo cui icomportamenti assunti dal Dott. [OSCURATO:PERSONA], di cui si dirà di qui a breve,concretizzavano una “grave situazione locale”, rilevante ex art. 45 cod. proc.pen. – appare smentito dalle emergenze processuali.Occorre, in proposito, precisare durante una manifestazione che aveva luogoil 23 marzo 2026, con connotazioni di spontaneità, nella sala dell’A.N.M. delPalazzo di Giustizia di Napoli, finalizzata a festeggiare l’esito negativo delreferendum sulla cosiddetta “[OSCURATO:PERSONA]”, svoltosi il 22 e il 23 marzo 2026, ilDott. [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri colleghi, danzava e cantava lacanzone “[OSCURATO:PERSONA]”, che, secondo la difesa del ricorrente, esprimeva in terminiinequivocabili la vocazione dichiaratamente antifascista dei magistrati cheavevano intonato il noto canto di ispirazione partigiana.Deve, tuttavia, rilevarsi che tale episodio, attorno al quale ruota l’istanza dirimessione proposta da [OSCURATO:PERSONA], non è idoneo a ritenere sussistentenessuna delle condizioni legittimanti l’accoglimento della richiesta, riconducibilialla nozione di “grave situazione locale” cui fa riferimento l’art. 45 cod. proc.pen.Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, daultimo ribadita in Sez. 5, n. 5955 del 05/02/2026, B., Rv. 289322 - 01 – che sicolloca nel solco ermeneutico prefigurato da Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016,Mancuso, Rv. 268531 - 01; Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014, dep. 2015,Sigmund, Rv. 262278 - 01; Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, dep. 2014, Guerra,Rv. 260889 - 01; Sez. 5, n. 22275 del 27/04/2011, Lavarra, Rv. 250575 - 01;Sez. 1, n. 5682 del 13/10/1997, Manganaro, Rv. 208731 - 01 –, secondo cui:«In tema di rimessione del processo, la “grave situazione locale”, previstadall’art. 45 cod. proc. pen., che è norma di carattere eccezionale e di strettainterpretazione, è configurabile solo in presenza di un fenomeno esterno alladialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo sisvolge, di tale abnormità da indurre il legittimo sospetto di un pericolo concretoper l’imparzialità del giudice, inteso quale ufficio giudiziario nel suo complesso, oper la libera determinazione delle parti, eliminabile esclusivamente con iltrasferimento del processo ad altra sede giudiziaria».Nella stessa direzione ermeneutica, che deve ritenersi assolutamenteconsolidata, occorre richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 3, n.24050 18/12/2017, Ierbulla, Rv. 273116 - 01, secondo cui: «In tema diremissione del processo, per grave situazione locale deve intendersi unfenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territorialenel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza danon poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la nonimparzialità del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolgeil processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione dellepersone che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittimosospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione localee come conseguenza di essa».In questa, incontroversa, cornice, deve osservarsi che le manifestazione digioia espresse in occasione dell’esito negativo del recente referendum sullagiustizia, oggetto di vaglio, non possono ritenersi idonee a configurare l’esistenzadi una “grave situazione locale”, da intendersi quale fenomeno che coinvolgel’ambiente esterno alla dialettica processuale, rappresentato nel nostro caso dallasocietà civile napoletana, che non risulta essere stata coinvolta, nemmenooccasionalmente, dalla riunione spontanea alla quale partecipava il Dott.[OSCURATO:PERSONA]. La manifestazione del 23 marzo 2026, in realtà, presentavaconnotazioni di spontaneità e non mirava, nemmeno indirettamente, a divulgaremessaggi o notizie finalizzati a coinvolgere l’ambiente esterno al procedimento incorso di celebrazione davanti alla Corte di assise di Napoli nel quale RobertoLa vicenda controversa, pertanto, non appare connotata da un’abnormitàtale da potere concretizzare un pericolo concreto per l’imparzialità dell’ufficiogiudiziario nella cui sede di svolgeva il processo di merito o dei magistratigiudicanti davanti ai quali si celebrava il procedimento contro [OSCURATO:PERSONA] e isuoi coimputati. Nessuno di tali magistrati giudicanti, peraltro, risulta esserestato coinvolto nelle manifestazioni di giubilo post-referendarie censurate dalladifesa del ricorrente, rendendo evidente, anche sotto questo ulteriore profilo,l’assenza di pregiudizi di sorta alla libertà di determinazione delle persone chepartecipano al dibattimento in corso di celebrazione.3.1. È pur vero che la vicenda controversa, originariamente confinata in uncontesto sostanzialmente spontaneistico e circoscritto ai soli magistrati cheavevano partecipato alla manifestazione, assumeva una rilevanza giornalistica,successiva alla manifestazione, che assumeva contorni nazionali, in conseguenzadella lettera inviata dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] al direttore del quotidiano “LaRepubblica” il 26 marzo 2026, intitolata “I nostri cori nel tribunale di Napoli comeuna liberazione”, in cui il magistrato inquirente chiariva il senso della suapartecipazione alla manifestazione nella quale era stata intonata la canzone“[OSCURATO:PERSONA] ciao”.Tuttavia, a un attento esame, anche il contenuto di tale missiva, non appareidoneo a configurare quella “grave situazione locale”, prefigurata dall’art. 45 cod.proc. pen., per l’accoglimento dell’istanza di rimessione del processo presentatada [OSCURATO:PERSONA].La disamina della missiva rende evidente quanto si sta affermando, nonemergendo da nessuno dei suoi passaggi testuali alcuna forma dicondizionamento, anche solo indiretto, incidente sul procedimento in corso dicelebrazione davanti alla Corte di assise di Napoli, alcun suggerimento oincitamento ad assumere posizioni contro chi non sia antifascista o abbiaespresso opinioni favorevoli alla riforma del [OSCURATO:PERSONA] e non risultando, perconverso, che nessuno dei magistrati che componevano il collegio che giudicavaRoberto [OSCURATO:PERSONA] sia stato coinvolto dalle parole utilizzate in quell’occasioneepistolare dal magistrato partenopeo, peraltro, nelle more, trasferito a un ufficiogiudiziario di altro distretto.Per comprendere quanto si sta affermando, occorre soffermarsi sui passaggiespositivi della missiva del Dott. [OSCURATO:PERSONA], che secondo la difesa dell’istante,maggiormente rivelavano l’atteggiamento pregiudiziale del magistrato, rilevanteai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen.La difesa di [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto, censurava il passaggio iniziale dellalettera del 26 marzo 2026, in cui si affermava: «Caro direttore, non bisognaessere nudi, avere paura della verità e di affrontare le situazioni a testa alta.Quanto accaduto lunedì pomeriggio nella saletta dell’ANM ha destato scalpore, èstato cavalcato per polemizzare e offuscare i risultati del referendum. Ci siamoritrovati, in tanti, c’erano magistrati esperti e di lungo corso, tanti giovani, molticolleghi che di solito non partecipano alle riunioni dell’associazione. C’era tantapreoccupazione. La riforma avrebbe inciso su valori costituzionali altissimi, comeil principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, l’autonomia el’indipendenza della magistratura; per molti di noi difendere quei principi hasignificato sacrificare le vite professionali e private, esporci per difendere lamagistratura, per i colleghi più giovani, per i cittadini più deboli […]».Analogo rilievo sintomatico dei pregiudizi politici manifestati dal Dott.[OSCURATO:PERSONA], rilevanti ex art. 45 cod. proc. pen., venivano colti dalla difesa delrichiedente nella parte conclusiva della lettera, in cui si affermava: «Nonguardateci con la toga in quel momento, ma con la passione che portiamoimmediatamente sotto la toga, senza la quale non saremmo in grado di andarein aula la mattina a sostenere il pesante fardello del giudicare. Per questo sonocontento di essere stato là, con i miei, molti che non conosco, a vivere unmomento di appartenenza sincero, leale, trasparente, emozionante; soprattuttodi orgoglio di fare parte di una istituzione composta di persone per bene,lavoratrici, che quindi sbagliano, e per questo possono essere criticale ma nonoffese e vilipese […]».Osserva, in proposito, il Collegio che in nessuna delle parole utilizzate neidue passaggi testuali richiamati è possibile ravvisare, anche solo in forma disospetto, forme di condizionamento o di pressione politica nei confronti deigiudici davanti ai quali pendeva il processo celebrato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rilevarsi che il pregiudizio che l’art. 45 cod. proc. pen. vuole evitare deveessere effettivo, dovendosi escludere che la turbativa possa essere soloastrattamente idonea a produrlo, richiedendosi, a questo scopo, un’incidenzanegativa di portata concreta, tale da esplicare un’influenza effettivamenteinquinante.Nè in senso contrario è sufficiente richiamare l'adozione nel processoa carico del ricorrente del provvedimento di ammissione della costituzione diparte civile dell'on.le [OSCURATO:PERSONA], che costituisce decisione assuntanell'ambito dei poteri di cognizione del giudice procedente, ma priva di qualsiasiconnotazione politica e non interpretabile quale effetto del condizionamentooperato da forze esterne al processo stesso.A sostegno di queste affermazioni è possibile richiamare un’ampia casisticagiurisprudenziale, riguardante comportamenti ben più incisivi e potenzialmentecondizionanti, rilevanti ex art. 45 cod. proc. pen., delle condotte assunte nel casodi specie dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Basti considerare, a titolo meramenteesemplificativo, che si sono ritenuti irrilevanti nella direzione invocata dalla difesadel rimettente l’esistenza di una pluralità di procedimenti a carico dell’imputatotrattati dallo stesso pubblico ministero, celebrati in presenza di locali campagnedi stampa contrarie al rimettente; le esternazioni pubbliche della localearticolazione territoriale dell’A.N.M. e di magistrati estranei al processo, inconseguenza dell’accoglimento dell’istanza di ricusazione presentatadall’imputato nei confronti di uno dei componenti del collegio giudicante; leintemperanze di un imputato e di un collaboratore di giustizia nei confronti,rispettivamente, del pubblico ministero di udienza e del collegio difensivo, cuiavevano fatto seguito manifestazioni pubbliche di solidarietà da parte di varisoggetti del mondo politico e istituzionale.3.2. Si deve, pertanto, escludere alla luce della giurisprudenza di legittimitàdiffusamente richiamata nei paragrafi 3 e 3.1, che i comportamenti assunti dalDott. [OSCURATO:PERSONA], così come censurati dalla difesa del rimettente, possanoavere determinato una situazione di perturbamento riguardante l’ambienteterritoriale nel quale il processo si svolge, connotato da tale abnormità econsistenza da rappresentare un pericolo concreto per l’imparzialità del giudice,rappresentato, nel nostro caso, dai componenti del collegio della Corte di assisedi Napoli davanti al quale [OSCURATO:PERSONA] è imputato nel procedimento penale n.14/25 R.G.Non può, del resto, non ribadirsi conclusivamente, in linea con il principio didiritto affermato da Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223638 -01 – che, sul piano ermeneutico, costituisce uno spartiacque per laconfigurazione dell’istituto in esame, così come prefigurato dal combinatodisposto degli artt. 45 e 46 cod. proc. pen. – che: «L’istituto della rimessione hacarattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale delgiudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità diun’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse compresequelle che stabiliscono i presupposti per la “translatio iudicii”. Ne consegue che,da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alladialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo sisvolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essereinterpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità delgiudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo dimerito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone chepartecipano al processo medesimo e, dall’altro, che i motivi di legittimo sospettopossono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e comeconseguenza di essa».3.3. Deve, infine, evidenziarsi che, nella prospettiva ermeneutica richiamatanei paragrafi 3, 3.1 e 3.2, privo di rilievo appare la questione difensiva relativaalla rilevanza probatoria, favorevole a [OSCURATO:PERSONA], dell’informativa di reato del27 ottobre 2020, firmata dal Col. [OSCURATO:PERSONA], quale comandante del R.O.S. deiCarabinieri di Napoli, da cui sarebbe emersa l’estraneità dell’istante rispetto allamanifestazione organizzata, a Napoli, il 23 ottobre 2020, dagli esponenti delgruppo Facebook denominato “Gli insorgenti”.Questa ulteriore doglianza, invero, introduce questioni probatorie chefuoriescono dal perimetro giurisdizionale assegnato dall’art. 45 cod. proc. pen.alla Corte di cassazione in tema di rimessione del processo, che deve esserelimitato alla sola verifica della sussistenza di una “grave situazione locale”,idonea a provocare un condizionamento all’imparzialità del giudice davanti alquale pende il procedimento. Rispetto a tale verifica prive di rilievo appaiono lededuzioni relative alla pregnanza del compendio probatorio acquisito, la cuifondatezza deve essere valutata esclusivamente all’interno del procedimento,con un’operazione di ermeneutica processuale speculare e contrapposta a quellache si deve compiere nelle ipotesi di rimessione, che mira a riscontrare lasussistenza di eventi esterni alla dialettica processuale (Sez. U, n. 13687 del28/01/2003, Berlusconi, cit.).4. Per queste ragioni, la richiesta di rimessione presentata da [OSCURATO:PERSONA],in relazione al processo pendente davanti alla Corte di assise di Napoli con il n.14/25 R.G., deve essere dichiarata inammissibile, con la conseguente condannadel richiedente al pagamento di una somma in favore della Cassa delleammende, determinata, ai sensi dell’art. 48, comma 6, cod. proc. pen., intremila euro. P.Q.MDichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento in favoredella cassa delle ammende della somma di euro tremila.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34093/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris