CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09206/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10957/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Apice, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 9 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 - controricorrente - avverso la sentenza n. 1840/08/2014 della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna depositata il 21 ottobre 2014 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello e sul ricorso iscritto al n. 1013/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 - controricorrente - avverso il diniego di definizione emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il 19 luglio 2018 ex art. 11, comma 10, del d.l. n. 50 del 2017, convertito dalla legge n. 96 del 2017 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle entrate, avendo rilevato una discordanza tra i dati contenuti negli elenchi dei clienti e fornitori trasmessi da [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2007, ai sensi degli artt. 8-bis e 4-bis del d.P.R. n. 322 del 1998, convertito dalla legge n. 248 del 2006, e quelli trasmessi dai clienti, esaminata la documentazione contabile prodotta dal contribuente in risposta all'invito, emise avviso di accertamento ai fini del recupero di IRPEF, IRAP e I.V.A. 2. L'atto impositivo venne impugnato dal contribuente per violazione dell'art. 12 dello Statuto del contribuente e la Commissione tributaria provinciale adita respinse il ricorso.All'esito dell'appello del contribuente, che sollevò questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., la Commissione tributaria regionale rigettò l'impugnazione. Osservando che l'Amministrazione finanziaria aveva provveduto alla verifica sulla base della documentazione prodotta dal contribuente, ed in particolare degli elenchi dei clienti e fornitori trasmessi, e che il contribuente, a seguito del contraddittorio instaurato, pur avendo richiesto ulteriore termine per il deposito di documentazione, null'altro aveva depositato, rilevò che il contraddittorio risultava integrato e che l'Ufficio aveva emesso l'atto impositivo sulla base delle risultanze acquisite, rispettando il termine concesso allo Stamin per la produzione della documentazione e «comprovando anche in giudizio l'urgenza della sua successiva emissione, attesa l'imminente scadenza a fine 2012 del termine decadenziale di cui all'art. 43 del d.P.R. 600/1973». Ritenne, inoltre, che il contribuente avesse .. provveduto solo con memoria illustrativa, in data 24 maggio 2013, a sollevare questioni di merito, prima mai dedotte in giudizio, non rispettando quanto statuito dagli artt. 24, 20 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992. 3. Avverso la suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate mediante controricorso. Il ricorso è stato iscritto a ruolo al n. 10957/2015 R.G. 4. In data 6 dicembre 2017, il ricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, presentata in data 29 settembre 2017, nonché modello F24 di pagamento. 5. In data 27 luglio 2018 l'Agenzia delle entrate ha notificato a [OSCURATO:PERSONA] provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia tributaria, richiesta dal contribuente ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, convertito dalla legge n. 96 del 2017, avendo riscontrato che, in violazione del comma 5 dell'art. 11 citato, il contribuente, precedentemente alla domanda del 29 settembre 2017, aveva già manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (cd. rottamazione delle cartelle), mediante presentazione, in data 21 aprile 2017, di apposita dichiarazione, richiedendo il pagamento dilazionato in cinque rate di quattro cartelle esattoriali nelle quali erano confluite tre iscrizioni a ruolo provvisorie eseguite dall'Ufficio finanziario in pendenza del giudizio instaurato avverso l'avviso di accertamento. 6. In data 26 ottobre 2018 [OSCURATO:PERSONA] ha notificato all'Agenzia delle entrate ricorso per cassazione avverso il diniego di definizione emesso il 19 luglio 2018, non provvedendo, tuttavia, alla iscrizione a ruolo. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso notificato in data 29 novembre 2018. Il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata è stato iscritto a ruolo al n. 1013/2019 R.G. 7. In data 21 dicembre 2018 il contribuente ha depositato, nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento (n. 10957/15 R.G.), istanza di sospensione ex art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018 e, con successiva istanza depositata il 7 giugno 2019, ha insistito nella richiesta di sospensione del processo, allegando copia della domanda di definizione agevolata e di comunicazione dell'Agenzia delle entrate. In prossimità dell'adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va disposta la riunione del ricorso iscritto al n. 1013/2019 r.g. al ricorso n. 10957/15 r.g., di iscrizione più risalente. 1.1. In conformità a quanto previsto dal decreto n. 149 del 30 ottobre 2018 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte Suprema di Cassazione, ai ricorsi per cassazione previsti dall'art. 11, comma 10, del decreto-legge n. 50/15, convertito dalla legge n. 96/2017, contro il diniego della definizione agevolata delle controversie tributarie, ferma restando la necessità del deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] civile con esazione del contributo unificato, deve essere attribuito lo stesso numero di ruolo del ricorso principale. 1.2. Qualora, come nel caso in esame, il ricorso per cassazione avverso il diniego della definizione agevolata sia stato iscritto a ruolo con un numero successivo a quello del ricorso principale, tenuto conto che il giudizio sul diniego si atteggia come un giudizio incidentale , rispetto al giudizio principale, non può che procedersi alla riunione dei due ricorsi. Difatti, la decisione sul diniego di condono si pone in «stretto rapporto di pregiudizialità» rispetto a quella concernente l'atto impositivo. Come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1518 del 27 gennaio 2016, «Il condono fiscale ....costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un'analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata» e, pertanto, la definizione agevolata, incidendo sul rapporto sostanziale e processuale tra il contribuente e il fisco, assume carattere logicamente prevalente su quest'ultimo. 2. Premesso ciò, l'espresso diniego alla definizione agevolata adottato dall'Agenzia delle entrate impone di esaminare, con priorità, il ricorso con il quale il contribuente ha impugnato dinanzi a questa Corte tale provvedimento. 2.1. Il ricorso va dichiarato improcedibile. 2.2. Il ricorso, sebbene notificato all'Agenzia delle entrate, non risulta essere stato depositato e iscritto a ruolo da [OSCURATO:PERSONA], come da certificazione della Cancelleria di questa Corte in data 9 gennaio 2019. Deve, quindi, farsi applicazione nella specie del principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione - e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso - ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell'interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (Cass., sez. 6-L, 28/12/2011, n. 29297; Cass., sez. 1, 18/02/2016, n. 3193; Cass., sez. 6-L, 2/12/2020, n. 27571). 2.3. Le spese relative al ricorso contro il diniego della definizione agevolata della controversia seguono i criteri della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Va, inoltre, escluso, con riguardo all'impugnazione del diniego di condono, che sia applicabile il disposto di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto con l'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012. Come chiarito di recente da questa Sezione, la norma sembra riferirsi, in termini onnicomprensivi, alla «impugnazione», senza ulteriori qualificazioni. Occorre, tuttavia, osservare che l'art. 28, comma 1, lett. a), I. n. 183 del 2011, che ha inserito il comma 1-bis all'art. 13 del t.u. cit. - a cui il comma 1-quater fa riferimento - ha sì previsto che «Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione», ma deve essere riguardato alla luce del successivo comma 3 del medesimo art. 28, che fornisce la disciplina temporale e per il quale «La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge». La disciplina, pertanto, resta strettamente ancorata ai giudizi (le «controversie pendenti») e all'oggetto, giudiziale, degli stessi poiché investe l'impugnazione di un provvedimento «pubblicato» ovvero «depositato». In altri termini, l'alveo dell'art. 13, comma 1-quater, t.u. cit., è oggettivamente delimitato alla natura giudiziale del provvedimento oggetto dell'impugnazione e non può includere le impugnazioni che pur proposte con ricorso per cassazione, riguardino, come nella specie, un atto amministrativo (Cass., sez. 5, 29/11/2021, n. 37166). 3. Passando all'esame del ricorso avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento (R.G. 10957/15), con il primo motivo il ricorrente denuncia la «Violazione di legge con esclusivo riferimento all'errata interpretazione circa il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, anche in combinato disposto con l'art. 1 della stessa legge 212/2000 e con gli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., nonché del principio di rilevanza comunitaria del contraddittorio preventivo, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto la C.T.R. ha erroneamente ritenuto che l'inferiore termine di 16 giorni, che era stato concesso dall'Agenzia al contribuente per dimostrare la sua innocenza fiscale, la esonerasse dall'obbligo di rispettare il termine di 60 gg. prima di notificare l'avviso di accertamento senza incorrere nell'invalidità dell'avviso stesso». Sostiene che la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto che, in sede di invito al contraddittorio del 7 novembre 2012, si fosse consumato il diritto del contribuente di presentare le proprie osservazioni, senza considerare che proprio dalla data di rilascio del verbale di contraddittorio l'Agenzia avrebbe dovuto attendere sessanta giorni prima di emettere l'avviso di accertamento, stante l'inderogabilità del termine stabilito dall'art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000. 4. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, in quanto la C.T.R. ha erroneamente ritenuto che le ragioni di particolare urgenza, che consentono ex lege la deroga del termine di 60 giorni, possono essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale utile al fine dell'accertamento da parte dell'Ufficio e non invece in specifiche ragioni di urgenza riferibili alla peculiare situazione del contribuente. A sostegno del mezzo richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U, n. 18184 del 2013), secondo cui non costituisce valida ragione d'urgenza, idonea a giustificare la notifica dell'avviso di accertamento prima dei 60 giorni dal verbale di chiusura, la circostanza che l'atto sia in scadenza. 5. Con il terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, il ricorrente lamenta che la C.T.R., in violazione del divieto di proporre in appello nuove eccezioni e nuovi temi di indagine che non siano rilevabili d'ufficio, ha ritenuto di esaminare e valutare la ragione di urgenza dedotta dall'Ufficio. Precisa, sul punto, che l'Agenzia delle entrate non aveva indicato i motivi di urgenza né nell'avviso di accertamento, né nelle controdeduzioni presentate dinanzi alla C.T.P., ma soltanto in appello, in evidente violazione del citato art. 57, atteso che l'onere di allegare i motivi di urgenza che avevano giustificato la deroga al termine di 60 gg. non poteva ritenersi mera difesa. 6. Non ricorrono i presupposti per l'esame nel merito della controversia. 6.1. Come esposto in premessa, il contribuente ha avanzato istanza per la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018 ed ha prodotto comunicazione dell'Agenzia delle entrate dalla quale non risultano importi da pagare. L'Agenzia delle entrate nulla ha osservato e nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei suddetti documenti che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti (non essendo stato eccepito che non le fossero stati notificati ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.); ne consegue che di essi si deve tenere conto, dovendosi reputare che la controricorrente concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge (Cass., sez. L, 2/05/2019, n. 11540). 6.2. Deve, pertanto, ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata. L'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018 prevede che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali...» e, ai sensi del successivo comma 13, «in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto...». Nel caso di specie, non risulta che sia stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né che sia stato notificato atto di diniego della definizione entro il 31 luglio 2020. Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., sez. 6-5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782) P.Q.M. riunito il ricorso iscritto al n. 1013/19 R.G. al presente ricorso, dichiara improcedibile il ricorso avverso il diniego della definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA] a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio relative al ricorso avverso il diniego di condono che liquida in euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Dichiara estinto per legge il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento per il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del