Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 30998/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26072/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], Università e Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino 2; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2099/2017 del Z(M(A 2 maggio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022 LU (,,C dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto con ricorso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca innanzi al Tribunale di Roma esponendo che: - era inserita nella graduatoria permanente del personale ATA con profilo professionale di Assistente amministrativo della Provincia di Roma; - aveva lavorato per diversi anni alle dipendenze del Ministero in forza di numerosi contratti a tempo determinato nella scuola pubblica da novembre 2004 ad agosto 2011.

La ricorrente ha chiesto la dichiarazione d'illegittimità dei termini apposti a tali contratti, con conseguente loro conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e risarcimento del danno, nonché il riconoscimento dell'anzianità maturata.

Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 9793/2013, ha accolto il ricorso solo in ordine alla domanda concernente l'anzianità maturata.

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita proponendo appello incidentale.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2099/17, ha rigettato l'appello principale e accolto, in parte, quello incidentale, riconoscendo l'illegittimità dell'apposizione dei termini ai citati contratti, con condanna del Ministero appellante a corrispondere un risarcimento del danno commisurato a sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con unico motivo il Ministero dell'Istruzione, Ricerca ed Università lamenta la violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES allegato alla citata direttiva, degli artt. 485, 489 e 526 del d.l.gs. n. 297 del 1994, dell'art. 4 della legge n. 124 del 1999, dell'art. 5, comma 4 bis, e dell'art. 10, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1, commi 95-132, della legge n. 107 del 2015.

Parte ricorrente deduce che la corte territoriale avrebbe errato nel non valutare se la controricorrente fosse stata o meno immessa in ruolo e nel non tenere conto che l'onere della prova della sua regolarizzazione gravava sulla dipendente. 2) La doglianza è inammissibile.

Infatti, parte ricorrente ha omesso di indicare persino quando la controricorrente sarebbe stata immessa in ruolo e dalla sentenza di appello non risulta se la questione e la relativa prova siano mai stati portati all'attenzione della corte territoriale, con la conseguenza che l'accertamento di tale circostanza, concernente un fatto rilevante ai fini della decisione, non può più essere compiuto in questa sede di legittimità.D'altronde, la difesa erariale, prospettando l'avvenuta immissione in ruolo della controparte, ha sollevato un'eccezione in senso lato, che implica necessariamente, proprio in quanto eccezione, accertamenti di fatto, preclusi alla Suprema Corte.

Né assume rilievo la circostanza che quello su cui si basa l'eccezione di parte ricorrente sarebbe un fatto sopravvenuto rispetto all'introduzione del giudizio di merito.

Infatti, in sede di legittimità non possono allegarsi fatti sopravvenuti (e, a fortiori, neppure già verificatisi in pendenza dei gradi di merito), che non potrebbero neppure essere provati mediante produzioni documentali, essendo queste ultime consentite soltanto nei casi di cui all'art. 372, comma 1, c.p.c. (sul punto, si veda Cass., Sez.

L., n. 21355 del 6 luglio 2022, con la relativa motivazione). 3) Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Ministero ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, attesa la sua natura di amministrazione statale difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.

P.Q.M.

La Corte, - dichiara inammissibile il ricorso;- condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite che liquida in C 4.000,00 per compenso ed C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26072/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], Università e Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino 2; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2099/2017 del Z(M(A 2 maggio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022 LU (,,C dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto con ricorso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca innanzi al Tribunale di Roma esponendo che: - era inserita nella graduatoria permanente del personale ATA con profilo professionale di Assistente amministrativo della Provincia di Roma; - aveva lavorato per diversi anni alle dipendenze del Ministero in forza di numerosi contratti a tempo determinato nella scuola pubblica da novembre 2004 ad agosto 2011. La ricorrente ha chiesto la dichiarazione d'illegittimità dei termini apposti a tali contratti, con conseguente loro conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e risarcimento del danno, nonché il riconoscimento dell'anzianità maturata. Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 9793/2013, ha accolto il ricorso solo in ordine alla domanda concernente l'anzianità maturata. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita proponendo appello incidentale. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2099/17, ha rigettato l'appello principale e accolto, in parte, quello incidentale, riconoscendo l'illegittimità dell'apposizione dei termini ai citati contratti, con condanna del Ministero appellante a corrispondere un risarcimento del danno commisurato a sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con unico motivo il Ministero dell'Istruzione, Ricerca ed Università lamenta la violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES allegato alla citata direttiva, degli artt. 485, 489 e 526 del d.l.gs. n. 297 del 1994, dell'art. 4 della legge n. 124 del 1999, dell'art. 5, comma 4 bis, e dell'art. 10, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1, commi 95-132, della legge n. 107 del 2015. Parte ricorrente deduce che la corte territoriale avrebbe errato nel non valutare se la controricorrente fosse stata o meno immessa in ruolo e nel non tenere conto che l'onere della prova della sua regolarizzazione gravava sulla dipendente. 2) La doglianza è inammissibile. Infatti, parte ricorrente ha omesso di indicare persino quando la controricorrente sarebbe stata immessa in ruolo e dalla sentenza di appello non risulta se la questione e la relativa prova siano mai stati portati all'attenzione della corte territoriale, con la conseguenza che l'accertamento di tale circostanza, concernente un fatto rilevante ai fini della decisione, non può più essere compiuto in questa sede di legittimità.D'altronde, la difesa erariale, prospettando l'avvenuta immissione in ruolo della controparte, ha sollevato un'eccezione in senso lato, che implica necessariamente, proprio in quanto eccezione, accertamenti di fatto, preclusi alla Suprema Corte. Né assume rilievo la circostanza che quello su cui si basa l'eccezione di parte ricorrente sarebbe un fatto sopravvenuto rispetto all'introduzione del giudizio di merito. Infatti, in sede di legittimità non possono allegarsi fatti sopravvenuti (e, a fortiori, neppure già verificatisi in pendenza dei gradi di merito), che non potrebbero neppure essere provati mediante produzioni documentali, essendo queste ultime consentite soltanto nei casi di cui all'art. 372, comma 1, c.p.c. (sul punto, si veda Cass., Sez. L., n. 21355 del 6 luglio 2022, con la relativa motivazione). 3) Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Ministero ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, attesa la sua natura di amministrazione statale difesa dall'Avvocatura generale dello Stato. P.Q.M. La Corte, - dichiara inammissibile il ricorso;- condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite che liquida in C 4.000,00 per compenso ed C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%. Così deciso in Rom
Sentenza Cassazione n. 30998/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris