CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50605/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva; ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di censura relativi alla qualificazione della condotta ascritta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed alla confisca del denaro, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 3); ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e privo di adeguato confronto critico con la sentenza impugnata che, con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici (si veda pagina 4), ha escluso la possibilità di formulare una prognosi positiva in ordine all'adempimento delle prescrizioni ponendo l'accento sulla precedente condanna dell'imputato per il reato di evasione commesso dopo il reato oggetto del presente giudizio; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2