CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25022/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’AvvocaturaGenerale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12domicilia e con domicilio digitale ex lege-ricorrente in via principale-controComune dell'Aquila, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difesoper procura speciale in atti dall’[OSCURATO:PERSONA] edall’[OSCURATO:PERSONA] e con domicilio digitale ex lege-controricorrente e ricorrente in via incidentale-Numero registro generale 23290/2022Numero sezionale 2798/2026Numero di raccolta generale 25022/2026Data pubblicazione 06/09/2026controGiuliani Augusta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] per procura specialein atti ed elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 35/b presso lostudio dell’[OSCURATO:PERSONA] e con domicilio digitale ex lege-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila n. 496/2022 depositatail 04/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Le sorelle Giuliani erano comproprietarie pro-indiviso, ciascuna per laquota di un quarto dell’intero, di un fabbricato sito nel Comune dell’Aquila,in [OSCURATO:PERSONA] da Pentima, fuori dal centro storico. L’edificio, già fatiscentee disabitato, aveva subito gravi danni a seguito del sisma del 6 aprile 2009,venendo dichiarato inagibile con esito “E” e successivamente demolito insomma urgenza, con ordinanza sindacale del 17 aprile 2009.presentava domanda di contributo per la ricostruzione delle parti comunidell’edificio. L’[OSCURATO:PERSONA] per la Ricostruzione dell'Aquila, di seguitoU.S.R.A., rigettava l’istanza, ritenendo che nessuno dei comproprietariavesse titolo a percepire ulteriori contributi, avendo già beneficiato delcontributo per la propria abitazione principale.Gli interessati impugnavano il silenzio dell’U.S.R.A., davanti al TARAbruzzo, che con sentenza n. 65/2017 accertava l’illegittimità del silenzio,ordinando all’Ufficio per la Ricostruzione di provvedere sull’istanza.Numero registro generale 23290/2022Numero sezionale 2798/2026Numero di raccolta generale 25022/2026Data pubblicazione 06/09/2026Il TAR non riconobbe alcun diritto al contributo, ritenendo trattarsi diprocedimento, confermava il rigetto con nota del 17 gennaio 2018.2. Le ricorrenti proponevano ricorso ai sensi dell’art. 702‑bis c.p.c. perl’accertamento del diritto al contributo.Il Tribunale ordinario dell’Aquila rigettava la domanda, affermando che:- il contributo per immobili non adibiti ad abitazione principale erariconoscibile una sola volta e con limite massimo di euro 80.000;- le ricorrenti avevano già beneficiato del contributo per le rispettiveabitazioni principali;- il contributo per le parti comuni presupponeva l’esistenza di uncondominio, non di una comunione pro-indiviso;- la normativa emergenziale era di stretta interpretazione e nonconsentiva estensioni analogiche.Il Tribunale riteneva l’errore del Comune laddove sosteneva che nonesistessero parti comuni perché l’edificio era in comunione pro-indiviso.La comunione poteva avere parti comuni, anche se non si trattava di uncondominio tecnico, ma avrebbero sbagliato anche i ricorrenti perché ilproblema non era se astrattamente esistessero parti comuni, ma se nel lorocaso concreto il contributo fosse o meno concedibile. Il punto nodale erainfatti per Tribunale il divieto di cumulo e avendo sia il Comune chel’U.S.R.A. rappresentano che i ricorrenti avevano già beneficiato delcontributo per la propria abitazione principale, questo era il motivo decisivodel rigetto.I ricorrenti avevano già ricevuto il contributo per la loro abitazioneprincipale e non consentendo la normativa emergenziale un secondocontributo per un’altra unità immobiliare (se non nei casi tassativi, che quinon sarebbero ricorsi), essi non potevano ottenere il contributo perl’immobile di [OSCURATO:PERSONA] da Pentima, anche se si trattava di parti comuni.Numero registro generale 23290/2022Numero sezionale 2798/2026Numero di raccolta generale 25022/2026Data pubblicazione 06/09/20263. La Corte d’Appello dell’Aquila, davanti alla quale proponevanogravame i ricorrenti, in primo grado soccombenti, ha integralmenteriformato la decisione, riconoscendo il diritto al contributo per le particomuni, sulla base di tre assunti:a) l’art. 3, lett. e‑bis, D.L. 39/2009 (recante “Interventi urgenti in favoredelle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mesedi aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”) costituiscenorma primaria che riconosce un contributo autonomo per le parti comuni,senza condizionarlo alla spettanza del contributo per le proprietà esclusive;b) le OPCM ([OSCURATO:PERSONA] Presidente del Consiglio), fonti attuative, devonoessere lette in conformità alla norma primaria di cui non possono restringerela portata;c) il contributo per le parti comuni spetta anche quando nessunproprietario abbia titolo al contributo per la parte esclusiva.Sulle indicate premesse la Corte territoriale in applicazione delladisciplina del condominio a una comunione ha riconosciuto il contributo.U.S.R.A. con unico articolato motivo ricorre per la cassazionedell’indicata sentenza.Anche il Comune dell’Aquila ricorre, in via incidentale, con unico motivoavverso la sentenza d’appello.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BianchiEmanuela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MastrantonioSabrina, [OSCURATO:PERSONA] anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],deceduta nelle more, originaria comproprietaria.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’U.S.R.A., con unico articolato motivo, deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1100 ss. e 1117 ss.Numero registro generale 23290/2022Numero sezionale 2798/2026Numero di raccolta generale 25022/2026Data pubblicazione 06/09/2026c.c. perché l’edificio per cui era stato richiesto il contributo non era uncondominio, ma una comunione, sicché non esistevano “parti comuni” aisensi dell’art. 1117 c.c., e, ancora, la violazione dell’art. 3 D.L. 39/2009 edelle OPCM 3779 e 3790/2009 per essere il contributo per parti comuniprevisto, dalla normativa primaria e di attuazione dell’emergenza postterremoto in Abruzzo, solo per i condomìni e non per le comunioni.La Corte d’Appello avrebbe pertanto illegittimamente esteso ladisciplina, in violazione del carattere eccezionale della normativaemergenziale laddove il contributo per le parti comuni presuppone chealmeno un proprietario goda di analogo diritto per la proprietà esclusiva,condizione assente nel caso di specie.2. Il Comune dell’Aquila propone anch’esso un unico motivo di ricorso,ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deducendo: l’erronea applicazionedell’art. 3, lett. e‑bis, D.L. 39/2009, nel rilievo che la norma riguardaesclusivamente gli immobili condominiali e non le comunioni indivise; laviolazione degli artt. 1100, 1117 e 1118 c.c.: la Corte di merito avrebbeconfuso comunione e condominio; la violazione dell’art. 67‑quater D.L.83/2012 dove la disciplina speciale ivi prevista, che consente contributi peredifici con unico proprietario o senza abitazioni principali, vale solo per ilcentro storico, mentre l’immobile oggetto di domanda se ne trovava fuori;la violazione dell’art. 14 preleggi perché la Corte territoriale avrebbeapplicato analogicamente norme eccezionali. Le ricorrenti avevano giàpercepito contributi per le abitazioni principali, con conseguente divieto dicumulo.3. I controricorrenti oppongono l’inammissibilità dei ricorsi e la loroinfondatezza nella correttezza della decisione della Corte d’Appello, cheavrebbe fatto applicazione lineare della normativa primaria e secondaria intema di contributi post‑sisma.3.1. Sul piano processuale, i controricorrenti rilevano come leamministrazioni ricorrenti abbiano introdotto in sede di legittimità questioniNumero registro generale 23290/2022Numero sezionale 2798/2026Numero di raccolta generale 25022/2026Data pubblicazione 06/09/2026mai dedotte nei precedenti gradi di giudizio, in violazione del principio diautosufficienza e del divieto dei “nova”.3.1.1. In particolare, l’USRA avrebbe evocato per la prima volta iltema della natura “non condominiale” dell’edificio, senza averlo maiarticolato nei propri scritti difensivi di merito.3.1.2. Il Comune, a sua volta, avrebbe omesso di impugnare unautonomo capo della motivazione della Corte territoriale, con conseguenteformazione di giudicato interno.3.2. Sul piano sostanziale, i controricorrenti rivendicano la pienacorrettezza della lettura offerta dalla Corte d’Appello, fondata sull’art. 3,lett. e‑bis), del D.L. 39/2009, norma primaria che avrebbe riconosciuto uncontributo autonomo e generalizzato per la ricostruzione delle parti comunidegli edifici danneggiati, senza subordinare tale beneficio alla spettanza delcontributo per le unità immobiliari di proprietà esclusiva.La distinzione tra condominio e comunione, enfatizzata dai ricorrentiprincipali, sarebbe priva di rilievo, poiché la stessa normativa attuativa (art.1, comma 5‑bis, OPCM 3790/2009) avrebbe equiparato espressamente lacomunione immobiliare al condominio ai fini dell’accesso al contributo.La Corte territoriale avrebbe correttamente ricondotto la disciplinaemergenziale all’interno del perimetro tracciato dalla fonte primaria,evitando letture restrittive non consentite dal sistema delle fonti.La normativa regolamentare non potrebbe derogare alla legge néintrodurre limitazioni non previste dal legislatore, il quale ha intesoassicurare la ricostruzione integrale del tessuto edilizio, indipendentementedalla destinazione d’uso delle singole unità o dalla qualificazione civilisticadel rapporto tra i proprietari.I controricorrenti contestano, inoltre, la tesi del divieto di cumulo,evidenziando come la richiesta riguardi esclusivamente le parti comuni, enon le proprietà esclusive, sicché non vi sarebbe alcuna duplicazione dibenefici. La riduzione proporzionale prevista dal comma 5‑bis dell’art. 1Numero registro generale 23290/2022Numero sezionale 2798/2026Numero di raccolta generale 25022/2026Data pubblicazione 06/09/2026OPCM 3790/2009 opererebbe solo nel caso – qui insussistente – in cui unproprietario percepisca anche il contributo per la propria unità esclusiva.Viene respinto il richiamo dell’art. 67‑quater D.L. 83/2012, perché talenorma, riferita al solo centro storico, non sarebbe mai stata posta afondamento della decisione impugnata e non avrebbe interferito con ladisciplina generale delle parti comuni.4. Con memoria illustrativa i controricorrenti rimarcano l’erroremetodologico comune ai ricorsi principale e incidentale.Tale errore consisterebbe nell’avere ricondotto la domanda degliodierni resistenti alla categoria del contributo per una seconda unitàimmobiliare privata, mentre l’oggetto del giudizio – come correttamenteindividuato dalla Corte d’Appello – riguarderebbe esclusivamente ilcontributo per gli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dell’edificio.Le stesse Amministrazioni, in precedenti pareri e circolari, avevanoriconosciuto la finanziabilità delle parti comuni anche in presenza dicomunioni e di unità non principali.5. I motivi di ricorso, principale dell’U.S.R.A. e incidentale del Comunedell’Aquila, possono essere esaminati congiuntamente, poiché fondati sucensure tra loro strettamente connesse, tutte rivolte a denunciare l’erroneaqualificazione giuridica della fattispecie e la conseguente distortaapplicazione della normativa emergenziale da parte della Corte territoriale.5.1. Le eccezioni preliminari sollevate dai controricorrenti non colgononel segno e devono essere disattese.5.1.1. L’eccezione di giudicato, fondata sulla sentenza del TARAbruzzo n. 65/2017, è infondata.La pronuncia amministrativa si è limitata ad accertare l’illegittimitàdel silenzio osservato dall’U.S.R.A. e ad ordinare all’amministrazione diprovvedere sull’istanza dei privati, senza alcuna statuizione sulla spettanzadel contributo, né sulla qualificazione dell’edificio, né sulla natura delbeneficio richiesto.Numero registro generale 23290/2022Numero sezionale 2798/2026Numero di raccolta generale 25022/2026Data pubblicazione 06/09/2026Non si è formato, dunque, alcun giudicato sostanziale idoneo aprecludere la riproposizione delle questioni nel giudizio civile.La Corte d’Appello, nel ritenere che la sentenza amministrativa avesse“implicitamente” riconosciuto la fondatezza della pretesa, ha attribuito algiudicato un contenuto che esso non possiede.5.1.2. Del pari è infondata l’eccezione di novità.Le questioni dedotte dinanzi a questa Corte – natura dell’edificio,configurabilità di parti comuni, divieto di cumulo, inapplicabilità dell’art. 3,lett. e‑bis), D.L. 39/2009 – erano già state introdotte e decise in primogrado, come emerge dall’ordinanza del Tribunale dell’Aquila (ordinanza854/2019), che ha fondato il rigetto proprio su tali presupposti.Il Comune e l’U.S.R.A. hanno richiamato espressamente l’ordinanzanei rispettivi ricorsi, riproducendone i passaggi essenziali e contestando lariforma operata dalla Corte territoriale.Le questioni sono state altresì riproposte in appello.5.2. Nel merito, i ricorsi sono fondati.La Corte d’Appello ha ritenuto applicabile la disciplina del contributoper le parti comuni prevista dall’art. 3, rubricato “Ricostruzione eriparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo;indennizzi a favore delle imprese”, al comma 1, lett. e‑bis), decreto-legge28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpitedagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulterioriinterventi urgenti di protezione civile).La disposizione stabilisce espressamente che: “e-bis) nel caso diimmobili condominiali, l'assegnazione dei fondi necessari per riparare leparti comuni direttamente all'amministratore che sarà tenuto apreventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilitàseparata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasil'amministratore si avvale dell'ausilio di condomini che rappresentinoalmeno il 35 per cento delle quote condominiali” e la Corte di merito sugliNumero registro generale 23290/2022Numero sezionale 2798/2026Numero di raccolta generale 25022/2026Data pubblicazione 06/09/2026indicati contenuti ha ritenuto che l’edificio fosse assimilabile ad uncondominio.Tale qualificazione è erronea.È pacifico in atti – e riconosciuto dalle stesse originarie proprietarie,indiviso”, privo di porzioni esclusive e privo di un condominio in sensotecnico, la cui esistenza, invece, è necessaria in forza dell’art. 3, comma 1,lett. e-bis) cit.L’errore in cui è incorsa la Corte territoriale nella qualificazioneemerge con particolare evidenza in ragione dei principi, costanti, affermatidalla giurisprudenza di legittimità in tema di condominio.Secondo la Cassazione, il condominio negli edifici presuppone in modoindefettibile: la presenza di unità immobiliari in proprietà esclusiva,strutturalmente autonome e funzionalmente indipendenti; la correlataesistenza di parti comuni destinate al servizio delle singole unità, individuatedall’art. 1117 c.c.; un rapporto di accessorietà tra le parti comuni e le unitàesclusive; una ripartizione millesimale proporzionata al valore delleproprietà individuali; una gestione comune affidata all’amministratore,obbligatoria quando i partecipanti sono più di otto.La Corte ha in più occasioni chiarito che “ il regime del condominionegli edifici - inteso come diritto e come organizzazione - si istaura per leggenel fabbricato, nel quale esistono più piani o porzioni di piano, cheappartengono in proprietà esclusiva a persone diverse, ai quali dallarelazione di accessorietà è legato un certo numero di cose, impianti e servizicomuni [e che] il condominio si costituisce (ex lege) non appena, perqualsivoglia fatto traslativo, i piani o le porzioni di piano del fabbricatovengono ad appartenere a soggetti differenti” (Cass. SU, sentenza, n. 2046del 2006, in motivazione; in termini, già: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4769del 21/10/1978), con l’effetto che il condominio non può configurarsiNumero registro generale 23290/2022Numero sezionale 2798/2026Numero di raccolta generale 25022/2026Data pubblicazione 06/09/2026laddove l’intero edificio appartenga ai medesimi soggetti “pro‑indiviso”senza alcuna porzione esclusiva.In tali casi, l’istituto applicabile resta la comunione ordinaria,disciplinata dagli artt. 1100 ss. c.c., priva di parti comuni in senso tecnico,poiché l’intero bene è comune e non esistono unità autonome a cui le partipossano accedere come “pertinenze”.La disciplina del condominio è di stretta interpretazione, nonsuscettibile di applicazione analogica alla comunione indivisa, stante ladiversità strutturale dei due istituti e la necessità della presenza di proprietàesclusive (v., in punto di impugnazione delle delibere dell’assemblea deicomunisti: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2299 del 26/01/2022; in termini,Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22025 del 31/07/2025).Alla luce di tali principi, risulta evidente che la disciplina di cui all’art.3, comma 1, lett. e‑bis), D.L. 39/2009 non può essere estesa a un immobileprivo di proprietà esclusive e integralmente in comunione pro‑indiviso.L’analogia è poi esclusa anche in ragione dell’art. 14 disp. prel.,quando – come nel caso di specie – si tratti di normativa eccezionale, qualequella emergenziale post‑sisma, che, di stretta interpretazione, individuatassativamente i beneficiari e i presupposti del contributo.La Corte d’Appello ha dunque erroneamente assimilato unacomunione ordinaria a un condominio, applicando una normativa chepresuppone elementi strutturali del tutto assenti nella fattispecie.5.3. Resta in rilievo un ulteriore profilo, già dedotto dal Comunedell’Aquila, che concorre a sostenere la fondatezza della relativa censura.La Corte territoriale ha altresì disatteso il divieto di cumulo previstodall’art. 1, comma 3, OPCM 3790/2009, laddove è pacifico che tutte lecomproprietarie avevano già percepito il contributo per la propria abitazioneprincipale né l’immobile oggetto di causa era abitazione principale, né eraadibito ad attività d’impresa o professionale.Numero registro generale 23290/2022Numero sezionale 2798/2026Numero di raccolta generale 25022/2026Data pubblicazione 06/09/2026Il sistema emergenziale consente un secondo contributo solo inipotesi tassative, non ricorrenti nel caso di specie.La Corte d’Appello ha trasformato il contributo per le parti comuni inun beneficio autonomo e svincolato, in contrasto con la struttura normativa,che prevede un meccanismo di coordinamento (art. 3 OPCM 3790/2009,comma 5‑bis dove è previsto che: “L'importo del contributo o delfinanziamento dovuto al singolo proprietario ai sensi del presente articolo èdiminuito, ove questo inerisce anche agli interventi strutturali o sulle particomuni, della quota, rapportata al valore della proprietà individuale, delcontributo o del finanziamento concesso al rappresentante della comunioneo all'amministratore del condominio”), non di finanziamento indipendente.La Corte d’Appello ha ritenuto che la lett. e‑bis dell’art. 3 cit. configuriun contributo per parti comuni del tutto autonomo, non soggetto ai limitiprevisti per i contributi individuali e non condizionato alla destinazione delleunità immobiliari.Questa lettura non è conforme al sistema dove la lett. e‑bis cit.individua solo il soggetto destinatario del contributo (amministratore orappresentante della comunione), disciplina solo la modalità di erogazionee gestione e non deroga ai presupposti sostanziali previsti per l’accesso alcontributo, non eliminando il coordinamento con il divieto di cumulo previstodall’art. 1 OPCM 3790/2009.In altri termini, la norma non crea un “terzo canale” di finanziamentosvincolato, ma si innesta nel sistema generale dei contributi, che restagovernato dai criteri di priorità e dai limiti posti dalla normativa primaria esecondaria.5.4. Il Comune ha ancora correttamente evidenziato che la disciplinaspeciale che consente il contributo per edifici privi di abitazioni principali èpoi limitata al centro storico dell’Aquila, con l’inapplicabilità dell’art.67‑quater, rubricato “Criteri e modalità della ricostruzione”, del D.L.83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese).Numero registro generale 23290/2022Numero sezionale 2798/2026Numero di raccolta generale 25022/2026Data pubblicazione 06/09/2026L’immobile delle ricorrenti è situato fuori da tale perimetro e la Corted’Appello dell’Aquila ha omesso di considerare tale limite, applicando unadisciplina eccezionale oltre i casi previsti.5.5. Conclusivamente, la Corte territoriale ha attribuito alle OPCM unsignificato incompatibile con la fonte primaria, ampliando la portata dellalett. e‑bis) oltre i casi previsti e neutralizzando la distinzione tra condominioe comunione. La decisione impugnata si pone inoltre in contrasto con ilsistema delineato dal D.L. 39/2009 e dalle correlate OPCM 3790 e3805/2009, che non prevedono un contributo autonomo per le parti comunidi edifici non condominiali, né consentono di superare il divieto di cumulo.6. I ricorsi principale e incidentale devono essere accolti.La sentenza impugnata va cassata nei limiti delle censure accolte, conrinvio alla Corte d’Appello dell’Aquila, in diversa composizione, cheprovvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie i motivi dei ricorsi principale e incidentale, cassa lasentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e rinvia la causa, ancheper le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello dell’Aquila, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]