CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 1977
Cassazione n. 02298/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 6 febbraio 2024 la Corte di appello di Perugia confermava la sentenza del 20 ottobre 2021 con cui il Tribunale di Terni, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di reclusione avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 10 ter del D.Lgs. 74/2000 in quanto, in qualità di legale rappresentante della omonima ditta individuale, ometteva di versare nei termini previsti l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d'imposta 2016 per un ammontare complessivo superiore ai 445.000,00; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità censurando la sentenza impugnata per aver valutato sussistente la condotta contestata esclusivamente sulla scorta della documentazione connessa alla denuncia proveniente dalla Agenzia delle Entrate; che con il secondo motivo il Cancemi eccepiva l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha adeguatamente argomentato circa l'idoneità/efficacia probatoria della documentazione proveniente dalla Agenzia delle Entrate dando rilevo alla circostanza che in nessun caso il ricorrente ha fornito alcun dato positivo utile a metterne in discussione le risultanze né questi ha documentato circostanze tali da escludere la sussistenza dell'elemento psicologico; che il secondo motivo è del pari manifestamente infondato atteso che la Corte perugina ha correttamente escluso l'applicabilità dell'invocato art. 131 bis cod. pen. dando rilevo alla misura del versamento omesso, quasi il doppio dela soglia di punibilità; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionare nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equìtativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il Consigliere e