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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19409/2026

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ato a TREVISO il 29/12/1953 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 22 luglio 2025, la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato manifestamente infondata l'istanza di ricusazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso tutti i componenti del collegio della medesima Corte, avanti al quale è in corso la trattazione, in sede di rinvio, del procedimento n. 1354/2025 [OSCURATO:PERSONA], nel quale [OSCURATO:PERSONA] è imputato del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:SOCIETA]) di cui lo stesso era legale rappresentante.

Con tale istanza l'imputato deduceva che i singoli magistrati componenti del Collegio avevano adottato decisioni nell'ambito di procedimenti esecutivi concernenti le confische per equivalente disposte con sentenza definitiva dellaCorte d'appello di Venezia n. 1291/2017, nelle quali avevano espresso valutazioni di merito su questioni che riguardavano il medesimo [OSCURATO:PERSONA], nella medesima veste di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], cui si riferisce il processo pendente; inoltre i reati in relazione ai quali era stata disposta la confisca nel richiamato procedimento erano stati commessi nel medesimo contesto temporale del reato di bancarotta fraudolenta oggetto del procedimento in corso.

La Corte territoriale ha escluso che dalla pronuncia dei provvedimenti evocati a fondamento dell'istanza potesse derivare alcun pregiudizio per l'istante, atteso che i procedimenti esecutivi attenevano ad una sentenza avente ad oggetto reati diversi (trattandosi di reati fiscali), erano circoscritti nei limiti delle procedure esecutive immobiliari instaurate a seguito della definitività delle confische disposte dalla suddetta sentenza ed erano collegati solo soggettivamente con il processo in corso di svolgimento.

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza, articolando due motivi di censura.

2.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 41, commi 1 e 3 e 127 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.

La Corte territoriale, nel dichiarare de plano manifestamente infondata l'istanza di ricusazione, avrebbe violato l'art. 127 cod. proc. pen., dal momento che la stessa non era ictu ()culi fittizia, ma richiedeva un approfondito raffronto tra l'imputazione per il reato di bancarotta fraudolenta oggetto del procedimento in corso e la motivazione delle ordinanze pronunciate nei giudizi di esecuzione.

L'ordinanza impugnata, inoltre, non avrebbe esplicitato le ragioni che rendevano manifesta l'infondatezza dell'istanza.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 37, comma 1 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Il ricorrente rileva che nel giudizio pendente a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, la Corte territoriale sarebbe chiamata ad accertare la natura del denaro sottratto alla [OSCURATO:SOCIETA], al fine di stabilire se esso, all'epoca dei prelievi indebiti ascritti al [OSCURATO:PERSONA], fosse entrato a far parte del patrimonio della società ovvero fosse rimasto di proprietà dei depositanti, in quanto solo nel primo caso sarebbe configurabile il reato di bancarotta distrattiva, mentre nel secondo sarebbe integrata la fattispecie di appropriazione indebita, Le quattro ordinanze emesse dalla Corte d'appello in funzione di giudice dell'esecuzione e poste a fondamento dell'istanza di ricusazione avrebbero espresso valutazioni di merito in ordine a tale natura e dunque su una questione centrale ai fini dell'accertamento che il Collegio ricusato è chiamato ad effettuare.

Tali elementi non sarebbero stati valutati dall'ordinanza impugnata la quale sarebbe dunque incorsa nel dedotto vizio.

23. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

2.1. Il ricorrente, nel denunciare l'adozione della procedura de plano per la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione, non coglie l'essenza della struttura normativa del giudizio di ricusazione, differente nelle forme e nei contenuti, secondo che si prospetti una decisione di inammissibilità, da adottare con ordinanza, ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., oppure un giudizio di merito sull'istanza di ricusazione, previsto dal comma 3 dello stesso articolo, quando non sussista una delle condizioni per decidere senza ritardo e senza contraddittorio in presenza.

Occorre ribadire che, in tema di ricusazione, ai fini della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione avanzata dall'imputato nei confronti dei componenti il collegio e fondata su motivi manifestamente infondati, è legittima l'adozione della procedura de plano, senza la partecipazione delle parti in camera di consiglio, previa fissazione di udienza e relativo avviso (ex plurimis Sez. 6, n. 38796 del 28/10/2025, Russo, Rv. 288966 - 01; Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270770 - 01; Sez. 3, n. 19964 del 29/3/2007, Stara, Rv. 236733).

La procedura camerale, infatti, non comporta alcuna violazione del principio del contraddittorio, il quale è garantito dalla possibilità di presentare deduzioni in forma scritta anche non in presenza delle parti.

Inoltre, è lo stesso art. 41, comma 1, a prescrivere che il collegio designato per la ricusazione provveda a decidere «senza ritardo», mentre non vi sono richiami normativi alle forme dettate dall'art. 127 cod. proc. pen., a differenza di quanto previsto nel successivo comma 3, della medesima disposizione, relativo alla decisione di merito sulla ricusazione (vedi, in tema, Sez. 4, n. 42024 del 6/7/2017, Ventrici, cit.).

2.2. Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge con chiarezza che la ragione della ritenuta inammissibilità della istanza di ricusazione è stata ravvisata proprio nella sua manifesta infondatezza, atteso che la Corte d'appello, in ossequio al disposto di cui all'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., ha radicalmente escluso ogni possibile pregiudizio legato ad eventuali interferenze nell'oggetto della valutazione giudiziale derivante dalla pronuncia nel procedimento di esecuzione delle ordinanze indicate dal ricusante.

33. Il secondo motivo è infondato.

3.1. L'istituto della ricusazione costituisce lo strumento con cui l'ordinamento processuale intende assicurare alle parti la possibilità di estromettere dal processo il giudice che versa in una situazione che possa pregiudicare la sua terzietà e imparzialità, così da assicurare l'osservanza del principio costituzionale del giusto processo sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice; sicché la mera connessione probatoria tra due procedimenti che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto non determina la sussistenza di un'ipotesi di ricusazione, non potendosi ritenere "pregiudicante" l'attività dei giudici ricusati che abbiano partecipato al collegio che ha valutato, in altro e diverso procedimento a carico dello stesso imputato, le stesse fonti di prova in relazione ad un diverso reato o comunque a diversi fatti (Sez. 6, n. 14 del 18/09/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 258449; Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272845).

In particolare, è stato ripetutamente affermato il principio secondo cui la valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell'ambito di un procedimento, ancorché connesso o collegato a quello del quale è investito, concernente lo stesso imputato ma un reato storicamente diverso, laddove funzionale all'esercizio della funzione decisoria, non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né essa dà luogo ad una situazione di incompatibilità rilevante ex art. 37, comma 1, lett. a) non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico, alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale (Sez. 5, n. 21146 del 7/2/2019, Giunchiglia, Rv. 275347; cfr. anche Sez. 5, n. 15201 del 10/02/2016, Acri, Rv. 266866; Sez. 3, n. 11546 del 19/02/2013, Frezza, Rv. 254760).

Si è altresì precisato che non sussiste alcuna ipotesi di ricusazione allorché il giudice abbia legittimamente manifestato il proprio convincimento nell'ambito di una decisione preliminare o incidentale per la cui soluzione sono necessarie valutazioni di merito, in quanto l'avverbio "indebitamente", che compare nella formulazione della norma di cui all'art. 37 cod. proc. pen., richiede che l'opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato sia espressa senza che ne esista 4necessità ai fini della decisione adottata e fuori da ogni collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato (Sez. 5, n. 7792 del 16/12/2005 dep. il 2006, Assinnata, Rv. 233394).

Di recente questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 111, secondo comma, Cost., del combinato disposto dell'art. 34, comma 2, e art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, l'incompatibilità e la ricusabilità del giudice che, in diverso procedimento, abbia già giudicato il medesimo imputato per un reato analogo e deciso identiche questioni giuridiche, non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico sub iudice, alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, come inteso sia dalla giurisprudenza costituzionale che da quella convenzionale (Sez. 3, n. 387 del 8/11/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283917).

3.2. Nel caso in esame, l'istanza di ricusazione lamentava l'esistenza di una causa di incompatibilità dei giudici componenti il collegio della Corte d'appello a decidere in sede di rinvio in ordine alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, all'esito della pronuncia della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 14420 del 2024), che aveva accolto in parte il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello.

Tale causa di incompatibilità è stata individuata nella circostanza che ciascuno dei giudici aveva adottato decisioni in distinti procedimenti esecutivi tutti concernenti le confische disposte da una sentenza della Corte d'appello di Venezia passata in giudicato, pronunciata nei confronti del medesimo [OSCURATO:PERSONA].

Precisamente, gli incidenti di esecuzione erano volti ad ottenere la revoca e/o la sospensione della confisca per equivalente disposta nell'ambito del distinto procedimento nel quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per reati fiscali, sul presupposto che gli importi in relazione ai quali era stata disposta la misura ablatoria sarebbero già stati interamente pagati con le somme derivanti dalla vendita di beni sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento penale.

Secondo il ricorrente, la valutazione che la Corte territoriale era chiamata ad effettuare, al fine di accertare la sua responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ovvero quello di appropriazione indebita con riguardo alla sottrazione delle somme di denaro presenti nei caveaux della società fallita (NES), implicava l'accertamento della natura di tale denaro e cioè se lo stesso facesse parte del patrimonio della fallita o meno.

Tale valutazione sarebbe già stata espressa nei provvedimenti emessi nell'ambito dei suddetti procedimenti esecutivi.

3.3. Con motivazione immune da vizi di legittimità la Corte veneziana ha evidenziato innanzitutto come i procedimenti di esecuzione nell'ambito dei quali 5sono state emesse le ordinanze richiamate nell'istanza attengono alla confisca disposta in un procedimento diverso a carico di [OSCURATO:PERSONA], concernente fatti differenti da quelli oggetto del presente procedimento e integranti reati fiscali.

Inoltre, l'ordinanza impugnata ha puntualmente evidenziato che le istanze promosse in sede esecutiva avevano tutte come presupposto la circostanza che la somma di denaro ricavata dalla vendita dei beni mobili confiscati fosse sufficiente a coprire tutti i provvedimenti di confisca adottati nei confronti del ricorrente e che pertanto non fosse necessario eseguire la confisca sul bene immobile di sua proprietà.

Nessuna delle ordinanze emesse in tali procedimenti, anche allorché ha incidentalmente richiamato la questione concernente la riferibilità o meno alla NES del denaro presente nei caveaux della società, mai si è pronunciata sul merito del processo penale pendente ed in particolare sulla fondatezza dell'imputazione e sulla ascrivibilità dell'ipotizzato reato al soggetto ricusante, rispetto al quale, l'unico dato comune, era costituito dalla presenza del medesimo soggetto.

Le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale risultano conformi agli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte Suprema, sicché il ricorso deve essere rigettato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

PQM Rigetta il ricorso e c P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a TREVISO il 29/12/1953 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22 luglio 2025, la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato manifestamente infondata l'istanza di ricusazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso tutti i componenti del collegio della medesima Corte, avanti al quale è in corso la trattazione, in sede di rinvio, del procedimento n. 1354/2025 [OSCURATO:PERSONA], nel quale [OSCURATO:PERSONA] è imputato del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:SOCIETA]) di cui lo stesso era legale rappresentante. Con tale istanza l'imputato deduceva che i singoli magistrati componenti del Collegio avevano adottato decisioni nell'ambito di procedimenti esecutivi concernenti le confische per equivalente disposte con sentenza definitiva dellaCorte d'appello di Venezia n. 1291/2017, nelle quali avevano espresso valutazioni di merito su questioni che riguardavano il medesimo [OSCURATO:PERSONA], nella medesima veste di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], cui si riferisce il processo pendente; inoltre i reati in relazione ai quali era stata disposta la confisca nel richiamato procedimento erano stati commessi nel medesimo contesto temporale del reato di bancarotta fraudolenta oggetto del procedimento in corso. La Corte territoriale ha escluso che dalla pronuncia dei provvedimenti evocati a fondamento dell'istanza potesse derivare alcun pregiudizio per l'istante, atteso che i procedimenti esecutivi attenevano ad una sentenza avente ad oggetto reati diversi (trattandosi di reati fiscali), erano circoscritti nei limiti delle procedure esecutive immobiliari instaurate a seguito della definitività delle confische disposte dalla suddetta sentenza ed erano collegati solo soggettivamente con il processo in corso di svolgimento. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza, articolando due motivi di censura. 2.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 41, commi 1 e 3 e 127 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. La Corte territoriale, nel dichiarare de plano manifestamente infondata l'istanza di ricusazione, avrebbe violato l'art. 127 cod. proc. pen., dal momento che la stessa non era ictu ()culi fittizia, ma richiedeva un approfondito raffronto tra l'imputazione per il reato di bancarotta fraudolenta oggetto del procedimento in corso e la motivazione delle ordinanze pronunciate nei giudizi di esecuzione. L'ordinanza impugnata, inoltre, non avrebbe esplicitato le ragioni che rendevano manifesta l'infondatezza dell'istanza. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 37, comma 1 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente rileva che nel giudizio pendente a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, la Corte territoriale sarebbe chiamata ad accertare la natura del denaro sottratto alla [OSCURATO:SOCIETA], al fine di stabilire se esso, all'epoca dei prelievi indebiti ascritti al [OSCURATO:PERSONA], fosse entrato a far parte del patrimonio della società ovvero fosse rimasto di proprietà dei depositanti, in quanto solo nel primo caso sarebbe configurabile il reato di bancarotta distrattiva, mentre nel secondo sarebbe integrata la fattispecie di appropriazione indebita, Le quattro ordinanze emesse dalla Corte d'appello in funzione di giudice dell'esecuzione e poste a fondamento dell'istanza di ricusazione avrebbero espresso valutazioni di merito in ordine a tale natura e dunque su una questione centrale ai fini dell'accertamento che il Collegio ricusato è chiamato ad effettuare. Tali elementi non sarebbero stati valutati dall'ordinanza impugnata la quale sarebbe dunque incorsa nel dedotto vizio. 23. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Il ricorrente, nel denunciare l'adozione della procedura de plano per la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione, non coglie l'essenza della struttura normativa del giudizio di ricusazione, differente nelle forme e nei contenuti, secondo che si prospetti una decisione di inammissibilità, da adottare con ordinanza, ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., oppure un giudizio di merito sull'istanza di ricusazione, previsto dal comma 3 dello stesso articolo, quando non sussista una delle condizioni per decidere senza ritardo e senza contraddittorio in presenza. Occorre ribadire che, in tema di ricusazione, ai fini della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione avanzata dall'imputato nei confronti dei componenti il collegio e fondata su motivi manifestamente infondati, è legittima l'adozione della procedura de plano, senza la partecipazione delle parti in camera di consiglio, previa fissazione di udienza e relativo avviso (ex plurimis Sez. 6, n. 38796 del 28/10/2025, Russo, Rv. 288966 - 01; Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270770 - 01; Sez. 3, n. 19964 del 29/3/2007, Stara, Rv. 236733). La procedura camerale, infatti, non comporta alcuna violazione del principio del contraddittorio, il quale è garantito dalla possibilità di presentare deduzioni in forma scritta anche non in presenza delle parti. Inoltre, è lo stesso art. 41, comma 1, a prescrivere che il collegio designato per la ricusazione provveda a decidere «senza ritardo», mentre non vi sono richiami normativi alle forme dettate dall'art. 127 cod. proc. pen., a differenza di quanto previsto nel successivo comma 3, della medesima disposizione, relativo alla decisione di merito sulla ricusazione (vedi, in tema, Sez. 4, n. 42024 del 6/7/2017, Ventrici, cit.). 2.2. Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge con chiarezza che la ragione della ritenuta inammissibilità della istanza di ricusazione è stata ravvisata proprio nella sua manifesta infondatezza, atteso che la Corte d'appello, in ossequio al disposto di cui all'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., ha radicalmente escluso ogni possibile pregiudizio legato ad eventuali interferenze nell'oggetto della valutazione giudiziale derivante dalla pronuncia nel procedimento di esecuzione delle ordinanze indicate dal ricusante. 33. Il secondo motivo è infondato. 3.1. L'istituto della ricusazione costituisce lo strumento con cui l'ordinamento processuale intende assicurare alle parti la possibilità di estromettere dal processo il giudice che versa in una situazione che possa pregiudicare la sua terzietà e imparzialità, così da assicurare l'osservanza del principio costituzionale del giusto processo sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice; sicché la mera connessione probatoria tra due procedimenti che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto non determina la sussistenza di un'ipotesi di ricusazione, non potendosi ritenere "pregiudicante" l'attività dei giudici ricusati che abbiano partecipato al collegio che ha valutato, in altro e diverso procedimento a carico dello stesso imputato, le stesse fonti di prova in relazione ad un diverso reato o comunque a diversi fatti (Sez. 6, n. 14 del 18/09/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 258449; Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272845). In particolare, è stato ripetutamente affermato il principio secondo cui la valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell'ambito di un procedimento, ancorché connesso o collegato a quello del quale è investito, concernente lo stesso imputato ma un reato storicamente diverso, laddove funzionale all'esercizio della funzione decisoria, non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né essa dà luogo ad una situazione di incompatibilità rilevante ex art. 37, comma 1, lett. a) non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico, alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale (Sez. 5, n. 21146 del 7/2/2019, Giunchiglia, Rv. 275347; cfr. anche Sez. 5, n. 15201 del 10/02/2016, Acri, Rv. 266866; Sez. 3, n. 11546 del 19/02/2013, Frezza, Rv. 254760). Si è altresì precisato che non sussiste alcuna ipotesi di ricusazione allorché il giudice abbia legittimamente manifestato il proprio convincimento nell'ambito di una decisione preliminare o incidentale per la cui soluzione sono necessarie valutazioni di merito, in quanto l'avverbio "indebitamente", che compare nella formulazione della norma di cui all'art. 37 cod. proc. pen., richiede che l'opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato sia espressa senza che ne esista 4necessità ai fini della decisione adottata e fuori da ogni collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato (Sez. 5, n. 7792 del 16/12/2005 dep. il 2006, Assinnata, Rv. 233394). Di recente questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 111, secondo comma, Cost., del combinato disposto dell'art. 34, comma 2, e art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, l'incompatibilità e la ricusabilità del giudice che, in diverso procedimento, abbia già giudicato il medesimo imputato per un reato analogo e deciso identiche questioni giuridiche, non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico sub iudice, alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, come inteso sia dalla giurisprudenza costituzionale che da quella convenzionale (Sez. 3, n. 387 del 8/11/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283917). 3.2. Nel caso in esame, l'istanza di ricusazione lamentava l'esistenza di una causa di incompatibilità dei giudici componenti il collegio della Corte d'appello a decidere in sede di rinvio in ordine alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, all'esito della pronuncia della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 14420 del 2024), che aveva accolto in parte il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello. Tale causa di incompatibilità è stata individuata nella circostanza che ciascuno dei giudici aveva adottato decisioni in distinti procedimenti esecutivi tutti concernenti le confische disposte da una sentenza della Corte d'appello di Venezia passata in giudicato, pronunciata nei confronti del medesimo [OSCURATO:PERSONA]. Precisamente, gli incidenti di esecuzione erano volti ad ottenere la revoca e/o la sospensione della confisca per equivalente disposta nell'ambito del distinto procedimento nel quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per reati fiscali, sul presupposto che gli importi in relazione ai quali era stata disposta la misura ablatoria sarebbero già stati interamente pagati con le somme derivanti dalla vendita di beni sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento penale. Secondo il ricorrente, la valutazione che la Corte territoriale era chiamata ad effettuare, al fine di accertare la sua responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ovvero quello di appropriazione indebita con riguardo alla sottrazione delle somme di denaro presenti nei caveaux della società fallita (NES), implicava l'accertamento della natura di tale denaro e cioè se lo stesso facesse parte del patrimonio della fallita o meno. Tale valutazione sarebbe già stata espressa nei provvedimenti emessi nell'ambito dei suddetti procedimenti esecutivi. 3.3. Con motivazione immune da vizi di legittimità la Corte veneziana ha evidenziato innanzitutto come i procedimenti di esecuzione nell'ambito dei quali 5sono state emesse le ordinanze richiamate nell'istanza attengono alla confisca disposta in un procedimento diverso a carico di [OSCURATO:PERSONA], concernente fatti differenti da quelli oggetto del presente procedimento e integranti reati fiscali. Inoltre, l'ordinanza impugnata ha puntualmente evidenziato che le istanze promosse in sede esecutiva avevano tutte come presupposto la circostanza che la somma di denaro ricavata dalla vendita dei beni mobili confiscati fosse sufficiente a coprire tutti i provvedimenti di confisca adottati nei confronti del ricorrente e che pertanto non fosse necessario eseguire la confisca sul bene immobile di sua proprietà. Nessuna delle ordinanze emesse in tali procedimenti, anche allorché ha incidentalmente richiamato la questione concernente la riferibilità o meno alla NES del denaro presente nei caveaux della società, mai si è pronunciata sul merito del processo penale pendente ed in particolare sulla fondatezza dell'imputazione e sulla ascrivibilità dell'ipotizzato reato al soggetto ricusante, rispetto al quale, l'unico dato comune, era costituito dalla presenza del medesimo soggetto. Le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale risultano conformi agli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte Suprema, sicché il ricorso deve essere rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. PQM Rigetta il ricorso e c P.Q.M
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