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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2024

Cassazione n. 31049/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i)L [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Prima sezione penale della Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso ordinario proposto dal ricorrente avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo, che aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato di omicidio aggravato, nonché del connesso porto di pistola; considerato che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia l'omissione di valutazione dei fatti e del quadro probatorio da parte della Corte di cassazione, lamentando, in particolare, una non corretta analisi dei messaggi intercorsi con la persona offesa e delle immagini di videosorveglianza, sono manifestamente infondati, atteso che il Giudice di legittimità, facendo correttamente riferimento alla ricostruzione fattuale operata dal Giudice di appello, non poteva rivalutare il quadro probatorio, entrando nel merito del giudizio.

Ed infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Roma, 8 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore Il Presidente na [OSCURATO:PERSONA] D E [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i)L [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Prima sezione penale della Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso ordinario proposto dal ricorrente avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo, che aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato di omicidio aggravato, nonché del connesso porto di pistola; considerato che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia l'omissione di valutazione dei fatti e del quadro probatorio da parte della Corte di cassazione, lamentando, in particolare, una non corretta analisi dei messaggi intercorsi con la persona offesa e delle immagini di videosorveglianza, sono manifestamente infondati, atteso che il Giudice di legittimità, facendo correttamente riferimento alla ricostruzione fattuale operata dal Giudice di appello, non poteva rivalutare il quadro probatorio, entrando nel merito del giudizio. Ed infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore Il Presidente na [OSCURATO:PERSONA] D E [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31049/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris