CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 15904/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23434/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in Roma, alla via Venetico n. 61, presso [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] da cui sono rapp.ti e difesi come da procura in calce al ricorso - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 304/14/18 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, depositata il 9 gennaio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] d'Oriano; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza n. 304/14/18, depositata il 9 gennaio 2018 la [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettava l'appello proposto dai contribuenti, a conferma della sentenza n. 3863/1/16 della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, con compensazione delle spese di lite; 2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate di Caserta aveva provveduto alla liquidazione in misura proporzionale dell'imposta di registro relativa ad un decreto di usucapione speciale per la piccola proprietà contadina ex art. 1159 bis c.c., in relazione ad un terreno sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]; 3. la Commissione di primo grado aveva rigettato il ricorso, con il quale i contribuenti avevano invocato l'applicazione della tassazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 4 della I. n. 346 del 1976 e del richiamato art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973, rilevando l'insussistenza dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni previste dalla normativa sulla piccola proprietà contadina; 4. la CTR aveva rigettato l'appello, confermando che, ai fini della tassazione agevolata, non fosse sufficiente l'accertamento giudiziale sotteso al decreto di usucapione ma indispensabile la sussistenza degli ulteriori requisiti di cui alla I. n. 604 del 1954 e succ. modif., che i contribuenti non avevano provato di possedere; 5. avverso la sentenza di appello, i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 9 luglio 2018, affidato a tre motivi, e depositavano memoria ex art. 380 bis c.p.c., l'Agenzia rimaneva intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo di ricorso, i contribuenti censuravano la sentenza impugnata, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, per non aver considerato che l'imposta, quale imposta d'atto, andava determinata tenuto conto della natura di atto giudiziario e del valore ivi riportato; 2. con il secondo motivo deducevano la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 c.p.c. per non aver considerato che l'imposta, quale imposta d'atto, andava determinata sulla base del valore catastale; 3. con il terzo motivo denunciavano la violazione e falsa applicazione della I. n. 346 del 1976, come modificata dalla I. n. 97 del 1994, per aver disatteso l'accertamento dei requisiti per fruire della richiesta agevolazione già contenuto nel decreto che aveva accertato i presupposti per l'usucapione speciale. [OSCURATO:PERSONA]: 1 I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per connessione, non meritano accoglimento, dovendosi dare continuità al principio secondo cui "In tema di agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina, ai fini dell'applicabilità dell'art.1 della I. n.604 del 1954 all'acquisto dei fondi rustici per usucapione speciale ex art.1159 bis c.c., non assume rilievo il decreto di riconoscimento emesso all'esito del procedimento di cui all'art.3 della I. n.346 del 1976 - che conferisce solo una presunzione di appartenenza del bene a favore del beneficiario sino a quando non vi sia una sentenza di accertamento della proprietà e che, in ogni caso, non potrebbe avere efficacia di giudicato nei confronti dell'amministrazione tributaria - ma la verifica, da parte di quest'ultima, dei presupposti sui quali si fonda il beneficio in esame consistenti nell'appartenenza degli immobili alle categorie indicate dagli artt.1 e 2 della I. n.346 del 1976, nella circostanza che essi costituiscano un'autonoma unità produttiva destinata ad attività agraria e, infine, nell'ulteriore circostanza che l'acquisto avvenga da parte di persone che si dedichino direttamente alla menzionata attività. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 16219 del 2021). 1.1 Va innanzitutto confermata l'estensione all'usucapione degli immobili rurali dei benefici fiscali previsti dalle varie normative in tema di acquisto della piccola proprietà contadina in quanto, come chiarito da Cass n. 4409 del 10 maggio 1996, "la nozione di fatti inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina deve considerarsi comprensiva di tutti gli atti diretti a tale scopo, stante la finalità del legislatore di non lasciare scoperto alcun atto comportante il trasferimento dei diritti reali su beni immobili, sempreché l'acquisto avvenga da parte di persone che si dedichino abitualmente alla lavorazione della terra." Anche da Cass. n. 12609 del 2008 è stato evidenziato che il favore dimostrato dal legislatore per l'acquisto a titolo originario, nella prospettiva proprio della "formazione della piccola proprietà rurale", è ricavabile sia dall'art. 1159 bis c.c., inserito dall'art. 1 della I. n. 346 del 1976 (usucapione speciale per la piccola proprietà rurale), dall'art. 4 della stessa I. n. 346 del 1976, che rende applicabili le agevolazioni fiscali previste dall'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973 "ai trasferimenti immobiliari, regolarizzati a norma degli articoli precedenti, che abbiano realizzato arrotondamento o accorpamento di proprietà dirette coltivatrici...". 2. Tanto premesso, rileva, tuttavia, che il riconoscimento di tali agevolazioni non costituisce un effetto automatico collegato alla sussistenza dei presupposti civilistici dell'usucapione speciale, ma richiede una ulteriore verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, ai fini tributari, per fruire delle agevolazioni fiscali. L'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. è stata introdotta dalla I. n. 346 del 1976 con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo in zone disagevoli, come quelle montane od equiparate. In presenza di un acquisto ai sensi dell'art. 1159 bis c.c., i presupposti per la concessione del beneficio fiscale oggetto di causa sono che: - oggetto di tale acquisto siano uno o più immobili rientranti nelle categorie indicate agli artt. 1 e 2 della I. n. 346 del 1976; siffatti immobili costituiscano un'autonoma unità produttiva destinata ad attività agraria; - detto acquisto avvenga da parte di persone che si dedichino direttamente alla menzionata attività.La giurisprudenza ha quindi chiarito ([OSCURATO:PERSONA]. 2, n. 20068 del 2018) che, in tema di usucapione speciale prevista dall'art. 1159 bis c.c., il decreto di riconoscimento della proprietà rurale di cui alla I. n. 346 del 1976 non ha valore di sentenza e, dunque, non è idoneo a passare in cosa giudicata, conferendo solo una presunzione di appartenenza del bene a favore del beneficiario del provvedimento fino a quando, a seguito dell'opposizione di cui all'art. 3 della citata legge o di un autonomo giudizio, non vi sia stata una pronuncia di accertamento della proprietà (al punto che l'eventuale estinzione del giudizio di opposizione determina la caducazione e non la consolidazione del decreto che sia stato emesso). D'altronde, il provvedimento dichiarativo dell'usucapione non potrebbe mai avere efficacia di giudicato verso l'Agenzia delle Entrate, essendo essa priva di legittimazione a partecipare al relativo giudizio, con la conseguenza che, in linea generale, non può esserne parte. Peraltro, si rileva che nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate non ha mai contestato l'effetto tipico della dichiarazione di usucapione, ovvero il riconoscimento dell'acquisto della proprietà a titolo originario in favore dei contribuenti, ma solo la necessità che venisse fornita la prova della sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla normativa innanzi richiamata per fruire dell'agevolazione fiscale. 3. Risultando incontestato che tale prova non sia mai stata offerta, come correttamente rilevato dalla CTR, la pretesa dei contribuenti di ottenere l'agevolazione sulla base del solo accertamento civilistico di cui al decreto di usucapione speciale non può trovare accoglimento. 4. Il ricorso va pertanto rigettato. 4.1 Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell'Agenzia 4.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art.1, comma 17 della I. n. 228 del 2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto Così deciso, in Roma, nell'adunanza came