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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04894/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il tribunale di Brescia, con sentenza in data 6 luglio 2022, applicava ex art. 444 cod.proc.pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti di anni 1, mesi 10 di reclusione ed C 400,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa della Bianchi deducendo violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla omessa declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero ai sensi della disciplina dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è consentito solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.Ne deriva che l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento non è motivo deducibile e l'inammissibilità va dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen..

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 22 dicembre 2022 I CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. io Pard ESIDENTE GioflT " Diotallevi [OSCURATO:PERSONA]-9 SECOND

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il tribunale di Brescia, con sentenza in data 6 luglio 2022, applicava ex art. 444 cod.proc.pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti di anni 1, mesi 10 di reclusione ed C 400,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa della Bianchi deducendo violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla omessa declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero ai sensi della disciplina dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è consentito solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.Ne deriva che l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento non è motivo deducibile e l'inammissibilità va dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen.. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 22 dicembre 2022 I CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. io Pard ESIDENTE GioflT " Diotallevi [OSCURATO:PERSONA]-9 SECOND
Sentenza Cassazione n. 04894/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris