CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 25094/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 1133/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], eletti- vamente domiciliatiin Roma, [OSCURATO:PERSONA] 45 , presso lo stu- dio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.tiMARIA AVALLONE e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - RG 1133/2018 S2 –PU 09-06-2022 – [OSCURATO:PERSONA]. - - 2 - avverso la sentenza n. 1014/2017 del la [OSCURATO:PERSONA]- LERNO, pubblicatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/06/2022 dal Cons.[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PM, nella persona del S o stituto Procura tore Generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], Rosa, Francesca e [OSCURATO:PERSONA]- scenzo convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA], proponendo nei suoi confronti denunzia di danno temuto ex art. 1172 c.c. Allegarono che da un costone roccioso di proprietà del Pappalardo cadevano massi sul fondo di loro proprietà. Chiesero all ’ A utorità giudiziaria di ordinare al Pappalardo di ovviare al pericolo di ulteriori cadute e di condannarlo al risarcimento dei danni e alle spese. Pappalardo si dife- seallegando la tardività dell’azione e le cause naturali del fenomeno. Espletata una c.t.u., la fase cautelaresi concluse il 10/4/2002 con un provvedimento che impartìa l Pappalardo una serie di ordini intesi ad ovviare al pericolo. Iniziata il 10/6/2002 la causa di merito, il Tribu- nale di Salerno condannò il Pappalardo alla esecuzione di lavori in coerenza con il contenuto del provvedimento cautelare e rigettò la domanda di risarcimento. 2. - Sul gravame proposto da gli eredi Pappalardo, col quale costoro eccepirono– tra l ’ altro – il difetto di legittimazione passiva, allegando e documentando che il Pappalardo aveva trasferito a figli e nipoti la proprietà del fondo fonte di pericolo con atto di donazione del 13/6/2001 (anteriore, quindi, all’inizio della causa di merito), la Corte di appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe, confermò l a pro- nunciadi primo grado. RG 1133/2018 S2 –PU 09-06-2022 – [OSCURATO:PERSONA]. - 3 3. – Per la cassazione della sentenza di appello ha nno proposto ri- corso gli eredi Pappalardo sulla base di tre motivi. I [OSCURATO:PERSONA] hanno res istito con controricorso, illustrato da me- moria. Pasquale e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], premorta, e quindi anch’essi eredi di [OSCURATO:PERSONA], contumaci nei prece- denti gradi di merito, ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il primo motivo (proposto ai sensi dell ’ art. 360 , n. 3 c.p.c.) si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 81, 100 e 345 c.p.c., per avere la Corte di appello ritenuto che il difetto di legittima- zione passiva di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’azione di danno te- muto non poteva essere eccepito per la prima volta in appello. Il motivo è inammissibile poiché non censura la ratio decidendi del- la sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza della legit- timazione passiva del convenuto . I ricorrenti hanno fonda t o l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sul fatto che il Pappa- lardo non era più proprietario del fondo al momento dell’instaurazione del giudizio di merito, ma la Corte di appello ha fondato la ritenuta sussistenza della legittimazione passiva del Pappalardo sul fatto che «risulta provato e verificato, all’esito dell’instaurazione del contraddit- torio processuale e dell’istruttoria sia testimoniale– (che ha visto co- me testi anche due dei generi di [OSCURATO:PERSONA]) - che peritale , che quest’ultimo, anche dopo la donazione alle figlie ed ai nipoti, ha conservato la reale e piena disponibilità del fondo de quo, causa del pericolo»(così, sentenza di appello, p. 12) . Tale decisione è in linea con l’interpretazione dell’art. 1172 c.c. accolta da questa Corte: cfr. Cass. 5336/2016, secondo la quale, n ell ’ azione di danno temuto , è legittimato passivo non solo il titolare del diritto reale, ma anche ilpossessore e colui che, in ogni caso, abbia la disponibilità del bene da cui si assume che derivi la situazione di pericolo didanno grave, in RG 1133/2018 S2 –PU 09-06-2022 – [OSCURATO:PERSONA]. - 4 quanto l’obbligo di custodia e manutenzione sussiste in ragione dell’effettivo potere fisico sulla cosa. 2. - Con il secondo motivo (proposto ai sensi dell ’ art. 360, n. 3 c.p.c.) si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1172 e 2697 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., sotto due profili. Il primo predi- ca come erroneo che nel caso de quo la non contestazione esoneri l’attore dal dimostrare «la titolarità dal lato passivo». Il secondo profi- lo predica la falsa applicazione dell’art. 1172 c.c., nel suo aspetto di esperibilità nei confronti del convenuto possessore, giacché risulta dall’atto di donazione depositato in appello che, anteriormente all’instaurazione della causa di merito, i donatari erano stati immessi «nel possesso legale e nel materiale godimento di quanto a ciascuno donato». Il motivo è infondato. In particolare, il primo profilo di censura è inammissibile per le stesse ragioni che sorreggono l ’ inammissibilità del p rimo motivo. C iò che la Corte di appello afferma, nei primi due capoversi d i pagina 11 della sentenza impugnata in cassazione , sulla mancata contestazione da parte di Pappalardo della propria titolarità passiva del rapporto è un obiter dictum rispetto alla ratio decidendi della r itenuta legittima- zione passiva all ’ azione di danno temuto , che si fonda non già sulla predetta mancata contestazione, bensì – come si è già osservato nel rigettare il primo motivo – su lla raggiunta prova che il Pappalardo aveva la disponibilità materiale d el fondo in cui si assume situarsi la fontedi pericolo. Il secondo profilo è infondato. Il fatto che il Pappa- lardo, prima dell’inizio della causa di merito, abbia trasferito a figli e nipoti la proprietà del fondo c on un atto di donazione da cui risulta che i donatari sono stati immessi «nel possesso legale e nel materiale godimento di quanto a ciascuno donato» già sul piano logico non escludecerto che egli sia rimasto investito del potere di fatto sul fon- do. In effetti- come si è già osservato nell ’ esame del primo motivo – RG 1133/2018 S2 –PU 09-06-2022 – [OSCURATO:PERSONA]. - 5 la permanenza di tale investitura risulta provata in base ai risultati dell’istruttoria testimoniale e peritale effettuata in primo grado. 3. - Con il terzo motivo (proposto ai sensi dell ’ art. 360, n. 3 c.p.c.) si deduce violazione o falsa applicazione dell ’ art. 1172 c.c. poiché l’azione di danno temuto è stata ammessa quando il danno si era già verificato. Anche talemotivo è infondato. Il ricorrente reputa che la giurisprudenza di questa Corte, in parti- colare in base a Cass. 10282/2004, possa interpretarsi nel senso che, ove «l’evento dannoso sia già avvenuto non potrà che esperirsi l’azione risarcitoria». Tale interpretazione è errata. Cass. 10282/2004 afferma testualmente: «la condizionedell’azione di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo, o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi», richiamandosi a Cass. 4531/1992. L’impiego dell’avverbio «anche» con riferimento al pericolo che il danno si verifichi per la prima volta presuppone che l’azione possa esperirsi purequando un danno si sia già verificato, ma permanga il pericolo esso si verifichi di nuovo . Del resto, ciò è con- forme alla lettera e alla logica dell’art. 1172 c.c., poiché la circostanza che un danno si sia già prodotto non esclude certo il pericolo che pos- sa verificarsi un ulteriore futuro danno e che quindi sussista il ragio- nevole timore checontinui a «sovrast[are] pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del […] diritto o del […] pos- sesso». 4. – In definitiva, i l ricorso risulta infondato e va rigettato , con conseguente condanna dei ricorrenti , risultati soccombenti , al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. 5. – Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.p.r. 115 /2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a ti- tolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. RG 1133/2018 S2 –PU 09-06-2022 – [OSCURATO:PERSONA]. - 6 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in 3500,00 Euro, oltre a 200,00Euro per esborsi, nonché spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribu- to unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis d