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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 33918/2021

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seguente OFtDINANZA sul ricorso 27484-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMO, depositata il 12/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];

64. R.G. 27484/2019 [OSCURATO:PERSONA] lankovik Debora ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del 12 febbraio 2019 con la quale il Giudice di pace di Bergamo ha respinto il ricorso fatto valere avverso il decreto di espulsione, emesso il 24 ottobre 2018 dal Prefetto della provincia di Bergamo. [OSCURATO:PERSONA] della provincia di Bergamo non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso, con l'unico motivo, contesta "violazione dell'art. 19, comma 2, lett. c, T.U.I in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.", per avere il Giudice di pace erroneamente affermato la mancata prova da parte della ricorrente del rapporto di parentela con un cittadino italiano, il nonno, e per avere poi affermato la mancata prova dell'ulteriore requisito della convivenza.

Il motivo non può essere accolto.

La ricorrente contesta l'affermazione della mancata prova del rapporto di parentela, indicando l'avvenuta produzione di documenti nel giudizio di fronte al Giudice di pace, senza tuttavia trascrivere tali documenti o comunque allegarli al ricorso, così che il Collegio non è in grado di valutare la fondatezza o meno della censura.

Quanto poi alla prova della convivenza con il nonno, la ricorrente richiama dichiarazioni rese in un altro procedimento, svoltosi davanti al Giudice di pace di Roma, e documentazione clinica che deduce di avere allegato al "ricorso" (non chiarendo di quale ricorso si tratti), senza indicare di aver depositato il verbale di udienza e la documentazione clinica nel presente procedimento.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 23 febbraio 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente OFtDINANZA sul ricorso 27484-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMO, depositata il 12/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 64. R.G. 27484/2019 [OSCURATO:PERSONA] lankovik Debora ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del 12 febbraio 2019 con la quale il Giudice di pace di Bergamo ha respinto il ricorso fatto valere avverso il decreto di espulsione, emesso il 24 ottobre 2018 dal Prefetto della provincia di Bergamo. [OSCURATO:PERSONA] della provincia di Bergamo non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso, con l'unico motivo, contesta "violazione dell'art. 19, comma 2, lett. c, T.U.I in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.", per avere il Giudice di pace erroneamente affermato la mancata prova da parte della ricorrente del rapporto di parentela con un cittadino italiano, il nonno, e per avere poi affermato la mancata prova dell'ulteriore requisito della convivenza. Il motivo non può essere accolto. La ricorrente contesta l'affermazione della mancata prova del rapporto di parentela, indicando l'avvenuta produzione di documenti nel giudizio di fronte al Giudice di pace, senza tuttavia trascrivere tali documenti o comunque allegarli al ricorso, così che il Collegio non è in grado di valutare la fondatezza o meno della censura. Quanto poi alla prova della convivenza con il nonno, la ricorrente richiama dichiarazioni rese in un altro procedimento, svoltosi davanti al Giudice di pace di Roma, e documentazione clinica che deduce di avere allegato al "ricorso" (non chiarendo di quale ricorso si tratti), senza indicare di aver depositato il verbale di udienza e la documentazione clinica nel presente procedimento. II. Il ricorso va quindi rigettato. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 23 febbraio 2021.
Decreto Cassazione n. 33918/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris