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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 15516/2026

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rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 I.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA],1909 in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. –Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 279/2020 della CORTE D’APPELLO diGENOVA, depositata il 07/01/2021 R.G.N. 190/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 16156/2021Numero sezionale 1909/202616/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Numero di raccolta generale 15516/20261.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Genova haconfermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che avevarespinto due distinti ricorsi, in seguito riuniti, proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. rispettivamente contro il verbale unico diaccertamento e notificazione emesso dall’Inps e il conseguenteavviso di addebito finalizzati al recupero delle agevolazionicontributive previste dalla l. n. 190 del 2014 di cui la societàaveva fruito in virtù dell’assunzione di nuova manodopera.Sulla scorta degli elementi istruttori acquisiti in primo grado laCorte d’appello ha reputato accertata l’esistenza di rilevanticollegamenti tra la società appellante e le altre società già datricidi lavoro dei lavoratori per i quali erano state ottenute leagevolazioni.

Ha ritenuto, quindi, che le nuove assunzioni nonfossero dirette a realizzare lo scopo della normativa cheprevedeva tali agevolazioni, ossia la creazione di una nuova estabile occupazione.2.

Avverso detta pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi.L’Inps, costituitosi anche in qualità di procuratore della [OSCURATO:SOCIETA].s.p.a., ha resistito mediante controricorso.Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.3.

All’esito della camera di consiglio del 16 aprile 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5), c.p.c., la omessa, insufficiente e contraddittoria- 2 -motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giuNdumizeiroo r,e gistro generale 16156/2021Numero sezionale 1909/2026per non avere la Corte d’appello risolto la contradNdumizeiroo ndi era ccolta generale 15516/2026esistente tra l’ordine impartito dal primo Giudice all’Inps dDait a pubblicazione 21/05/2026operare il conteggio separato dei contributi dovuti per ciascunadelle due contestazioni poste a base dell’accertamento e laritenuta sufficienza della contestazione inerente all’unico centrodi imputazione di interessi a fondare il recupero totale deglisgravi contributivi.Parte ricorrente premette che con il verbale impugnato era statocontestato il suo diritto alla fruizione dei benefici contributiviprevisti dalla l. n. 190 del 2014, in riferimento all’assunzione,prima mediante contratti a termine e poi con contratti a tempoindeterminato, di 78 lavoratori in precedenza occupati alledipendenze della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oppure, in parte,della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] si basava: a) sulla ritenuta unicità sostanzialedelle società interessate, in quanto facenti capo ad un uniconucleo familiare ed esercitanti la medesima attività d’impresa,e sulla postulata continuità dell’attività svolta dai lavoratori,stante il subentro nei subappalti relativi alle commesseche gli ispettori avevano ritenuto costituire un raggruppamentofraudolento; b) sulla rilevata violazione, in riferimento alleassunzioni effettuate con contratti a termine, dell’art. 1 deld.lgs. n. 368 del 2001, come integrato dall’art. 23 del d.lgs. n.81 del 2015, a causa del superamento del limite legale deicontratti a termine stipulabili dal datore di lavoro.Rappresenta che all’udienza del 25 marzo 2019 il primo Giudiceaveva ordinato all’Inps di effettuare un conteggio volto aquantificare separatamente quanto richiesto per l’addebitoinerente agli sgravi non dovuti per la ritenuta sussistenza di un- 3 -unico centro di interessi tra le imprese e quanto richiestNou mpereo rre gistro generale 16156/2021Numero sezionale 1909/2026l’addebito riguardante i contratti a termine giudicati illegNiutmtiemro di.i r accolta generale 15516/2026Deduce che la richiesta del conteggio separato per quantificarDeat a pubblicazione 21/05/2026le somme dovute sulla scorta di ciascuno dei due addebiticontestati non era coerente con la decisione poi assunta dalTribunale, il quale si era limitato ad asserire che il collegamentotra le società coinvolte, facenti capo ad un unico nucleofamiliare, rendeva legittima la pretesa di recupero degli sgravi.Rileva, infine, che il vizio della sentenza di primo grado siriverbera sulla pronuncia d’appello, la quale ha sposatointegralmente il ragionamento del primo Giudice riconoscendol’esattezza della richiesta di un conteggio separato per ciascunadelle contestazioni, ma poi affermando la natura non dirimentedel conteggio medesimo.2.

Il motivo è inammissibile per due ragioni.2.1.

Innanzitutto, va rilevato che nella specie ricorre un’ipotesidi c.d.

“doppia conforme”, in quanto le decisioni di primo esecondo grado corrispondono e sono fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto dellacausa (cfr. Cass. n. 7724 del 2022), ragion per cui il ricorso percassazione non può essere proposto per far valere un vizioriconducibile all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.2.2.

Inoltre, va ricordato che, secondo il costante orientamentodi questa Corte, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5),c.p.c., nella sua attuale formulazione, non sono più ammissibilinel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimitàsulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sestocomma, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia- 4 -totalmente mancante o meramente apparente, ovvero siN fuomenrod rie gistro generale 16156/2021Numero sezionale 1909/2026su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, Nou mriesrou dli trai ccolta generale 15516/2026perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purchDéat a pubblicazione 21/05/2026il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (v.

Cass.7090 del 2022, Cass. n. 22598 del 2018, Cass. n. 23940 del2017 e Cass., Sez.

Un., n. 8053 del 2014).2.3.

Nella specie, la società ricorrente non lamenta affatto unalacuna o un vizio della motivazione di tale gravità da inficiare inmodo irrimediabile la stessa comprensibilità del ragionamentodecisorio, ma si limita a rimarcare l’apparente contraddittorietàdella decisione assunta dal Tribunale rispetto alla richiestaformulata dal Giudice all’Inps di deposito di un conteggio chedistinguesse la pretesa contributiva in rapporto a ciascuna delledue violazioni contestate, senza far valere in alcun modo unadifettosa articolazione dell’impianto motivazionale proprio dellasentenza in questa sede impugnata.2.4.

D’altro canto, la Corte d’appello ha motivato in manieraesaustiva in ordine alla prospettata contraddittorietà (e cheformava oggetto del primo motivo di gravame), evidenziandoche l’approfondimento istruttorio chiesto dal Giudice non inficiaaffatto la decisione nel merito, giacché è possibile decidere unacausa anche senza prendere in considerazione elementiistruttori che si sono poi rivelati, nel corso del giudizio, nondirimenti (v. pag. 11 della sentenza impugnata).Tale affermazione è in linea con la giurisprudenza di questaCorte, secondo cui la contraddittorietà fra un’ordinanzaistruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado noncostituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione delprincipio di cui all’art. 177, primo comma, c.p.c., secondo cui le- 5 -ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicNaurmee rola re gistro generale 16156/2021Numero sezionale 1909/2026decisione della causa (v.

Cass. n. 25183 del 2021).

Numero di raccolta generale 15516/20263.

Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360Da,t a pubblicazione 21/05/2026primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 118, della l. n. 190 del 2014, per avere laCorte d’appello ritenuto insussistenti le condizioni per lafruizione dei benefici contributivi triennali di cui alla citatadisposizione e per aver erroneamente interpretato il principiodell’onere della prova, utilizzando parametri fuorvianti al fine diritenere esistente un unico centro di imputazione giuridico-economica tra le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA].r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] diTosetti [OSCURATO:SOCIETA]Il motivo si articola in due censure ben distinte tra loro.3.1.

Sotto un primo profilo, parte ricorrente deduce che l’art. 1,comma 118, cit., è stato violato perché esclude dal diritto afruire delle agevolazioni ivi previste soltanto le ipotesi dieffettivo controllo o collegamento tra imprese, qualora cioèrisulti l’esistenza di un centro di gestione tale da ricondurre ognidecisione ad un’unica realtà.

Osserva che, nella specie, la Corted’appello ha ritenuto provata l’esistenza di un semplicecollegamento familiare tra le diverse aziende, ma non di unpreordinato frazionamento di un’unica attività fra vari soggetti.3.2.

Sotto altro profilo, la ricorrente sostiene che le circostanzevalorizzate nella sentenza impugnata non sono idonee adimostrare che le società coinvolte nell’accertamento sonoriconducibili al medesimo nucleo imprenditoriale, mentre sonostate trascurate altre circostanze (come il fatto che essa non èmai subentrata in appalti in corso di esecuzione, ma ha ricevutosolo appalti nuovi) che portano ad escludere l’esistenza di talenucleo.- 6 -Numero registro generale 16156/20214.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Numero sezionale 1909/2026Numero di raccolta generale 15516/20264.1.

È inammissibile laddove si contesta l’accertamentDoat a pubblicazione 21/05/2026compiuto dalla Corte d’appello circa l’esistenza di uncollegamento tra le varie società interessate dall’accertamentoe che ha condotto la Corte territoriale a reputare “non genuine”le nuove assunzioni operate dall’odierna ricorrente, con laconseguente negazione del diritto della stessa a fruire delleagevolazioni contributive oggetto di recupero da parte dell’Inps.Sotto tale profilo, la censura è finalizzata a sollecitare questaCorte ad una nuova valutazione del compendio probatorioraccolto, cioè a svolgere un’attività riservata in via esclusivaall’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cuiconclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale nonsono sindacabili in sede di legittimità.4.2.

Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, è fermol’indirizzo secondo cui deve ritenersi inammissibile il motivo diimpugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativaricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati alricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversainterpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità unvaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme (v., tra le più recenti, Cass. n. 10927del 2024).Ed infatti, il ricorrente per cassazione non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamentoin fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacatodi legittimità, in quanto, nell’ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa,ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e- 7 -della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del gNiuumdeircoe re gistro generale 16156/2021Numero sezionale 1909/2026di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del Npurmoerpo rdii ora ccolta generale 15516/2026convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarnDeat a pubblicazione 21/05/2026idonee a dimostrare i fatti in discussione (v.

Cass. n. 32505 del2023).4.3.

È infondato, invece, laddove si assume l’erroneità dellasentenza impugnata nella parte in cui disconosce il diritto dellaricorrente a beneficiare dell’agevolazione contributivadisciplinato dall’art. 1, comma 118, cit., in virtù dell’esistenza diun nucleo proprietario comune tra la ricorrente medesima e lealtre società già datrici di lavoro.Il comma 118, cit., prevede un esonero dal versamento deicontributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che abbianoproceduto a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempoindeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2015.

Come si affermanel suo incipit, la disposizione è finalizzata alla promozione diforme di occupazione stabile ed è collegata a nuove assunzionidi lavoratori non occupati da tempo mediante contratto di lavoroa tempo indeterminato («L’esonero di cui al presente commaspetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni dicui al primo periodo, con esclusione di quelle relative alavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati atempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro …»).Sono esclusi dall’esonero, tuttavia, quei datori di lavoro con iquali i lavoratori assunti, anche tramite società collegate ocontrollate ovvero per interposta persona, avevano già uncontratto di lavoro a tempo indeterminato nei tre mesiprecedenti l’entrata in vigore della l. n. 190 del 2014(«L’esonero di cui al presente comma non spetta ai datori dilavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in- 8 -riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando soNucmieertoà re gistro generale 16156/2021Numero sezionale 1909/2026controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codicNeum ceirov dili era ccolta generale 15516/2026o facenti capo, anche per interposta persona, allo stessDoat a pubblicazione 21/05/2026soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempoindeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata invigore della presente legge»).4.4.

Questa Corte ha avuto occasione di chiarire che l’intentiolegis è chiara nel prevedere uno strumento che incentivi lapromozione di forme realizzative di stabile occupazione, sicchél’agevolazione contributiva è riconosciuta con riferimento anuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato,che superino condizioni di precarietà e non siano espressive diforme simulatorie o strumentali di creazione precostituita dicondizioni di perdita di occupazione; di qui la rilevanza delladurata infrasemestrale del periodo susseguente alla perdita dioccupazione stabile e delle ipotesi di collegamento societario,espressive di una sostanziale continuità occupazionale (cfr.Cass. n. 2405 del 2026, al punto 4.1 della motivazione).4.5.

Ai fini che qui interessano, si deve sottolineare come lanorma, nel descrivere le ipotesi in cui non spetta l’esonero inquestione perché l’assunzione è effettuata da datori di lavorodei quali i lavoratori erano già dipendenti, faccia riferimento nonsolamente al caso delle società controllate o collegate ex art.2359 c.c., ma pure a quello di società facenti capo, anche perinterposta persona, allo stesso soggetto.In continuità con l’interpretazione data da questa Corte dianaloghe disposizioni dirette a riconoscere benefici contributiviin favore di imprese che abbiano assunto lavoratori disoccupatiin modo da garantire un effettivo incremento dell’occupazionestabile, deve ritenersi che l’espressione “società facenti capo,anche per interposta persona, allo stesso soggetto”, debba- 9 -essere intesa come diretta ad escludere il diritto all’esNounmeerroo re gistro generale 16156/2021Numero sezionale 1909/2026contributivo in tutte le situazioni in cui il precedente daNtuomerreo ddi rai ccolta generale 15516/2026lavoro e quello che ha proceduto all’assunzione sulla cui basDeat a pubblicazione 21/05/2026sono chiesti gli sgravi siano riconducibili ad un di un “comunenucleo proprietario”, sì da far apparire l’assunzione come direttanon già a realizzare l’obiettivo della promozione di forme dioccupazione stabile che è proprio della norma agevolatrice,bensì a fruire dell’esonero previsto dall’art. 1, comma 118, cit.4.6.

Con riferimento allo sgravio contributivo riconosciutodall’art. 3, comma 5, della l. n. 448 del 1998, in favore dei datoridi lavoro privati e degli enti pubblici economici operanti nelleregioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria eSardegna, per le nuove assunzioni effettuate negli anni 1999,2000 e 2001, è stato affermato che l’art. 3, comma 6, lett. d)della l. n. 448 cit., secondo un principio generale di cui sonoespressione anche l’art. 8, comma 4bis, della l. n. 223 del 1991,l’art. 2, comma 10bis, della l. n. 92 del 2012 e l’art. 31, lett. d),del d.lgs. n. 150 del 2015, ove prevede che l’incremento dellabase occupazionale venga considerato al netto delle diminuzionioccupazionali in società facenti capo, ancheper interposta persona, allo stesso soggetto, va inteso nel sensoche rientrano in tale fattispecie anche le ipotesi in cui le diversesocietà presentino assetti proprietari sostanzialmentecoincidenti, ovverosia tutte le situazioni in cui consti la presenzadi un comune nucleo proprietario in grado di ideare ed attuareoperazioni coordinate di assunzione e licenziamento delmedesimo personale (v.

Cass. n. 9662 del 2019).Mette conto sottolineare, peraltro, come la locuzione adoperatadall’art. 3, comma 6, cit. («… in società controllate ai sensidell’art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche perinterposta persona, allo stesso soggetto …») sia pressocché- 10 -sovrapponibile a quella utilizzata dall’art. 1, comma 118,N udmeerlola re gistro generale 16156/2021Numero sezionale 1909/2026l. n. 190 del 2014.

Numero di raccolta generale 15516/20264.7.

Esaminando la fattispecie degli sgravi contributivi previsDtait a pubblicazione 21/05/2026dall’art. 8, comma 4, della l. n. 223 del 1991, in favore di datoridi lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato ilavoratori iscritti nella lista di mobilità, questa Corte ha precisatol’espressione “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti”tra l’impresa che effettua le nuove assunzioni e quella che haproceduto ai licenziamenti, relativo ad un’ipotesi di esclusionedel diritto ai benefici contributivi previsti dalla citatadisposizione, deve intendersi riferita a tutte le situazioni chefacciano presumere la presenza di un comune nucleoproprietario, in grado di ideare e fare attuare un’operazionecoordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento ditaluni dipendenti da un’azienda e la loro assunzione da partedell’altra, senza che, in tale evenienza, il rapporto di lavoropossa essere considerato nuovo ai fini contributivi (cfr. Cass. n.16288 del 2011, che ha affermato tale principio a norma dell’art.360bis, primo comma, c.p.c.).4.8.

Con specifico riferimento alla previsione contenuta nell’art.8, comma 4bis, della l. n. 223 del 1991 (introdotta dall’art. 2,comma 1, del d.l. n. 299 del 1994, conv. in l. n. 451 del 1994),è stato ben chiarito da Cass. n. 2528 del 2025 (cui hanno datoseguito Cass. n. 15056 del 2025 e Cass. n. 3359 del 2026) chele espressioni di ampio tenore “assetti proprietarisostanzialmente coincidenti” e “rapporto di collegamento e dicontrollo”, che il legislatore adopera consapevolmente, devonoessere interpretate in coerenza con la loro ratio, che si correlaall’effettivo incremento dell’occupazione con riguardo ailavoratori espulsi dal mercato del lavoro (v.

Cass. n. 12589 del2024).- 11 -In particolare, nel citato arresto è stato rilevato che, quantNoum aergo lrie gistro generale 16156/2021Numero sezionale 1909/2026“assetti proprietari sostanzialmente coincidenti”, il Nduemtetroa dti ora ccolta generale 15516/2026normativo include tutte le ipotesi in cui l’impresa che assumDeat a pubblicazione 21/05/2026non sia del tutto estranea a quella che ha licenziato e si possacosì individuare un comune nucleo proprietario, in grado diideare e attuare un’operazione coordinata di ristrutturazione,con il licenziamento di taluni dipendenti da un’azienda e la loroassunzione da parte dell’altra (Cass. n. 13583 del 2015 e Cass.n. 16288 del 2011).

Mediante il richiamo al “rapporto dicollegamento o controllo”, la legge non si riferisce soltanto airapporti tipizzati dall’art. 2359 c.c. (Cass. n. 20504 del 2018),ma vengono in rilievo tutti i rapporti tra imprese che sitraducano, sul piano fattuale, in condotte costanti e coordinatedi collaborazione e di comune agire sul mercato, in virtù di uncomune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni chefinalità diverse rispetto a quelle per cui sono riconosciuti ibenefici in esame (Cass. n. 20499 del 2008).

Il riferimento agliassetti proprietari sostanzialmente coincidenti e ai rapporti dicollegamento e di controllo dev’essere considerato in unaprospettiva unitaria e converge nel condizionare il diritto diconseguire gli sgravi a un presupposto tassativo: dev’esserenuova la struttura cui i rapporti di lavoro fanno capo (Cass. n.11935 del 2019).4.9.

In definitiva, nella giurisprudenza di questa Corte in temadegli sgravi contributivi finalizzati all’incentivo dell’occupazionesi è affermata, pur nella diversità dei casi e dell’evolversi dellanormativa, l’esistenza di un principio generale che valorizza nonsolo il collegamento formale di cui all’art. 2359 c.c., ma anchela “centralizzazione direzionale” che deriva dal ricorrere, tra piùimprese, di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o- 12 -l’ancor più generico fare capo delle diverse società allo sNtuemsersoo re gistro generale 16156/2021Numero sezionale 1909/2026soggetto, anche per interposta persona (per tale affermNuamzeiroo ndi era ccolta generale 15516/2026di principio cfr. Cass. n. 9662 del 2019, in motivazione; nellDoat a pubblicazione 21/05/2026stesso senso cfr. Cass. n. 9164 del 2022).4.10.

La sentenza impugnata si è attenuta all’esposto criteriovalutativo, che questa Corte reputa operante anche nell’ipotesidegli sgravi contributivi ex lege n. 190 del 2014, la cui finalità –come osservato in precedenza – va ricercata nella promozionedi forme di occupazione stabile e connotate da effettività, cioènon espressive di forme simulatorie o strumentali di creazioneprecostituita di condizioni di perdita di occupazione (cfr.nuovamente la già citata Cass. n. 2405 del 2026).Al riguardo, la Corte d’appello ha accertato che tra la societàricorrente e le altre società, che avevano avuto in precedenzacontratti di lavoro con gli stessi dipendenti, vi erano comuniriferimenti proprietari o di gestione, in particolare da parte deicomponenti di un unico nucleo familiare composto dai signoriRossella Tosetti e Roberto e [OSCURATO:PERSONA].

Ha rilevato chetali soggetti si ritrovano e si sovrappongono negli assetti dellepredette società, alla luce degli incarichi ricoperti nelle stesse,direttamente o attraverso altri soggetti a loro collegati, e delleincrociate partecipazioni societarie, con riscontro di rapportifamiliari e comunque di interessi patrimoniali comuni anche allaluce della sostanziale sovrapposizione del tipo di attività (cioèriparazione e manutenzione in campo navale) svolta a favoredegli stessi committenti (v. pag. 13).4.11.

In dettaglio, la Corte ha evidenziato una pluralità dielementi concreti che, a suo avviso, portano a concludere per lanon genuinità delle nuove assunzioni di lavoratori da parte dellaShip Service, in quanto non dirette a creare una nuova e stabileoccupazione, ma finalizzate ad ottenere gli sgravi contributivi.- 13 -Numero registro generale 16156/2021Tali elementi sono i seguenti: a) la [OSCURATO:PERSONA] svolge attivitàN umero sezionale 1909/2026Numero di raccolta generale 15516/2026di riparazione e manutenzione di navi commerciali Deat a pubblicazione 21/05/2026imbarcazioni da diporto e i suoi dipendenti hanno lavoratopresso gli stabilimenti di Fincantieri di Ancona, [OSCURATO:PERSONA] eLa Spezia; b) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRossella Tosetti sono stati soci ed amministratori della società;inoltre: [OSCURATO:PERSONA] è stato collaboratore familiare diRobert Gianfardoni per diversi periodi e successivamente è statodipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il cui socio al 95% edamministratore unico era lo stesso [OSCURATO:PERSONA], figlio diRossella Tosetti e di [OSCURATO:PERSONA]; lo stesso Salvemini èstato dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il cui socio al 95%era la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quindi è statonuovamente dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e poi ètornato ad essere dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]., il cui socio al 70% era [OSCURATO:PERSONA];sempre Salvemini è stato amministratore e liquidatore dellepredette società riferibili ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] eRossella Tosetti ed anche è stato liquidatore della predettaInternational [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; c) l’attività della [OSCURATO:SOCIETA] si svolge in lavori di pitturazione in committenza con laWorld [OSCURATO:SOCIETA]., il cui socio al 95% e amministratore unicoera lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; d) le citate società svolgonoprevalentemente lo stesso tipo di attività presso gli stessistabilimenti Fincantieri; e) i dipendenti assunti dalla [OSCURATO:SOCIETA] fruendo delle agevolazioni contributive (in particolareBabul [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], El AsnaouiAhmed, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])erano stati licenziati dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., con socio accomandante RobertoGianfardoni, marito di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta socio- 14 -accomandatario, nonché rappresentante della stessa socieNtuàm;e reo )re gistro generale 16156/2021Numero sezionale 1909/2026i citati lavoratori erano stati assunti dalla Naval RefittinNgum eSroh dii pra ccolta generale 15516/2026Service di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con contratti a tempDoat a pubblicazione 21/05/2026indeterminato, poi licenziati dalla stessa e riassunti dalla [OSCURATO:SOCIETA] dapprima con contratti a tempo determinato, poitrasformati a tempo indeterminato, con fruizione delleagevolazioni contributive; f) le due società svolgevano la stessala stessa sede in Sarzana ed i dipendenti svolgevano la loroi medesimi lavoratori dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] svolgevanola loro attività lavorativa nell’ambito di appalti disposti dallaWorld [OSCURATO:SOCIETA]. e sotto le direttive ed il coordinamento delresponsabile di quest’ultima società, come accadeva anche nelperiodo in cui gli stessi lavoravano alle dipendenze della NavalRefitting [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]4.12.

In sostanza, la Corte di merito ha preso in considerazioneuna molteplicità di elementi e, valutandoli non atomisticamentema nel loro significato globale, ha ritenuto che la vicendaconcreta presenti caratteri tali da attestare l’esistenza di «… undisegno imprenditoriale unitario volto a trasferire il lavoro daun’azienda all’altra e, con esso, il personale necessario per potercosì avvalersi dei cennati sgravi contributivi» (v. pag. 15).Così statuendo, quindi, la Corte d’appello ha rettamenteapplicato l’art. 1, comma 118, della l. n. 190 del 2014, inteso incoerenza con la sua ratio e nel solco dell’interpretazione data daquesta Corte a precedenti disposizioni di analogo tenore eidentica finalità.5.

Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5), c.p.c., l’omessa, insufficiente e contraddittoriamotivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio,- 15 -prospettando la spettanza dell’esonero contributivo oggeNtutmoe rod rie gistro generale 16156/2021Numero sezionale 1909/2026causa anche in virtù della genuinità dei contratti a termNiunmeer op doi rai ccolta generale 15516/2026convertiti in assunzioni a tempo determinato.

Data pubblicazione 21/05/20266.

Il motivo è inammissibile perché privo di ogni attinenza alcontenuto della decisione assunta dalla Corte territoriale.6.1.

La stessa ricorrente riconosce che il tema sotteso al motivoin esame, relativo alla seconda contestazione operata dall’Inpsnel verbale di accertamento e notificazione, non è stato trattatodalla sentenza impugnata, la quale, in effetti, ha espressamenteaffermato di non dover prendere in considerazione i motivi diappello riferiti alla seconda contestazione (v. pag. 15),reputando sufficiente, al fine di vagliare la legittimità delrecupero degli sgravi, la disamina della prima.6.2.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la proposizione,mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifical’inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un “non motivo” (v.Cass. n. 9450 del 2024).6.3.

È evidente, quindi, che il motivo in esame è inammissibile,perché attiene ad un profilo della controversia che la sentenzaha consapevolmente trascurato reputando sufficiente, ai finidella decisione, l’esame di altre questioni.7.

Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere rigettato.8.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzae vanno poste, pertanto, a carico della parte ricorrente.

Laliquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sullascorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n.147 del 2022) e del valore della causa.- 16 -11.

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposNtuim pereo rre gistro generale 16156/2021Numero sezionale 1909/2026l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n.

N1u1m5er od dei ral ccolta generale 15516/20262002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 dDealt a pubblicazione 21/05/20262012.

Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez.

Un., n. 4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 7.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% eaccessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026La Presidente- 17 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 I.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA],1909 in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. –Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 279/2020 della CORTE D’APPELLO diGENOVA, depositata il 07/01/2021 R.G.N. 190/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 16156/2021Numero sezionale 1909/202616/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Numero di raccolta generale 15516/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Genova haconfermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che avevarespinto due distinti ricorsi, in seguito riuniti, proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. rispettivamente contro il verbale unico diaccertamento e notificazione emesso dall’Inps e il conseguenteavviso di addebito finalizzati al recupero delle agevolazionicontributive previste dalla l. n. 190 del 2014 di cui la societàaveva fruito in virtù dell’assunzione di nuova manodopera.Sulla scorta degli elementi istruttori acquisiti in primo grado laCorte d’appello ha reputato accertata l’esistenza di rilevanticollegamenti tra la società appellante e le altre società già datricidi lavoro dei lavoratori per i quali erano state ottenute leagevolazioni. Ha ritenuto, quindi, che le nuove assunzioni nonfossero dirette a realizzare lo scopo della normativa cheprevedeva tali agevolazioni, ossia la creazione di una nuova estabile occupazione.2. Avverso detta pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi.L’Inps, costituitosi anche in qualità di procuratore della [OSCURATO:SOCIETA].s.p.a., ha resistito mediante controricorso.Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.3. All’esito della camera di consiglio del 16 aprile 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5), c.p.c., la omessa, insufficiente e contraddittoria- 2 -motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giuNdumizeiroo r,e gistro generale 16156/2021Numero sezionale 1909/2026per non avere la Corte d’appello risolto la contradNdumizeiroo ndi era ccolta generale 15516/2026esistente tra l’ordine impartito dal primo Giudice all’Inps dDait a pubblicazione 21/05/2026operare il conteggio separato dei contributi dovuti per ciascunadelle due contestazioni poste a base dell’accertamento e laritenuta sufficienza della contestazione inerente all’unico centrodi imputazione di interessi a fondare il recupero totale deglisgravi contributivi.Parte ricorrente premette che con il verbale impugnato era statocontestato il suo diritto alla fruizione dei benefici contributiviprevisti dalla l. n. 190 del 2014, in riferimento all’assunzione,prima mediante contratti a termine e poi con contratti a tempoindeterminato, di 78 lavoratori in precedenza occupati alledipendenze della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oppure, in parte,della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] si basava: a) sulla ritenuta unicità sostanzialedelle società interessate, in quanto facenti capo ad un uniconucleo familiare ed esercitanti la medesima attività d’impresa,e sulla postulata continuità dell’attività svolta dai lavoratori,stante il subentro nei subappalti relativi alle commesseche gli ispettori avevano ritenuto costituire un raggruppamentofraudolento; b) sulla rilevata violazione, in riferimento alleassunzioni effettuate con contratti a termine, dell’art. 1 deld.lgs. n. 368 del 2001, come integrato dall’art. 23 del d.lgs. n.81 del 2015, a causa del superamento del limite legale deicontratti a termine stipulabili dal datore di lavoro.Rappresenta che all’udienza del 25 marzo 2019 il primo Giudiceaveva ordinato all’Inps di effettuare un conteggio volto aquantificare separatamente quanto richiesto per l’addebitoinerente agli sgravi non dovuti per la ritenuta sussistenza di un- 3 -unico centro di interessi tra le imprese e quanto richiestNou mpereo rre gistro generale 16156/2021Numero sezionale 1909/2026l’addebito riguardante i contratti a termine giudicati illegNiutmtiemro di.i r accolta generale 15516/2026Deduce che la richiesta del conteggio separato per quantificarDeat a pubblicazione 21/05/2026le somme dovute sulla scorta di ciascuno dei due addebiticontestati non era coerente con la decisione poi assunta dalTribunale, il quale si era limitato ad asserire che il collegamentotra le società coinvolte, facenti capo ad un unico nucleofamiliare, rendeva legittima la pretesa di recupero degli sgravi.Rileva, infine, che il vizio della sentenza di primo grado siriverbera sulla pronuncia d’appello, la quale ha sposatointegralmente il ragionamento del primo Giudice riconoscendol’esattezza della richiesta di un conteggio separato per ciascunadelle contestazioni, ma poi affermando la natura non dirimentedel conteggio medesimo.2. Il motivo è inammissibile per due ragioni.2.1. Innanzitutto, va rilevato che nella specie ricorre un’ipotesidi c.d. “doppia conforme”, in quanto le decisioni di primo esecondo grado corrispondono e sono fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto dellacausa (cfr. Cass. n. 7724 del 2022), ragion per cui il ricorso percassazione non può essere proposto per far valere un vizioriconducibile all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.2.2. Inoltre, va ricordato che, secondo il costante orientamentodi questa Corte, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5),c.p.c., nella sua attuale formulazione, non sono più ammissibilinel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimitàsulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sestocomma, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia- 4 -totalmente mancante o meramente apparente, ovvero siN fuomenrod rie gistro generale 16156/2021Numero sezionale 1909/2026su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, Nou mriesrou dli trai ccolta generale 15516/2026perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purchDéat a pubblicazione 21/05/2026il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (v. Cass.7090 del 2022, Cass. n. 22598 del 2018, Cass. n. 23940 del2017 e Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014).2.3. Nella specie, la società ricorrente non lamenta affatto unalacuna o un vizio della motivazione di tale gravità da inficiare inmodo irrimediabile la stessa comprensibilità del ragionamentodecisorio, ma si limita a rimarcare l’apparente contraddittorietàdella decisione assunta dal Tribunale rispetto alla richiestaformulata dal Giudice all’Inps di deposito di un conteggio chedistinguesse la pretesa contributiva in rapporto a ciascuna delledue violazioni contestate, senza far valere in alcun modo unadifettosa articolazione dell’impianto motivazionale proprio dellasentenza in questa sede impugnata.2.4. D’altro canto, la Corte d’appello ha motivato in manieraesaustiva in ordine alla prospettata contraddittorietà (e cheformava oggetto del primo motivo di gravame), evidenziandoche l’approfondimento istruttorio chiesto dal Giudice non inficiaaffatto la decisione nel merito, giacché è possibile decidere unacausa anche senza prendere in considerazione elementiistruttori che si sono poi rivelati, nel corso del giudizio, nondirimenti (v. pag. 11 della sentenza impugnata).Tale affermazione è in linea con la giurisprudenza di questaCorte, secondo cui la contraddittorietà fra un’ordinanzaistruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado noncostituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione delprincipio di cui all’art. 177, primo comma, c.p.c., secondo cui le- 5 -ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicNaurmee rola re gistro generale 16156/2021Numero sezionale 1909/2026decisione della causa (v. Cass. n. 25183 del 2021). Numero di raccolta generale 15516/20263. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360Da,t a pubblicazione 21/05/2026primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 118, della l. n. 190 del 2014, per avere laCorte d’appello ritenuto insussistenti le condizioni per lafruizione dei benefici contributivi triennali di cui alla citatadisposizione e per aver erroneamente interpretato il principiodell’onere della prova, utilizzando parametri fuorvianti al fine diritenere esistente un unico centro di imputazione giuridico-economica tra le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA].r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] diTosetti [OSCURATO:SOCIETA]Il motivo si articola in due censure ben distinte tra loro.3.1. Sotto un primo profilo, parte ricorrente deduce che l’art. 1,comma 118, cit., è stato violato perché esclude dal diritto afruire delle agevolazioni ivi previste soltanto le ipotesi dieffettivo controllo o collegamento tra imprese, qualora cioèrisulti l’esistenza di un centro di gestione tale da ricondurre ognidecisione ad un’unica realtà. Osserva che, nella specie, la Corted’appello ha ritenuto provata l’esistenza di un semplicecollegamento familiare tra le diverse aziende, ma non di unpreordinato frazionamento di un’unica attività fra vari soggetti.3.2. Sotto altro profilo, la ricorrente sostiene che le circostanzevalorizzate nella sentenza impugnata non sono idonee adimostrare che le società coinvolte nell’accertamento sonoriconducibili al medesimo nucleo imprenditoriale, mentre sonostate trascurate altre circostanze (come il fatto che essa non èmai subentrata in appalti in corso di esecuzione, ma ha ricevutosolo appalti nuovi) che portano ad escludere l’esistenza di talenucleo.- 6 -Numero registro generale 16156/20214. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Numero sezionale 1909/2026Numero di raccolta generale 15516/20264.1. È inammissibile laddove si contesta l’accertamentDoat a pubblicazione 21/05/2026compiuto dalla Corte d’appello circa l’esistenza di uncollegamento tra le varie società interessate dall’accertamentoe che ha condotto la Corte territoriale a reputare “non genuine”le nuove assunzioni operate dall’odierna ricorrente, con laconseguente negazione del diritto della stessa a fruire delleagevolazioni contributive oggetto di recupero da parte dell’Inps.Sotto tale profilo, la censura è finalizzata a sollecitare questaCorte ad una nuova valutazione del compendio probatorioraccolto, cioè a svolgere un’attività riservata in via esclusivaall’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cuiconclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale nonsono sindacabili in sede di legittimità.4.2. Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, è fermol’indirizzo secondo cui deve ritenersi inammissibile il motivo diimpugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativaricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati alricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversainterpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità unvaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme (v., tra le più recenti, Cass. n. 10927del 2024).Ed infatti, il ricorrente per cassazione non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamentoin fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacatodi legittimità, in quanto, nell’ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa,ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e- 7 -della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del gNiuumdeircoe re gistro generale 16156/2021Numero sezionale 1909/2026di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del Npurmoerpo rdii ora ccolta generale 15516/2026convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarnDeat a pubblicazione 21/05/2026idonee a dimostrare i fatti in discussione (v. Cass. n. 32505 del2023).4.3. È infondato, invece, laddove si assume l’erroneità dellasentenza impugnata nella parte in cui disconosce il diritto dellaricorrente a beneficiare dell’agevolazione contributivadisciplinato dall’art. 1, comma 118, cit., in virtù dell’esistenza diun nucleo proprietario comune tra la ricorrente medesima e lealtre società già datrici di lavoro.Il comma 118, cit., prevede un esonero dal versamento deicontributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che abbianoproceduto a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempoindeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2015. Come si affermanel suo incipit, la disposizione è finalizzata alla promozione diforme di occupazione stabile ed è collegata a nuove assunzionidi lavoratori non occupati da tempo mediante contratto di lavoroa tempo indeterminato («L’esonero di cui al presente commaspetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni dicui al primo periodo, con esclusione di quelle relative alavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati atempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro …»).Sono esclusi dall’esonero, tuttavia, quei datori di lavoro con iquali i lavoratori assunti, anche tramite società collegate ocontrollate ovvero per interposta persona, avevano già uncontratto di lavoro a tempo indeterminato nei tre mesiprecedenti l’entrata in vigore della l. n. 190 del 2014(«L’esonero di cui al presente comma non spetta ai datori dilavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in- 8 -riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando soNucmieertoà re gistro generale 16156/2021Numero sezionale 1909/2026controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codicNeum ceirov dili era ccolta generale 15516/2026o facenti capo, anche per interposta persona, allo stessDoat a pubblicazione 21/05/2026soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempoindeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata invigore della presente legge»).4.4. Questa Corte ha avuto occasione di chiarire che l’intentiolegis è chiara nel prevedere uno strumento che incentivi lapromozione di forme realizzative di stabile occupazione, sicchél’agevolazione contributiva è riconosciuta con riferimento anuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato,che superino condizioni di precarietà e non siano espressive diforme simulatorie o strumentali di creazione precostituita dicondizioni di perdita di occupazione; di qui la rilevanza delladurata infrasemestrale del periodo susseguente alla perdita dioccupazione stabile e delle ipotesi di collegamento societario,espressive di una sostanziale continuità occupazionale (cfr.Cass. n. 2405 del 2026, al punto 4.1 della motivazione).4.5. Ai fini che qui interessano, si deve sottolineare come lanorma, nel descrivere le ipotesi in cui non spetta l’esonero inquestione perché l’assunzione è effettuata da datori di lavorodei quali i lavoratori erano già dipendenti, faccia riferimento nonsolamente al caso delle società controllate o collegate ex art.2359 c.c., ma pure a quello di società facenti capo, anche perinterposta persona, allo stesso soggetto.In continuità con l’interpretazione data da questa Corte dianaloghe disposizioni dirette a riconoscere benefici contributiviin favore di imprese che abbiano assunto lavoratori disoccupatiin modo da garantire un effettivo incremento dell’occupazionestabile, deve ritenersi che l’espressione “società facenti capo,anche per interposta persona, allo stesso soggetto”, debba- 9 -essere intesa come diretta ad escludere il diritto all’esNounmeerroo re gistro generale 16156/2021Numero sezionale 1909/2026contributivo in tutte le situazioni in cui il precedente daNtuomerreo ddi rai ccolta generale 15516/2026lavoro e quello che ha proceduto all’assunzione sulla cui basDeat a pubblicazione 21/05/2026sono chiesti gli sgravi siano riconducibili ad un di un “comunenucleo proprietario”, sì da far apparire l’assunzione come direttanon già a realizzare l’obiettivo della promozione di forme dioccupazione stabile che è proprio della norma agevolatrice,bensì a fruire dell’esonero previsto dall’art. 1, comma 118, cit.4.6. Con riferimento allo sgravio contributivo riconosciutodall’art. 3, comma 5, della l. n. 448 del 1998, in favore dei datoridi lavoro privati e degli enti pubblici economici operanti nelleregioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria eSardegna, per le nuove assunzioni effettuate negli anni 1999,2000 e 2001, è stato affermato che l’art. 3, comma 6, lett. d)della l. n. 448 cit., secondo un principio generale di cui sonoespressione anche l’art. 8, comma 4bis, della l. n. 223 del 1991,l’art. 2, comma 10bis, della l. n. 92 del 2012 e l’art. 31, lett. d),del d.lgs. n. 150 del 2015, ove prevede che l’incremento dellabase occupazionale venga considerato al netto delle diminuzionioccupazionali in società facenti capo, ancheper interposta persona, allo stesso soggetto, va inteso nel sensoche rientrano in tale fattispecie anche le ipotesi in cui le diversesocietà presentino assetti proprietari sostanzialmentecoincidenti, ovverosia tutte le situazioni in cui consti la presenzadi un comune nucleo proprietario in grado di ideare ed attuareoperazioni coordinate di assunzione e licenziamento delmedesimo personale (v. Cass. n. 9662 del 2019).Mette conto sottolineare, peraltro, come la locuzione adoperatadall’art. 3, comma 6, cit. («… in società controllate ai sensidell’art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche perinterposta persona, allo stesso soggetto …») sia pressocché- 10 -sovrapponibile a quella utilizzata dall’art. 1, comma 118,N udmeerlola re gistro generale 16156/2021Numero sezionale 1909/2026l. n. 190 del 2014. Numero di raccolta generale 15516/20264.7. Esaminando la fattispecie degli sgravi contributivi previsDtait a pubblicazione 21/05/2026dall’art. 8, comma 4, della l. n. 223 del 1991, in favore di datoridi lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato ilavoratori iscritti nella lista di mobilità, questa Corte ha precisatol’espressione “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti”tra l’impresa che effettua le nuove assunzioni e quella che haproceduto ai licenziamenti, relativo ad un’ipotesi di esclusionedel diritto ai benefici contributivi previsti dalla citatadisposizione, deve intendersi riferita a tutte le situazioni chefacciano presumere la presenza di un comune nucleoproprietario, in grado di ideare e fare attuare un’operazionecoordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento ditaluni dipendenti da un’azienda e la loro assunzione da partedell’altra, senza che, in tale evenienza, il rapporto di lavoropossa essere considerato nuovo ai fini contributivi (cfr. Cass. n.16288 del 2011, che ha affermato tale principio a norma dell’art.360bis, primo comma, c.p.c.).4.8. Con specifico riferimento alla previsione contenuta nell’art.8, comma 4bis, della l. n. 223 del 1991 (introdotta dall’art. 2,comma 1, del d.l. n. 299 del 1994, conv. in l. n. 451 del 1994),è stato ben chiarito da Cass. n. 2528 del 2025 (cui hanno datoseguito Cass. n. 15056 del 2025 e Cass. n. 3359 del 2026) chele espressioni di ampio tenore “assetti proprietarisostanzialmente coincidenti” e “rapporto di collegamento e dicontrollo”, che il legislatore adopera consapevolmente, devonoessere interpretate in coerenza con la loro ratio, che si correlaall’effettivo incremento dell’occupazione con riguardo ailavoratori espulsi dal mercato del lavoro (v. Cass. n. 12589 del2024).- 11 -In particolare, nel citato arresto è stato rilevato che, quantNoum aergo lrie gistro generale 16156/2021Numero sezionale 1909/2026“assetti proprietari sostanzialmente coincidenti”, il Nduemtetroa dti ora ccolta generale 15516/2026normativo include tutte le ipotesi in cui l’impresa che assumDeat a pubblicazione 21/05/2026non sia del tutto estranea a quella che ha licenziato e si possacosì individuare un comune nucleo proprietario, in grado diideare e attuare un’operazione coordinata di ristrutturazione,con il licenziamento di taluni dipendenti da un’azienda e la loroassunzione da parte dell’altra (Cass. n. 13583 del 2015 e Cass.n. 16288 del 2011). Mediante il richiamo al “rapporto dicollegamento o controllo”, la legge non si riferisce soltanto airapporti tipizzati dall’art. 2359 c.c. (Cass. n. 20504 del 2018),ma vengono in rilievo tutti i rapporti tra imprese che sitraducano, sul piano fattuale, in condotte costanti e coordinatedi collaborazione e di comune agire sul mercato, in virtù di uncomune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni chefinalità diverse rispetto a quelle per cui sono riconosciuti ibenefici in esame (Cass. n. 20499 del 2008). Il riferimento agliassetti proprietari sostanzialmente coincidenti e ai rapporti dicollegamento e di controllo dev’essere considerato in unaprospettiva unitaria e converge nel condizionare il diritto diconseguire gli sgravi a un presupposto tassativo: dev’esserenuova la struttura cui i rapporti di lavoro fanno capo (Cass. n.11935 del 2019).4.9. In definitiva, nella giurisprudenza di questa Corte in temadegli sgravi contributivi finalizzati all’incentivo dell’occupazionesi è affermata, pur nella diversità dei casi e dell’evolversi dellanormativa, l’esistenza di un principio generale che valorizza nonsolo il collegamento formale di cui all’art. 2359 c.c., ma anchela “centralizzazione direzionale” che deriva dal ricorrere, tra piùimprese, di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o- 12 -l’ancor più generico fare capo delle diverse società allo sNtuemsersoo re gistro generale 16156/2021Numero sezionale 1909/2026soggetto, anche per interposta persona (per tale affermNuamzeiroo ndi era ccolta generale 15516/2026di principio cfr. Cass. n. 9662 del 2019, in motivazione; nellDoat a pubblicazione 21/05/2026stesso senso cfr. Cass. n. 9164 del 2022).4.10. La sentenza impugnata si è attenuta all’esposto criteriovalutativo, che questa Corte reputa operante anche nell’ipotesidegli sgravi contributivi ex lege n. 190 del 2014, la cui finalità –come osservato in precedenza – va ricercata nella promozionedi forme di occupazione stabile e connotate da effettività, cioènon espressive di forme simulatorie o strumentali di creazioneprecostituita di condizioni di perdita di occupazione (cfr.nuovamente la già citata Cass. n. 2405 del 2026).Al riguardo, la Corte d’appello ha accertato che tra la societàricorrente e le altre società, che avevano avuto in precedenzacontratti di lavoro con gli stessi dipendenti, vi erano comuniriferimenti proprietari o di gestione, in particolare da parte deicomponenti di un unico nucleo familiare composto dai signoriRossella Tosetti e Roberto e [OSCURATO:PERSONA]. Ha rilevato chetali soggetti si ritrovano e si sovrappongono negli assetti dellepredette società, alla luce degli incarichi ricoperti nelle stesse,direttamente o attraverso altri soggetti a loro collegati, e delleincrociate partecipazioni societarie, con riscontro di rapportifamiliari e comunque di interessi patrimoniali comuni anche allaluce della sostanziale sovrapposizione del tipo di attività (cioèriparazione e manutenzione in campo navale) svolta a favoredegli stessi committenti (v. pag. 13).4.11. In dettaglio, la Corte ha evidenziato una pluralità dielementi concreti che, a suo avviso, portano a concludere per lanon genuinità delle nuove assunzioni di lavoratori da parte dellaShip Service, in quanto non dirette a creare una nuova e stabileoccupazione, ma finalizzate ad ottenere gli sgravi contributivi.- 13 -Numero registro generale 16156/2021Tali elementi sono i seguenti: a) la [OSCURATO:PERSONA] svolge attivitàN umero sezionale 1909/2026Numero di raccolta generale 15516/2026di riparazione e manutenzione di navi commerciali Deat a pubblicazione 21/05/2026imbarcazioni da diporto e i suoi dipendenti hanno lavoratopresso gli stabilimenti di Fincantieri di Ancona, [OSCURATO:PERSONA] eLa Spezia; b) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRossella Tosetti sono stati soci ed amministratori della società;inoltre: [OSCURATO:PERSONA] è stato collaboratore familiare diRobert Gianfardoni per diversi periodi e successivamente è statodipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il cui socio al 95% edamministratore unico era lo stesso [OSCURATO:PERSONA], figlio diRossella Tosetti e di [OSCURATO:PERSONA]; lo stesso Salvemini èstato dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il cui socio al 95%era la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quindi è statonuovamente dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e poi ètornato ad essere dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]., il cui socio al 70% era [OSCURATO:PERSONA];sempre Salvemini è stato amministratore e liquidatore dellepredette società riferibili ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] eRossella Tosetti ed anche è stato liquidatore della predettaInternational [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; c) l’attività della [OSCURATO:SOCIETA] si svolge in lavori di pitturazione in committenza con laWorld [OSCURATO:SOCIETA]., il cui socio al 95% e amministratore unicoera lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; d) le citate società svolgonoprevalentemente lo stesso tipo di attività presso gli stessistabilimenti Fincantieri; e) i dipendenti assunti dalla [OSCURATO:SOCIETA] fruendo delle agevolazioni contributive (in particolareBabul [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], El AsnaouiAhmed, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])erano stati licenziati dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., con socio accomandante RobertoGianfardoni, marito di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta socio- 14 -accomandatario, nonché rappresentante della stessa socieNtuàm;e reo )re gistro generale 16156/2021Numero sezionale 1909/2026i citati lavoratori erano stati assunti dalla Naval RefittinNgum eSroh dii pra ccolta generale 15516/2026Service di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con contratti a tempDoat a pubblicazione 21/05/2026indeterminato, poi licenziati dalla stessa e riassunti dalla [OSCURATO:SOCIETA] dapprima con contratti a tempo determinato, poitrasformati a tempo indeterminato, con fruizione delleagevolazioni contributive; f) le due società svolgevano la stessala stessa sede in Sarzana ed i dipendenti svolgevano la loroi medesimi lavoratori dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] svolgevanola loro attività lavorativa nell’ambito di appalti disposti dallaWorld [OSCURATO:SOCIETA]. e sotto le direttive ed il coordinamento delresponsabile di quest’ultima società, come accadeva anche nelperiodo in cui gli stessi lavoravano alle dipendenze della NavalRefitting [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]4.12. In sostanza, la Corte di merito ha preso in considerazioneuna molteplicità di elementi e, valutandoli non atomisticamentema nel loro significato globale, ha ritenuto che la vicendaconcreta presenti caratteri tali da attestare l’esistenza di «… undisegno imprenditoriale unitario volto a trasferire il lavoro daun’azienda all’altra e, con esso, il personale necessario per potercosì avvalersi dei cennati sgravi contributivi» (v. pag. 15).Così statuendo, quindi, la Corte d’appello ha rettamenteapplicato l’art. 1, comma 118, della l. n. 190 del 2014, inteso incoerenza con la sua ratio e nel solco dell’interpretazione data daquesta Corte a precedenti disposizioni di analogo tenore eidentica finalità.5. Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5), c.p.c., l’omessa, insufficiente e contraddittoriamotivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio,- 15 -prospettando la spettanza dell’esonero contributivo oggeNtutmoe rod rie gistro generale 16156/2021Numero sezionale 1909/2026causa anche in virtù della genuinità dei contratti a termNiunmeer op doi rai ccolta generale 15516/2026convertiti in assunzioni a tempo determinato. Data pubblicazione 21/05/20266. Il motivo è inammissibile perché privo di ogni attinenza alcontenuto della decisione assunta dalla Corte territoriale.6.1. La stessa ricorrente riconosce che il tema sotteso al motivoin esame, relativo alla seconda contestazione operata dall’Inpsnel verbale di accertamento e notificazione, non è stato trattatodalla sentenza impugnata, la quale, in effetti, ha espressamenteaffermato di non dover prendere in considerazione i motivi diappello riferiti alla seconda contestazione (v. pag. 15),reputando sufficiente, al fine di vagliare la legittimità delrecupero degli sgravi, la disamina della prima.6.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la proposizione,mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifical’inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un “non motivo” (v.Cass. n. 9450 del 2024).6.3. È evidente, quindi, che il motivo in esame è inammissibile,perché attiene ad un profilo della controversia che la sentenzaha consapevolmente trascurato reputando sufficiente, ai finidella decisione, l’esame di altre questioni.7. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere rigettato.8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzae vanno poste, pertanto, a carico della parte ricorrente. Laliquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sullascorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n.147 del 2022) e del valore della causa.- 16 -11. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposNtuim pereo rre gistro generale 16156/2021Numero sezionale 1909/2026l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. N1u1m5er od dei ral ccolta generale 15516/20262002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 dDealt a pubblicazione 21/05/20262012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 7.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% eaccessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026La Presidente- 17 -