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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31238/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 23.9.2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Castrovillari che lo ha condannato alla pena di un anno e sette mesi per i reati di cui agli artt. 455, 624 e 625 n. 7, avvinti dal vincolo della continuazione.

2. Considerato che la difesa deduce quale motivo unico la violazione di legge in relazione alla configurabilità del delitto di cui all'art. 455 c.p., oltre al travisamento del fatto in ordine alla quantità delle banconote contraffatte.

3. Rilevato che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal provvedimento impugnato; rilevato, altresì, che il ricorso propone un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, con particolare riferimento alla quantità delle banconote contraffatte, e che la stessa richiesta di riqualificazione giuridica del reato previsto dall'art. 455 cod. peri. nella fattispecie meno grave di cui all'art. 457 cod. pen. passa, invero, necessariamente, per una rivalutazione delle prove in senso più favorevole all'imputato, richiesta sulla base di mere asserzioni apodittiche e confutando nel merito le prove già ampiamente analizza te dai giudici di primo e secondo grado.

Tali prospettazioni sono sottratte, come noto, al sindacato di legittimità in mancanza di manifeste illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.

4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 23.9.2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Castrovillari che lo ha condannato alla pena di un anno e sette mesi per i reati di cui agli artt. 455, 624 e 625 n. 7, avvinti dal vincolo della continuazione. 2. Considerato che la difesa deduce quale motivo unico la violazione di legge in relazione alla configurabilità del delitto di cui all'art. 455 c.p., oltre al travisamento del fatto in ordine alla quantità delle banconote contraffatte. 3. Rilevato che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal provvedimento impugnato; rilevato, altresì, che il ricorso propone un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, con particolare riferimento alla quantità delle banconote contraffatte, e che la stessa richiesta di riqualificazione giuridica del reato previsto dall'art. 455 cod. peri. nella fattispecie meno grave di cui all'art. 457 cod. pen. passa, invero, necessariamente, per una rivalutazione delle prove in senso più favorevole all'imputato, richiesta sulla base di mere asserzioni apodittiche e confutando nel merito le prove già ampiamente analizza te dai giudici di primo e secondo grado. Tali prospettazioni sono sottratte, come noto, al sindacato di legittimità in mancanza di manifeste illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. 4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il