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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 novembre 2022

Cassazione n. 36161/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1737/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in MILANO via luciano manara, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 3159/2021 depositata il 02/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Milano, che aveva rigettato il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Milano.

Quest’ultimo aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. e dal fideiussore [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla creditrice [OSCURATO:SOCIETA]., per forniture di materiali relativea differenti cantieri; che la Corte territoriale, interpretando una scrittura privata inter partes in costanza di rapporto, aveva affermato che il mancato pagamento entro la data del 20.3.2017 non aveva avuto l’effetto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1457 c.c., giacché le parti avevano inteso semplicemente prevedere una dilazione di pagamento, rispetto alle scadenze indicate nella fattura e non già un termine essenziale.

Da ciò, la perdurante efficacia del vincolo contrattuale, con la conseguenza che la mancata consegna di una parte della fornitura non avrebbe impedito di ritenere sorto il diritto al pagamento del corrispettivo, stante la piena legittimità della condotta di CBS, che ne aveva sospeso l’esecuzione, ai sensi dell’art. 1460 c.c.; Considerato: che il ricorso è affidato a tre formali motivi; che, col primo, il Boselli invoca la falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) avendo la Corte di Appello fatto applicazione di una norma non pertinente per la decisione della fattispecie in esame, oltre che per manifesta illogicità della motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.); che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente inquadrato la vicenda in esame nell’alveo della compravendita ex art. 1470 c.c., mentre avrebbe dovuto inquadrarla come appalto ex art. 1655 c.c. con la conseguenza che la sospensione della prestazione avrebbe legittimato controparte ad ottenere il pagamento delle opere sino ad allora eseguite, e non certo il pagamento integrale, anche per prestazioni non eseguite; che, col secondo, il ricorrente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 633 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.

I giudici di secondo grado avrebbero omesso di pronunciarsi su un punto controverso, ovvero sulla necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto lo stesso era stato chiesto ed emesso in mancanza di una condizione di ammissibilità ovvero senza che fosse stata prodotta la fattura n. 243 /2016; che la terza censura è volta a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.

La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che con l’escussione testimoniale fosse stata raggiunta la prova dell’esecuzione dell’obbligazione da parte della CBS; che la CBS è rimasta intimata; che il primo motivo è inammissibile; che, come è noto, in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazionegiuridica consta di due fasi, delle quali la prima -consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., mentre la seconda - concernente l'inquadramentodella comune volontà nello schema legale corrispondente - risolvendosi nell'applicazione di normegiuridiche - può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo. (Sez. 1, n. 29111 del 5 dicembre 2017); che ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita) (Sez. 2, n. 5935 del 12 marzo 2018); che, invero, l’esistenza di un contratto di appalto piuttosto che di uno di compravendita non ha fatto parte del thema decidendum dei giudizi di merito, posto che il provvedimento monitorio è stato richiesto per una serie di forniture di materiali; che il secondo motivo è inammissibile; che, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio diautosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Sez. 2, n. 28072 del 14 ottobre 2021); che il ricorrente non ha ottemperato a nessuno dei suddetti obblighi; che anche il terzo motivo è inammissibile; che, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2 n. 21127 dell’8 agosto 2019); che, in ogni caso, la conferma anche in punto di fatto della sentenza di primo grado ad opera dell’appello integra l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 6-2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016); che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, considerata la mancanza di attività difensiva da parte della controricorrente; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1737/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in MILANO via luciano manara, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 3159/2021 depositata il 02/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Milano, che aveva rigettato il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Milano. Quest’ultimo aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. e dal fideiussore [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla creditrice [OSCURATO:SOCIETA]., per forniture di materiali relativea differenti cantieri; che la Corte territoriale, interpretando una scrittura privata inter partes in costanza di rapporto, aveva affermato che il mancato pagamento entro la data del 20.3.2017 non aveva avuto l’effetto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1457 c.c., giacché le parti avevano inteso semplicemente prevedere una dilazione di pagamento, rispetto alle scadenze indicate nella fattura e non già un termine essenziale. Da ciò, la perdurante efficacia del vincolo contrattuale, con la conseguenza che la mancata consegna di una parte della fornitura non avrebbe impedito di ritenere sorto il diritto al pagamento del corrispettivo, stante la piena legittimità della condotta di CBS, che ne aveva sospeso l’esecuzione, ai sensi dell’art. 1460 c.c.; Considerato: che il ricorso è affidato a tre formali motivi; che, col primo, il Boselli invoca la falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) avendo la Corte di Appello fatto applicazione di una norma non pertinente per la decisione della fattispecie in esame, oltre che per manifesta illogicità della motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.); che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente inquadrato la vicenda in esame nell’alveo della compravendita ex art. 1470 c.c., mentre avrebbe dovuto inquadrarla come appalto ex art. 1655 c.c. con la conseguenza che la sospensione della prestazione avrebbe legittimato controparte ad ottenere il pagamento delle opere sino ad allora eseguite, e non certo il pagamento integrale, anche per prestazioni non eseguite; che, col secondo, il ricorrente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 633 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. I giudici di secondo grado avrebbero omesso di pronunciarsi su un punto controverso, ovvero sulla necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto lo stesso era stato chiesto ed emesso in mancanza di una condizione di ammissibilità ovvero senza che fosse stata prodotta la fattura n. 243 /2016; che la terza censura è volta a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che con l’escussione testimoniale fosse stata raggiunta la prova dell’esecuzione dell’obbligazione da parte della CBS; che la CBS è rimasta intimata; che il primo motivo è inammissibile; che, come è noto, in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazionegiuridica consta di due fasi, delle quali la prima -consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., mentre la seconda - concernente l'inquadramentodella comune volontà nello schema legale corrispondente - risolvendosi nell'applicazione di normegiuridiche - può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo. (Sez. 1, n. 29111 del 5 dicembre 2017); che ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita) (Sez. 2, n. 5935 del 12 marzo 2018); che, invero, l’esistenza di un contratto di appalto piuttosto che di uno di compravendita non ha fatto parte del thema decidendum dei giudizi di merito, posto che il provvedimento monitorio è stato richiesto per una serie di forniture di materiali; che il secondo motivo è inammissibile; che, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio diautosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Sez. 2, n. 28072 del 14 ottobre 2021); che il ricorrente non ha ottemperato a nessuno dei suddetti obblighi; che anche il terzo motivo è inammissibile; che, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2 n. 21127 dell’8 agosto 2019); che, in ogni caso, la conferma anche in punto di fatto della sentenza di primo grado ad opera dell’appello integra l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 6-2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016); che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, considerata la mancanza di attività difensiva da parte della controricorrente; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que
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