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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 12120/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato in concorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla identificazione dell'imputato); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla ritenuta aggravante è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088);Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze• attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pagg. 6-7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,' con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato in concorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla identificazione dell'imputato); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla ritenuta aggravante è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088);Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze• attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pagg. 6-7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,' con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12120/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris