CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 1979
Cassazione n. 05539/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/05/1979 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti, e ribaditi con al memoria del 28 dicembre 2023, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: il dato quantitativo (kg. 2,63 di sostanza stupefacente tipo marjuana dalla quale erano ricavabili oltre 1.892 dosi medie), è stato correttamente ritenuto ostativo alla riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990. Gli ulteriori motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello della mancata applicazione del della pena sostitutiva e del beneficio della pena sospesa, rimessi all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione tenuto conto delle concrete modalità del fatto — i giudici del merito hanno sottolineato come l'imputato avesse autoprodotto lo stupefacente, coltivandolo ed era in possesso di semi utilizzabili per future attività illecite -, circostanze rispetto alle quali non sono acquisiti elementi per una positiva valutazione della personalità dell'imputato o elementi (anche successivi, quali il comportamento processuale) suscettibili di valutazione come condotte di rielaborazione critica dell'illecito e, quindi, positivamente apprezzabili per ritenere che l'imputato si asterrà, in futuro, dal commettere ulteriori reati. Quanto alla pena sostitutiva, con valutazione esente da censure, la Corte ha evidenziato che l'imputato, già in passato, aveva beneficiato dell'omologo istituto senza che ciò avesse costituito un deterrente alla perpetrazione di ulteriori condotte di reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere re