CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 25572/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Tivoli, emessa in data 11/02/2026,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano".[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’imputato, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna lasentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,formulando un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di leggee vizio di motivazione, per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, inrelazione all’affermata responsabilità dell’imputato per i reati ascritti, oltre che inordine alla quantificazione della pena; inoltre, si lamenta che non risulterebbeadeguatamente assolto l'obbligo motivazionale in relazione all'art. 129 cod. proc.pen.3. Il ricorso è inammissibileperché propone questioni non consentite in presenzadi una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.3.1. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che l'imputato può proporrericorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena soltanto permotivi attinenti all’espressione della volontà dello stesso imputato, al difetto dicorrelazione tra la richiesta e la decisione, alla erronea qualificazione giuridica delfatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.3.2. La richiesta di pena patteggiata, proveniente dallo stesso imputato, implicasostanziale rinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza: non è inverodenunziabile in Cassazione, rispetto alla sentenza di patteggiamento, l'omessa oinsufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenzastessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire alproscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto l’art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle soleipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020,Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le qualinon rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità,avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare lepremesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in parte motiva, Sez. 1,Sentenza n. 33725 del 05/05/2021, Rindone, Rv. 281890 – 01). Anche in ordinealla pena applicata, nei termini concordati tra le parti, non ricorre nessuno deivizi denunciabili in base al citato art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.4. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue,ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore dellaCassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissatain ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]