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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21898/2026

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procura conferitain calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], in ROMA,VIA E. [OSCURATO:PERSONA], 20– ricorrente principale –controR.B. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, giusta procura notarile versata in atti,dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suostudio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11– controricorrente e ricorrente incidentale –[OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giustaprocura rilasciata in calce al ricorso notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29Numero registro generale 30425/2020Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21898/2026Data pubblicazione 26/06/2026– resistente con procura –[OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giustaprocura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente al ricorso incidentale –per la cassazione della sentenza n. 536 del 2020 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 23 ottobre 2019 (R.G.N.1000/2019).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 30aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milanoha respinto le impugnazioni proposte, rispettivamente, da R.B.[OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e dalla signoraGabriella Rossi contro le pronunce del Tribunale della medesima sede,recanti i numeri 1587 e 2076 del 2019.1.1.– Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale,riguardo al gravame della società appellante contro la sentenza n. 1587del 2019, ha confermato l’accertamento del verbale ispettivo del 12maggio 2017, che aveva annullato la contribuzione versata sullaposizione della signora [OSCURATO:PERSONA], Presidente del consigliod’amministrazione della società, assunta quale lavoratrice dipendente.1.2.– Per quel che concerne il gravame interposto dalla signoraGabriella Rossi contro la sentenza n. 2076 del 2019, la Corte territorialeha confermato il rigetto della domanda di accertamento della naturasubordinata del rapporto di lavoro con la società e ha dichiarato la- 2 -Numero registro generale 30425/2020Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21898/2026Data pubblicazione 26/06/2026legittimità del provvedimento di recupero della pensione indebitamentecorrisposta.2.– La signora [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenzad’appello con ricorso principale affidato a quattro motivi.3.– R.B. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazioneresiste con controricorso e spiega altresì ricorso incidentale, affidato adue motivi.

L’INPS ha conferito procura in calce al ricorso notificato.4.– L’INPS resiste con controricorso al ricorso incidentale di R.B.[OSCURATO:PERSONA] in liquidazione.5.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.6.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.7.– In vista dell’adunanza camerale, hanno depositato memorieillustrative la ricorrente principale e la ricorrente incidentale.8.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Il ricorso principale della signora [OSCURATO:PERSONA] si articola inquattro motivi.1.1. – Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), la ricorrente principale deduce violazione e/o falsa applicazionedell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.,dell’art. 101 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost. e conseguenteillegittimità e/o nullità della sentenza per violazione del contraddittorioe del diritto di difesa.La sentenza impugnata si sarebbe limitata a recepirepedissequamente gli argomenti illustrati dal giudice di prime cure, ilquale, a sua volta, avrebbe richiamato le statuizioni di una sentenzapronunciata in contraddittorio con una diversa parte (R.B.

ProduzioneLavoro [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione), senza poter esaminare idocumenti sopravvenuti (fra gli altri, lettera di assunzione dellaricorrente principale, richieste di ferie e di permessi).- 3 -Numero registro generale 30425/2020Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21898/2026Data pubblicazione 26/06/20261.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), la ricorrente principale denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2094 cod. civ., dell’art. 1 del decreto legislativo15 giugno 2015, n. 81, dell’art. 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142,degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.Avrebbe errato la Corte di merito nell’escludere il caratteresubordinato del rapporto di lavoro instaurato dalla signora GabriellaRossi con la società, in contrasto con le risultanze dei documentiacquisiti (lettera di assunzione come impiegata di livello 1 S dellacontrattazione collettiva di settore, fissazione della misura dellaretribuzione e dell’orario di lavoro, obbligo di coordinamento conl’ufficio e di osservanza degli usi della cooperativa, richieste di ferie edi permessi), idonee ad avvalorare la soggezione al potereorganizzativo e di supremazia gerarchica del consiglio diamministrazione.1.3.– Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente principale prospetta violazione e falsa applicazionedell’art. 80, primo comma, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422,dell’art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell’art. 8 del decreto delPresidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, degli artt. 2126 e1439 cod. civ., dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ.La Corte di merito sarebbe incorsa in error in iudicando anche nelconfigurare un comportamento doloso del datore di lavoro e dellalavoratrice, benché la formalizzazione di un rapporto di lavorosubordinato e l’effettivo estrinsecarsi di tale rapporto siano elementigravi, precisi e concordanti, idonei a smentire gli artifici e i raggirinecessari a integrare la fattispecie normativa.

Pertanto, meriterebbepiena e incondizionata tutela il legittimo affidamento riposto nelladefinitività del riconoscimento e della liquidazione del trattamentopensionistico.- 4 -Numero registro generale 30425/2020Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21898/2026Data pubblicazione 26/06/20261.4.– Con la quarta doglianza, la ricorrente principale prospetta, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità dellasentenza per omessa pronuncia e, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1della legge n. 142 del 2001.La Corte di merito non avrebbe reso alcuna pronuncia sulladomanda gradata, volta a ottenere l’accertamento di un rapporto dilavoro autonomo e, conseguentemente, l’imputazione alla Gestioneseparata dei contributi già versati.

Rapporto di lavoro autonomo che,in virtù dell’art. 1 della legge n. 142 del 2001, ben si potrebbeaffiancare al rapporto associativo, con tutte le implicazioni anche sulversante previdenziale.2.– Il ricorso incidentale di R.B.

Produzione Lavoro SocietàCooperativa in liquidazione è affidato a due motivi.2.1.– Con la prima critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente incidentale censura la sentenza d’appello perviolazione e falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ., dell’art. 1 deld.lgs. n. 81 del 2015, dell’art. 1 della legge n. 142 del 2001, degli artt.2697 e 2729 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.La sentenza d’appello avrebbe erroneamente negato la naturasubordinata del rapporto di lavoro intrattenuto dalla cooperativa con lasignora [OSCURATO:PERSONA], omettendo la disamina dei molteplici datiprobatori acquisiti (lettera di assunzione del 28 novembre 2008 con laqualifica di impiegata di livello 1 S della contrattazione collettiva disettore, dichiarazione e comunicazione Unilav, richieste di ferie e dipermessi, inoltrate dalla Rossi, assoggettamento alla supremaziagerarchica del consiglio d’amministrazione o dell’assemblea dei soci):tali elementi suffragherebbero la compatibilità tra l’incarico diPresidente del consiglio d’amministrazione e il vincolo disubordinazione.- 5 -Numero registro generale 30425/2020Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21898/2026Data pubblicazione 26/06/20262.2.– Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), la ricorrente incidentale deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 80, primo comma, del r.d. n. 1422 del 1924,dell’art. 52 della legge n. 88 del 1989, dell’art. 13 della legge 30dicembre 1991, n. 412, dell’art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613,dell’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957, degli artt. 2126 e 1439 cod. civ.,dell’art. 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dell’art.2697 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.La sentenza d’appello presterebbe il fianco a censure, nella partein cui presuppone un comportamento doloso delle parti del rapporto dilavoro, a dispetto della regolare instaurazione di tale rapporto, senzaartifici e raggiri di sorta: la signora Rossi non avrebbe fronteggiatoalcun rischio d’impresa, avrebbe percepito una retribuzionepredeterminata e sarebbe stata inserita a pieno titolonell’organizzazione aziendale della società, attenendosiscrupolosamente alle indicazioni del datore di lavoro.

Tali elementivarrebbero a smentire l’adombrata condotta dolosa.

Ad ogni modo, «indifetto dello specifico accertamento dei fatti costitutivi dell’elementodel dolo concorsuale» (pagina 58 del controricorso con ricorsoincidentale), i contributi corrisposti si dovrebbero reputare“consolidati”, fondando il diritto a pensione, e l’Istituto, dopo averannullato la contribuzione, avrebbe dovuto trasferirla alla Gestioneseparata, individuata come quella competente.3.– È infondato il primo motivo del ricorso principale.3.1.– Già con l’atto di gravame e, in particolare, con il secondomotivo di doglianza (pagina 5, punto 2, della sentenza d’appello), laricorrente principale ha censurato la motivazione della sentenza delTribunale, in quanto consisterebbe in un mero rinvio per relationem auna pronuncia resa dal Tribunale nei confronti di una diversa parte (lacooperativa, odierna ricorrente incidentale).- 6 -Numero registro generale 30425/2020Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21898/2026Data pubblicazione 26/06/2026La Corte d’appello di Milano ha disatteso la censura (pagine 7 eseguenti), affermando di condividere integralmente il percorsoargomentativo della pronuncia del Tribunale richiamata per relationem.3.2.– Le statuizioni della Corte di merito, impugnate in questa sede,non sono inficiate dai vizi oggi denunciati.Come emerge in maniera nitida dalle diffuse considerazioni svoltedai giudici d’appello, tutt’altro che acritico e pedissequo è il richiamoalla pronuncia del Tribunale, che a sua volta s’incentra sul richiamo adun’altra pronuncia.I giudici d’appello, con autonomo e approfondito vaglio critico,ripercorrono i dati più significativi e offrono tutti gl’indispensabiliragguagli sulle ragioni che sorreggono il convincimento raggiunto, cosìottemperando all’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 111, sestocomma, Cost.È dunque coerente e intelligibile l’iter logico della decisione, cheprende le mosse da un’altra pronuncia al fine di recepirne e dicorroborarne, con esplicita e circostanziata disamina, le valutazioni.Né si può addebitare alla sentenza d’appello di avere condiviso gliesiti di un’altra pronuncia in maniera generica e senza esame criticodelle censure proposte (cfr., per tali rilievi, anche la pagina 4 dellamemoria illustrativa della ricorrente principale).La Corte di merito ha dato conto delle censure proposte e le haanaliticamente confutate, senza arrestarsi a una mera riproposizionedegli argomenti già enunciati nella pronuncia impugnata, e non haconculcato il diritto di difesa delle parti, in quanto ha valorizzato glielementi già sottoposti al contraddittorio processuale.Che il percorso logico della decisione d’appello non siaimperscrutabile e oscuro, nel senso rigoroso oggi delineato dal codicedi rito (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232, e 7 aprile 2014, n.8053), è poi confermato in maniera emblematica dalla pluralità dicensure di violazione di legge che la ricorrente principale ha formulato- 7 -Numero registro generale 30425/2020Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21898/2026Data pubblicazione 26/06/2026contro i principali snodi argomentativi, così mostrando per tabulas diaverli compiutamente intesi.4.– Possono essere esaminati congiuntamente, in quanto investonoi medesimi profili, il secondo motivo del ricorso principale e il primomotivo del ricorso incidentale.Le censure devono essere complessivamente disattese.4.1.– In linea preliminare, si deve ribadire che l’Inps è legittimatoa compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazionigiuridiche preesistenti, nonché ad annullare d’ufficio, con effetto extunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato incontrasto con la normativa vigente.L’Istituto, pertanto, può disconoscere in radice l’esistenza di unrapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessarioe indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo e, in questaevenienza, i contributi versati sono inidonei a costituire una validaposizione assicurativa (Cass., sez. lav., 8 febbraio 2000, n. 1399).In tal caso, grava su chi intende far valere l’esistenza del rapportodi lavoro subordinato e, per l’effetto, la valida attivazione del rapportoprevidenziale-assicurativo l’onere di provare in modo certo l’elementotipico qualificante del requisito della subordinazione.

Né l’Istituto diprevidenza ha l’onere di dimostrare l’insussistenza dei requisitiprescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore, in quanto lacontestazione di tali requisiti da parte dell’ente, risolvendosi nellacontestazione di uno degli elementi costitutivi dell’altrui pretesa, nonintegra una eccezione in senso stretto, ma una mera difesa (Cass., sez.lav., 9 maggio 2003, n. 7139).4.2.– A tali princìpi si è uniformata la Corte territoriale, accertando,con valutazione esente dalle censure oggi formulate, che la ricorrenteprincipale e la ricorrente incidentale non hanno ottemperato all’oneredi dimostrare gli elementi costitutivi della subordinazione.- 8 -Numero registro generale 30425/2020Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21898/2026Data pubblicazione 26/06/2026Al rigetto delle pretese i giudici d’appello sono approdati, in lineacon il Tribunale, dopo l’accurata analisi dell’effettivo atteggiarsi deirapporti tra le parti e non sulla scorta dell’incompatibilità tra la caricadi Presidente del consiglio di amministrazione e lo status di lavoratoresubordinato.Secondo la Corte territoriale, la carica di Presidente del consiglio diamministrazione è compatibile in linea teorica con il vincolo disubordinazione, ma non lo è in concreto, alla luce delle peculiarità deirapporti che legano le parti.La fattispecie è stata, dunque, correttamente sussunta nelparadigma normativo dell’art. 2094 cod. civ. e, da quest’angolazione,le critiche non sono fondate.Né le conclusioni poggiano soltanto sul dato delle richieste di feriee di permessi, enfatizzato tanto nel ricorso principale quanto nel ricorsoincidentale e di per sé sprovvisto di valenza dirimente: una pluralità dielementi, tra loro sinergici, avvalorano il percorso argomentativo deigiudici d’appello e attengono alla sostanziale autonomia della signoraRossi, che impartiva direttive, senza riceverle, e assumeva liberamentele decisioni essenziali, senza soggiacere ad alcun ordine concreto,idoneo a conformare la prestazione dovuta (sul punto, ampiamente, lapagina 8 della pronuncia d’appello).Nell’apprezzamento plausibile che la Corte di merito compie, anchela composizione familiare del consiglio d’amministrazione contraddicel’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare deldatore di lavoro quanto alle mansioni estranee al rapporto organico conla cooperativa.I rilievi della ricorrente principale e della ricorrente incidentale,ribaditi anche nelle memorie illustrative, pongono l’accento su aspettiirrelati o di per sé non risolutivi, come la veste formale del rapporto dilavoro, e tendono a sollecitare un riesame del materiale istruttorio e un- 9 -Numero registro generale 30425/2020Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21898/2026Data pubblicazione 26/06/2026più appagante coordinamento dei dati acquisiti, così da configurare unasubordinazione “attenuata”.Dietro le sembianze della violazione delle norme sullasubordinazione, le doglianze ambiscono a sovvertire l’accertamentocristallizzato in una “doppia conforme” e sorretto da una ponderazionecomplessiva e coerente dei dati di fatto rilevanti e si rivelano, daquest’angolazione, inammissibili.5.– Si prestano a una disamina unitaria anche il terzo motivo delricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, chevertono sul tema della ripetizione del trattamento pensionistico erogatoalla signora Rossi e, a monte, su un comportamento doloso imputabileall’accipiens, in concorso con il datore di lavoro.

Profilo, quest’ultimo,sul quale la società ha legittimazione e interesse a contraddire.Anche tali censure devono essere, nel loro insieme, disattese.5.1.– La Corte d’appello, confermando le statuizioni del Tribunale,delinea un comportamento doloso, suscettibile di escludere il legittimoaffidamento del pensionato e il diritto, che su tale affidamento si fonda,di trattenere la pensione maturata.I giudici del gravame affermano che ictu oculi non ricorrono i trattidistintivi della subordinazione e da tale accertamento traggono laplausibile inferenza che il rapporto di subordinazione sia stato creatoartificiosamente, in virtù degli accordi intavolati dalla società e dallaPresidente del consiglio d’amministrazione (pagina 9 della pronunciaimpugnata).5.2.– Le critiche avversano le pretese dell’Istituto, in quantorevocano in dubbio il dolo dell’accipiens, che ne rappresenta ilpresupposto logico e giuridico, censurato nella sua sussistenza inconcreto e non nella sua astratta idoneità a sorreggere tutte lestatuizioni adottate.Anche su tale aspetto, gli argomenti enunciati dalla ricorrenteprincipale e dalla ricorrente incidentale, da ultimo reiterati nelle- 10 -Numero registro generale 30425/2020Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21898/2026Data pubblicazione 26/06/2026memorie illustrative, contestano il dolo sul presupposto che il vincolodi subordinazione sia genuino e che nessuna apparenza sia statadeliberatamente creata ad hoc.Nella loro essenza, le critiche ricalcano le stesse considerazionivagliate nell’esame dei motivi precedenti e ne ripropongono i profilid’infondatezza e d’inammissibilità già scrutinati.Né giova invocare, in senso contrario, le previsioni dell’art. 8 deld.P.R. n. 818 del 1957, che presuppongono pur sempre l’instaurazionedi un valido rapporto assicurativo presso l’INPS e, all’origine, di unrapporto di lavoro assicurabile in detta forma (fra le molte, Cass., sez.lav., 20 maggio 2010, n. 12355) e non operano, dunque, al cospettodi una situazione di acclarata fittizietà del rapporto di lavorogeneticamente correlato al rapporto assicurativo.6.– Non coglie nel segno, infine, il quarto motivo del ricorsoprincipale.6.1.– Già con l’appello, la ricorrente principale ha denunciatol’omessa pronuncia sul diritto all’iscrizione nella Gestione separata esull’imputazione a tale Gestione della contribuzione già corrisposta.La Corte d’appello nega che il giudice di prime cure abbia omessodi statuire sulle domande in esame, in quanto le ha respinte e haesplicitato le ragioni del rigetto (pagina 8 della sentenza d’appello).Dal canto suo, la Corte d’appello esamina le domande oggi ribadite,intendendole come strumentali alla richiesta di imputazione deicontributi alla Gestione separata.A torto o a ragione, la pronuncia impugnata giustifica ladeclaratoria d’infondatezza in virtù di svariati argomenti: la diversitàtra le gestioni, che si riflette nella diversità dei soggetti obbligati e dellatipologia dei contributi; la mancanza di una richiesta di restituzione deicontributi da parte della cooperativa; l’accordo doloso che ha condottoall’accreditamento dei contributi.- 11 -Numero registro generale 30425/2020Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21898/2026Data pubblicazione 26/06/2026Argomenti che il generico richiamo alle disposizioni della legge n.142 del 2001 e alla possibilità che al rapporto associativo si affianchiun rapporto di lavoro autonomo non vale a confutare.6.2.– Non sussiste, dunque, la prospettata violazione dell’art. 112cod. proc. civ., che costituisce il nucleo preponderante delle censure:la domanda, inquadrata alla luce del suo contenuto sostanziale e delcomplesso delle allegazioni svolte, è stata ex professo esaminata ed èstata esplicitamente respinta in forza di molteplici e perspicui rilievi,solo genericamente avversati sotto il profilo della violazione di legge.7.– Le considerazioni svolte conducono al rigetto tanto del ricorsoprincipale quanto del ricorso incidentale.8.– Nel rapporto processuale tra la ricorrente incidentale el’Istituto, che ha resistito con controricorso al ricorso incidentale, lespese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, inproporzione al valore della controversia e all’attività difensiva svolta.Nel rapporto processuale tra la ricorrente principale e l’Istituto, chenon ha notificato controricorso e si è limitato a conferire procura, nonsi devono regolare le spese.Nessuna statuizione sulle spese si deve adottare nel rapportoprocessuale tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, inquanto quest’ultima formula censure sostanzialmente adesive e nessuncontrasto sussiste tra le parti in ordine al bene della vita richiesto.9.– L’integrale rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentaleimpone di dare atto dei presupposti dell’obbligo di chi li ha presentatidi versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; condannaR.B. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione a rifonderele spese del presente giudizio all’INPS, nell’importo che liquida in Euro- 12 -Numero registro generale 30425/2020Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21898/2026Data pubblicazione 26/06/20265.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettiveimpugnazioni, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 30 aprile 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 13 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
procura conferitain calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], in ROMA,VIA E. [OSCURATO:PERSONA], 20– ricorrente principale –controR.B. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, giusta procura notarile versata in atti,dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suostudio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11– controricorrente e ricorrente incidentale –[OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giustaprocura rilasciata in calce al ricorso notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29Numero registro generale 30425/2020Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21898/2026Data pubblicazione 26/06/2026– resistente con procura –[OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giustaprocura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente al ricorso incidentale –per la cassazione della sentenza n. 536 del 2020 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 23 ottobre 2019 (R.G.N.1000/2019).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 30aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milanoha respinto le impugnazioni proposte, rispettivamente, da R.B.[OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e dalla signoraGabriella Rossi contro le pronunce del Tribunale della medesima sede,recanti i numeri 1587 e 2076 del 2019.1.1.– Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale,riguardo al gravame della società appellante contro la sentenza n. 1587del 2019, ha confermato l’accertamento del verbale ispettivo del 12maggio 2017, che aveva annullato la contribuzione versata sullaposizione della signora [OSCURATO:PERSONA], Presidente del consigliod’amministrazione della società, assunta quale lavoratrice dipendente.1.2.– Per quel che concerne il gravame interposto dalla signoraGabriella Rossi contro la sentenza n. 2076 del 2019, la Corte territorialeha confermato il rigetto della domanda di accertamento della naturasubordinata del rapporto di lavoro con la società e ha dichiarato la- 2 -Numero registro generale 30425/2020Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21898/2026Data pubblicazione 26/06/2026legittimità del provvedimento di recupero della pensione indebitamentecorrisposta.2.– La signora [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenzad’appello con ricorso principale affidato a quattro motivi.3.– R.B. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazioneresiste con controricorso e spiega altresì ricorso incidentale, affidato adue motivi. L’INPS ha conferito procura in calce al ricorso notificato.4.– L’INPS resiste con controricorso al ricorso incidentale di R.B.[OSCURATO:PERSONA] in liquidazione.5.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.6.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.7.– In vista dell’adunanza camerale, hanno depositato memorieillustrative la ricorrente principale e la ricorrente incidentale.8.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Il ricorso principale della signora [OSCURATO:PERSONA] si articola inquattro motivi.1.1. – Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), la ricorrente principale deduce violazione e/o falsa applicazionedell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.,dell’art. 101 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost. e conseguenteillegittimità e/o nullità della sentenza per violazione del contraddittorioe del diritto di difesa.La sentenza impugnata si sarebbe limitata a recepirepedissequamente gli argomenti illustrati dal giudice di prime cure, ilquale, a sua volta, avrebbe richiamato le statuizioni di una sentenzapronunciata in contraddittorio con una diversa parte (R.B. ProduzioneLavoro [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione), senza poter esaminare idocumenti sopravvenuti (fra gli altri, lettera di assunzione dellaricorrente principale, richieste di ferie e di permessi).- 3 -Numero registro generale 30425/2020Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21898/2026Data pubblicazione 26/06/20261.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), la ricorrente principale denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2094 cod. civ., dell’art. 1 del decreto legislativo15 giugno 2015, n. 81, dell’art. 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142,degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.Avrebbe errato la Corte di merito nell’escludere il caratteresubordinato del rapporto di lavoro instaurato dalla signora GabriellaRossi con la società, in contrasto con le risultanze dei documentiacquisiti (lettera di assunzione come impiegata di livello 1 S dellacontrattazione collettiva di settore, fissazione della misura dellaretribuzione e dell’orario di lavoro, obbligo di coordinamento conl’ufficio e di osservanza degli usi della cooperativa, richieste di ferie edi permessi), idonee ad avvalorare la soggezione al potereorganizzativo e di supremazia gerarchica del consiglio diamministrazione.1.3.– Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente principale prospetta violazione e falsa applicazionedell’art. 80, primo comma, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422,dell’art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell’art. 8 del decreto delPresidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, degli artt. 2126 e1439 cod. civ., dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ.La Corte di merito sarebbe incorsa in error in iudicando anche nelconfigurare un comportamento doloso del datore di lavoro e dellalavoratrice, benché la formalizzazione di un rapporto di lavorosubordinato e l’effettivo estrinsecarsi di tale rapporto siano elementigravi, precisi e concordanti, idonei a smentire gli artifici e i raggirinecessari a integrare la fattispecie normativa. Pertanto, meriterebbepiena e incondizionata tutela il legittimo affidamento riposto nelladefinitività del riconoscimento e della liquidazione del trattamentopensionistico.- 4 -Numero registro generale 30425/2020Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21898/2026Data pubblicazione 26/06/20261.4.– Con la quarta doglianza, la ricorrente principale prospetta, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità dellasentenza per omessa pronuncia e, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1della legge n. 142 del 2001.La Corte di merito non avrebbe reso alcuna pronuncia sulladomanda gradata, volta a ottenere l’accertamento di un rapporto dilavoro autonomo e, conseguentemente, l’imputazione alla Gestioneseparata dei contributi già versati. Rapporto di lavoro autonomo che,in virtù dell’art. 1 della legge n. 142 del 2001, ben si potrebbeaffiancare al rapporto associativo, con tutte le implicazioni anche sulversante previdenziale.2.– Il ricorso incidentale di R.B. Produzione Lavoro SocietàCooperativa in liquidazione è affidato a due motivi.2.1.– Con la prima critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente incidentale censura la sentenza d’appello perviolazione e falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ., dell’art. 1 deld.lgs. n. 81 del 2015, dell’art. 1 della legge n. 142 del 2001, degli artt.2697 e 2729 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.La sentenza d’appello avrebbe erroneamente negato la naturasubordinata del rapporto di lavoro intrattenuto dalla cooperativa con lasignora [OSCURATO:PERSONA], omettendo la disamina dei molteplici datiprobatori acquisiti (lettera di assunzione del 28 novembre 2008 con laqualifica di impiegata di livello 1 S della contrattazione collettiva disettore, dichiarazione e comunicazione Unilav, richieste di ferie e dipermessi, inoltrate dalla Rossi, assoggettamento alla supremaziagerarchica del consiglio d’amministrazione o dell’assemblea dei soci):tali elementi suffragherebbero la compatibilità tra l’incarico diPresidente del consiglio d’amministrazione e il vincolo disubordinazione.- 5 -Numero registro generale 30425/2020Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21898/2026Data pubblicazione 26/06/20262.2.– Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), la ricorrente incidentale deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 80, primo comma, del r.d. n. 1422 del 1924,dell’art. 52 della legge n. 88 del 1989, dell’art. 13 della legge 30dicembre 1991, n. 412, dell’art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613,dell’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957, degli artt. 2126 e 1439 cod. civ.,dell’art. 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dell’art.2697 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.La sentenza d’appello presterebbe il fianco a censure, nella partein cui presuppone un comportamento doloso delle parti del rapporto dilavoro, a dispetto della regolare instaurazione di tale rapporto, senzaartifici e raggiri di sorta: la signora Rossi non avrebbe fronteggiatoalcun rischio d’impresa, avrebbe percepito una retribuzionepredeterminata e sarebbe stata inserita a pieno titolonell’organizzazione aziendale della società, attenendosiscrupolosamente alle indicazioni del datore di lavoro. Tali elementivarrebbero a smentire l’adombrata condotta dolosa. Ad ogni modo, «indifetto dello specifico accertamento dei fatti costitutivi dell’elementodel dolo concorsuale» (pagina 58 del controricorso con ricorsoincidentale), i contributi corrisposti si dovrebbero reputare“consolidati”, fondando il diritto a pensione, e l’Istituto, dopo averannullato la contribuzione, avrebbe dovuto trasferirla alla Gestioneseparata, individuata come quella competente.3.– È infondato il primo motivo del ricorso principale.3.1.– Già con l’atto di gravame e, in particolare, con il secondomotivo di doglianza (pagina 5, punto 2, della sentenza d’appello), laricorrente principale ha censurato la motivazione della sentenza delTribunale, in quanto consisterebbe in un mero rinvio per relationem auna pronuncia resa dal Tribunale nei confronti di una diversa parte (lacooperativa, odierna ricorrente incidentale).- 6 -Numero registro generale 30425/2020Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21898/2026Data pubblicazione 26/06/2026La Corte d’appello di Milano ha disatteso la censura (pagine 7 eseguenti), affermando di condividere integralmente il percorsoargomentativo della pronuncia del Tribunale richiamata per relationem.3.2.– Le statuizioni della Corte di merito, impugnate in questa sede,non sono inficiate dai vizi oggi denunciati.Come emerge in maniera nitida dalle diffuse considerazioni svoltedai giudici d’appello, tutt’altro che acritico e pedissequo è il richiamoalla pronuncia del Tribunale, che a sua volta s’incentra sul richiamo adun’altra pronuncia.I giudici d’appello, con autonomo e approfondito vaglio critico,ripercorrono i dati più significativi e offrono tutti gl’indispensabiliragguagli sulle ragioni che sorreggono il convincimento raggiunto, cosìottemperando all’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 111, sestocomma, Cost.È dunque coerente e intelligibile l’iter logico della decisione, cheprende le mosse da un’altra pronuncia al fine di recepirne e dicorroborarne, con esplicita e circostanziata disamina, le valutazioni.Né si può addebitare alla sentenza d’appello di avere condiviso gliesiti di un’altra pronuncia in maniera generica e senza esame criticodelle censure proposte (cfr., per tali rilievi, anche la pagina 4 dellamemoria illustrativa della ricorrente principale).La Corte di merito ha dato conto delle censure proposte e le haanaliticamente confutate, senza arrestarsi a una mera riproposizionedegli argomenti già enunciati nella pronuncia impugnata, e non haconculcato il diritto di difesa delle parti, in quanto ha valorizzato glielementi già sottoposti al contraddittorio processuale.Che il percorso logico della decisione d’appello non siaimperscrutabile e oscuro, nel senso rigoroso oggi delineato dal codicedi rito (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232, e 7 aprile 2014, n.8053), è poi confermato in maniera emblematica dalla pluralità dicensure di violazione di legge che la ricorrente principale ha formulato- 7 -Numero registro generale 30425/2020Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21898/2026Data pubblicazione 26/06/2026contro i principali snodi argomentativi, così mostrando per tabulas diaverli compiutamente intesi.4.– Possono essere esaminati congiuntamente, in quanto investonoi medesimi profili, il secondo motivo del ricorso principale e il primomotivo del ricorso incidentale.Le censure devono essere complessivamente disattese.4.1.– In linea preliminare, si deve ribadire che l’Inps è legittimatoa compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazionigiuridiche preesistenti, nonché ad annullare d’ufficio, con effetto extunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato incontrasto con la normativa vigente.L’Istituto, pertanto, può disconoscere in radice l’esistenza di unrapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessarioe indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo e, in questaevenienza, i contributi versati sono inidonei a costituire una validaposizione assicurativa (Cass., sez. lav., 8 febbraio 2000, n. 1399).In tal caso, grava su chi intende far valere l’esistenza del rapportodi lavoro subordinato e, per l’effetto, la valida attivazione del rapportoprevidenziale-assicurativo l’onere di provare in modo certo l’elementotipico qualificante del requisito della subordinazione. Né l’Istituto diprevidenza ha l’onere di dimostrare l’insussistenza dei requisitiprescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore, in quanto lacontestazione di tali requisiti da parte dell’ente, risolvendosi nellacontestazione di uno degli elementi costitutivi dell’altrui pretesa, nonintegra una eccezione in senso stretto, ma una mera difesa (Cass., sez.lav., 9 maggio 2003, n. 7139).4.2.– A tali princìpi si è uniformata la Corte territoriale, accertando,con valutazione esente dalle censure oggi formulate, che la ricorrenteprincipale e la ricorrente incidentale non hanno ottemperato all’oneredi dimostrare gli elementi costitutivi della subordinazione.- 8 -Numero registro generale 30425/2020Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21898/2026Data pubblicazione 26/06/2026Al rigetto delle pretese i giudici d’appello sono approdati, in lineacon il Tribunale, dopo l’accurata analisi dell’effettivo atteggiarsi deirapporti tra le parti e non sulla scorta dell’incompatibilità tra la caricadi Presidente del consiglio di amministrazione e lo status di lavoratoresubordinato.Secondo la Corte territoriale, la carica di Presidente del consiglio diamministrazione è compatibile in linea teorica con il vincolo disubordinazione, ma non lo è in concreto, alla luce delle peculiarità deirapporti che legano le parti.La fattispecie è stata, dunque, correttamente sussunta nelparadigma normativo dell’art. 2094 cod. civ. e, da quest’angolazione,le critiche non sono fondate.Né le conclusioni poggiano soltanto sul dato delle richieste di feriee di permessi, enfatizzato tanto nel ricorso principale quanto nel ricorsoincidentale e di per sé sprovvisto di valenza dirimente: una pluralità dielementi, tra loro sinergici, avvalorano il percorso argomentativo deigiudici d’appello e attengono alla sostanziale autonomia della signoraRossi, che impartiva direttive, senza riceverle, e assumeva liberamentele decisioni essenziali, senza soggiacere ad alcun ordine concreto,idoneo a conformare la prestazione dovuta (sul punto, ampiamente, lapagina 8 della pronuncia d’appello).Nell’apprezzamento plausibile che la Corte di merito compie, anchela composizione familiare del consiglio d’amministrazione contraddicel’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare deldatore di lavoro quanto alle mansioni estranee al rapporto organico conla cooperativa.I rilievi della ricorrente principale e della ricorrente incidentale,ribaditi anche nelle memorie illustrative, pongono l’accento su aspettiirrelati o di per sé non risolutivi, come la veste formale del rapporto dilavoro, e tendono a sollecitare un riesame del materiale istruttorio e un- 9 -Numero registro generale 30425/2020Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21898/2026Data pubblicazione 26/06/2026più appagante coordinamento dei dati acquisiti, così da configurare unasubordinazione “attenuata”.Dietro le sembianze della violazione delle norme sullasubordinazione, le doglianze ambiscono a sovvertire l’accertamentocristallizzato in una “doppia conforme” e sorretto da una ponderazionecomplessiva e coerente dei dati di fatto rilevanti e si rivelano, daquest’angolazione, inammissibili.5.– Si prestano a una disamina unitaria anche il terzo motivo delricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, chevertono sul tema della ripetizione del trattamento pensionistico erogatoalla signora Rossi e, a monte, su un comportamento doloso imputabileall’accipiens, in concorso con il datore di lavoro. Profilo, quest’ultimo,sul quale la società ha legittimazione e interesse a contraddire.Anche tali censure devono essere, nel loro insieme, disattese.5.1.– La Corte d’appello, confermando le statuizioni del Tribunale,delinea un comportamento doloso, suscettibile di escludere il legittimoaffidamento del pensionato e il diritto, che su tale affidamento si fonda,di trattenere la pensione maturata.I giudici del gravame affermano che ictu oculi non ricorrono i trattidistintivi della subordinazione e da tale accertamento traggono laplausibile inferenza che il rapporto di subordinazione sia stato creatoartificiosamente, in virtù degli accordi intavolati dalla società e dallaPresidente del consiglio d’amministrazione (pagina 9 della pronunciaimpugnata).5.2.– Le critiche avversano le pretese dell’Istituto, in quantorevocano in dubbio il dolo dell’accipiens, che ne rappresenta ilpresupposto logico e giuridico, censurato nella sua sussistenza inconcreto e non nella sua astratta idoneità a sorreggere tutte lestatuizioni adottate.Anche su tale aspetto, gli argomenti enunciati dalla ricorrenteprincipale e dalla ricorrente incidentale, da ultimo reiterati nelle- 10 -Numero registro generale 30425/2020Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21898/2026Data pubblicazione 26/06/2026memorie illustrative, contestano il dolo sul presupposto che il vincolodi subordinazione sia genuino e che nessuna apparenza sia statadeliberatamente creata ad hoc.Nella loro essenza, le critiche ricalcano le stesse considerazionivagliate nell’esame dei motivi precedenti e ne ripropongono i profilid’infondatezza e d’inammissibilità già scrutinati.Né giova invocare, in senso contrario, le previsioni dell’art. 8 deld.P.R. n. 818 del 1957, che presuppongono pur sempre l’instaurazionedi un valido rapporto assicurativo presso l’INPS e, all’origine, di unrapporto di lavoro assicurabile in detta forma (fra le molte, Cass., sez.lav., 20 maggio 2010, n. 12355) e non operano, dunque, al cospettodi una situazione di acclarata fittizietà del rapporto di lavorogeneticamente correlato al rapporto assicurativo.6.– Non coglie nel segno, infine, il quarto motivo del ricorsoprincipale.6.1.– Già con l’appello, la ricorrente principale ha denunciatol’omessa pronuncia sul diritto all’iscrizione nella Gestione separata esull’imputazione a tale Gestione della contribuzione già corrisposta.La Corte d’appello nega che il giudice di prime cure abbia omessodi statuire sulle domande in esame, in quanto le ha respinte e haesplicitato le ragioni del rigetto (pagina 8 della sentenza d’appello).Dal canto suo, la Corte d’appello esamina le domande oggi ribadite,intendendole come strumentali alla richiesta di imputazione deicontributi alla Gestione separata.A torto o a ragione, la pronuncia impugnata giustifica ladeclaratoria d’infondatezza in virtù di svariati argomenti: la diversitàtra le gestioni, che si riflette nella diversità dei soggetti obbligati e dellatipologia dei contributi; la mancanza di una richiesta di restituzione deicontributi da parte della cooperativa; l’accordo doloso che ha condottoall’accreditamento dei contributi.- 11 -Numero registro generale 30425/2020Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21898/2026Data pubblicazione 26/06/2026Argomenti che il generico richiamo alle disposizioni della legge n.142 del 2001 e alla possibilità che al rapporto associativo si affianchiun rapporto di lavoro autonomo non vale a confutare.6.2.– Non sussiste, dunque, la prospettata violazione dell’art. 112cod. proc. civ., che costituisce il nucleo preponderante delle censure:la domanda, inquadrata alla luce del suo contenuto sostanziale e delcomplesso delle allegazioni svolte, è stata ex professo esaminata ed èstata esplicitamente respinta in forza di molteplici e perspicui rilievi,solo genericamente avversati sotto il profilo della violazione di legge.7.– Le considerazioni svolte conducono al rigetto tanto del ricorsoprincipale quanto del ricorso incidentale.8.– Nel rapporto processuale tra la ricorrente incidentale el’Istituto, che ha resistito con controricorso al ricorso incidentale, lespese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, inproporzione al valore della controversia e all’attività difensiva svolta.Nel rapporto processuale tra la ricorrente principale e l’Istituto, chenon ha notificato controricorso e si è limitato a conferire procura, nonsi devono regolare le spese.Nessuna statuizione sulle spese si deve adottare nel rapportoprocessuale tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, inquanto quest’ultima formula censure sostanzialmente adesive e nessuncontrasto sussiste tra le parti in ordine al bene della vita richiesto.9.– L’integrale rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentaleimpone di dare atto dei presupposti dell’obbligo di chi li ha presentatidi versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; condannaR.B. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione a rifonderele spese del presente giudizio all’INPS, nell’importo che liquida in Euro- 12 -Numero registro generale 30425/2020Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21898/2026Data pubblicazione 26/06/20265.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettiveimpugnazioni, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 30 aprile 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 13 -
Sentenza Cassazione n. 21898/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris