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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 15300/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato dì cui all'art. 455 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità dell'impianto motivazionale afferente al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, poiché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto; ritenuto che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto, altresì, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove sì consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte, non è necessario, per soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato dì cui all'art. 455 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità dell'impianto motivazionale afferente al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, poiché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto; ritenuto che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto, altresì, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove sì consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte, non è necessario, per soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15300/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris