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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 13584/2026

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corrente –Prefettura - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato;- resistente-avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1614/2021 depositatail 09/12/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di Brindisi emetteva due ordinanze ingiunzione neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legaleNumero registro generale 12250/2022Numero sezionale 370/2026Numero di raccolta generale 13584/2026Data pubblicazione 10/05/2026rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., e nei confronti della stessa societàin qualità di obbligato in solido.

Con la prima si ingiungeva il pagamentodella somma di € 3.865,00 per la violazione dell’art. 1, legge n.386/1990, in relazione a due assegni emessi senza l’autorizzazione deltrattario.

Con la medesima ordinanza di applicava inoltre la sanzioneaccessoria del divieto di emettere assegni per 24 mesi.La seconda ordinanza ingiunzione, con la quale era ingiunto ilpagamento della somma di € 2.000,00, era emessa nei confronti deimedesimi soggetti per la violazione dell’art. 2, legge n. 386/1990, inrelazione ad altri due assegni emessi senza provvista.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso le ordinanzeingiunzioni dinanzi al Giudice di pace di Brindisi.Il giudice adito, riuniti i due ricorsi, rigettava le opposizioni.L’opponente proponeva ricorso in appello innanzi al Tribunale diBrindisi, ribadendo le ragioni già addotte a sostegno dell’opposizione,e cioè che sia l’odierno appellante, sia la società [OSCURATO:SOCIETA] nonavrebbero potuto procedere, in relazione agli assegni per il quali fucontestata l’emissione in difetto di provvista, «al pagamento entro 60giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione degli assegniin contestazione [...], per essere stati ammessi alla procedura diconcordato preventivo, con conseguente divieto ex art. 168 legge fall.di effettuare il pagamento dei debiti pregressi al di fuori del pianoconcordatario».

Secondo l’appellante il medesimo l’impedimentovaleva a fortiori anche per gli altri due assegni, «trattandosi di assegnic.d. post datati emessi ben prima della chiusura del conto corrente sulquale erano tratti»Il Tribunale, con sentenza n. 1641/2021, rigettava il gravame,condividendo le considerazioni proposte dal primo giudice in ordine allaNumero registro generale 12250/2022Numero sezionale 370/2026Numero di raccolta generale 13584/2026Data pubblicazione 10/05/2026irrilevanza della post-datazione degli assegni.

Il Tribunale negavainoltre la rilevanza scusante dell’ammissione alla procedura diconcordato preventivo, che non poteva essere annoverata nellesituazioni di caso fortuito o forza maggiore.

Conseguentemente,concludeva il Tribunale, essendo pacifico che non solo l’Occhinero nonsi era avvalso della facoltà di effettuare il pagamento entro sessantagiorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, ma“pur dopo avere avuto notizia del protesto, e dunque della revocadell’autorizzazione ad emettere assegni, aveva continuato ad emettereassegni sul medesimo conto, così incorrendo anche nell’illecito di cuiall’art. 1 della l. 386 del 1990”.Avverso la pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso incassazione articolato in un unico motivo illustrato da memoria, con laquale ha eccepito che l’affermazione, contenuta nella sentenzaimpugnata, che il ricorrente aveva avuto notizia del protesto e dellarevoca dell’autorizzazione ad emettere assegni, non era confortata daalcuna prova offerta dall’amministrazione.Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Brindisi hanno depositatodiscussione orale.RAGIONI DELLA DECISIONEVa in primo luogo rilevata l’inammissibilità del rilievo proposto conla memoria, riguardante la supposta mancata prova della conoscenza,da parte del ricorrente, del protesto e della revoca dell’autorizzazionead emettere assegni.

L’argomento, infatti, è stato proposto per laprima volta con la memoria, laddove, nel giudizio di legittimità, lememorie sono destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire imotivi della impugnazione ovvero alla confutazione delle tesiNumero registro generale 12250/2022Numero sezionale 370/2026Numero di raccolta generale 13584/2026Data pubblicazione 10/05/2026avversarie, non possono essere dedotte nuove censure né veniresollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, e neppurepuò venir specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivioriginari del ricorso (Cass. n. 4020/2006).Con l’unico motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione dell'art. 168 della legge fallimentare,anche in relazione agli artt. 1256, 1467 e 1218 del Codice civile.

Ilricorrente richiama il principio secondo il quale l’art. 168 della leggefallimentare, nel porre il divieto di azioni esecutive da parte deicreditori, comporta implicitamente il divieto di pagamento di debitianteriori, perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non puòottenere in via di esecuzione forzata possa conseguire in virtù dispontaneo adempimento (Cass. n. 578/2007).

Secondo il ricorrente,nel caso di specie, il pagamento degli assegni post-datati sarebbe statoimpedito da una norma imperativa e la condotta del ricorrentedovrebbe essere ricondotta nell’alveo dell’impossibilità sopravvenutadella prestazione.

In ogni caso il pagamento degli assegni sarebbedivenuto impossibile per causa di forza maggiore, con conseguenteesclusione del nesso psichico fra la condotta e l’agente.Il motivo è infondato.

In tema di sanzioni amministrative, il casofortuito e la forza maggiore, pur non essendo espressamentemenzionati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, debbono ritenersiimplicitamente inclusi nella previsione dell'art. 3 di essa ed escludonola responsabilità dell'agente, incidendo il caso fortuito sullacolpevolezza e la forza maggiore sul nesso psichico.

La relativa nozioneva desunta all'art. 45 cod. pen., rimanendo integrata con il concorsodell'imprevedibilità ed inevitabilità da accertare positivamentemediante specifica indagine (Cass. n. 10343/2010).Numero registro generale 12250/2022Numero sezionale 370/2026Numero di raccolta generale 13584/2026Data pubblicazione 10/05/2026Il Tribunale ha riconosciuto che la condizione di soggetto ammessoal concordato preventivo rientra nel novero degli status riconducibili alfatto dell’interessato e non a situazione di forza maggiore, non potendoessere utilizzata al fine di sottrarsi da responsabilità a norma dell’art.3, comma 1, l. n. 689 del 1981.Tale affermazione è del tutto corretta: essendo la responsabilitàper gli illeciti di cui agli artt. 1 e 2 della l. n. 386 del 1990 “propria” dicolui che ha emesso l’assegno in difetto di provvista o senzal’autorizzazione del trattario (Cass. n. 3451/2018), la disciplina delconcordato preventivo, cui sarebbe stata in ipotesi soggetta la SOTECOs.r.l., non può integrare a priori, rispetto alla persona fisica cherealizzato la condotta sanzionabile, l’esimente della forza maggiore.

Inverità, l’intera costruzione del ricorrente è frutto di un equivoco, perchénon tiene conto che i divieti di pagamento, posti dalla leggefallimentare con riferimento alle società, non impedisconoall’amministratore societario il pagamento del debito sociale con mezzipersonali (Cass n. 14478/2021; n. 15082/2018).

Pertanto,l’ammissione al concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA] non solo nonfaceva venir meno la suitas della condotta realizzata dal responsabile,come riconosciuto dal Tribunale, ma nemmeno impediva all’emittentedi provvedere personalmente al pagamento, venendo quindi menol’intero substrato giuridico sul quale è fondato il ricorso, che deveessere conseguentemente rigettato.Non vi è luogo alla liquidazione delle spese di lite, non svolgendodifese l'intimato.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deiNumero registro generale 12250/2022Numero sezionale 370/2026Numero di raccolta generale 13584/2026Data pubblicazione 10/05/2026presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 17 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente –Prefettura - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato;- resistente-avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1614/2021 depositatail 09/12/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di Brindisi emetteva due ordinanze ingiunzione neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legaleNumero registro generale 12250/2022Numero sezionale 370/2026Numero di raccolta generale 13584/2026Data pubblicazione 10/05/2026rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., e nei confronti della stessa societàin qualità di obbligato in solido. Con la prima si ingiungeva il pagamentodella somma di € 3.865,00 per la violazione dell’art. 1, legge n.386/1990, in relazione a due assegni emessi senza l’autorizzazione deltrattario. Con la medesima ordinanza di applicava inoltre la sanzioneaccessoria del divieto di emettere assegni per 24 mesi.La seconda ordinanza ingiunzione, con la quale era ingiunto ilpagamento della somma di € 2.000,00, era emessa nei confronti deimedesimi soggetti per la violazione dell’art. 2, legge n. 386/1990, inrelazione ad altri due assegni emessi senza provvista.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso le ordinanzeingiunzioni dinanzi al Giudice di pace di Brindisi.Il giudice adito, riuniti i due ricorsi, rigettava le opposizioni.L’opponente proponeva ricorso in appello innanzi al Tribunale diBrindisi, ribadendo le ragioni già addotte a sostegno dell’opposizione,e cioè che sia l’odierno appellante, sia la società [OSCURATO:SOCIETA] nonavrebbero potuto procedere, in relazione agli assegni per il quali fucontestata l’emissione in difetto di provvista, «al pagamento entro 60giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione degli assegniin contestazione [...], per essere stati ammessi alla procedura diconcordato preventivo, con conseguente divieto ex art. 168 legge fall.di effettuare il pagamento dei debiti pregressi al di fuori del pianoconcordatario». Secondo l’appellante il medesimo l’impedimentovaleva a fortiori anche per gli altri due assegni, «trattandosi di assegnic.d. post datati emessi ben prima della chiusura del conto corrente sulquale erano tratti»Il Tribunale, con sentenza n. 1641/2021, rigettava il gravame,condividendo le considerazioni proposte dal primo giudice in ordine allaNumero registro generale 12250/2022Numero sezionale 370/2026Numero di raccolta generale 13584/2026Data pubblicazione 10/05/2026irrilevanza della post-datazione degli assegni. Il Tribunale negavainoltre la rilevanza scusante dell’ammissione alla procedura diconcordato preventivo, che non poteva essere annoverata nellesituazioni di caso fortuito o forza maggiore. Conseguentemente,concludeva il Tribunale, essendo pacifico che non solo l’Occhinero nonsi era avvalso della facoltà di effettuare il pagamento entro sessantagiorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, ma“pur dopo avere avuto notizia del protesto, e dunque della revocadell’autorizzazione ad emettere assegni, aveva continuato ad emettereassegni sul medesimo conto, così incorrendo anche nell’illecito di cuiall’art. 1 della l. 386 del 1990”.Avverso la pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso incassazione articolato in un unico motivo illustrato da memoria, con laquale ha eccepito che l’affermazione, contenuta nella sentenzaimpugnata, che il ricorrente aveva avuto notizia del protesto e dellarevoca dell’autorizzazione ad emettere assegni, non era confortata daalcuna prova offerta dall’amministrazione.Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Brindisi hanno depositatodiscussione orale.RAGIONI DELLA DECISIONEVa in primo luogo rilevata l’inammissibilità del rilievo proposto conla memoria, riguardante la supposta mancata prova della conoscenza,da parte del ricorrente, del protesto e della revoca dell’autorizzazionead emettere assegni. L’argomento, infatti, è stato proposto per laprima volta con la memoria, laddove, nel giudizio di legittimità, lememorie sono destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire imotivi della impugnazione ovvero alla confutazione delle tesiNumero registro generale 12250/2022Numero sezionale 370/2026Numero di raccolta generale 13584/2026Data pubblicazione 10/05/2026avversarie, non possono essere dedotte nuove censure né veniresollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, e neppurepuò venir specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivioriginari del ricorso (Cass. n. 4020/2006).Con l’unico motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione dell'art. 168 della legge fallimentare,anche in relazione agli artt. 1256, 1467 e 1218 del Codice civile. Ilricorrente richiama il principio secondo il quale l’art. 168 della leggefallimentare, nel porre il divieto di azioni esecutive da parte deicreditori, comporta implicitamente il divieto di pagamento di debitianteriori, perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non puòottenere in via di esecuzione forzata possa conseguire in virtù dispontaneo adempimento (Cass. n. 578/2007). Secondo il ricorrente,nel caso di specie, il pagamento degli assegni post-datati sarebbe statoimpedito da una norma imperativa e la condotta del ricorrentedovrebbe essere ricondotta nell’alveo dell’impossibilità sopravvenutadella prestazione. In ogni caso il pagamento degli assegni sarebbedivenuto impossibile per causa di forza maggiore, con conseguenteesclusione del nesso psichico fra la condotta e l’agente.Il motivo è infondato. In tema di sanzioni amministrative, il casofortuito e la forza maggiore, pur non essendo espressamentemenzionati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, debbono ritenersiimplicitamente inclusi nella previsione dell'art. 3 di essa ed escludonola responsabilità dell'agente, incidendo il caso fortuito sullacolpevolezza e la forza maggiore sul nesso psichico. La relativa nozioneva desunta all'art. 45 cod. pen., rimanendo integrata con il concorsodell'imprevedibilità ed inevitabilità da accertare positivamentemediante specifica indagine (Cass. n. 10343/2010).Numero registro generale 12250/2022Numero sezionale 370/2026Numero di raccolta generale 13584/2026Data pubblicazione 10/05/2026Il Tribunale ha riconosciuto che la condizione di soggetto ammessoal concordato preventivo rientra nel novero degli status riconducibili alfatto dell’interessato e non a situazione di forza maggiore, non potendoessere utilizzata al fine di sottrarsi da responsabilità a norma dell’art.3, comma 1, l. n. 689 del 1981.Tale affermazione è del tutto corretta: essendo la responsabilitàper gli illeciti di cui agli artt. 1 e 2 della l. n. 386 del 1990 “propria” dicolui che ha emesso l’assegno in difetto di provvista o senzal’autorizzazione del trattario (Cass. n. 3451/2018), la disciplina delconcordato preventivo, cui sarebbe stata in ipotesi soggetta la SOTECOs.r.l., non può integrare a priori, rispetto alla persona fisica cherealizzato la condotta sanzionabile, l’esimente della forza maggiore. Inverità, l’intera costruzione del ricorrente è frutto di un equivoco, perchénon tiene conto che i divieti di pagamento, posti dalla leggefallimentare con riferimento alle società, non impedisconoall’amministratore societario il pagamento del debito sociale con mezzipersonali (Cass n. 14478/2021; n. 15082/2018). Pertanto,l’ammissione al concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA] non solo nonfaceva venir meno la suitas della condotta realizzata dal responsabile,come riconosciuto dal Tribunale, ma nemmeno impediva all’emittentedi provvedere personalmente al pagamento, venendo quindi menol’intero substrato giuridico sul quale è fondato il ricorso, che deveessere conseguentemente rigettato.Non vi è luogo alla liquidazione delle spese di lite, non svolgendodifese l'intimato.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deiNumero registro generale 12250/2022Numero sezionale 370/2026Numero di raccolta generale 13584/2026Data pubblicazione 10/05/2026presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 17 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
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